CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 06530/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Milano, Misure di prevenzione, emesso in data 10 dicembre 2020, notificato all'interessata e al suo difensore in data 14 dicembre 2020, con il quale la Abello veniva sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, nonché alla confisca della somma di euro 52.000,00, oggetto di previo sequestro ai fini della confisca, disposto con decreto del suddetto Tribunale del 16 aprile 2020. 2. Avverso detto decreto [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 10 d. Igs. n. 159 del 2011. Rileva, invero, il difensore che: - il decreto appellato veniva emesso in data 10 dicembre 2020 dal Tribunale di Milano; - detto decreto veniva notificato a mezzo PEC in data 14 dicembre 2020 all'avv. [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] separatamente ma nello stesso domicilio; - il decreto veniva, poi, notificato personalmente alla Abello, a mezzo della Polizia giudiziaria, in data 10 gennaio 2021 presso la residenza di quest'ultima, in Rozzano, via dei Gerani n. 4; - la Corte di appello di Milano, con il decreto impugnato, dichiarava tardivo l'appello in quanto proposto oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 10 cpv. d. Igs. n. 159 del 2011, avendo riguardo alla data della prima notifica effettuata presso il domicilio eletto e non alla data della notifica personale alla Abello tramite Polizia giudiziaria, e ciò senza un richiamo da parte del suddetto decreto legislativo alla disciplina dell'elezione di domicilio ai sensi degli artt. 161 e 162 cod. proc. pen. Insiste, pertanto, il difensore per l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la Corte di appello di Milano, preso atto del deposito in data 22 settembre 2020 dell'elezione di domicilio, contestualmente alla nomina del difensore di fiducia, da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di prevenzione, e della notifica del decreto di primo grado, a mezzo PEC, in data 14 dicembre 2020 sia al difensore che ad [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto, correttamente ha ritenuto tardivo l'appello depositato il 14 gennaio 2021, oltre, quindi, il termine di dieci giorni di cui all'art. 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. E ha rilevato che la notifica dello stesso decreto, avvenuta personalmente il giorno 10 gennaio 2021, ad [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei carabinieri, «non aveva la finalità di far decorrere il termine per impugnare, nel merito, il provvedimento, ma aveva il solo scopo di far conoscere alla diretta interessata che la fase esecutiva aveva inizio da questo giorno, proprio facendo scattare gli effetti solo di tale fase esecutiva»; e che «se così non fosse, non avrebbe avuto senso alcuno né la elezione di domicilio, per il procedimento di prevenzione di cui al presente giudizio [...] né la notifica del predetto Decreto del Tribunale di Milano, Misure di prevenzione, alla interessata [OSCURATO:PERSONA] presso il suo domicilio eletto, come effettivamente è avvenuto». A fronte di tali argomentazioni a fondamento dell'opzione decisionale della Corte di appello di Milano per la tardività dell'appello proposto nell'interesse della ricorrente, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorso, insistendo sulla tempestività dell'appello, palesa la sua manifesta infondatezza. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i