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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 17372/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite-té-conclusi• - de p-r • 1vtGROS1NTI-1 ua1-4Eirtensore) (.4 Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Verbania con sentenza 25 gennaio 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Michael, personalmente.

3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez.

U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201).

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/1/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite-té-conclusi• - de p-r • 1vtGROS1NTI-1 ua1-4Eirtensore) (.4 Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Verbania con sentenza 25 gennaio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Michael, personalmente. 3. L'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ordinanza n. 18010 del 09/04/2018 Rv. 272885; Sez. 5, Sent. n. 53203 del 07/11/2017 Rv. 271780; Sez. U, Sent. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 27201). 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/1/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris