Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 20804/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio a fronte di motivi di appello del tutto generici con i quali chiedeva il minimo della pena, già applicato, con giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche alla recidiva.

In concreto gli è stata inflitta, con la diminuente del rito abbreviato, la pena di mesi otto di reclusione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; letti i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il ricorrente denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio a fronte di motivi di appello del tutto generici con i quali chiedeva il minimo della pena, già applicato, con giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche alla recidiva. In concreto gli è stata inflitta, con la diminuente del rito abbreviato, la pena di mesi otto di reclusione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere relatore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20804/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris