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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 15384/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17641-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Diplomati magistrale –inserimento GAE -rinuncia R.G.N. 17641/2018 Pag.-ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’e DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 97/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 13/02/2018 R.G. n. 178/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche:

1. la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, insegnanti precari nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia di Como, inseriti nelle graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, del proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - rivendicato in quanto in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 - valevoli, per il triennio scolastico 2014/17;

2. Corte territoriale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziava che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante all’insegnamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 e dal d.m. 10 marzo 1997, non costituiva requisito sufficiente a fondare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie anzidette, in quanto gli appellanti avrebbero dovuto, entro il 31.12.2006, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, e ciò in conseguenza dell’intervenuta trasformazione di queste in graduatorie ad esaurimento exart. 1, comma 605, lett. c ), legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ormai da considerare chiuse, con divieto di ulteriori inserimenti eccetto quelli espressamente previsti dalla stessa lett. c) del citato comma 605; aggiungeva che il divieto di nuovi inserimenti, peraltro implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento previste al fine dare una soluzione al fenomeno del precariato storico in ambito scolastico, era stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l’art. 9, comma 20, del d.l.n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che aveva escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle menzionate graduatorie; sottolineava, poi, che non valeva invocare un effetto erga omnes delle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014, che aveva R.G.N. 17641/2018 Pag.precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie, senza contare che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento;

3. i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

4. sono stati successivamente depositati distinti atti di rinuncia da parte di tutti i ricorrenti.

Consideratoche: 1.la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

2. l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui non applicabili) richiede che l ’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass., S.U., n. 3876/2010);

4. poiché la notificazione della rinuncia, ai fini dell’accettazione, è necessaria solo quando vi sia unaparte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, qualora non vi siano controparti costituite la suddetta notifica non rileva ai fini dell’estinzione;

5. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità(dovendosi dare, in ogni caso, atto che tutti gli atti di rinuncia sono stati notificati al Miur -ancorché non costituito - a mezzo pecall’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]);

6. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva;

7. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560).

R.G.N. 17641/2018 Pag.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17641-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Diplomati magistrale –inserimento GAE -rinuncia R.G.N. 17641/2018 Pag.-ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’e DELLA RICERCA; -intimato - avverso la sentenza n. 97/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, pubblicata il 13/02/2018 R.G. n. 178/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: 1. la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Como, respingeva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri ricorrenti indicati in epigrafe, insegnanti precari nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia di Como, inseriti nelle graduatorie di Istituto, intesa ad ottenere l’accertamento, nei confronti del MIUR, del proprio diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento - rivendicato in quanto in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 - valevoli, per il triennio scolastico 2014/17; 2. Corte territoriale, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, evidenziava che il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante all’insegnamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, dall’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998 e dal d.m. 10 marzo 1997, non costituiva requisito sufficiente a fondare il diritto ad essere inseriti nelle graduatorie anzidette, in quanto gli appellanti avrebbero dovuto, entro il 31.12.2006, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, e ciò in conseguenza dell’intervenuta trasformazione di queste in graduatorie ad esaurimento exart. 1, comma 605, lett. c ), legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ormai da considerare chiuse, con divieto di ulteriori inserimenti eccetto quelli espressamente previsti dalla stessa lett. c) del citato comma 605; aggiungeva che il divieto di nuovi inserimenti, peraltro implicito nella creazione di graduatorie ad esaurimento previste al fine dare una soluzione al fenomeno del precariato storico in ambito scolastico, era stato ribadito dai successivi interventi normativi in materia, tra cui l’art. 9, comma 20, del d.l.n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, che aveva escluso la possibilità di nuovi inserimenti nelle menzionate graduatorie; sottolineava, poi, che non valeva invocare un effetto erga omnes delle sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014, che aveva R.G.N. 17641/2018 Pag.precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’inserimento nelle graduatorie, in quanto lo stesso decreto ministeriale non conteneva norme generali ed astratte, ma si limitava a dettare i criteri per la presentazione delle domande e per l’aggiornamento delle graduatorie, senza contare che anche l’eventuale rimozione erga omnes del detto d.m. non avrebbe inciso, comunque, sulla posizione dei ricorrenti in assenza di norme di rango primario che consentissero il loro inserimento, ora per allora, nelle graduatorie ad esaurimento; 3. i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui non ha opposto difese il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 4. sono stati successivamente depositati distinti atti di rinuncia da parte di tutti i ricorrenti. Consideratoche: 1.la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 2. l’art. 390 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 149/2022, modifiche qui non applicabili) richiede che l ’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass., S.U., n. 3876/2010); 4. poiché la notificazione della rinuncia, ai fini dell’accettazione, è necessaria solo quando vi sia unaparte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, qualora non vi siano controparti costituite la suddetta notifica non rileva ai fini dell’estinzione; 5. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità(dovendosi dare, in ogni caso, atto che tutti gli atti di rinuncia sono stati notificati al Miur -ancorché non costituito - a mezzo pecall’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]); 6. nessun provvedimento deve essere assunto in ordine alle spese, non avendo svolto la parte intimata alcuna attività difensiva; 7. il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del suddetto art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560). R.G.N. 17641/2018 Pag. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso nella Adun
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