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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07195/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 15 novembre 2018 che ha dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di ricettazione di una carta d'identità oggetto di smarrimento, come da denunzia presentata il 27 aprile 2010.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione degli articoli 63 e 64 codice di rito in relazione alla utilizzazione di dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato, in assenza del difensore e degli avvisi di legge.

La pronunzia ritiene utilizzabili le dichiarazioni dell'imputato inserite nel verbale di sequestro scattato a seguito della mancata giustificazione del possesso del documento da parte dell'imputato. - Violazione degli articoli 157 e 648 codice penale poiché il giudice riteneva le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale e ha considerato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. alla stregua di una fattispecie autonoma su cui operare i diversi aumenti; tale qualificazione della condotta incide sui termini di prescrizione, che sono già maturati il 20 dicembre 2018.

Infatti pur essendo stata contestata all'imputato la recidiva qualificata la stessa non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, poiché ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. - Violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto nel reato di furto; - vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione; violazione dell'articolo 530 cod. proc.pen. in relazione alla sussistenza del ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera molte delle censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta.

Il giudizio di responsabilità non si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato, ma sulla costatazione che questi, trovato in possesso di un documento smarrito, non ha fornito plausibili ragioni in ordine a tale disponibilità, né al momento del sequestro, nè successivamente.

La corte ha chiarito che l'imputato non ha dichiarato di avere trovato per terra il documento sicché risponde del delitto di ricettazione di un bene smarrito, che presuppone il delitto da lui non commesso di appropriazione indebita di cose smarrite, all'epoca del fatto non ancora depenalizzato.

È vero che il tribunale ha benevolmente riconosciuto la fattispecie prevista dall'articolo 648 secondo comma cod.pen. che unitamente alle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta equivalente alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, ma erroneamente ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale.

Tale errore tuttavia non incide in alcun modo sui termini di prescrizione, che prescindono dal giudizio ex art.69 codice penale e, in ragione della detta recidiva qualificata, nel caso in esame maturano in 18 anni.

L'ultima censura in ordine alla violazione dell'articolo 530 codice procedura penale è estremamente generica e non consente di comprendere le ragioni poste a suo sostegno.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 15 novembre 2018 che ha dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di ricettazione di una carta d'identità oggetto di smarrimento, come da denunzia presentata il 27 aprile 2010. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione degli articoli 63 e 64 codice di rito in relazione alla utilizzazione di dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato, in assenza del difensore e degli avvisi di legge. La pronunzia ritiene utilizzabili le dichiarazioni dell'imputato inserite nel verbale di sequestro scattato a seguito della mancata giustificazione del possesso del documento da parte dell'imputato. - Violazione degli articoli 157 e 648 codice penale poiché il giudice riteneva le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale e ha considerato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. alla stregua di una fattispecie autonoma su cui operare i diversi aumenti; tale qualificazione della condotta incide sui termini di prescrizione, che sono già maturati il 20 dicembre 2018. Infatti pur essendo stata contestata all'imputato la recidiva qualificata la stessa non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, poiché ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. - Violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto nel reato di furto; - vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione; violazione dell'articolo 530 cod. proc.pen. in relazione alla sussistenza del ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera molte delle censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. Il giudizio di responsabilità non si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato, ma sulla costatazione che questi, trovato in possesso di un documento smarrito, non ha fornito plausibili ragioni in ordine a tale disponibilità, né al momento del sequestro, nè successivamente. La corte ha chiarito che l'imputato non ha dichiarato di avere trovato per terra il documento sicché risponde del delitto di ricettazione di un bene smarrito, che presuppone il delitto da lui non commesso di appropriazione indebita di cose smarrite, all'epoca del fatto non ancora depenalizzato. È vero che il tribunale ha benevolmente riconosciuto la fattispecie prevista dall'articolo 648 secondo comma cod.pen. che unitamente alle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta equivalente alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, ma erroneamente ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale. Tale errore tuttavia non incide in alcun modo sui termini di prescrizione, che prescindono dal giudizio ex art.69 codice penale e, in ragione della detta recidiva qualificata, nel caso in esame maturano in 18 anni. L'ultima censura in ordine alla violazione dell'articolo 530 codice procedura penale è estremamente generica e non consente di comprendere le ragioni poste a suo sostegno. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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