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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07584/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui all'ari:. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 22 marzo 2017, e di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 5 maggio 2016, alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto commesso il 22 marzo 2017 a norma dell'art. 73,, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1.990; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere cloglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso„ ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la marijuana rinvenuta a casa del ricorrente il 22 marzo 2017 aveva un principio attivo utile a ricavare 749 dosi medie, e che la perquisizione domiciliare era stata effettuata in quanto l'imputato era stato visto cedere a terzi tale sostanza, e fosse in quel momento sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per altro analogo reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui all'ari:. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 22 marzo 2017, e di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso il 5 maggio 2016, alla pena ritenuta di giustizia, articolando un motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto commesso il 22 marzo 2017 a norma dell'art. 73,, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1.990; Considerato che il precisato motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere cloglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso„ ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché deve escludersi la lieve entità del fatto, evidenziando, in particolare, che la marijuana rinvenuta a casa del ricorrente il 22 marzo 2017 aveva un principio attivo utile a ricavare 749 dosi medie, e che la perquisizione domiciliare era stata effettuata in quanto l'imputato era stato visto cedere a terzi tale sostanza, e fosse in quel momento sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora per altro analogo reato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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