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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 27967/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10694/2019R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la PEC [OSCURATO:EMAIL] e dife so d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo Oggetto: Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi –[OSCURATO:PERSONA] - Risoluzione – Ripetizione –Prescrizione - Interessi R.G.N. 10694/2019 Ud. 30/09/2025CC Sez.

S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 2 di 18 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1935/2018 depositata il 29/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1935/2018, pubblicata in data 29 settembre 2018, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 338/2014 e, per l’effetto, in integrale riforma di quest’ultima, ha dichiarato la risoluzione sia del contratto quadro sia del contratto di investimento finanziario in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo alla restituzione dell’importo di € 20.000,00 e dichiarando invece prescritta la domanda di risarcimento dei danni proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte territoriale ha, in primo luogo, disatteso i motivi di gravame con i quali si censurava il rigetto delle domande di nullità o annullamento originariamente formulate dall’investitore, osservando che il contratto quadro concluso dalle parti rispettava il requisito della forma scritta ed escludendo la possibilità di ravvisare nell’ordine di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina un errore motivo di annullamento.

La Corte territoriale ha invece ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale si censurava il mancato accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, osservando che la documentazione Sez.

S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 3 di 18 versata in atti non evidenziava il rispetto, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi su di esso gravanti sia nella fase di conclusione del contratto quadro sia nella successiva fase di conclusione delle singole operazioni.

In particolare, la Corte d’appello ha concluso che l’appellata non aveva adeguatamente segnalato all’investitore l’inadeguatezza dell’operazione rispetto al suo profilo, essendosi limitata a far sottoscrivere a quest’ultimo un ordine contenente mere clausole di stile, dalle quali non emergeva in modo circostanziato l’inadeguatezza dell’operazione.

Accolta la domanda di risoluzione – e quindi anche la domanda di ripetizione della somma oggetto dell’investimento -la Corte territoriale ha invece ritenuto prescritta la domanda di risarcimento danni.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

5. Fissata inizialmente per la decisione all’adunanza del 24 novembre 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, osservando che il quarto e tredicesimo motivo ponevano “questioni inerenti all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dell’investitore volta a ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, cui è connessa la questione dell’individuazione del dies a quo del termine diprescrizione dell'azione risarcitoria promossa dall’investitore in relazione ai danni derivatigli dall’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario” e che “su tali Sez.

S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 4 di 18 questioni, rilevanti ai fini del decidere, questa medesima Sezione, all’udienza camerale non partecipata del 22 novembre 2023, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza di altri due giudizi ove sono discusse tali questioni (distinti rispettivamente con n.r.g. 36397/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a./[OSCURATO:PERSONA], e n.r.g. 34042/2019, [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a./Kaserer R. ed altri)”.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tredici motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per avere la Corte di appello di Palermo pronunciato la risoluzione del contratto quadro per inadempimento della banca in assenza di specifica domanda, deducendosi in particolare che la Corte di appello avrebbe pronunciato la risoluzionedel contratto quadro in assenza di domanda, avendo in tale grado l'investitore concluso solo per la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c.,e la conseguente nullità della sentenza, argomentando che la decisione impugnata avrebbe totalmente omesso di esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a dichiarare la risoluzione del contratto quadro di negoziazione, rinvenendosi solo considerazioni inerenti agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari in alcun modo collegabili alle ragioni dell'avvenuta dichiarazione di risoluzione del contratto quadro.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1703 Sez.

S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 5 di 18 c.c.

“in relazione agli effetti della risoluzione del contratto quadro equiparabile al contratto di mandato”.

La ricorrente deduce la riconducibilità del contratto quadro di servizi di investimento al mandato senza rappresentanza ed argomenta nel senso sia della impossibilità di dichiarare la risoluzione per inadempimento di tale rapporto sia della persistente efficacia delle operazioni nel frattempo poste in essere.

1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione della domanda di risoluzione dell'ordine di investimento, sollevata dalla ricorrente.

1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. per avere la Corte territoriale accolto la domanda di risoluzione dell’ordine di investimento.

La ricorrente deduce la riconducibilità dei singoli ordini alla mera esecuzione del contratto quadro di servizi di investimento ed argomenta nel senso della impossibilità di dichiarare la risoluzione per inadempimento degli ordini.

1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., “in punto di idoneità degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a determinare la risoluzione degli ordini”.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato la risoluzione dell’ordine di acquisto delle obbligazioni “a fronte di presunti inadempimenti pacificamente di carattere non funzionale e, come tali, inidonei per loro natura a fondare una pronuncia di risoluzione”.

Sez.

S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 6 di 18

1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza “per avere la Corte di Appello di Palermo accertato l’inadempimento della Banca agli obblighi di informativa successiva sull’andamento delle [OSCURATO:PERSONA], in assenza di domanda e/o contestazione sul punto”.

1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, TUF, nella versione vigente ratione temporis, in relazione al servizio prestato al cliente.

