CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 giugno 1977
Cassazione n. 27875/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 06/06/1977 avverso l'ordinanza del 27febbraio 2025 del T ribunale della libertà di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso; udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a [OSCURATO:PERSONA] per il reato exartt. 390 e 416.bis.1. cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l’aggravante exart. 416.bis.1 cod. pen. Si osserva che, nel valutare l’aiuto fornito da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha trascurato che i due sono cugini e non ha motivato circa l’ esistenza del dolo intenzionale necessario affinchéricorra l’aggravante contestata, né circa la funzionalizzazione dell’attività ai fini della associazione e non soltanto a beneficio personale di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa le esigenze cautelari, trascurando il tempo trascorso dai fatti ( del novembre - dicembre 2020) senza che siano emerse condotte devianti, il trasferimento del ricorrente in altro territorio (Torino) e l’avvio di un diverso stile di vita con una attività imprenditoriale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso èinfondato. Sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, il Tribunale, considerando anche «il limitato contesto territoriale di riferimento», ha desunto la consapevolezza di Andreacchiocirca il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella cosca: dalla parentela con [OSCURATO:PERSONA], da i commenti circa il titolo esecutivo di carcerazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dalle cautele nelle comunicazioni effettuate con l’uso di un cripotofonino (rivelativo anche dell’inserimento nei circuiti fiduciari all’interno del gruppo), dall’attivismo nella direzione della cosca mantenuto da [OSCURATO:PERSONA] durante la latitanza. 2. Il secondo motivo di ricorso èfondato. Non può trascurarsi che dai fatti per i quali si procede sono trascorsi oltre quattro anni e che, sebbeneper i reati indicati nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sia prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorsodai fatti contestati deve ─ alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione─ essere espressamente considerato dal giudice, quando si tratti di un rilevante arco temporale nel corso del quale non sono emerse ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, perché questo dato può rientrare tra gli«elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari», ai quali si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc pen. ( Sez. 6 , n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Rv. 281273). Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha enfatizzatola rilevanza del ruolo svolto da Andreacchionella vicenda delittuosa per la quale si procede, ma non ha indicato specifici elementi di valutazione dai quali desumere il perdurare della sua pericolosità. Al contrario, nel ricorso è stato evidenziato che nel periodo di tempo non breve trascorso dai fatti nonemersero condotte devianti e il ricorrente si è trasferito i n altro territorio (Torino) adottandoun diverso stile di vita e svolgendo un’ attività imprenditoriale. Pertanto, l’ordinanza va annullata, limitatamente alle esigenze cautelari, per una rivalutazione della pericolosità attuale di Andreacchioalla luce del principio di diritto prima richiamato. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.