CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18616-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 220/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'ORO N.48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2126 cod. civ. R.G.N. 18616/2017 Cron. Rep. Ud. 15/12/2022 CC rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5356/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2017 R.G.N. 649/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Sora avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Cassino. In parziale riforma della sentenza impugnata, il giudice di appello ha condannato il Comune di Sora a pagare in favore del lavoratore la somma di 27.059,96 euro, oltre interessi legali dalle singole date di maturazione del credito alsaldo. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze del Comune di Sora durante il periodo dedotto con il ricorso, nonché il diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Comune, con inquadramento nella categoria A1 del CCNL Regione ed Enti locali (exIII livello) con decorrenza dal 12 aprile 1999.Aveva chiesto anche il riconoscimento del diritto a percepire le differenze retributive in riferimento alle causali di cui in premessa, e quindi la condanna dell’Ente a pagare la complessiva somma di 32.687,79 euro, o altra somma ritenuta di giustizia, anche con riferimento alla valutazione equitativa oltre agli interessi legali. Affermava di essere stato avviato al lavoro nell'ambito del progetto denominato “Salvaguardia valorizzazione e sviluppo delle risorse forestali e agricole e turistiche del territorio montano dell'ambiente e dei rifugi montani”, che era stato attivato dal Comune, e che il rapporto era poi proseguito sin dal 31 marzo 2003. Inoltre, diversamente da quanto previsto dal progetto, relativo al cantiere scuola e lavoro, aveva sempre svolto mansioni di addetto alla pulizia di strade, parchi, scuole, asili, tombini, lavori di bonifica area ex cinema Capitol, tutti riconducibili a quelle ricomprese nella categoria a posizioneeconomica A1 del suddetto contratto collettivo. Affermava di aver lavorato per 36 ore settimanali, percependo una retribuzione oraria di 5,27 euro, aumentata a 5,32 euro dal giugno 2002, per le ore effettivamente svolte. Esponeva dettagliatamente che la costituzione del cantiere scuola e lavoro aveva rappresentato solo l’occasione per l’instaurazione di un normale rapporto di lavoro subordinato con il Comune convenuto. 3. Il Tribunale respingeva il ricorso. 4. La Corte d’Appello ha rigettato la domanda di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha rilevato come il lavoratore avesse svolto un’attività lavorativa diversa rispetto a quella oggetto del progetto cui inizialmente era stato assegnato. Il progetto cantiere scuola prevedeva come area di intervento: la salvaguardia e cura dell’ambiente del territorio montano; la valorizzazione e sviluppo delle risorse forestali agricole e turistiche del territorio montano; la creazione di un’azienda agrituristica. Con delibera della giunta comunale n.94 del marzo 1999 il Capobianco era stato reclutato nell’ambito del menzionato progetto a partire dal 12 Aprile 1999. Non poteva non valutarsi che dall’esame dei testi addotti da entrambe le parti, escussi nel corso dell'istruttoria espletata nelgiudizio di primo grado, si desumeva che il lavoratore ricorrente aveva svoltoattività diversa da quella richiamata nel progetto cantiere scuola. Il lavoratore era stato utilizzato per la pulizia dei tombini sulle strade, parchi, scuole ed asili comunali; aveva inoltre svolto lavori di bonifica dell'area dell’ex cinema Capitol, lavori di pulizia idraulica stradale nel territorio del Comune di Sora; mansione di manovratore di mezzi meccanici ed autista di camion; lavori di manutenzione del castello di Sora, inclusa la recinzione; nonché residue ulteriori mansioni, quali lo spargimento di sale sulle strade in occasione di nevicate, il servizio d’ordine in occasione dei concerti ed altre, tutte comunque diverse da quelle specificamente previste nel progetto di avviamento al cantiere scuola lavoro, con l’osservanza di un orario di lavoro di 36 ore settimanali così articolato: dalle 8 alle 14,00 dal lunedì al venerdì, dalle 14,30 alle 17,30 nelle sole giornate di lunedì e giovedì. Pertanto, la Corte d’Appello riteneva applicabile l’art.2126 cod. civ., anche in ragione della giurisprudenza di legittimità in materia di LSU, fattispecie che era analoga a quella in esame in ragione del formale carattere assistenziale dell’avviamento al lavorodell’appellante, e condannava il Comune al pagamento della somma sopraindicata. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Comune prospettando 3 motivi di ricorso, assistiti da memoria. 6. Resiste con controricorso il lavoratore. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della legge della Regione Lazio n. 29 del 1996 (e del d.l. n. 299 del 1994, art. 14, conv., con mod., dalla legge n. 451 del 1994, del d.lgs. n. 468 del 1997, artt.1, 2 e 10, del d.lgs. n. 81 del 2000, artt. 2 e 3, applicabili per analogia alla fattispecie in esame), in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La Corte d’Appello, nell’applicare l’art. 2126, cod. civ., non aveva considerato che l’attività svolta dal lavoratore era riconducibile al progetto finanziato e rientrante nei settori di cui all’art. 15, comma 3, della legge regionale n. 29 del 1996 (settore dei beni culturali, settore dell'ambiente dell'energia dei servizi sociali …), ma che, quand’anche difforme, non avrebbe consentito la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato di fatto ai sensi dell'art. 2126, cod. civ., stante la natura e la finalità dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione, di matrice essenzialmente previdenziale ed assistenziale, che trovavano il proprio fondamento nell’art. 38 Cost., e non dell'articolo 36Cost.Tale connotazione, così come ha impedito al lavoratore di poter rivendicare ed ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, ne impedisce la rivendicazione dei consequenziali diritti. 2. Il motivo non è fondato. Come ricorda il ricorrente, l’art. 15 (che reca “Cantieri scuola e lavoro finanziabili”), comma 3, della legge della Regione Lazio n. 29 del 1996 prevede: “Sono ammissibili al finanziamento i progetti relativi al settore dei beni culturali, con particolare riferimento al consolidamento e risanamento dei centri storici ed ai beni monumentali ed archeologici, ai settori dell'ambiente, dell'energia, dei servizi sociali, delle attività culturali e del tempo libero, nonché ai lavori amministrativi eccezionali”. Tale disposizione, tuttavia, va raccordata con il comma 1 del medesimo art. 15, che stabilisce “Per il perseguimento dell’obiettivo di cui all'articolo 1, lettera d), la Regione, nell’ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio, concede finanziamenti agli enti da essa dipendenti, agli enti locali anche associati nelle forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle sovrintendenze ai beni archivistici, storici earchitettonici, archeologici e museali e alle cooperative sociali iscritte all'albo della Regione, per l'apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro aventi la finalità di utilizzare, nella realizzazione di progetti di opere o servizi di pubblica utilità, disoccupati iscritti alla prima classe delle liste di collocamento ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 56 del 1987” (che reca “Classificazione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento”). Inoltre, va osservato che l’art. 1, comma 1, della medesima legge reg., nello stabilire le finalità dell’intervento legislativo, sancisce: “Con la presente legge la regione, al fine di sostenere l'occupazione nell'ambito del proprio territorio, promuove e favorisce, nelle materie di propria competenza: a) la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, anche al fine di promuovere settori di economia sociale; b) i processi di gestione delle eccedenze di personale e la mobilità interaziendale dei lavoratori; c) la realizzazione di progetti di lavori socialmente utili; d) l’apertura e la gestione di cantieri scuola e lavoro”. Dunque, l’attività espletata dal lavoratore, avrebbe dovuto rientrare in un ambito di promozione dell’inserimento del lavoratore nel mondo del lavoro, caratterizzato dallo svolgimento di attività, rispetto alle quali tuttavia la Corte d’Appello ha accertato la non conformità della prestazione resa dal lavoratore per il Comune di Sora. Ciò trova conferma nella giurisprudenza di legittimità formatisi con riguardo alla legge statale n. 264 del 29 aprile 1949 (che reca “Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”), che disciplina, al Titolo IV, l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di qualificazione per disoccupati e per lavoratori in soprannumero nelle aziende nonché l'apertura dei cantieri-scuola. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SU, n. 1497 del 1982, cui adde, Cass., S.U.n. 8577 del 1990) hanno affermato che i cantieri-scuola erano previsti, per soddisfare un’esigenza politico-sociale di carattere generale (addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati), dalla legge 29 aprile 1949 n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati In proposito assume peculiare rilievo l’art. 45, inserito nel Titolo IV della suddetta legge, la cui rubrica reca “Addestramento professionale”, che prevede “(…) l’istituzione di corsi di addestramento professionale, nonché l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità”. La materia è stata poi oggetto del passaggio delle competenze alle Regioni, secondo quanto previsto dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. Una volta accertato, come nella specie daparte del giudice del merito, che il rapporto si è svolto secondo canoni diversi da quelli propri della sua veste formale, quelli della formazione lavoro in ambiti determinati, trova pertanto applicazione, la disciplina propria del lavoro subordinato, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello - così come avviene anche, ma non esclusivamente, qualora tale evenienza si verifichi rispetto all’attività LSU - e, qui, in particolare, del rapporto di pubblico impiego, datore di lavoro essendo un Comune e quindi un ente pubblico non economico, di talchè va applicato l’art. 2126 cod. civ., non potendo darsi luogo, in ragione del principio dell’accesso al lavoro mediante pubblico concorso, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Assume il ricorrente che non sussistevano le condizioni per l’applicazione dell’art. 2126, cod. civ., atteso che il lavoratore aveva prestato la propria attività presso il Comune secondo il progetto finanziato dalla Regione Lazio, per il tempo di vigenza dello stesso, rispettando l’orario di lavoro, senza vincolo di subordinazione e in assenza di indennità /retribuzione/compenso. I testi escussi si erano espressi in senso contrario alla decisione del secondo giudice. 4. Il motivo è inammissibile. La censura si incentra sulle previsioni del progetto che conformavano la prestazione lavorativa del lavoratore. Tuttavia, lo stesso non è trascritto nei passaggi ritenuti rilevanti al fine di contestare in modo circostanziato la statuizione della Corte d’Appello, di talchè è violato l’art. 366, cod. proc. civ., e rispetto alle risultanze istruttorie, il Comune si limita ad offrire una inammissibile propria lettura delle stesse, che contrappone alla decisione della Corte d’Appello, 5. Con il terzo motivo è dedotta l’erronea valutazione delle risultanze di causa del giudizio di primo grado in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 6. Il motivo è inammissibile. Va ricordato che è applicabile alla fattispecie l’art.360, n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio cheè stato oggetto di discussione fra le parti. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, che non sono ravvisabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima, peraltro, non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi. 7. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel