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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04321/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 3 Divo 74/2000, avendo il giudice di merito ritenute false le fatture di acquisto e fittizi i costi indicati nella dichiarazione fiscale; con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla statuizione della confisca, disposta in violazione dell'art. 12 bis Divo 74/2000.

Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che, sulla scorta delle risultanze dibattimentali, emergeva che la società che ha emesso le fatture era dal 2011 priva di personale e da marzo 2012 in stato tA 3- di liquidazione ed Eli operativa; il giudice ha rilevato inoltre che la inesistenza delle operazioni e la fittizietà delle fatture delle fatture trova riscontro dall'esame della banca dati del sistema GLI.F0 in uso alla polizia giudiziaria, aggiungendo che tra le due società vi è stato uno scambio di fatture reciproche sostanzialmente identiche ed egualmente generiche tipiche del regime di reverse charge.

Considerato che le censure in ordine alla confisca non sono state dedotte in appello, in quanto I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente la quantificazione dell'importo di danaro "ewk, t4, cuki"^(4,ìtklit-4- nIk irbs confiscabile Y dogliànza accolta dal giudice a quo, e che pertanto le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo difetto e vizio della motivazione in ordine alla responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 3 Divo 74/2000, avendo il giudice di merito ritenute false le fatture di acquisto e fittizi i costi indicati nella dichiarazione fiscale; con secondo motivo, il ricorrente deduce difetto assoluto di motivazione in ordine alla statuizione della confisca, disposta in violazione dell'art. 12 bis Divo 74/2000. Ritenuto che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato che, sulla scorta delle risultanze dibattimentali, emergeva che la società che ha emesso le fatture era dal 2011 priva di personale e da marzo 2012 in stato tA 3- di liquidazione ed Eli operativa; il giudice ha rilevato inoltre che la inesistenza delle operazioni e la fittizietà delle fatture delle fatture trova riscontro dall'esame della banca dati del sistema GLI.F0 in uso alla polizia giudiziaria, aggiungendo che tra le due società vi è stato uno scambio di fatture reciproche sostanzialmente identiche ed egualmente generiche tipiche del regime di reverse charge. Considerato che le censure in ordine alla confisca non sono state dedotte in appello, in quanto I motivi d'appello riguardavano, infatti, esclusivamente la quantificazione dell'importo di danaro "ewk, t4, cuki"^(4,ìtklit-4- nIk irbs confiscabile Y dogliànza accolta dal giudice a quo, e che pertanto le doglianze sono pertanto inammissibili, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre
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