CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha derubricato il reato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] come bancarotta semplice documentale e ha provveduto a rideterminare la pena inflittale 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore (che ha fatto pervenire anche memoria), proponendo due motivi, relativi alla configurabilità del reato di bancarotta semplice (primo motivo) nonché alla dosimetria sanzionatoria e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3. Esclusa la ricorrenza di cause di inammissibilità e non emergendo cause evidenti di proscioglimento di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va preso atto che in data 11 luglio 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 219 giorni di sospensione. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescriz