Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 44875/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., è meramente reiterativo e manifestamente infondato (cfr. pp. 4-5, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la indimostrata inesistenza di altre soluzioni abitative per mancanza di risorse, nonché la quasi ininterrotta protrazione dell'occupazione per anni, cosicché, esclusa la transitorietà della condotta, non può ipotizzarsi lo stato di necessità); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., è meramente reiterativo e manifestamente infondato (cfr. pp. 4-5, ove, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si valorizza, anche quanto all'elemento soggettivo, la indimostrata inesistenza di altre soluzioni abitative per mancanza di risorse, nonché la quasi ininterrotta protrazione dell'occupazione per anni, cosicché, esclusa la transitorietà della condotta, non può ipotizzarsi lo stato di necessità); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 44875/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris