CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 1978
Cassazione n. 07610/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nataa Nuoro il 23/04/1978 avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto in abitazione, aggravato dalla destrezza, dalla condizione di minorata difesa della vittima e dalla recidiva, commesso in Tertenia il 25 luglio 2018in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. È stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. -Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità dell’imputata. Non ne sarebbe stato dimostrato l’effettivo coinvolgimento nel furto subito dalla persona offesa, posto che gli indizi raccolti a suocarico non potevano dirsi né gravi, né precisi, né concordanti, come imposto dal criterio di valutazione della prova indiziaria di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Infatti, l’impronta a lei riconducile - unico elemento di collegamento con il reato -era stata rilevata soltanto sulla facciata interna della busta che avrebbe consegnato alla vittima (facendole credere che in essa fossero custodite le banconote che da quella si era fatta poco prima consegnare con la scusa di doverle controllare), quand’invece, se così fosse stato, si sarebbe dovuta rilevare sull'esterno della busta stessa. L’ipotesi alternativa formulata, ossia che la ricorrente avesse maneggiato i fogli inseriti nella busta e che altri se ne fossero serviti per commettere il reato, non era del tutto implausibile in assenza di elementi atti a corroborare quella debole traccia indiziaria. -Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 61 n. 5 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa della vittima del furto, anziana ultraottantenne. Poiché il mero dato anagrafico non è sufficiente per far ritenere integrato il disvalore aggiuntivo della condotta incriminata, sarebbe stato necessario verificare se la persona offesa si fosse dimostrata, al momento del fatto, lucida e presente a sé stessa, come tale in grado di approntareuna reazione adeguata all’altrui condotta illecita. Tale accertamento essendo mancato, l’aggravante predetta si sarebbe dovuta escludere e la Corte territoriale avrebbe dovuto ridurre la pena inflitta alla ricorrente. 3. Con requisitoria in data 23 novembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria depositata in data 19 novembre 2025 e 2 dicembre 2025 il difensore della ricorrente ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. È infondato il primo motivo. La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il furto commesso in danno dell’anziana [OSCURATO:PERSONA], dando conto, per un verso, di come sui reperti sequestrati dalla [OSCURATO:PERSONA] – costituiti dalla busta e dal relativo contenuto, consegnati dalla vittima immediatamente dopo il fatto - fossero stat i rilevati «tre contatti papillari […] certamente riferibili all’imputata» e «altri frammenti di impronte»,compatibili con il profilo dattiloscopico tracciato dalle Forze dell’Ordine e custodito nell a loro “banca dati”, e, per altro verso, di come nessun altro soggetto terzo, eccetto la persona che si era fatta consegnare dalla vittimala somma in contanti di euro 12.000,00, spacciandosi per ufficiale postale e con il pretesto di dovere controllare l’autenticità delle banconote, avrebbe avuto interesse a manipolare la busta in questione,inserendovi ritagli di carta atti a simulare la restituzione delle banconote in precedenza carpite. Si tratta di ragionamento immune sia dalla violazione del criterio stabilito dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per la valutazione prova indiziaria, sia da illogicità manifeste nell’apprezzamento delle evidenze fattuali come sopra riportate. In presenza, infatti, di elementi indizianti suscettibili di dar conto, sulla base di regole di esperienza consolidate ed affidabili, del collegamento dell’imputata con cose certamente utilizzate per commettere il furto in danno della [OSCURATO:PERSONA], il giudice di merito correttamente ne ha superato i residui profili di incertezza operandone una lettura unitaria e globale (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 – 01), sugellata dal collante della causale psicologica (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265148), che aveva animato il soggetto di sesso femminile che, secondo quanto riferito dalla parte offesa -della cui attendibilità non si è dubitato -, aveva manipolato la busta. Risulta, pertanto, rispettato il principio di diritto secondo cui «In tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti cheil loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441 -02). Né vale a scardinare la tenuta dell’impianto argomentativo sotteso alla statuizione impugnata il richiamo a ipotetiche manipolazioni della busta e del suo contenuto compiute da altri, affidatisi, poi,all’inconsapevole [OSCURATO:PERSONA] L i otta per portare a compimento la condotta predatoria in danno dell’anziana [OSCURATO:PERSONA], dovendosi ribadire che «In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237 -01). 2. Anche il secondo motivo è infondato. Alla ricorrente sono state concesse le attenuanti generiche in regime di prevalenza su tutte le aggravanti contestate, ivi compresa quella della minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen., riferita all’età della vittima del furto: dunque, sarebbe stato suo onere lumeggiare l’interesse attuale e concreto ad impugnarne il riconoscimento, posto che i relativi effetti sanzionatori sono stati integralmente neutralizzati dalla mitigazione della pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti innominate. Ad ogni buon conto, la Corte territoriale, evidenziando come la vittima, proprio perché anziana, non si fosse neppure accertata dell’effettività della qualifica esibita da colei che le aveva chiesto di consegnarle tutto il denaro contante in suo possesso eargomentando nel senso che l’imputata, con l’approfittare della minore prontezza di riflessi della derubata, fosse stata agevolata nella commissione del reato proprio dalla vulnerabilità in concreto dimostrata da quest’ultima, si è attenuta alla lezione interpretativa del diritto vivente, secondo cui «Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso» (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 -02), e al principio di diritto per il quale «Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza, dovendosi valutare, invece, la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità della vittima dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio» (Sez. 2, n. 16017 del 14/03/2023, Rv. 284523 -01). 4. S’impone, pertanto, il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condann