CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13019/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen. per essersi impossessati, al fine di trarne profitto, di energia elettrica, prelevandola dalla rete di proprietà dell'ente erogatore, allacciandosi direttamente alla rete pubblica. Formulano tre motivi di impugnazione. Con il primo, inerente alla sola posizione di 13raidic Carmen, ci si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dell'imputata. Si osserva che il giudice di seconda cura, motivando per relationem, non consente di comprendere il percorso logico che ha condotto alla declaratoria di responsabilità, posto che la stessa Corte fonda il proprio convincimento sulla scarsa verosimiglianza della mancata conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del dovere di pagamento dell'energia elettrica, ritenendo non credibile che la donna fosse all'oscuro di tutto. Ciò nondimeno, in assenza della prova, oltre ogni ragionevole dubbio della sua responsabilità, avrebbe dovuto condurre all'assoluzione della medesima. Con il secondo motivo, inerente alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], si contesta l'applicazione della recidiva, avuto riguardo alla risalenza nel tempo dei precedenti penali ed alla mancata prospettazione da parte della Corte del collegamento evolutivo nella commissione del delitto. Con il terzo motivo comune ad entrambi gli imputati si fa valere la violazione dell'art. 69, comma 4 cod. pen., posto che, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disposizione non vieta in modo automatico il giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2017. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con il tessuto motivazionale della sentenza impugnata. La Corte infatti, descrive lo stato dei luoghi, dando atto che dal quadro elettrico, posto al centro dell'area si dipartivano quattro prolunghe perfettamente visibili che servivano i camper ivi alloggiati, ivi compreso quello della ricorrente, che fruiva dell'energia elettrica proprio grazie a siffatto tipo di allacciamento, sicché per questo non ha ritenuto credibile che l'imputata fosse all'oscuro dell'illiceità del prelevamento dell'energia elettrica, tanto è vero che on fornì alcuna documentazione sul suo pagamento, mentre la leva del contatore era abbassata e non registrava alcun consumo, ciò rendendo evidente la sua consapevolezza e la volontà di avvalersi dell'energia sottratta. Il secondo motivo è inammissibile per le stesse ragioni. La sentenza, infatti, contrariamente a quanto affermato con il ricorso, da ampiamente conto della storia criminale dell'imputata, destinataria, fra l'altro, della misura della sorveglianza speciale, rappresentando che il fatto non costituisce un'occasionale ricaduta, ma la prosecuzione di un percorso delinquenziale che dimostra l'attitudine al delitto e la totale insensibilità agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne. Il terzo motivo, comune ad entrambi gli imputati, cui sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Invero, le sentenze della Corte delle leggi, che pure sono intervenute sul tessuto normativo dell'art. 69, comma 4 cod. pen., non riguardano il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, bensì le circostanze di cui: all'art. 648, comma 2^ cod. pen. (sentenza Corte Cost. 105/2014), all'art. 609 bis, comma 3^ cod. pen. (sentenza 106/2018): all'art. 73, comma 7 d.P.R. 309/1990 (sentenza 74/2016) ed all'art. 219, comma 3^ del R.d. 267/1942, oltre a quella di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, prima dell'introduzione della figura autonoma di reato. Come recentemente ricordato da questa Corte, infatti, "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati" (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017 - dep. 31/03/2017, Giordano, Rv. 269522). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 (ebbra io 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il