Si deduce che la Corte palermitana avrebbe esaminato gli obblighi informativi gravanti sulla ricorrente “muovendo da un assunto totalmente errato, ossia richiamando i servizi di investimento di gestione e consulenza, che non hanno nulla a che vedere con i fatti per cui è causa”, in quanto “in tutti gli atti di causa la Banca ha sempre e solo qualificato il servizio prestato in favore del cliente come servizio di negoziazione” e “la difesa avversaria non ha mai ricondotto l’attività di Credem ai servizi richiamati nella sentenza impugnata”, facendo invece riferimento ad un’attività di sollecitazione al pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del TUF.

Si argomenta, quindi, che l’attività posta concretamente in essere dalla ricorrente integrava un servizio di investimento previsto dall’art. 1, comma 5, del TUF, e cioè un’attività di esecuzione dell’ordine impartito dall’investitore con la conseguenza che la ricorrente era tenuta ad osservare gli obblighi informativi propri di tale servizio e non quelli propri dell’intermediario che presta attività di consulenza finanziaria o collocamento.

1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c.

“per Sez.

S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 7 di 18 avere la Corte di Appello di Palermo ritenuto inadeguata l’operazione di investimento per cui è causa, nonostante sul capo della sentenza di primo grado che aveva escluso tale circostanza si fosse già formato il giudicato”.

Si deduce che l’appello proposto dall’odierno controricorrente avverso la decisione di prime cure non aveva investito il capo di quest’ultima statuizione che aveva escluso l’inadeguatezza dell’operazione di investimento per cui è causa al profilo di rischio del cliente.

1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa degli artt. 21, comma 1, TUF e 28, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolti gli obblighi informativi in occasione dell’operazione di acquisto delle “[OSCURATO:PERSONA]”, argomentandosi che in occasione dell’operazione di acquisto delle “[OSCURATO:PERSONA]”, erano state fornite al controricorrente tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire al medesimo di valutare la natura e la rischiosità dell’investimento.

1.11. Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria delle “[OSCURATO:PERSONA]”e delle cedole, percepite medio tempore dal cliente.

La ricorrente deduce di aver formulato domanda volta ad ottenere la restituzione dei titoli per cui è causa e delle cedole percepite dal controricorrente per l’ipotesi in cui le domande del cliente di invalidità e/o risoluzione fossero state accolte e censura la decisione impugnata per non essersi pronunciata su tale domanda.

Sez.

S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 8 di 18

1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha condannato la ricorrente a restituire al controricorrente la somma investita, “oltre gli interessi legali dalle date dei versamenti al saldo”, in quanto non sarebbe stato provato che, al momento del versamento della somma, la ricorrente fosse in mala fede ex art. 2033 c.c. ed anzi la Corte territoriale avrebbe individuato la data di decorrenza degli interessi senza adottare alcuna motivazione al riguardo.

1.13. Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., “per avere la Corte di Appello di Palermo individuato il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria nella data di default dei titoli per cui è causa”.

Si deduce che, nonostante la Corte di Appello di Palermo abbia accolto l’appello incidentale proposto dalla ricorrente, avrebbe comunque errato nell’applicazione dell’art. 2935 c.c. individuando il dies a quo nella data della dichiarazione di default della Repubblica Argentina.

Argomenta la ricorrente che, poiché gli inadempimenti accertati dalla Corte Collegio riguardano la violazione degli obblighi informativi e/o di valutazione di adeguatezza, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di acquisto dei titoli, risultando del tutto irrilevante il defaultdel titolo.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibileper inadeguato rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

Lo stesso, infatti, si limita a riprodurre le conclusioni rassegnate dall’odierno controricorrente senza invece adeguatamente riprodurre né il contenuto della domanda né l’enunciazione dei relativi petitum e Sez.

S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 9 di 18 causa petendi da parte del medesimo controricorrente all’atto della proposizione della domanda.

Carenza, questa, particolarmente significativa, nel momento in cui si constata che la decisione impugnata – esercitando il potere di qualificazione della domanda ad essa riservato – è venuta espressamente a puntualizzare la necessità di interpretare ed individuare le domande formulate dall’odierno controricorrente secondo “una valutazione complessiva, unitaria e sistematica dei diversi rimedi invocati, attraverso una esegesi dell’atto introduttivo che privilegiasse l’interesse sostanziale concretamente perseguito dall’investitore”(pag. 4 della motivazione).

È quindi evidente che l’ammissibilità del mezzo – che, del resto, omette qualsiasi critica dell’operazione di qualificazione della domanda compiuta dalla Corte territoriale – avrebbe presupposto una puntuale individuazione degli elementi contenutistici dell’originaria citazione, in modo porre eventualmente in luce l’errore imputato alla Corte medesima.

Omette, del resto, di rammentare la ricorrente che questa Corte ha in ogni caso già chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023 ) .

Sez.

S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 10 di 18 Va ulteriormente osservato che è la stessa ricorrente - nel quinto motivo di ricorso – ad operare un richiamo alla decisione di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 26725 del 19/12/2007), che tuttavia ha testualmente chiarito che “la violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti.

Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso.”.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Richiamati sinteticamente i principi da questa Corte enunciati in ordine alla riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione derivante da lla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), si deve osservare che nella specie la Corte d’appello ha adeguatamente motivato la propria statuizione, ancorandola alla violazione degli obblighi informativi imputata alla stessa ricorrente quale fattore idoneo a fondare anche la risoluzione del contratto quadro.

Nessuna delle carenze estreme individuate dalla giurisprudenza di questa come ipotesi concrete di nullità della decisione per violazione Sez.

S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 11 di 18 dell’art. 132 c.p.c. risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare chele doglianze della ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione.

4. Il terzo mezzo risulta inammissibile e comunque infondato.

Da un lato, infatti, le ampie deduzioni della ricorrente in ordine alla riconducibilità del contratto di intermediazione finanziaria al mandato senza rappresentanza non valgono ad intaccare in alcun modo la circostanza della declaratoria di risoluzione anche del singolo ordine di investimento, determinando tale ultima circostanza il venir meno di qualsivoglia rilevanza del motivo.

Dall’altro lato, non possono che richiamarsi in questa sede i precedenti di questa Corte già citati in relazione al primo mezzo per evidenziare come la tesi sostenuta dalla ricorrente risulti radicalmente infondata, dovendosi qui ribadire il principio per cui, a fronte dell’inadempimento dell’intermediario finanziario ai propri obblighi, ben può essere dichiarata la risoluzione anche del contratto—quadro di intermediazione finanziaria.

5. Infondato è il quarto motivo, atteso che la stessa statuizione di risoluzione adottata dalla Corte d’appello evidenzia che l’eccezione di prescrizione –che in prime cure era stata disattesa ed era stata oggetto di impugnazione con il gravame dell’odierno controricorrente –è stata implicitamente disattesa, dovendosi qui rammentare che,ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non Sez.

S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 12 di 18 ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordi nanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018).

Rigetto implicito che, peraltro, emerge anche dalla circostanza dell’espresso accoglimento, da parte della Corte medesima, dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in relazione alla diversa domanda risarcitoria del controricorrente.

6. Infondati risultano, parimenti, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in virtù della reciproca correlazione.

Al riguardo, invero, appare sufficiente il richiamo – oltre che alle decisioni citate in precedenza –al principio –da questa Corte enunciato – per cui l e singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021).

7. Inammissibile è, invece, il settimo motivo, in quanto lo stesso – in modo similare al primo –si presenta carente sul piano del rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c.

Era invero onere della ricorrente che avesse voluto rispettare il canone di specificità quello di riprodurre , non un a scarna porzione dell’atto di appello, bensì l’originaria citazione dell’odierno controricorrente, in modo da consentire una verifica –ancora una volta –della causa petendi in essa formulata.

Sez.

S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 13 di 18 Carenza che, anche in questo caso, risulta evidenziatadal contrasto con quanto asserito nella decisione impugnata, nella parte in cui la stessa, nella narrativa in fatto (pag. 2), riferisce che la domanda del controricorrente era stata argomentata “per avere la Banca convenuta violato gli obblighi di natura informativa e diligenza professionale” 8.L’ottavo motivo è inammissibile ed infondato.

In primo luogo, va evidenziato che le doglianze della ricorrente non si confrontano adeguatamente con l’effettiva ratio della decisione, la quale ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi informativi già in relazione all’operazione di negoziazione dei titoli, ritenendo tale profilo di per sé risolutivo.

È quindi evidente che le deduzioni della ricorrente in ordine all’assenza di un obbligo informativo sull’andamento del titolo – per essere il rapporto tra le parti di mera negoziazione – non valgono a scalfire tale decisiva ratio decidendi , la quale, del resto, risulta pienamente conforme ai principi espressi da questa Corte in materia, nel momento in cui si è chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F., con la conseguenza che la violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 14208 del 05/05/2022).

Sez.

S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 14 di 18 In secondo luogo, si deve constatare che l’ulteriore sviluppo del motivo si traduce in una censura sul merito della decisione ed in una inammissibile sollecitazione affinché questa Corte venga a rinnovare un sindacato sul giudizio di fatto che invece è precluso in sede di legittimità.

9. Il nono motivo è infondato.

Al di là di ogni considerazione sulla scarna riproduzione degli atti di causa, si deve rilevare, da un lato, che la presenza del gravame risulta evidenziata dal controricorso (pag. 13), a smentita di una tesi non adeguatamente supportata –appunto - dal richiamo agli atti di causa , e, dall’altro lato, che la deduzione, da parte dell’odierno controricorrente, in sede di gravame, della violazione degli obblighi informativi non poteva non riverberarsi anche sul profilo dell’inadeguatezza dell’operazione, stant e l’evidente, stretta, correlazione tra i due profili.

