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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2021

Cassazione n. 18385/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 21 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila revocava la propria ordinanza messa

11. giugno 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Pescara dell'i ottobre 2020.

A fondamento della decisione rilevava che in data 3 agosto 2021 era pervenuta comunicazione dell'avvenuta sottoposizione del condannato alla misura della custodia cautelare in carcere in forza di provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Pescara in data 12 luglio 2021 in aggravamento dell'originaria misura applicatagli del divieto di dimora.

2. Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione.

Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura già concessa, anziché dichiararla inefficace, per non avere la stessa ancora aveva avuto concreto inizio a causa della sopravvenuta sottoposizione del ricorrente a misura cautelare custodiale con provvedimento che non è stato nemmeno acquisito.

Pertanto, il Tribunale non ha potuto valutare i fatti per i quali nel procedimento pendente il ricorrente è stato sottoposto alla custodia in carcere, né considerare che trattasi di episodi modesti di spaccio di stupefacenti di tipo leggero, commessi nell'arco di tre mesi nel corso del 2019.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 1.La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l'affidamento in prova al servizio sociale, al pari del resto di altre misure alternative alla detenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l'emissione di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l'affidamento è stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 25670; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv. 221640).

E' stato altresì precisato che il sopravvenire del provvedimento cautelare non è foriero di alcun automatismo nella decisione che i giudici di sorveglianza devono assumere e non condiziona in termini necessitati la revoca della misura in atto, soprattutto se i fatti di reato per i quali è stata imposta cautela nel procedimento di cognizione siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario.

A fronte di siffatta evenienza, il giudice della sorveglianza deve verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614).

Resta comunque pacifico che, ai sensi degli artt. 47 -ter e 51-ter ord. pen., la revoca della misura alternativa è subordinata alla prova della realizzazione di comportamenti contrari alla «legge» o alle «prescrizioni» e che risultino «incompatibili» con la prosecuzione della misura.

Tali condotte - ricostruite in modo esauriente nel provvedimento qui impugnato - sono liberamente valutabili dal Tribunale di sorveglianza senza alcuna necessità di attendere l'instaurazione - né tantomeno la definizione - di un procedimento penale di riferimento (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, Verderale, Rv. 203654), non essendo identificabile alcuna ipotesi di pregiudizialità.

2. Nel caso specifico il Tribunale di sorveglianza ha preso atto che l'imposizione di misura cautelare custodiale nei confronti del soggetto già ammesso all'affidamento in prova ha impedito di dare corso all'esperimento, che non aveva avuto ancora inizio; ha aggiunto che l'attuale stato detentivo, conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte con la meno gravosa misura del divieto di dimora e dell'aggravamento del regime cautelare, riguarda la commissione nell'estate del 2020 di diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali Sessa è ancora in attesa del primo grado di giudizio.

Ha dunque concluso che il subito aggravamento della misura cautelare per fatti criminosi dei quali non aveva avuto contezza all'atto di ammettere il condannato all'affidamento in prova al servizio sociale impone una rivisitazione in termini peggiorativi del giudizio di pericolosità sociale e di idoneità della misura stessa a contenere le spinte devianti del soggetto ed a favorire il suo reinserimento sociale.

2.1. In tal modo il Tribunale di sorveglianza ha provveduto alla necessaria verifica dei profili di novità intervenuti a carico del ricorrente, perché ha considerato i fatti contestatigli, la loro natura giuridica, l'analogia con quelli per i quali Sessa doveva espiare pena detentiva, la loro gravità e la rilevanza dell'avvenuta violazione della misura cautelare più blanda in origine applicata, ritenuta sintomatica di inaffidabilità al rispetto delle prescrizioni di un regime espiativo molto ampio e comportante pochi e sporadici controlli.

Contrariamente a quanto assunto in ricorso, i giudici di merito hanno fornito congrua giustificazione del giudizio di inidoneità della misura già concessa e di pericolosità sociale del condannato, esprimendo una valutazione del tutto plausibile e coerente con le finalità dell'istituto e con le emergenze processuali, non smentite da nessun elemento contrario, emerso nel subprocedimento cautelare o in altra sede.

L'ordinanza impugnata non merita dunque censura, essendo corredata da logica e coerente motivazione ed essendo aderente al dato normativo di riferimento.

