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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20808/2026

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ato a ROMA il 28/02/1991 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 192, cod. proc. pen., con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile, in quanto aspecifico, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione.

Agitando unicamente il profilo della valutazione del narrato della persona offesa - rispetto al quale, in ogni caso, i giudici di merito, con valutazione doppiamente conforme, non hanno avuto ragioni di dubitare (v.

Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) -, la difesa elude del tutto la ratio decidendi della parte motiva, che ruota attorno agli elementi costitutivi dell'ascritto delitto, di cui all'art. 640 cod. pen., la cui sussistenza, nel caso di specie, è stata argomentata con motivazione logica e corretta in diritto. ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., è inammissibile, perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese nella sentenza avversata, con argomentazioni esenti da vizi logici, oltre che conformi Gert, -/ principi di legittimità, a mente dei quali, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); che la Corte d'appello, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha adeguatamente evidenziato gli elementi posti alla base del diniego della causa di non punibilità, ritenuta incompatibile con il non modico valore economico della truffa e con le modalità particolarmente insidiose del raggiro perpetrato (v., ad es., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01) / oltre che con la non occasionalità della condotta desunta dai numerosi precedenti penali del ricorrente, sia in epoca antecedente che successiva al fatto odierno; ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché il vizio di mancanza della motivazione in 2relazione all'eccessività della pena inflitta, in particolare censurando la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen. in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, non è deducibile in tal sede, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice adito ha correttamente motivato in ordine alla proporzione della pena inflitta, in considerazione della mancanza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche e a fronte di un fatto particolarmente grave e della totale assenza di resipiscenza del ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata).

Quanto alla censura in tema di provvisionale, si osserva che il ricorrente torna in tal sede a proporre una censura del tutto inconferente, posto che, come già criticamente osservato dalla Corte territoriale, non vi è stata alcuna condanna dell'imputato a titolo di provvisionale, mancando, peraltro, la costituzione di parte civile. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ROMA il 28/02/1991 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 192, cod. proc. pen., con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile, in quanto aspecifico, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione. Agitando unicamente il profilo della valutazione del narrato della persona offesa - rispetto al quale, in ogni caso, i giudici di merito, con valutazione doppiamente conforme, non hanno avuto ragioni di dubitare (v. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) -, la difesa elude del tutto la ratio decidendi della parte motiva, che ruota attorno agli elementi costitutivi dell'ascritto delitto, di cui all'art. 640 cod. pen., la cui sussistenza, nel caso di specie, è stata argomentata con motivazione logica e corretta in diritto. ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale sostanziale e processuale, nonché il vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis, cod. pen., è inammissibile, perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese nella sentenza avversata, con argomentazioni esenti da vizi logici, oltre che conformi Gert, -/ principi di legittimità, a mente dei quali, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01); che la Corte d'appello, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha adeguatamente evidenziato gli elementi posti alla base del diniego della causa di non punibilità, ritenuta incompatibile con il non modico valore economico della truffa e con le modalità particolarmente insidiose del raggiro perpetrato (v., ad es., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Bordoni, Rv. 277674 - 01) / oltre che con la non occasionalità della condotta desunta dai numerosi precedenti penali del ricorrente, sia in epoca antecedente che successiva al fatto odierno; ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, nonché il vizio di mancanza della motivazione in 2relazione all'eccessività della pena inflitta, in particolare censurando la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen. in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva reiterata, specifica e infra-quinquennale, non è deducibile in tal sede, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che il giudice adito ha correttamente motivato in ordine alla proporzione della pena inflitta, in considerazione della mancanza di elementi positivi per la concessione delle attenuanti generiche e a fronte di un fatto particolarmente grave e della totale assenza di resipiscenza del ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata). Quanto alla censura in tema di provvisionale, si osserva che il ricorrente torna in tal sede a proporre una censura del tutto inconferente, posto che, come già criticamente osservato dalla Corte territoriale, non vi è stata alcuna condanna dell'imputato a titolo di provvisionale, mancando, peraltro, la costituzione di parte civile. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M
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