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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08708/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del 04/11/2021 del Tribunale di Padova, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un'autovettura; Ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'autovettura - è inammissibile perché mira a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi di prova valorizzati dalla Corte d'appello di Venezia, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01), a fronte di una motivazione della stessa Corte priva di contraddizioni e di vizi logici (si vedano, in particolare, la sesta e la settima pagina della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Venezia ha motivato la sussistenza del dolo di ricettazione sulla base (gegli elementi3 della mancanza di documenti di circolazione e assicurativi, neppure in copia, dell'autovettura; dell'inverosimiglianza della consegna di un'autovettura in conto vendita fra persone che non si conoscono; del messaggio vocale ascoltato nel giudizio e trascritto nella sentenza di primo grado dal quale emergeva come l'imputato si fosse posto il dubbio circa l'alterazione del numero di telaio dell'auto, dubbio che aveva senso porsi solo per un'autovettura di cui si conosceva la provenienza illecita); Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al motivo di appello «volto ad invocare l'applicazione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche» - è inammissibile atteso chejposto chel in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indic:ati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle eittenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); la Corte d'appello di Venezia ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente alla capacità a delinquere dello Stecchi, che questi aveva più volte trasgredito le misure cautelari che gli erano state imposte; motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Venezia, parzialmente riformando la sentenza del 04/11/2021 del Tribunale di Padova, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di un'autovettura; Ritenuto che il primo motivo - con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'autovettura - è inammissibile perché mira a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi di prova valorizzati dalla Corte d'appello di Venezia, ciò che non è ammesso in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01), a fronte di una motivazione della stessa Corte priva di contraddizioni e di vizi logici (si vedano, in particolare, la sesta e la settima pagina della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Venezia ha motivato la sussistenza del dolo di ricettazione sulla base (gegli elementi3 della mancanza di documenti di circolazione e assicurativi, neppure in copia, dell'autovettura; dell'inverosimiglianza della consegna di un'autovettura in conto vendita fra persone che non si conoscono; del messaggio vocale ascoltato nel giudizio e trascritto nella sentenza di primo grado dal quale emergeva come l'imputato si fosse posto il dubbio circa l'alterazione del numero di telaio dell'auto, dubbio che aveva senso porsi solo per un'autovettura di cui si conosceva la provenienza illecita); Considerato che il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al motivo di appello «volto ad invocare l'applicazione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche» - è inammissibile atteso chejposto chel in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indic:ati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle eittenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); la Corte d'appello di Venezia ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente alla capacità a delinquere dello Stecchi, che questi aveva più volte trasgredito le misure cautelari che gli erano state imposte; motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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