CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 344/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto pressoil suo studio, sito in Napoli, via Cavour, 139 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –U.T.G. di Napoli -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli , de positat a i l 17 agosto2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Napoli,depositata il 17 agosto 2022, di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di espulsione dal territorio nazionale; Oggetto: immigrazione - espulsione -il ricorso è affidato a un motiv o ; -la [OSCURATO:PERSONA] – U.T.G. di Napoli non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo il ricorrente deduce la v iolazione dell’articolo 19, comma 1.1, t.u. imm., per aver l’ordinanza impugnata respinto l’eccezione di inespellibilità senza valutare le deduzioni relative alla presenza di violazioni di diritti umani in Ghana, luogo di rimpatrio, e il suo radicamento in Italia; -il motivo è inammissibile; - il Giudice di Pace ha motivato l’insussistenza di situazioni ostative all’espulsione con il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano aveva denegato il riconoscimento della protezione internazionale richiesta dall’espellendo e, quindi, aveva dichiarato inammissibile la reiterazione della stessa poiché avanzata senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo paese di origine; -ciò posto, si osserva che se è vero che il divieto di espulsione previsto dall’art. 19 t.u. imm. impone al giudice dell’impugnazione del provvedimento espulsivo di verificare la sussistenza delle cause ostative dedotte dall’espellendo (cfr. Cass. 19 aprile 2023, n. 10448; Cass. 28 marzo 2023, n. 8274; Cass. 8 luglio 2022, n. 21716) , il mancato esperimento dei mezzi d'impugnazione avverso il diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione comporta esonera il Giudice di Pace dall’obbligo di valutare i fattigià dedotti dinanzi alla Commissione e da questa esaminati, consentendo solo l ’ allegazione solo di fatti sopravvenuti o non conosciuti (cfr. Cass. 16 dicembre 2019, n. 33166; Cass. 20 febbraio 2013, n. 4230); - pertanto, in presenza di una motivazione del giudice di merito che richiama l’accertamento operato dalla Commissione in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, è onere della parte ricorrente dare evidenza del fatto che l’oggetto delle deduzioni asseritamente non affrontate nell’ordinanza impugnata è relativo a circostanze non esaminate dalla Commissione, onde consentire a questa Corte di apprezzare l’ammissibilità della doglianza; -la parte, tuttavia, non ha assolto a un siffatto onere; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile.