CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00860/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente, è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale ha congruamente motivato tale diniego (si veda, in particolare, la pag. 1 dell'impugnata sentenza), facendo corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), tenuto conto che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati in tale direzione (ad es.: Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), e che, con riferimento alle suddette attenuanti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 , Pettinelli, Rv. 271269-01); che, inoltre, poiché il ricorrente ha fondato la doglianza de qua sulla mancata valorizzazione, quali presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'esclusione della recidiva, della scelta del rito abbreviato e dell'applicazione dell'attenuante della lieve entità, deve sottolinearsi, in primis, che si tratta di istituti tutti differenti che implicano, dunque, apprezzamenti diversi, rimessi — se sorretti (come nel caso di specie) da corretti e logici argomenti giuridici — al sindacato dei giudici di merito, e che, in secundis, i giudici di appello si sono correttamente conformati agli orientamenti espressi da questa Corte (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19