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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 03602/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 17880/2022proposto da: SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale dell’Abruzzo, n.32/7/2022 depositata il 28 gennaio 2022.

Visto l’atto depositato il 21 ottobre2024con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando si aver transattola controversia con le parti controricorrenti ; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 17880/2022proposto da: SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentantepro tempore, rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale dell’Abruzzo, n.32/7/2022 depositata il 28 gennaio 2022. Visto l’atto depositato il 21 ottobre2024con il quale laricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando si aver transattola controversia con le parti controricorrenti ; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]