2.2. Il ricorso, pertanto, va respinto, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 21 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila revocava la propria ordinanza messa 11. giugno 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Pescara dell'i ottobre 2020. A fondamento della decisione rilevava che in data 3 agosto 2021 era pervenuta comunicazione dell'avvenuta sottoposizione del condannato alla misura della custodia cautelare in carcere in forza di provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Pescara in data 12 luglio 2021 in aggravamento dell'originaria misura applicatagli del divieto di dimora. 2. Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura già concessa, anziché dichiararla inefficace, per non avere la stessa ancora aveva avuto concreto inizio a causa della sopravvenuta sottoposizione del ricorrente a misura cautelare custodiale con provvedimento che non è stato nemmeno acquisito. Pertanto, il Tribunale non ha potuto valutare i fatti per i quali nel procedimento pendente il ricorrente è stato sottoposto alla custodia in carcere, né considerare che trattasi di episodi modesti di spaccio di stupefacenti di tipo leggero, commessi nell'arco di tre mesi nel corso del 2019. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. 1.La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che l'affidamento in prova al servizio sociale, al pari del resto di altre misure alternative alla detenzione intramuraria, può essere revocato per il caso in cui sopravvenga l'emissione di una misura cautelare per fatti commessi prima della concessione del beneficio penitenziario, a condizione che attraverso la valutazione del provvedimento cautelare siano introdotti nuovi elementi rispetto a quelli presi in esame al momento in cui l'affidamento è stato disposto (Sez. 1, n. 42579 del 17/09/2013, Bevilacqua, Rv. 25670; Sez. 1, n. 38453 del 01/10/2008, Imperatori, Rv. 241308 e Sez. 1, n. 23190 del 10/05/2002, Calia, Rv. 221640). E' stato altresì precisato che il sopravvenire del provvedimento cautelare non è foriero di alcun automatismo nella decisione che i giudici di sorveglianza devono assumere e non condiziona in termini necessitati la revoca della misura in atto, soprattutto se i fatti di reato per i quali è stata imposta cautela nel procedimento di cognizione siano antecedenti alla decisione di applicazione del beneficio penitenziario. A fronte di siffatta evenienza, il giudice della sorveglianza deve verificare, con un adeguato esame della sopravvenienza cautelare e delle sue ragioni, se rilevino elementi di novità capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole con l'applicazione del beneficio (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Russo, Rv. 280095; Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614). Resta comunque pacifico che, ai sensi degli artt. 47 -ter e 51-ter ord. pen., la revoca della misura alternativa è subordinata alla prova della realizzazione di comportamenti contrari alla «legge» o alle «prescrizioni» e che risultino «incompatibili» con la prosecuzione della misura. Tali condotte - ricostruite in modo esauriente nel provvedimento qui impugnato - sono liberamente valutabili dal Tribunale di sorveglianza senza alcuna necessità di attendere l'instaurazione - né tantomeno la definizione - di un procedimento penale di riferimento (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066; Sez. 1, n. 6185 del 30/11/1995, Verderale, Rv. 203654), non essendo identificabile alcuna ipotesi di pregiudizialità. 2. Nel caso specifico il Tribunale di sorveglianza ha preso atto che l'imposizione di misura cautelare custodiale nei confronti del soggetto già ammesso all'affidamento in prova ha impedito di dare corso all'esperimento, che non aveva avuto ancora inizio; ha aggiunto che l'attuale stato detentivo, conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte con la meno gravosa misura del divieto di dimora e dell'aggravamento del regime cautelare, riguarda la commissione nell'estate del 2020 di diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, per i quali Sessa è ancora in attesa del primo grado di giudizio. Ha dunque concluso che il subito aggravamento della misura cautelare per fatti criminosi dei quali non aveva avuto contezza all'atto di ammettere il condannato all'affidamento in prova al servizio sociale impone una rivisitazione in termini peggiorativi del giudizio di pericolosità sociale e di idoneità della misura stessa a contenere le spinte devianti del soggetto ed a favorire il suo reinserimento sociale. 2.1. In tal modo il Tribunale di sorveglianza ha provveduto alla necessaria verifica dei profili di novità intervenuti a carico del ricorrente, perché ha considerato i fatti contestatigli, la loro natura giuridica, l'analogia con quelli per i quali Sessa doveva espiare pena detentiva, la loro gravità e la rilevanza dell'avvenuta violazione della misura cautelare più blanda in origine applicata, ritenuta sintomatica di inaffidabilità al rispetto delle prescrizioni di un regime espiativo molto ampio e comportante pochi e sporadici controlli. Contrariamente a quanto assunto in ricorso, i giudici di merito hanno fornito congrua giustificazione del giudizio di inidoneità della misura già concessa e di pericolosità sociale del condannato, esprimendo una valutazione del tutto plausibile e coerente con le finalità dell'istituto e con le emergenze processuali, non smentite da nessun elemento contrario, emerso nel subprocedimento cautelare o in altra sede. L'ordinanza impugnata non merita dunque censura, essendo corredata da logica e coerente motivazione ed essendo aderente al dato normativo di riferimento. 2.2. Il ricorso, pertanto, va respinto, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile
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