10. Il decimo motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato.

Inammissibile nella parte in cui lo stesso viene a sindacare in sede di legittimità il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservato.

Infondato nella parte in cui contesta il giudizio della Corte d’appello sulla insufficienza, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi informativi, del documento sui rischi generali dell’operazione.

Nell’esprimere tale giudizio, infatti, la Corte territoriale si è pienamente conformata all’orientamento espresso da questa Corte enunciando il principio per cui in tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la Sez.

S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 15 di 18 disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, l’intermediario deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19104 del 06/07/2023 ma si veda anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022).

11. Fondato è, invece, l’undicesimomotivo.

Lo stesso, in primo luogo, mercé il richiamo sia alle conclusioni dell’appello (pag. 51) sia alle conclusioni formulate in prime cure (pag. 7)deve ritenersi ammissibile, a differenza di altri mezzi articolati nel ricorso.

In secondo luogo, il mezzo risulta pienamente fondato, non avendo la Corte palermitana neppure implicitamente statuto sulla domanda restitutoria di titoli e cedole formulata dall’odierna ricorrente, in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 112c.p.c., e dovendosi qui rammentare –per completezza – che questa Corte ha già chiarito che quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art.2038 c.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 11239 del 29/04/2025 ; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 2661 del 30/01/2019).

12. Parimenti fondato è il dodicesimo motivo.

Sez.

S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 16 di 18 Nello stabilire –invero apoditticamente – che sulla somma oggetto della pronuncia restitutoria in favore dell’odierno controricorrente dovevano essere computati gli interessi dalle date dei singoli versamenti finalizzati all’acquisto, la Corte territoriale ha sostanzialmente ignorato l’insegnamento di questa Corte che, in tema di intermediazione finanziaria ha chiarito che allorquando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’intermediario, la prova della mala fede di quest’ultimo non può reputarsi in re ipsaper effetto dalla mera imputabilità all’intermediario medesimo dell’inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto, dovendo quindi il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produrre interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell’indebito, solo con decorrenza dalla proposizione della domanda giudizialee grava ndo, semmai , su chi richiede che gli interessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento l’onere di provare che l’intermediario era in mala fede(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3912 del 16/02/2018).

È opportuno precisare che non può invocarsi in senso contrario altra recente pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 423 del 08/01/2025): quest’ultima, infatti, senza considerare il precedente del 2018, si è comunque occupata del distinto tema della data di decorrenza, in relazione alla buona o mala fede, dell’importo delle cedole riscosse e non del profilo della restituzione dell’importo versato per l’investimento, chiarendo in ogni caso che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., Sez.

S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 17 di 18 ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione.

13. Inammissibile, invece, è il tredicesimo ed ultimo motivo.

Il mezzo, infatti, si riferisce al profilo della prescrizione della sola azione di risarcimento danni proposta dall’odierno controricorrente , domanda, quest’ultima, che è stata disattesa dalla Corte territoriale proprio in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’odierna ricorrente.

Dal momento che l’odierno controricorrente non ha impugnato tale ultima statuizione, risulta carente l’interesse della ricorrente ad impugnare una statuizione a sé favorevole, non essendo stato dedotto sul punto alcun interesse concreto a conseguire quella che sarebbe, non una modifica della decisione ma, sostanzialmente, una rettifica della motivazione che ha dichiarato la prescrizione.

