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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 30995/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2UTz- 11A-tine Q(2 littk5 t;\ Ce)(ì' e lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di sospensione esecuzione della pena di cui alla sentenza n. 3708- 2023, divenuta definitiva in data 10 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi principali proposti (erronea applicazione dell'art.583 cod. proc. pen. ed erronea mancata qualificazione del divieto di dimora come misura da detrarre dalla pena da scontare come residuo - primo motivo; erronea applicazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. - secondo motivo; erronea applicazione di legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma terzo, cod. pen.) sono inammissibili in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice dell'esecuzione, con corretti argomenti in diritto che, in questa sede si condividono integralmente e, comunque, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza.

Reputato, peraltro, che i motivi sono manifestamente infondati in quanto si denuncia un vizio di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e, comunque, contrari (terzo motivo principale) alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra le altre, Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312 - 01) la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta.

Rilevato che i motivi aggiunti proposti con la memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 22 aprile 2025, sono del pari inammissibili per le stesse ragioni esposte in relazione ai motivi principali, tenuto conto che si tratta di argomentazioni a sostegno di questi ultimi che, tuttavia, non offrono ulteriori elementi per poter reputare ammissibile il ricorso principale; tanto, nemmeno in relazione al primo motivo rispetto al quale si condivide la conclusione del Giudice laddove ravvisa la diversa consistenza ontologica tra la pena detentiva e il divieto di dimora, richiamandosi anche a giurisprudenza che ha riguardato il diverso caso dell'obb! go di dimora, misura senz'altro più restrittiva di quella patita dal condannato (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 271043 - 01). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso ii 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2UTz- 11A-tine Q(2 littk5 t;\ Ce)(ì' e lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di sospensione esecuzione della pena di cui alla sentenza n. 3708- 2023, divenuta definitiva in data 10 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] che i motivi principali proposti (erronea applicazione dell'art.583 cod. proc. pen. ed erronea mancata qualificazione del divieto di dimora come misura da detrarre dalla pena da scontare come residuo - primo motivo; erronea applicazione degli artt. 521 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. - secondo motivo; erronea applicazione di legge penale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 612-bis, comma terzo, cod. pen.) sono inammissibili in quanto non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice dell'esecuzione, con corretti argomenti in diritto che, in questa sede si condividono integralmente e, comunque, non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza. Reputato, peraltro, che i motivi sono manifestamente infondati in quanto si denuncia un vizio di motivazione che non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato e, comunque, contrari (terzo motivo principale) alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (tra le altre, Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019, Rv. 276312 - 01) la condanna per delitto aggravato costituente reato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, a norma dell'art. 4-bis Ord. pen., impedisce la concessione di tale beneficio anche quando la sentenza di condanna abbia ritenuto l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, atteso che il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. Rilevato che i motivi aggiunti proposti con la memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c. del 22 aprile 2025, sono del pari inammissibili per le stesse ragioni esposte in relazione ai motivi principali, tenuto conto che si tratta di argomentazioni a sostegno di questi ultimi che, tuttavia, non offrono ulteriori elementi per poter reputare ammissibile il ricorso principale; tanto, nemmeno in relazione al primo motivo rispetto al quale si condivide la conclusione del Giudice laddove ravvisa la diversa consistenza ontologica tra la pena detentiva e il divieto di dimora, richiamandosi anche a giurisprudenza che ha riguardato il diverso caso dell'obb! go di dimora, misura senz'altro più restrittiva di quella patita dal condannato (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 271043 - 01). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 19 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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