CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2024
Cassazione n. 23890/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 892/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10164/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Pisa ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno di reclusione e di euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. Con successivo provvedimento del 25.11.2024, il Tribunale ha disposto l’integrazione della sentenza disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod. pen. e 130 cod. proc. pen. 2.Ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con l’unico motivo articolato, la manifesta carenza di motivazione in relazione al capo della sentenza con il quale è stata disposta la confisca di quanto in sequestro. Sebbene disposta nell'ambito di sentenza emessa ai sensi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23890/2025 Roma, lì, 26/06/2025 dell'art. 444 c.p.p., il giudice avrebbe dovuto comunque motivare adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di dover disporre la confisca dei beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, indicare le ragioni per le quali non possono ritenersi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza lecita di essi. Tra i beni sottoposti a confisca vi è anche il telefono cellulare dell'imputato regolarmente acquistato che non può dirsi provento di reato, né bene utilizzato per commettere il reato. Vi sono poi altri beni trovati nella disponibilità del prevenuto che non risultano essere stati denunciati come provento di furto o smarrimento da parte di chicchessia e in ordine ai quali ugualmente è stata disposta la confisca e distruzione senza motivazione a sostegno. La questione verte in particolare oltre che riguardo al telefono cellulare anche in ordine a un bracciale o una catenina in oro trovati sul comodino della camera della struttura presso cui soggiornava l'imputato, per cui è del tutto verosimile che si trattasse di effetti personali che aveva tolto prima di andare a letto e dunque di provenienza legittima in quanto non rivendicati come propri né denunciati da nessuno. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Occorre premettere che dagli atti risultano caduti in sequestro svariati beni, tra i quali quelli che si indicano in ricorso, che, tuttavia, risultano già oggetto di istanza di dissequestro da parte della difesa, accolta dal giudice, che, con provvedimento del 20.1.2025 - in data successiva alla sentenza ex art. 444 c.p.p. e al relativo provvedimento di correzione del 25.11.2024 integrativo in punto di confisca di quanto in sequestro - disponeva la restituzione all’imputato, tra gli altri beni, proprio del bracciale e della catenina, definiti in oro in ricorso, e puntualmente descritti nel verbale di sequestro come “braccialetto a catena di metallo giallo” e “catenina di colore argento con ciondolo di colore oro raffigurante un faraone egizio”, e del cellulare Huawei (restituzione che veniva puntualmente eseguita in data 7.2.2025 mediante consegna degli oggetti all’avv. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca difensore del ricorrente, che aveva avanzato la richiesta di restituzione in data 19.11.2024. Anche l’ulteriore cellulare Samsung risulta oggetto di restituzione nel medesimo verbale, unitamente ad altri beni). Ciò posto, il provvedimento, qualificato di correzione di errore materiale, emesso in data 26.11.2024, integrativo della sentenza ex art. 444 c.p.p. pronunciata il 19.11.2024, con cui si disponeva la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, deve essere annullato - senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso - in quanto, come si lamenta in ricorso, esso è del tutto privo di motivazione, non risultando indicate le ragioni per le quali i beni – poi oggetto di restituzione all’avente diritto - dovessero essere confiscati, trattandosi peraltro di beni – quanto meno quelli dei quali si fa cenno in ricorso – che non appaiono collegabili al reato e comunque di beni la cui ablazione non era statuizione accessoria obbligatoria ed a contenuto predeterminato adottabile ricorrendo alla procedura di cui all’art. 130 c.p.p.(ex multis Sez. 3, n. 16714 del 12/03/2024, Annunziata, Rv. 286197 – 01). P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa per l'ulteriore corso. Così deciso il 11/6/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pistorelli