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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 15533/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12349/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]¿ CESARINI, 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MATERA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA nel RG n.464/2023 depositato il 20/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 12349/2024 Numero sezionale 421/2025 Numero di raccolta generale 15533/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.750 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 12349/2024 Numero sezionale 421/2025 Numero di raccolta generale 15533/2025 Data pubblicazione 11/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12349/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]¿ CESARINI, 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MATERA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA nel RG n.464/2023 depositato il 20/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 12349/2024 Numero sezionale 421/2025 Numero di raccolta generale 15533/2025 Data pubblicazione 11/06/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.750 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 05/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 12349/2024 Numero sezionale 421/2025 Numero di raccolta generale 15533/2025 Data pubblicazione 11/06/2025
Decreto Cassazione n. 15533/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris