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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 1968

Cassazione n. 02124/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1968 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 478/19 in data 18/09/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 18/09/2020, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Messina in data 24/09/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di ricettazione, con il beneficio della sospensione condizionale.

Secondo l'Accusa, il Ruta, nella qualità di rappresentante legale della "Ruta s.r.l.

Ingrosso detersivi e profumeria", al fine di procurarsi un profitto, riceveva e commercializzava detergenti per la casa e per la persona di provenienza delittuosa in quanto oggetto di contraffazione.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: nullità del giudizio di appello per violazione degli artt. 601 e 429 cod. proc. pen.

Risulta notificato all'imputato solo il verbale di udienza e non anche il decreto di citazione in appello. -Secondo motivo: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza; in particolare, si censura la violazione dell'art.271 cod. proc. pen. relativamente alla mancata acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni al fascicolo dibattimentale; conseguentemente, i testi hanno deposto su un oggetto di prova mai acquisito. -Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al dolo del reato di ricettazione. -Quarto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Del tutto inopinatamente è stata esclusa la ricorrenza del reato di cui all'art. 712 cod. pen.

La circostanza che il Ruta si lamentasse con il proprio fornitore che gli fosse stata consegnata della merce di cattiva qualità non ne fa discendere automaticamente la sussistenza della consapevolezza che la merce potrebbe essere contraffatta, ma semmai rientra in quella mancata diligenza circa la verifica sulla provenienza della cosa. -Quinto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte in cui non è stato riconosciuto il beneficio della non menzione ex art.175 cod. pen.

Il giudice di secondo grado non ha tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 225 del 1975) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Manifestamente infondato è il primo motivo.

Dal consentito accesso agli atti risulta che l'imputato è stato regolarmente citato a comparire al giudizio di appello e l'assenza è stata legittimamente dichiarata.

Invero: -per l'udienza del 21/02/2020, effettivamente veniva notificato all'imputato solo il decreto di citazione in appello in data 08/11/2019 con la vocatio in ius per la precedente udienza del 20/12/2019; -all'udienza del 21/02/2020, nella quale l'imputato non compariva, la difesa eccepiva il solo difetto di notifica per mancato rispetto del termine di venti giorni a comparire (nessuna contestazione veniva sollevata in merito alla vocatio in ius): la Corte accoglieva l'eccezione e disponeva il differimento del processo all'udienza del 20/03/2020; -l'udienza del 20/03/2020 non veniva celebrata in quanto, con provvedimento presidenziale fuori udienza del 20/03/2020, la stessa veniva differita al 18/09/2020; -per l'udienza del 18/09/2020, l'imputato veniva regolarmente citato (notifica perfezionatasi con la compiuta giacenza della raccomandata recapitante il verbale di udienza con l'avviso per la citazione a comparire nella predetta data di differimento del processo; l'originaria vocatio in ius, come si è visto, era già stata precedentemente notificata all'imputato): in tale udienza, l'imputato, non essendo comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, veniva dichiarato assente.

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

In ordine alla dedotta mancanza delle trascrizioni delle intercettazioni, la Corte territoriale, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto come le dichiarazioni sul contenuto delle intercettazioni riferite dai verbalizzanti siano assolutamente utilizzabili, potendo il loro contenuto essere provato anche mediante deposizione testimoniale e non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma primo, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139; Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Schiariti, Rv. 282696).4.

Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono sia il terzo che il collegato quarto motivo.

Ferme le valutazioni in fatto compiute dalla Corte territoriale (v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata), appare indiscutibile che integri il reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto, se l'autore - come nella fattispecie, attesa la competenza professionale del venditore che ne aveva riconosciuto la scarsissima qualità nonchè il considerevole quantitativo di prodotti contraffatti - ha consapevolezza della falsità del segno distintivo della provenienza, falsità che si estende all'intero prodotto (cfr., Sez. 2, n. 45374 del 18/11/2018, Dieng; Sez. 2, n. 29965 del 24/06/2009, Fallou, Rv. 244673); e, la sussistenza quanto meno del dolo eventuale del delitto di ricettazione, esclude la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. 5.

Manifestamente infondato è il quinto motivo.

All'imputato è stato negato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale "... avendo già riportato una condanna anche se per una contravvenzione ed avuto riguardo alla gravità dei fatti per cui si procede".

Evidenzia il Collegio che il beneficio della non menzione si differenzia da quello della sospensione condizionale della pena, dal momento che, mentre quest'ultima ha l'obiettivo si sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità, quale particolare conseguenza negativa del reato.

Pertanto è legittima la pronuncia di diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, come nella presente fattispecie, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici (Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Nether, Rv. 278572).

6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1968 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 478/19 in data 18/09/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18/09/2020, la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Messina in data 24/09/2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di ricettazione, con il beneficio della sospensione condizionale. Secondo l'Accusa, il Ruta, nella qualità di rappresentante legale della "Ruta s.r.l. Ingrosso detersivi e profumeria", al fine di procurarsi un profitto, riceveva e commercializzava detergenti per la casa e per la persona di provenienza delittuosa in quanto oggetto di contraffazione. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: nullità del giudizio di appello per violazione degli artt. 601 e 429 cod. proc. pen. Risulta notificato all'imputato solo il verbale di udienza e non anche il decreto di citazione in appello. -Secondo motivo: inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza; in particolare, si censura la violazione dell'art.271 cod. proc. pen. relativamente alla mancata acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni al fascicolo dibattimentale; conseguentemente, i testi hanno deposto su un oggetto di prova mai acquisito. -Terzo motivo: contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al dolo del reato di ricettazione. -Quarto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Del tutto inopinatamente è stata esclusa la ricorrenza del reato di cui all'art. 712 cod. pen. La circostanza che il Ruta si lamentasse con il proprio fornitore che gli fosse stata consegnata della merce di cattiva qualità non ne fa discendere automaticamente la sussistenza della consapevolezza che la merce potrebbe essere contraffatta, ma semmai rientra in quella mancata diligenza circa la verifica sulla provenienza della cosa. -Quinto motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte in cui non è stato riconosciuto il beneficio della non menzione ex art.175 cod. pen. Il giudice di secondo grado non ha tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 225 del 1975) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Dal consentito accesso agli atti risulta che l'imputato è stato regolarmente citato a comparire al giudizio di appello e l'assenza è stata legittimamente dichiarata. Invero: -per l'udienza del 21/02/2020, effettivamente veniva notificato all'imputato solo il decreto di citazione in appello in data 08/11/2019 con la vocatio in ius per la precedente udienza del 20/12/2019; -all'udienza del 21/02/2020, nella quale l'imputato non compariva, la difesa eccepiva il solo difetto di notifica per mancato rispetto del termine di venti giorni a comparire (nessuna contestazione veniva sollevata in merito alla vocatio in ius): la Corte accoglieva l'eccezione e disponeva il differimento del processo all'udienza del 20/03/2020; -l'udienza del 20/03/2020 non veniva celebrata in quanto, con provvedimento presidenziale fuori udienza del 20/03/2020, la stessa veniva differita al 18/09/2020; -per l'udienza del 18/09/2020, l'imputato veniva regolarmente citato (notifica perfezionatasi con la compiuta giacenza della raccomandata recapitante il verbale di udienza con l'avviso per la citazione a comparire nella predetta data di differimento del processo; l'originaria vocatio in ius, come si è visto, era già stata precedentemente notificata all'imputato): in tale udienza, l'imputato, non essendo comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, veniva dichiarato assente. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. In ordine alla dedotta mancanza delle trascrizioni delle intercettazioni, la Corte territoriale, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha riconosciuto come le dichiarazioni sul contenuto delle intercettazioni riferite dai verbalizzanti siano assolutamente utilizzabili, potendo il loro contenuto essere provato anche mediante deposizione testimoniale e non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma primo, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia, Rv. 259675; Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139; Sez. 3, n. 2507 del 28/10/2021, Schiariti, Rv. 282696).4. Evocativi di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondati sono sia il terzo che il collegato quarto motivo. Ferme le valutazioni in fatto compiute dalla Corte territoriale (v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata), appare indiscutibile che integri il reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto, se l'autore - come nella fattispecie, attesa la competenza professionale del venditore che ne aveva riconosciuto la scarsissima qualità nonchè il considerevole quantitativo di prodotti contraffatti - ha consapevolezza della falsità del segno distintivo della provenienza, falsità che si estende all'intero prodotto (cfr., Sez. 2, n. 45374 del 18/11/2018, Dieng; Sez. 2, n. 29965 del 24/06/2009, Fallou, Rv. 244673); e, la sussistenza quanto meno del dolo eventuale del delitto di ricettazione, esclude la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen. 5. Manifestamente infondato è il quinto motivo. All'imputato è stato negato il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale "... avendo già riportato una condanna anche se per una contravvenzione ed avuto riguardo alla gravità dei fatti per cui si procede". Evidenzia il Collegio che il beneficio della non menzione si differenzia da quello della sospensione condizionale della pena, dal momento che, mentre quest'ultima ha l'obiettivo si sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità, quale particolare conseguenza negativa del reato. Pertanto è legittima la pronuncia di diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, come nella presente fattispecie, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici (Sez. 2, n. 11992 del 18/02/2020, Nether, Rv. 278572). 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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