14. In virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente ai motivi undicesimo e dodicesimo, disattesi gli altri e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10694/2019R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeed elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la PEC [OSCURATO:EMAIL] e dife so d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo Oggetto: Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi –[OSCURATO:PERSONA] - Risoluzione – Ripetizione –Prescrizione - Interessi R.G.N. 10694/2019 Ud. 30/09/2025CC Sez. S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 2 di 18 –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1935/2018 depositata il 29/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1935/2018, pubblicata in data 29 settembre 2018, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione dell’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 338/2014 e, per l’effetto, in integrale riforma di quest’ultima, ha dichiarato la risoluzione sia del contratto quadro sia del contratto di investimento finanziario in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo alla restituzione dell’importo di € 20.000,00 e dichiarando invece prescritta la domanda di risarcimento dei danni proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale ha, in primo luogo, disatteso i motivi di gravame con i quali si censurava il rigetto delle domande di nullità o annullamento originariamente formulate dall’investitore, osservando che il contratto quadro concluso dalle parti rispettava il requisito della forma scritta ed escludendo la possibilità di ravvisare nell’ordine di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina un errore motivo di annullamento. La Corte territoriale ha invece ritenuto fondato il motivo di gravame con il quale si censurava il mancato accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento, osservando che la documentazione Sez. S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 3 di 18 versata in atti non evidenziava il rispetto, da parte dell’intermediario, degli obblighi informativi su di esso gravanti sia nella fase di conclusione del contratto quadro sia nella successiva fase di conclusione delle singole operazioni. In particolare, la Corte d’appello ha concluso che l’appellata non aveva adeguatamente segnalato all’investitore l’inadeguatezza dell’operazione rispetto al suo profilo, essendosi limitata a far sottoscrivere a quest’ultimo un ordine contenente mere clausole di stile, dalle quali non emergeva in modo circostanziato l’inadeguatezza dell’operazione. Accolta la domanda di risoluzione – e quindi anche la domanda di ripetizione della somma oggetto dell’investimento -la Corte territoriale ha invece ritenuto prescritta la domanda di risarcimento danni. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. 5. Fissata inizialmente per la decisione all’adunanza del 24 novembre 2023, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, osservando che il quarto e tredicesimo motivo ponevano “questioni inerenti all’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione dell’investitore volta a ottenere la risoluzione del contratto recante l’ordine di investimento e la restituzione di quanto investito per effetto dell’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario, cui è connessa la questione dell’individuazione del dies a quo del termine diprescrizione dell'azione risarcitoria promossa dall’investitore in relazione ai danni derivatigli dall’avvenuta violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario” e che “su tali Sez. S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 4 di 18 questioni, rilevanti ai fini del decidere, questa medesima Sezione, all’udienza camerale non partecipata del 22 novembre 2023, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza di altri due giudizi ove sono discusse tali questioni (distinti rispettivamente con n.r.g. 36397/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a./[OSCURATO:PERSONA], e n.r.g. 34042/2019, [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a./Kaserer R. ed altri)”. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tredici motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per avere la Corte di appello di Palermo pronunciato la risoluzione del contratto quadro per inadempimento della banca in assenza di specifica domanda, deducendosi in particolare che la Corte di appello avrebbe pronunciato la risoluzionedel contratto quadro in assenza di domanda, avendo in tale grado l'investitore concluso solo per la declaratoria di nullità dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentine. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, c.p.c.,e la conseguente nullità della sentenza, argomentando che la decisione impugnata avrebbe totalmente omesso di esplicitare le ragioni che l'hanno indotta a dichiarare la risoluzione del contratto quadro di negoziazione, rinvenendosi solo considerazioni inerenti agli obblighi informativi gravanti sugli intermediari in alcun modo collegabili alle ragioni dell'avvenuta dichiarazione di risoluzione del contratto quadro. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1703 Sez. S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 5 di 18 c.c. “in relazione agli effetti della risoluzione del contratto quadro equiparabile al contratto di mandato”. La ricorrente deduce la riconducibilità del contratto quadro di servizi di investimento al mandato senza rappresentanza ed argomenta nel senso sia della impossibilità di dichiarare la risoluzione per inadempimento di tale rapporto sia della persistente efficacia delle operazioni nel frattempo poste in essere. 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione della domanda di risoluzione dell'ordine di investimento, sollevata dalla ricorrente. 1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. per avere la Corte territoriale accolto la domanda di risoluzione dell’ordine di investimento. La ricorrente deduce la riconducibilità dei singoli ordini alla mera esecuzione del contratto quadro di servizi di investimento ed argomenta nel senso della impossibilità di dichiarare la risoluzione per inadempimento degli ordini. 1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., “in punto di idoneità degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a determinare la risoluzione degli ordini”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato la risoluzione dell’ordine di acquisto delle obbligazioni “a fronte di presunti inadempimenti pacificamente di carattere non funzionale e, come tali, inidonei per loro natura a fondare una pronuncia di risoluzione”. Sez. S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 6 di 18 1.7. Con il settimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza “per avere la Corte di Appello di Palermo accertato l’inadempimento della Banca agli obblighi di informativa successiva sull’andamento delle [OSCURATO:PERSONA], in assenza di domanda e/o contestazione sul punto”. 1.8. Con l’ottavo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5, TUF, nella versione vigente ratione temporis, in relazione al servizio prestato al cliente. Si deduce che la Corte palermitana avrebbe esaminato gli obblighi informativi gravanti sulla ricorrente “muovendo da un assunto totalmente errato, ossia richiamando i servizi di investimento di gestione e consulenza, che non hanno nulla a che vedere con i fatti per cui è causa”, in quanto “in tutti gli atti di causa la Banca ha sempre e solo qualificato il servizio prestato in favore del cliente come servizio di negoziazione” e “la difesa avversaria non ha mai ricondotto l’attività di Credem ai servizi richiamati nella sentenza impugnata”, facendo invece riferimento ad un’attività di sollecitazione al pubblico risparmio ex artt. 94 e ss. del TUF. Si argomenta, quindi, che l’attività posta concretamente in essere dalla ricorrente integrava un servizio di investimento previsto dall’art. 1, comma 5, del TUF, e cioè un’attività di esecuzione dell’ordine impartito dall’investitore con la conseguenza che la ricorrente era tenuta ad osservare gli obblighi informativi propri di tale servizio e non quelli propri dell’intermediario che presta attività di consulenza finanziaria o collocamento. 1.9. Con il nono motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. “per Sez. S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 7 di 18 avere la Corte di Appello di Palermo ritenuto inadeguata l’operazione di investimento per cui è causa, nonostante sul capo della sentenza di primo grado che aveva escluso tale circostanza si fosse già formato il giudicato”. Si deduce che l’appello proposto dall’odierno controricorrente avverso la decisione di prime cure non aveva investito il capo di quest’ultima statuizione che aveva escluso l’inadeguatezza dell’operazione di investimento per cui è causa al profilo di rischio del cliente. 1.10. Con il decimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa degli artt. 21, comma 1, TUF e 28, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto non assolti gli obblighi informativi in occasione dell’operazione di acquisto delle “[OSCURATO:PERSONA]”, argomentandosi che in occasione dell’operazione di acquisto delle “[OSCURATO:PERSONA]”, erano state fornite al controricorrente tutte le indicazioni necessarie al fine di consentire al medesimo di valutare la natura e la rischiosità dell’investimento. 1.11. Con l’undicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda restitutoria delle “[OSCURATO:PERSONA]”e delle cedole, percepite medio tempore dal cliente. La ricorrente deduce di aver formulato domanda volta ad ottenere la restituzione dei titoli per cui è causa e delle cedole percepite dal controricorrente per l’ipotesi in cui le domande del cliente di invalidità e/o risoluzione fossero state accolte e censura la decisione impugnata per non essersi pronunciata su tale domanda. Sez. S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 8 di 18 1.12. Con il dodicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha condannato la ricorrente a restituire al controricorrente la somma investita, “oltre gli interessi legali dalle date dei versamenti al saldo”, in quanto non sarebbe stato provato che, al momento del versamento della somma, la ricorrente fosse in mala fede ex art. 2033 c.c. ed anzi la Corte territoriale avrebbe individuato la data di decorrenza degli interessi senza adottare alcuna motivazione al riguardo. 1.13. Con il tredicesimo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., “per avere la Corte di Appello di Palermo individuato il dies a quo del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria nella data di default dei titoli per cui è causa”. Si deduce che, nonostante la Corte di Appello di Palermo abbia accolto l’appello incidentale proposto dalla ricorrente, avrebbe comunque errato nell’applicazione dell’art. 2935 c.c. individuando il dies a quo nella data della dichiarazione di default della Repubblica Argentina. Argomenta la ricorrente che, poiché gli inadempimenti accertati dalla Corte Collegio riguardano la violazione degli obblighi informativi e/o di valutazione di adeguatezza, la prescrizione avrebbe dovuto decorrere dalla data di acquisto dei titoli, risultando del tutto irrilevante il defaultdel titolo. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibileper inadeguato rispetto della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. Lo stesso, infatti, si limita a riprodurre le conclusioni rassegnate dall’odierno controricorrente senza invece adeguatamente riprodurre né il contenuto della domanda né l’enunciazione dei relativi petitum e Sez. S1- R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 9 di 18 causa petendi da parte del medesimo controricorrente all’atto della proposizione della domanda. Carenza, questa, particolarmente significativa, nel momento in cui si constata che la decisione impugnata – esercitando il potere di qualificazione della domanda ad essa riservato – è venuta espressamente a puntualizzare la necessità di interpretare ed individuare le domande formulate dall’odierno controricorrente secondo “una valutazione complessiva, unitaria e sistematica dei diversi rimedi invocati, attraverso una esegesi dell’atto introduttivo che privilegiasse l’interesse sostanziale concretamente perseguito dall’investitore”(pag. 4 della motivazione). È quindi evidente che l’ammissibilità del mezzo – che, del resto, omette qualsiasi critica dell’operazione di qualificazione della domanda compiuta dalla Corte territoriale – avrebbe presupposto una puntuale individuazione degli elementi contenutistici dell’originaria citazione, in modo porre eventualmente in luce l’errore imputato alla Corte medesima. Omette, del resto, di rammentare la ricorrente che questa Corte ha in ogni caso già chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023 ) . Sez. S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 10 di 18 Va ulteriormente osservato che è la stessa ricorrente - nel quinto motivo di ricorso – ad operare un richiamo alla decisione di questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26725 del 19/12/2007), che tuttavia ha testualmente chiarito che “la violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso.”. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Richiamati sinteticamente i principi da questa Corte enunciati in ordine alla riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione derivante da lla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con Legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022), si deve osservare che nella specie la Corte d’appello ha adeguatamente motivato la propria statuizione, ancorandola alla violazione degli obblighi informativi imputata alla stessa ricorrente quale fattore idoneo a fondare anche la risoluzione del contratto quadro. Nessuna delle carenze estreme individuate dalla giurisprudenza di questa come ipotesi concrete di nullità della decisione per violazione Sez. S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 11 di 18 dell’art. 132 c.p.c. risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo sintetico ma comunque completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talché risulta inevitabile constatare chele doglianze della ricorrente si sostanziano in una critica del merito della decisione. 4. Il terzo mezzo risulta inammissibile e comunque infondato. Da un lato, infatti, le ampie deduzioni della ricorrente in ordine alla riconducibilità del contratto di intermediazione finanziaria al mandato senza rappresentanza non valgono ad intaccare in alcun modo la circostanza della declaratoria di risoluzione anche del singolo ordine di investimento, determinando tale ultima circostanza il venir meno di qualsivoglia rilevanza del motivo. Dall’altro lato, non possono che richiamarsi in questa sede i precedenti di questa Corte già citati in relazione al primo mezzo per evidenziare come la tesi sostenuta dalla ricorrente risulti radicalmente infondata, dovendosi qui ribadire il principio per cui, a fronte dell’inadempimento dell’intermediario finanziario ai propri obblighi, ben può essere dichiarata la risoluzione anche del contratto—quadro di intermediazione finanziaria. 5. Infondato è il quarto motivo, atteso che la stessa statuizione di risoluzione adottata dalla Corte d’appello evidenzia che l’eccezione di prescrizione –che in prime cure era stata disattesa ed era stata oggetto di impugnazione con il gravame dell’odierno controricorrente –è stata implicitamente disattesa, dovendosi qui rammentare che,ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non Sez. S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 12 di 18 ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordi nanza n. 15255 del 04/06/2019; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). Rigetto implicito che, peraltro, emerge anche dalla circostanza dell’espresso accoglimento, da parte della Corte medesima, dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente in relazione alla diversa domanda risarcitoria del controricorrente. 6. Infondati risultano, parimenti, il quinto ed il sesto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in virtù della reciproca correlazione. Al riguardo, invero, appare sufficiente il richiamo – oltre che alle decisioni citate in precedenza –al principio –da questa Corte enunciato – per cui l e singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021). 7. Inammissibile è, invece, il settimo motivo, in quanto lo stesso – in modo similare al primo –si presenta carente sul piano del rispetto dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Era invero onere della ricorrente che avesse voluto rispettare il canone di specificità quello di riprodurre , non un a scarna porzione dell’atto di appello, bensì l’originaria citazione dell’odierno controricorrente, in modo da consentire una verifica –ancora una volta –della causa petendi in essa formulata. Sez. S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 13 di 18 Carenza che, anche in questo caso, risulta evidenziatadal contrasto con quanto asserito nella decisione impugnata, nella parte in cui la stessa, nella narrativa in fatto (pag. 2), riferisce che la domanda del controricorrente era stata argomentata “per avere la Banca convenuta violato gli obblighi di natura informativa e diligenza professionale” 8.L’ottavo motivo è inammissibile ed infondato. In primo luogo, va evidenziato che le doglianze della ricorrente non si confrontano adeguatamente con l’effettiva ratio della decisione, la quale ha ritenuto sussistente la violazione degli obblighi informativi già in relazione all’operazione di negoziazione dei titoli, ritenendo tale profilo di per sé risolutivo. È quindi evidente che le deduzioni della ricorrente in ordine all’assenza di un obbligo informativo sull’andamento del titolo – per essere il rapporto tra le parti di mera negoziazione – non valgono a scalfire tale decisiva ratio decidendi , la quale, del resto, risulta pienamente conforme ai principi espressi da questa Corte in materia, nel momento in cui si è chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo informativo a carico dell'intermediario sussiste, anche al di fuori di una negoziazione diretta in contropartita, nel caso di negoziazione diretta per conto del cliente, rientrando tale operazione a pieno titolo tra "i servizi e attività di investimento" di cui all'art. 1,comma 5, lett. b) T.U.F., con la conseguenza che la violazione di tale obbligo non può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 14208 del 05/05/2022). Sez. S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 14 di 18 In secondo luogo, si deve constatare che l’ulteriore sviluppo del motivo si traduce in una censura sul merito della decisione ed in una inammissibile sollecitazione affinché questa Corte venga a rinnovare un sindacato sul giudizio di fatto che invece è precluso in sede di legittimità. 9. Il nono motivo è infondato. Al di là di ogni considerazione sulla scarna riproduzione degli atti di causa, si deve rilevare, da un lato, che la presenza del gravame risulta evidenziata dal controricorso (pag. 13), a smentita di una tesi non adeguatamente supportata –appunto - dal richiamo agli atti di causa , e, dall’altro lato, che la deduzione, da parte dell’odierno controricorrente, in sede di gravame, della violazione degli obblighi informativi non poteva non riverberarsi anche sul profilo dell’inadeguatezza dell’operazione, stant e l’evidente, stretta, correlazione tra i due profili. 10. Il decimo motivo è, in parte, inammissibile e, in altra parte, infondato. Inammissibile nella parte in cui lo stesso viene a sindacare in sede di legittimità il giudizio di fatto espresso dal giudice di merito ed a quest’ultimo riservato. Infondato nella parte in cui contesta il giudizio della Corte d’appello sulla insufficienza, ai fini dell’ottemperanza agli obblighi informativi, del documento sui rischi generali dell’operazione. Nell’esprimere tale giudizio, infatti, la Corte territoriale si è pienamente conformata all’orientamento espresso da questa Corte enunciando il principio per cui in tema di intermediazione finanziaria, l'obbligo di informazione attiva, posto a carico dell'intermediario ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 28, comma 2, del regolamento Consob n. 11522 del 1998, secondo la Sez. S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 15 di 18 disciplina previgente al d.lgs. n. 164 del 2007, impone all'intermediario di fornire informazioni non generiche sulla specifica operazione che l'investitore intende compiere, sicché, in caso di acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, l’intermediario deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell'emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l'operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 19104 del 06/07/2023 ma si veda anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022). 11. Fondato è, invece, l’undicesimomotivo. Lo stesso, in primo luogo, mercé il richiamo sia alle conclusioni dell’appello (pag. 51) sia alle conclusioni formulate in prime cure (pag. 7)deve ritenersi ammissibile, a differenza di altri mezzi articolati nel ricorso. In secondo luogo, il mezzo risulta pienamente fondato, non avendo la Corte palermitana neppure implicitamente statuto sulla domanda restitutoria di titoli e cedole formulata dall’odierna ricorrente, in tal modo incorrendo nella violazione dell’art. 112c.p.c., e dovendosi qui rammentare –per completezza – che questa Corte ha già chiarito che quando è dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art.2038 c.c. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 11239 del 29/04/2025 ; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 2661 del 30/01/2019). 12. Parimenti fondato è il dodicesimo motivo. Sez. S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 16 di 18 Nello stabilire –invero apoditticamente – che sulla somma oggetto della pronuncia restitutoria in favore dell’odierno controricorrente dovevano essere computati gli interessi dalle date dei singoli versamenti finalizzati all’acquisto, la Corte territoriale ha sostanzialmente ignorato l’insegnamento di questa Corte che, in tema di intermediazione finanziaria ha chiarito che allorquando sia stata pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell’intermediario, la prova della mala fede di quest’ultimo non può reputarsi in re ipsaper effetto dalla mera imputabilità all’intermediario medesimo dell’inadempimento che abbia determinato la risoluzione del contratto, dovendo quindi il credito del cliente avente ad oggetto il rimborso del capitale investito produrre interessi, in base ai principi in tema di ripetizione dell’indebito, solo con decorrenza dalla proposizione della domanda giudizialee grava ndo, semmai , su chi richiede che gli interessi vengano fatti decorrere dalla data del versamento l’onere di provare che l’intermediario era in mala fede(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3912 del 16/02/2018). È opportuno precisare che non può invocarsi in senso contrario altra recente pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 423 del 08/01/2025): quest’ultima, infatti, senza considerare il precedente del 2018, si è comunque occupata del distinto tema della data di decorrenza, in relazione alla buona o mala fede, dell’importo delle cedole riscosse e non del profilo della restituzione dell’importo versato per l’investimento, chiarendo in ogni caso che in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la regola ex art. 2033 c.c. sulla spettanza di frutti e interessi non riguarda quelli previsti dal contratto, che, ove percepiti, costituiscono attribuzioni patrimoniali oggetto di restituzione in ragione della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., Sez. S1 - R.G. 10694/2019 – CC 30/09/2025 - Pagina nr. 17 di 18 ma i frutti e gli interessi che maturano per legge in relazione al bene o alla somma di denaro oggetto di ripetizione. 13. Inammissibile, invece, è il tredicesimo ed ultimo motivo. Il mezzo, infatti, si riferisce al profilo della prescrizione della sola azione di risarcimento danni proposta dall’odierno controricorrente , domanda, quest’ultima, che è stata disattesa dalla Corte territoriale proprio in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’odierna ricorrente. Dal momento che l’odierno controricorrente non ha impugnato tale ultima statuizione, risulta carente l’interesse della ricorrente ad impugnare una statuizione a sé favorevole, non essendo stato dedotto sul punto alcun interesse concreto a conseguire quella che sarebbe, non una modifica della decisione ma, sostanzialmente, una rettifica della motivazione che ha dichiarato la prescrizione. 14. In virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso deve trovare accoglimento limitatamente ai motivi undicesimo e dodicesimo, disattesi gli altri e, per l’effetto, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, la quale, nel conformarsi ai principi qui richiamati, provvederà a regolare le spese anche del presente g
Sentenza Cassazione n. 27967/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris