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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 12937/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Umberto ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, Con la quale è stata valutata prevalente la circostanza di cui all'art. 89, cod. pen. sulla recidiva e le altre aggravanti, con rideternninazione della pena inflitta dal Tribunale cittadino, ad esito di rito abbreviato, per due furti e un tentativo di furto (in Rapallo e Lavagna nel marzo e nel maggio 2018); considerato che il ricorrente con l'unico motivo ha dedotto vizio della motivazione quanto alla dosimetria delle pena, per il diniego delle generiche, viceversa congruamente motivato dai giudici territoriali che hanno rilevato come gli elementi addotti a difesa fossero rappresentati dagli stessi che avevano giustificato il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 89, cod. pen. in appello, peraltro valutata in termini di prevalenza, laddove i precedenti e la continua ricaduta nel reato non hanno consentito di attestare la pena al minimo assoluto; che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato il diniego delle generiche con argomentazioni del tutto coerenti con il disposto normativo di cui all'art. 62 bis, cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti, con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Umberto ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, Con la quale è stata valutata prevalente la circostanza di cui all'art. 89, cod. pen. sulla recidiva e le altre aggravanti, con rideternninazione della pena inflitta dal Tribunale cittadino, ad esito di rito abbreviato, per due furti e un tentativo di furto (in Rapallo e Lavagna nel marzo e nel maggio 2018); considerato che il ricorrente con l'unico motivo ha dedotto vizio della motivazione quanto alla dosimetria delle pena, per il diniego delle generiche, viceversa congruamente motivato dai giudici territoriali che hanno rilevato come gli elementi addotti a difesa fossero rappresentati dagli stessi che avevano giustificato il riconoscimento della circostanza di cui all'art. 89, cod. pen. in appello, peraltro valutata in termini di prevalenza, laddove i precedenti e la continua ricaduta nel reato non hanno consentito di attestare la pena al minimo assoluto; che le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali motivato il diniego delle generiche con argomentazioni del tutto coerenti con il disposto normativo di cui all'art. 62 bis, cod. pen. e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269, in fattispecie nella quale infatti la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti, con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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