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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41797/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai.-Consiglier'. [OSCURATO:PERSONA] A--[OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore V L'avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi dei ricorsi ne chiede l'accoglimento; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento. 2 c›( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale in data 16 marzo 2021 che aveva ritenuto: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A) dell'imputazione, nonché di quello di porto e detenzione di armi comuni da sparo di cui al capo F), condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, avuto riguardo alla contestata recidiva, alla pena di anni 16 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A) dell'imputazione, condannandolo alla pena di anni 12 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A) dell'imputazione, condannandolo alla pena di anni 12 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico di cui al capo A), con il ruolo di capo e organizzatore, nonché di quello di tentato omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo C), condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di anni 20 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato, contestato al capo B), di concorso esterno nell'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A), condannandolo alla pena di anni 9 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di partecipazione all'associazione di tipo camorristico di cui al capo A), delle violazioni in materia di armi di cui ai capi F), G) H), I) e L) nonché delle ricettazioni di cui al capo M), condannandolo alla pena di anni 13 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], colpevole del delitto di tentato omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., alla pena di anni 4 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A), in qualità di reggente durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.2.2016), nonché delle violazioni in materia di armi di cui al capo G) e delle ricettazioni di cui al capo H), infine del tentato omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo C), condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A) dell'imputazione e delle violazioni della disciplina sugli stupefacenti di cui al capo E), condannandola, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e disapplicata la contestata recidiva, alla pena di anni 14 di reclusione.

In particolare, la Corte distrettuale: - ha escluso la recidiva specifica contestata a [OSCURATO:PERSONA]; - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche dell'imputazione di cui al capo D) relativa a plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 riconosciute avvinte dal nesso della continuazione con gli altri reati ascrittigli, e, per l'effetto, rideterminato la pena in anni 22 di reclusione; - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, colpevole del reato di partecipazione ad associazione di tipo camorristico di cui al capo A), condannandola alla pena di anni 12 di reclusione.

2. Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito - fondate sulle risultanze di numerosi provvedimenti giudiziari e di più perquisizioni e sequestri, sulle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e trascritte nelle forme della perizia, sulle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, dal personale di polizia giudiziaria impegnato nelle indagini e su quelle spontanee rese dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — risulta provata la costituzione, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emancipatisi dalle pregresse realtà associative di cui avevano a lungo fatto parte (il clan Torino), di una nuova formazione criminale, quella di cui al capo A), operante nel rione Sanità della città di Napoli e dedita al controllo 'armato del territorio e delle attività illecite estorsive ed attinenti al traffico di stupefacenti.

Secondo la Corte distrettuale, che aveva in parte modificato sul punto le statuizioni del Tribunale, a tale associazione avevano preso parte, con ruoli diversi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva operato quale concorrente esterno.

Tale sodalizio, sfruttando l'esperienza maturata sul campo dai promotori e la fama criminale acquisita nel tempo da questi ultimi, nonché la correlata capacità intimidatoria, oltre alla dotazione di idonee risorse economiche provenienti dalla pregressa attività illecita, aveva in concreto acquisito tutte le caratteristiche dell'associazione di tipo camorristico, tanto da riuscire a contrapporsi alle organizzazione concorrenti, già operanti nel medesimo territorio - quali il clan [OSCURATO:PERSONA] prima (il cui referente era [OSCURATO:PERSONA], vittima del tentato omicidio) ed il clan [OSCURATO:PERSONA], poi - anche mettendo a segno agguati mortali o a carattere fortemente intimidatorio con l'uso di armi nei confronti di esponenti di organizzazioni rivali, con il rischio, spesso concretizzatosi, di esporre i propri affiliati a violente azioni repressive.

Parimenti provati, sulla scorta delle medesime evidenze, risultano i reati-fine, aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa, nonché la partecipazione alla loro consumazione da parte degli imputati cui sono stati contestati.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto d'impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi.

3.1. Con il primo denuncia, a mente dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Sostiene il ricorrente che siano erronee, in fatto e in diritto, le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata per respingere la tesi difensiva secondo cui l'accertamento giudiziale aveva avuto ad oggetto una condotta associativa diversa, con riferimento all'epoca di consumazione, da quella ascrittagli nel capo di imputazione.

A fronte di una contestazione che individua l'epoca di consumazione del reato associativo «fino ad epoca prossima e successiva al 14 novembre 2015 ed anteriore a marzo 2016», la Corte distrettuale pone a fondamento dell'affermazione di responsabilità conversazioni intercettate in un periodo antecedente al novembre 2015 o successivo al marzo 2016, con la sola eccezione di quella intercettata in data 11 gennaio 2016.

In quest'ultima, tuttavia, non si fa alcun riferimento a condotte in qualche modo dimostrative della perduranza della intraneità dell'imputato al sodalizio.

3.2. Con il secondo motivo denuncia insufficienza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche.

Evidenzia che la Corte di appello si è limitata ad escludere il carattere specifico della recidiva, trascurando di valutare adeguatamente i rilievi difensivi sull'assenza, in radice, dei presupposti dell'aggravante.

Ha, infatti, continuato ad attribuire esclusiva rilevanza, ai fini dell'aumento sanzionatorio di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., ai precedenti penali senza prendere in considerazione la relazione qualificata che deve necessariamente intercorrere tra gli illeciti commessi in passato e quello sub iudice, finendo, in tal modo, per fondare il giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale su un mero automatismo.Priva di logica e razionalità è anche la decisione di denegare le circostanze' attenuanti generiche; non sono stati, infatti, presi in esame gli elementi positivi pur evidenziati dalla difesa.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa quattro motivi.

4.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 267 cod. proc. pen. e 13 d.l. n. 152 del 1991, in relazione all'art. 271 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni disposte con il decreto n. 643 del 2016 e, per conseguenza, erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla prova di colpevolezza.

Lamenta il ricorrente che il decreto con cui, nel procedimento contro ignoti per l'omicidio del patrigno, [OSCURATO:PERSONA], è stata autorizzata l'intercettazione delle conversazioni ambientali all'interno dell'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA] sia privo di motivazione con riferimento ad entrambi i requisiti previsti per la sua legittima emissione: sufficienti indizi di reato e possibilità di acquisire elementi utili per le investigazioni relative all'episodio omicidiario.

Come si evince dal contenuto del provvedimento e dagli atti da esso richiamati, allegati al ricorso per la sua autosufficienza, il riferimento alla possibilità di acquisire attraverso l'attività captativa elementi utili ai fini dell'individuazione degli autori dell'omicidio costituisce una formula di stile; è, infatti, pacifico che dalle intercettazioni svolte nei quattro mesi precedenti, al fine di conseguire lo stesso risultato, non era emerso nulla di rilevante e si era, al contrario, raggiunta la certezza che i congiunti di [OSCURATO:PERSONA], a cominciare da [OSCURATO:PERSONA], non erano informati sull'identità dei mandanti e degli esecutori.

In siffatto contesto, pertanto, la concessa autorizzazione rappresenta un'arbitraria compressione del diritto alla segretezza delle conversazioni, oltre che una forma non contemplata di intercettazione preventiva volta ad acquisire la prova di reati ancora non commessi nei confronti di soggetti non ancora indagati.

È riscontrabile, pertanto, una violazione dei principi fissati dalle convenzioni internazionali in forza dei quali le intercettazioni nei confronti dei soggetti terzi devono essere contenute in tempi ragionevoli e, comunque, compatibili con il sacrificio di diritti costituzionalmente tutelati garantiti dal rispetto dei limiti temporali fissati dalla normativa codicistica.

Anche l'altra ragione individuata dal decreto per giustificare l'autorizzazione alle intercettazioni, ossia l'eventualità che i conversanti diano attuazione a propositi di vendetta, costituisce una mera congettura nemmeno sostanziatasi con la indicazione di ipotesi di reato rispetto alle quali valutare la sufficienza indiziaria.La Corte di appello, a fronte di tali analitici rilievi, si è limitata, secondo la difesa di [OSCURATO:PERSONA], a riproporre la motivazione del Tribunale, senza verificare la sussistenza originaria delle condizioni legittimanti l'autorizzazione alle intercettazioni ed attribuendo illegittimamente rilevanza agli indizi di reità per reati di sangue e per il reato associativo sopravvenuti durante l'ascolto illegittimamente autorizzato.

4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, con riferimento all'individuazione degli elementi costitutivi della consorteria mafiosa e all'accertamento della condotta partecipativa del ricorrente.

Lamenta che la sentenza impugnata abbia continuato a considerare l'associazione di cui al capo A) alla stregua di un'autonoma formazione criminale rinata dalle ceneri del clan Torino, senza prendere in considerazione le specifiche censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello, facendo impiego di presunzioni ed ignorando la pacifica regola di esperienza in base alla quale, in caso di conflitto tra clan, la compagine che ne esce vincitrice ne prende il posto, espandendo la sua influenza.

E', quindi, illogico ritenere che i membri del clan Torino, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], abbiano avuto, immediatamente dopo la dissoluzione del sodalizio, la forza per rivendicare il controllo del territorio del gruppo originario, contrapponendosi, per di più, alle compagini che erano riuscite a prevalere, conservando la loro forza operativa ed il prestigio criminale.

Aggiunge che né la forza di intimidazione del clan [OSCURATO:PERSONA] né la sua natura mafiosa possono evincersi dalla cosiddetta "cacciata" dei loro parenti dal rione Sanità e dalla partecipazione dei loro presunti affiliati ad "imprese clamorose" come l'omicidio delle Fontanelle, perché ancora sub iudice e, più, in radice, perché da soli inidonei a dimostrare i requisiti dell'omertà, del controllo del territorio e del peculiare metus scaturente dal vincolo sociale tipico di ogni consesso mafioso.

Non sono stati adeguatamente valutati gli elementi probatori che restituiscono una figura di [OSCURATO:PERSONA] non compatibile con quella di affiliato.

In particolare, dalle conversazioni con numeri di progressivo 635, 930 e 2210 si evince che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna considerazione di [OSCURATO:PERSONA] e che era costretto a proteggerlo sol perché, altrimenti, sarebbe stato ucciso dagli uomini di Russo che abitavano nel suo stesso stabile e che [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, non aveva alcun interesse per la vita del clan al punto di avere cercato in più occasioni di far desistere il cugino [OSCURATO:PERSONA] dal compiere azioni ritorsive violente.

4.3. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), la decisione della Corte di appello di non accogliere la richiesta di derubricazione del fatto come violazione dell'art. 416 cod. pen.La Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta alle argomentazioni difensive che avevano evidenziato la sussistenza di un progetto associativo ancora in nuce, non ancora capace di creare un clima diffuso di omertà correlato alla peculiare metodologia criminale, finalizzata alla presa in carico di un determinato ambito territoriale.

4.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche.

Non sarebbe stata esaminata, secondo il ricorrente, la corrispondente censura sollevata con l'atto di appello, con la quale sono stati evidenziati una pluralità di elementi positivi, quali l'incensuratezza e i reiterati tentativi posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per convincere il cugino a desistere dai propositi criminosi.

5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due distinti atti di impugnazione.

5.1. Nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono articolati sei motivi.

5.1.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte distrettuale ha considerato le prove non decisive nonostante l'esame della Capuano, già indicata nella lista testi della difesa e non esaminata per irripetibilità, e di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, nell'ottica difensiva, sconfessare il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato la Capuano tra le persone che avevano accompagnato [OSCURATO:PERSONA] all'ospedale in cui era stata ricoverata la vittima del tentato omicidio di cui al capo C), subito dopo l'agguato ed il secondo quale fonte diretta sul coinvolgimento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel citato tentato omicidio di Bara.

5.1.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al rigetto delle ulteriori richieste di rinnovazione dell'istruzione - sollecitate con apposita memoria difensiva nonché oralmente all'udienza del 23 giugno 2022 - volta all'acquisizione: - del verbale di udienza del 22 giugno del separato procedimento pendente innanzi alla Corte di assise di appello di Napoli per la strage delle Fontanelle, che, tra l'altro, attesta il conferimento di incarico peritale per la trascrizione della conversazione su cui era fondata l'attribuzione al gruppo [OSCURATO:PERSONA] della strage suddetta; - dell'ordinanza di custodia cautelare dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto contenenti elementi quali le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Pandolfi per chiarire gli equilibri camorristici nel quartiere Sanità, territorio dove secondo l'accusa operava il clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito.- della consulenza tecnica di trascrizione dell'ing.

Ascione relativa ad alcune conversazioni captate presso l'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA] da cui è emersa l'estraneità di Esposito e del gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla strage delle Fontanelle.

La sentenza impugnata ha ignorato che l'acquisizione del cartellino anagrafico di [OSCURATO:PERSONA] e dell'informativa relativa all'esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione della sua abitazione era fondamentale per verificare il coinvolgimento nel tentato omicidio di un soggetto non appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA], quale Pirozzi, nei termini riferiti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

5.1.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione come mafioso del consorzio di cui al capo A) dell'imputazione e, quindi, sulla sussunzione del fatto storico accertato nella norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La Corte di appello non è riuscita a supplire alle carenze motivazionali della sentenza del Tribunale, che non si era occupata di uno dei requisiti indispensabili per l'integrazione della contestata fattispecie associativa, ossia la capacità del sodalizio di proiettare all'esterno uno stato di assoggettamento e omertà avente i caratteri della concretezza, effettività e attualità.

È principio pacifico che il carattere mafioso postula sempre un effettivo esercizio della forza di intimidazione. .

La sentenza impugnata non poteva sottrarsi allo specifico accertamento sull'esteriorizzazione del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante, posto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito non era in rapporto di continuità con una cosca cosiddetta "storica", oggetto di sentenze irrevocabili, e non poteva, quindi, sfruttare alcuna rendita di posizione nel contesto ambientale.

Ove realmente esistente, il sodalizio costituiva, infatti, una realtà nuova del tutto autonoma rispetto al clan Torino, di cui avevano fatto parte i suoi esponenti principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in epoca assai risalente (fino al 2007) rispetto all'inizio del reato associativo sub iudice (2011).

Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito ha, per di più, operato con una diversa compagine associativa e in un territorio diverso, una porzione del quartiere Sanità, dedicandosi in via esclusiva al settore illecito del traffico di stupefacenti.

La Corte di appello non è stata nemmeno in grado di indicare un trasferimento di risorse economiche dal gruppo Torino al duo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito tale da consentire a questi ultimi di dare vita ad un autonomo consorzio.

Nel rapporto tra il clan Torino ed il supposto gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito non si è, dunque, in presenza di un autentico fenomeno successorio che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha luogo solo laddove il gruppo di nuova r costituzione si ponga nell'ambito di un pactum avente natura perfettamente riconducibile alla medesima societas sceleris per modello e tipo.

Né, d'altra parte, può ritenersi che integri un'associazione mafiosa ogni gruppo stabilmente incardinato in un territorio a storicità mafiosa se non risulta che il sodalizio in questione abbia permeato in maniera effettiva e concreta l'ambiente territoriale in cui avrebbe esercitato il controllo.

Ciò non si è verificato per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito: la sua forza di intimidazione è stata solo supposta, senza accertare se il territorio di pertinenza del sodalizio ne avesse patito la presenza a causa di un diffuso stato di sottomissione ed attribuendo rilevanza decisiva alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali, però, non hanno riferito episodi specifici, ma si sono limitati a riportare la percezione che le altre realtà criminali avevano della capacità operativa e del prestigio di cui godeva non un gruppo camorristico, ma il solo [OSCURATO:PERSONA].

Peraltro, le chiamate in reità sono state valutate disattendendo i principi affermati a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e trascurando le pur puntuali censure sviluppate nell'atto di appello con riferimento a ciascuno dei dichiaranti, per ragioni di autosufficienza integralmente trascritte nel ricorso nelle pagine da 59 a

67. La motivazione ha preferito aderire ad una interpretazione di tipo meccanico ed aritmetico del principio della convergenza del molteplice in base alla quale la semplice esistenza di due o più chiamate in reità convergenti costituisce sempre e comunque prova della responsabilità del chiamato alla stregua di una prova legale.

La mafiosità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non può inferirsi dai reati fine contestati né da quelli solo ipotizzati in assenza di adeguati riscontri, come le estorsioni ai danni di esercizi commerciali nel settore delle scommesse, desunti da conversazioni in cui si fa riferimento all'attività svolta lecitamente dall'agenzia Snai di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA].

I reati di narcotraffico, secondo la stessa contestazione, sono stati commessi in assenza di metodo mafioso.

Nemmeno il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è utile per dimostrare la capacità di intimidazione, perché trattasi di episodio legato a contrasti nel traffico degli stupefacenti la cui consumazione non risulta in alcun modo funzionale all'acquisizione del controllo del territorio nel quartiere Sanità.

In ogni caso, la forza di intimidazione espressa dal vincolo associativo di un organismo mafioso non può essere esternata solo nella gestione dei rapporti con soggetti di altre consorterie per questioni attinenti alle singole attività illecite.

Non sono sufficienti a dimostrare la mafiosità le sentenze di condanna non irrevocabili, a cominciare da quella emessa nel procedimento per la cosiddetta strage delle Fontanelle ed in quello a carico di [OSCURATO:PERSONA].• I testi di polizia giudiziaria hanno escluso che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] esercitasse nel territorio in Cui operava poteri di intimidazione assimilabili a quelli ordinariamente esercitati dalle associazioni mafiose.

In particolare, il commissario Genovese ha riferito che non risultava la consumazione di reati fine commessi grazie all'effettivo esercizio della forza di intimidazione e che altri erano, nel periodo di interesse, i clan che in quella fase storica operavano nel quartiere Sanità.

È stato erroneamente valorizzato, ai fini dell'individuazione del carattere mafioso del sodalizio, lo scontro armato con il gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Tale conflitto è stato desunto, in palese violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., esclusivamente dalla sentenza non irrevocabile emessa nel procedimento per la strage delle Fontanelle, del tutto ignorando i rilievi difensivi che avevano, con dovizia di argomentazioni, escluso che, sulla scorta delle conversazioni intercettate in tale ultimo procedimento, potessero ritenersi dimostrate, con la necessaria certezza, la riferibilità di tale episodio al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione dell'Esposito alla sua consumazione.

La Corte ha, invece, considerato quale unica chiave di lettura delle conversazioni captate presso l'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA] proprio l'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza non ancora irrevocabile.

Del tutto apodittica è l'affermazione che l'omicidio del padre e del fratello di Esposito fosse stata la risposta del clan [OSCURATO:PERSONA] alla strage delle Fontanelle, trattandosi di circostanza non confermata da alcuna conversazione o da altra fonte di prova.

Che il clan [OSCURATO:PERSONA] all'epoca del monitoraggio captativo non potesse vantare alcun potere impositivo sul territorio è circostanza pacificamente ammessa in molti dialoghi in cui si fa riferimento al numero ridotto di associati e alla carenza di mezzi e risorse.

L'episodio relativo alla cosiddetta "cacciata" dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] dal quartiere Sanità, peraltro desunto da conversazioni captate prima della sua effettiva verificazione e mai riscontrato attraverso idonea attività investigativa, è stato interpretato come prova dell'esistenza di un autonomo gruppo camorrista contrapposto a quello dei [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto erroneo ed indimostrato che fosse in atto uno scontro tra i due clan originato dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ben sapeva che l'omicidio di Esposito era stato eseguito dal clan [OSCURATO:PERSONA], sicché non potevano sussistere, in ragione di tale episodio, ragioni di astio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Irragionevolmente la sentenza impugnata ha fatto ricorso al principio della cosiddetta riduzione di scala secondo cui l'associazione di stampo mafiosa sussiste anche in presenza di realtà strutturalmente modeste che esercitano la forza c1i 10 CN intimidazione in zone territorialmente circoscritte.

Si tratta, infatti, di principi affermati solo con riferimento alle mafie non storiche.

Non è stato spiegato, nonostante la sollecitazione contenuta nell'atto di appello, in che modo l'associazione si sia affermata sul territorio esternandovi la necessaria forza di intimidazione nonostante [OSCURATO:PERSONA], presunto uomo di vertice, sia stato dapprima detenuto e, una volta scarcerato, si sia trasferito a Milano.

5.1.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. con riferimento alla condotta partecipativa.

La Corte distrettuale ha ritenuto decisive le conversazioni captate presso l'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA], peraltro interpretate erroneamente come se la sentenza di condanna emessa nel procedimento per la strage delle Fontanelle fosse un accertamento irrevocabile, senza considerare che le ulteriori prove ed in particolare le dichiarazioni degli operatori di polizia giudiziaria e dei collaboratori di giustizia nulla restituivano in ordine al suo ruolo associativo.

5.1.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'estensione al ricorrente dell'aggravante dell'associazione armata.

Il carattere armato del sodalizio è stato riconosciuto sulla scorta di argomentazioni che non tengono conto della reale natura dell'aggravante.

Essa sussiste quando è il gruppo nella sua interezza a disporre delle armi.

Tale dato non risulta in alcun modo provato.

Anzi, i testi di polizia giudiziaria hanno escluso che il gruppo abbia commesso le cosiddette "stese" o reati predatori con l'impiego di armi.

In senso accusatorio non depongono né l'organizzazione del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto quando ancora Esposito non era entrato a far parte del sodalizio, né la partecipazione del ricorrente alla strage delle Fontanelle, trattandosi di vicenda ancora sub iudice, né i sequestri, che si riferiscono ad armi detenute dai singoli associati per ragioni difensive.

5.1.6. Con il sesto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al beneficio delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate considerando erroneamente grave il fatto associativo nonostante più collaboratori di giustizia abbiano concordemente riferito che il clan Esposito-[OSCURATO:PERSONA] avesse una scarsa capacità offensiva.

5.2. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di più imputati, sono dedicati alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] due motivi.

5.2.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) dell'imputazione.

La Corte territoriale ha fondato il giudizio sulla sussistenza dell'associazione, richiamando circostanze inconferenti rispetto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed applicando tale norma incriminatrice ad un fatto non sussumibile nella fattispecie astratta; ha, inoltre, seguito un percorso motivazionale illogico che non tiene conto dei rilievi difensivi.

Non ha, in particolare, adeguatamente trattato il tema del carattere stabile del vincolo e dell'esteriorizzazione del metodo mafioso attraverso la produzione di assoggettamento omertoso, ritenendo esaustiva la prova dello scontro tra consorterie criminali che, tuttavia, nel caso in esame ha assunto i contorni di una vera e propria faida familiare per nulla dimostrativa dell'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari del controllo del quartiere Sanità.

Anzi, l'allontanamento in blocco di tutti i parenti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri presunti affiliati al sodalizio attesta che quest'ultimo non aveva alcuna capacità di intimidazione.

Nemmeno le conversazioni ambientali valorizzate sono sufficienti ai fini della dimostrazione del carattere mafioso del gruppo, o perché prive di collegamento con l'attività associativa per essere riferite alle condotte dei singoli interlocutori o perché evocative della velleità del solo [OSCURATO:PERSONA] di sovvertire lo status quo del quartiere Sanità, contrapponendosi agli avversari.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono oltremodo generiche e non contengono riferimenti alle caratteristiche richieste dalla norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La sentenza impugnata non si è criticamente confrontata con le doglianze difensive esposte nei motivi di appello che avevano evidenziato: l'assenza nelle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria di elementi fattuali sintomatici dello svolgimento da parte del gruppo di attività tipicamente mafiose; la presenza di numerose criticità nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Marfè, Pandolfi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inidoneità dei dialoghi intercettati a fornire contributi effettivi alla formazione della prova del reato associativo, non rivelando fatti di reato costituenti manifestazioni del programma criminoso del gruppo, ma generici propositi di vendetta.

5.2.2. Con l'ulteriore motivo (il quarto del ricorso) si denunzia assenza di motivazione in ordine alla asserita partecipazione di Esposito al clan.

La Corte distrettuale ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, tuttavia, non contengono indicazioni di specifiche condotte, ed alcune conversazioni intercettate che, tuttavia, contengono asserzioni vaghe e generiche.6.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due atti di ricorso.

6.1. Nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono articolati quattro motivi.

6.1.1. Con il primo è censurata la motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa con argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia.

6.1.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione con riferimento alla condotta partecipativa.

Ritiene la ricorrente che sia erronea la decisione della Corte distrettuale di ribaltare la sentenza di primo grado, che l'aveva mandata assolta ritenendo accertato che non avesse mai partecipato o programmato o attuato le finalità criminali dell'associazione del marito benché a conoscenza di queste ultime e benché avesse personalmente subito l'umiliazione della "cacciata" dal quartiere' posta in essere da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento del giudizio di responsabilità i Giudici di appello hanno posto le medesime conversazioni già valutate in primo grado, ma erroneamente interpretandole.

Le conversazioni in cui la ricorrente dà atto di essere intervenuta in favore del fratello, entrando in contatto diretto con i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], sono giustificate non dal suo ruolo all'interno del gruppo, ma dal timore per l'incolumità del congiunto.

Né si evince dai dialoghi che l'interesse del clan rivale per il fratello fosse in qualche modo legato all'intraneità della sorella.

Le altre conversazioni attestano non una stabile compenetrazione della Esposito con il tessuto associativo, quanto piuttosto un contributo occasionale in un particolare momento di vita del sodalizio caratterizzato da fibrillazione.

Non può valorizzarsi la partecipazione della ricorrente alla strage delle Fontanelle sol perché accertata in una sentenza non ancora irrevocabile.

6.1.3. Il terzo ed il quattro motivo sono sovrapponibili al quinto e al sesto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma sempre dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

6.2. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di più imputati, sono dedicati alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] due motivi.

6.2.1. Il primo è identico a quello dedotto nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

6.2.1. Con l'ulteriore motivo (contrassegnato come terzo) si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa.

Si evidenzia che la sentenza impugnata ha utilizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità elementi inconferenti e, in particolare, una pluralità di conversazioni da cui .non è in alcun modo desumibile la partecipazione della ricorrente al sodalizio.

Significative, in questa prospettiva, sono quelle in cui [OSCURATO:PERSONA] sollecita un gesto di amicizia e solidarietà verso due amici del marito che si trovano in un momento di difficoltà o quella in cui somministra consigli al coniuge o quella in cui commenta il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA]; o, ancora, quelle relative all'intervento in favore del fratello con il rimprovero ad [OSCURATO:PERSONA] o, infine, quelle in cui condivide i propositi di vendetta nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], che esprimono motivi di rancore personale insorti dopo la "cacciata" dalla sua abitazione o, da ultime, quelle relative ai consigli forniti al coniuge a prescindere dalla comune partecipazione al sodalizio.

Da tali conversazioni, a tutto concedere, può desumersi la conoscenza da parte dell'Esposito di alcune dinamiche associative.

7. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che affida le proprie doglianze a due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico per più imputati, dedica alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] tre motivi e, segnatamente, il primo, il sesto e il settimo dell'atto di ricorso.

7.1.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) dell'imputazione.

La Corte territoriale ha fondato il giudizio sulla sussistenza dell'associazione «richiamando circostanze inconferenti rispetto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., così incappando in una violazione di legge sostanziale, laddove ritiene applicabile tale norma incriminatrice ad un fatto non sussumibile nella fattispecie astratta; o comunque in un vizio di motivazione, laddove utilizza argomenti che da un lato corroborano le doglianze difensive, dall'altro risultano inidonee a sostenere l'assunto accusatorio».

In particolare, la Corte muove dal presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e il suo defunto "patrigno", [OSCURATO:PERSONA], dapprima intranei al clan Torino, avessero successivamente formato un gruppo criminale autonomo, capace di contrapporsi alle realtà camorristiche operanti nel territorio, ma non ha adeguatamente trattato il tema del carattere stabile del vincolo e dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, ritenendo sul punto esaustiva la prova dello scontro tra consorterie criminali che, invece, nel caso in esame ha assunto i contorni di una mera faida familiare, per nulla dimostrativa dell'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei partecipi al gruppo del controllo del quartiere Sanità, al punto da essere in blocco allontanati dagli appartenenti al diverso sodalizio che, invece, tale capacità d'intimidazione aveva.Neppure le conversazioni ambientali indicate dai giudici di merito sono sufficienti ai fini della dimostrazione del carattere mafioso del gruppo, o perché prive di collegamento con l'attività associativa per essere riferite alle condotte dei singoli interlocutori o perché meramente evocative della velleità del [OSCURATO:PERSONA] di sovvertire lo status quo del quartiere Sanità, contrapponendosi agli avversari.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non contengono riferimenti alle caratteristiche richieste dalla norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La sentenza impugnata non si è criticamente confrontata con le doglianze difensive esposte nei motivi di appello che avevano evidenziato: i) l'assenza nelle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di elementi fattuali sintomatici dello svolgimento da parte del gruppo di attività tipicamente mafiose; li) la presenza di numerose criticità nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Marfè, Pandolfi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inidoneità dei soggetti intercettati a fornire contributi effettivi alla formazione della prova del reato associativo, non rivelando fatti di reato costituenti manifestazioni del programma criminoso del gruppo, ma generici propositi di vendetta.

7.1.2. Il sesto motivo dell'atto di ricorso attinge la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha omesso dì confrontarsi con specifiche doglianze poste alla sua attenzione con i motivi di appello, con i quali s'invocava l'assoluzione del ricorrente per non aver commesso il fatto.

Era lamentata, in particolare, l'impossibilità di ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] potessero riscontrarsi reciprocamente.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], ne era stata evidenziata l'inattendibilità, attraverso l'indicazione di una serie di specifiche circostanze con le quali il giudice di appello non si era confrontato; quanto a Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], pur avendo entrambi affermato di aver appreso le notizie inerenti a tale fatto di sangue direttamente da [OSCURATO:PERSONA], avevano tuttavia riferito circostanze differenti.

Assolutamente inattendibili gli altri collaboratori o perché legati alla vittima ([OSCURATO:PERSONA]), ovvero perché a conoscenza di fatti appresi de relato (Lorusso).

A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale «si è limitata a semplificare il quadro probatorio» e a sminuire le discrasie pur esistenti nel loro narrato, ad esempio con riferimento ai colpi alla testa della vittima dei quali ha riferito [OSCURATO:PERSONA], ma non riscontrati dagli accertamenti medico legali; ovvero in punto di individuazione dell'epoca dell'incontro tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, ricostruita in sentenza con una tennpistica inverosimile; infine, quanto al dedotto astio di Della Corte nei riguardi della famiglia del ricorrente, lo ha ritenuto non riscontrato, mentre è stato lo stesso collaboratore che ha ammesso di aver accusato falsamente [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] al fine di farb uccidere.

7.1.3. Con il settimo motivo dell'atto di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo D).

Assolto in primo grado, a seguito dell'appello del Pubblico ministero, la Corte territoriale, valorizzando le affermazioni dei collaboratori di giustizia e la conversazione ambientale captata il 27 marzo 2015, è pervenuta all'affermazione di responsabilità per tale reato, con una motivazione apodittica e fondata su elementi probatori generici.

Il dialogo intercettato, che certamente conferma che [OSCURATO:PERSONA] si occupasse di traffico di stupefacenti e che la vendita di droga rientrasse nell'oggetto del sodalizio, è tuttavia generico perché privo di riferimenti temporali e di circostanze specifiche che possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

7.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si articola in nove motivi.

7.2.1. Con il primo e il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, nonché l'acquisizione delle ulteriori prove sollecitate dalla difesa con memoria e all'udienza del 23 giugno 2022.

La difesa aveva indicato la rilevanza dell'ascolto della signora Capuano che avrebbe dovuto riferire circa la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dell'omicidio nella stanza del nosocomio presso il quale la vittima si recò dopo essere stato attinto dai colpi di arma da fuoco; ugualmente era stata indicata l'importanza dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], avendo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] senior affermato di aver appreso dal figlio "Lellé" le notizie riguardanti il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte ha "liquidato" tali richieste limitandosi a ritenere l'attività istruttoria non necessaria ai fini della decisione.

Del tutto omessa, poi, ogni valutazione sull'ulteriore richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata dalla difesa con memoria ai sensi dell'articolo 121 cod. proc. pen., nonché quella sollecitata all'udienza del 23 giugno 2022.

La Corte distrettuale non ha considerato che l'acquisizione del cartellino anagrafico di [OSCURATO:PERSONA] e dell'informativa relativa all'esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione della sua abitazione erano fondamentali per verificare il coinvolgimento nel tentato omicidio di Bara di un soggetto non appartenente al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], quale era Pirozzi, nei termini riferiti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Parimenti è prova decisiva, ingiustificatamente non acquisita, il verbale di udienza del 22 giugno 2022 del separato procedimento pendente presso la Corte di assise di appello, che attesta il conferimento d'incarico peritale per la trascrizione della conversazione su cui è stata fondata l'attribuzione al gruppo [OSCURATO:PERSONA] della strage delle Fontanelle.

7.2.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di qualificazione come mafioso del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello non è riuscita a supplire alle carenze motivazionali della sentenza del Tribunale che non si era occupata di uno dei requisiti , indispensabili per l'integrazione della contestata fattispecie associativa, ossia la capacità del sodalizio di proiettare all'esterno uno stato di assoggettamento e omertà avente i caratteri della concretezza, effettività e attualità.

Il carattere mafioso postula, infatti, un effettivo esercizio della forza d'intimidazione.

La sentenza impugnata non poteva sottrarsi allo specifico accertamento sull'esteriorizzazione del metodo mafioso quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento e omertà nell'ambiente circostante, posto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito non era in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di sentenze irrevocabili, e non poteva, quindi, sfruttare alcuna "rendita di posizione" nel contesto ambientale.

Ove esistente, il sodalizio costituiva una realtà nuova del tutto autonoma rispetto al clan Torino di cui avevano fatto parte i suoi esponenti principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in epoca assai risalente (fino al 2007) rispetto all'inizio del reato associativo sub iudíce (nel 2011).

Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito non solo è stato costituito a molti anni di distanza da quello da cui si sarebbe emancipato, ma ha operato con una diversa compagine associativa, in un differente territorio (una porzione del quartiere Sanità), peraltro dedicandosi in via esclusiva al settore illecito del traffico di stupefacenti.

Né vi è traccia di un trasferimento di risorse economiche dal gruppo Torino al duo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito, tale da consentire a questi ultimi di dar vita ad un autonomo consorzio.

Non si è, dunque, alla presenza di un fenomeno successorio "a titolo particolare" che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha luogo allorquando il gruppo di nuova costituzione si ponga nell'ambito di un pactum avente natura perfettamente riconducibile alla medesima societas scelerís per modello e tipo.

Né potrebbe mai ritenersi che integri un'associazione mafiosa ogni gruppo stabilmente incardinato in un territorio a storicità mafiosa.

Non risulta che il gruppo abbia permeato in maniera effettiva e concreta l'ambiente territoriale in cui avrebbe esercitato il controllo.

La sua forza d'intimidazione è stata solo ipotizzata senza accertare se il territorio di pertinenza del sodalizio ne avesse patito la presenza a causa di un diffuso stato di sottomissione e attribuendo, in tale senso, rilevanza decisiva alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, però, si sono limitati a riportare la "percezione" che le altre realtà criminali avevano della capacità operativa e del prestigio di cui godeva, si badi bene, non il gruppo, bensì il solo [OSCURATO:PERSONA].

Errata è l'interpretazione fornita dell'episodio della "cacciata dalla Sanità" dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] a opera del gruppo avverso dei [OSCURATO:PERSONA], che inferisce la prova dello scontro tra gruppi mafiosi contrapposti da un dato indimostrato, ossia che fosse in atto uno scontro tra le due famiglie.

Le chiamate in reità sono state valutate disattendendo i principi affermati a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e trascurando le pur puntuali censure sviluppate nell'atto di appello con riferimento a ciascuno dei dichiaranti, per ragioni di autosufficienza integralmente trascritte nel ricorso nelle pagine da 59 a

67. La motivazione della Corte si è ispirata a un'interpretazione di tipo meccanico ed aritmetico del principio della convergenza del molteplice in base alla quale la semplice esistenza di due o più chiamate in reità convergenti costituisce sempre e comunque prova della responsabilità del chiamato alla strega di una prova legale.

Il carattere mafioso del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non può neppure inferirsi dai reati- fine contestati, né da quelli solo ipotizzati in assenza di adeguati riscontri come le estorsioni ai danni di esercizi commerciali nel settore delle scommesse, desunti da conversazioni in cui si fa riferimento all'attività svolta lecitamente dall'agenzia Snai di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA].

I reati di narcotraffico, secondo la stessa contestazione, sono stati commessi in assenza di metodo mafioso.

Nemmeno il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è utile per dimostrare la capacità d'intimidazione, perché trattasi di episodio legato a contrasti nel traffico degli stupefacenti in alcun modo funzionalizzato all'acquisizione del controllo del territorio nel quartiere sanità.

È irragionevole, nel caso del presente processo, il ricorso al principio della cosiddetta "riduzione di scala", secondo cui l'associazione di stampo mafiosa sussiste anche alla presenza di realtà strutturalmente modeste che esercitano la forza di intimidazione in zone territorialmente circoscritte trattandosi di principi affermati solo con riferimento alle mafie non storiche.

Non è stato spiegato, nonostante la sollecitazione contenuta nell'atto di appello, in che modo l'associazione si sia affermata sul territorio esternandovi la necessaria forza d' intim idazione.

Conclusivamente, giusta la tesi difensiva, la verità processuale veicolata dalla sentenza oggetto di ricorso non è in alcun modo conciliabile con altre verità giudizialmente accertate, risultanti da vari provvedimenti giudiziari citati in nota al ricorso; segnatamente, il fatto che nel 2011 e almeno fino all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente di [OSCURATO:PERSONA] allora detenuto, avvenuto il 31 dicembre 2012, a opera di Della Corte che, di lì a breve, avrebbe assunto il controllo del quartiere, forte anche del legame con la famiglia Savarese), il dominio assoluto del quartiere napoletano Sanità fosse nelle mani del clan [OSCURATO:PERSONA].

In tale situazione [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in carcere, il ricorrente sarebbe stato arrestato di lì a poco (I'll luglio 2011), per essere poi scarcerato il 21 settembre 2012, ma nuovamente arrestato il 6 dicembre 2014 per aggravamento della misura e solo nel 2016 avrebbe goduto degli arresti domiciliari a Milano.

L'assenza di qualsiasi contatto di [OSCURATO:PERSONA] con il territorio che si vorrebbe di sua pertinenza, in uno alla piena prova che il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva dominato nel quartiere Sanità fino all'acquisizione del dominio da parte di Della Corte, cui aveva fatto seguito il clan Mauro nel 2013, unitamente al clan [OSCURATO:PERSONA] e il ritorno dei [OSCURATO:PERSONA], avrebbe senz'altro richiesto un rigore motivazionale ben più articolato di quello compendiato nella sentenza oggetto di ricorso.

7.2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione al ricorrente del ruolo di capo o promotore.

Tale ruolo è stato affermato sulla scorta di argomentazioni illogiche e contraddittorie, poiché per un verso si ritiene che detto ruolo appartenesse a [OSCURATO:PERSONA] fino al momento della sua morte, occorsa nel 2015, ruolo che si ritiene aver condiviso [OSCURATO:PERSONA], chiarendosi che quest'ultimo non aveva mantenuto le redini del clan durante i periodi di detenzione.

Ebbene, secondo la tesi difensiva, confrontando tali affermazioni con i periodi di carcerazione del ricorrente, non si riuscirebbe a comprendere durante quale periodo egli avrebbe gestito il gruppo in autonomia.

7.2.4. Con il quinto motivo sono lamentate la violazione dell'articolo 416-bis, comma quarto, cod. pen. e il vizio di motivazione relativamente all'affermata natura armata del sodalizio.

Il giudice di appello ha trascurato di considerare che i testi di Polizia giudiziaria avevano escluso il compimento, da parte degli appartenenti al gruppo in contestazione, di "stese" ovvero di reati fine di tipo predatorio, essendo il gruppo dedito essenzialmente all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti; ha trascurato le conversazioni riguardanti il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dalle quali si evinceva come la dotazione di armi avesse scopo difensivo piuttosto che offensivo; ha, invece, attribuito immotivatamente valenza dirimente al carattere armato dell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e alla "strage delle Fontanelle".

7.2.5. Con il sesto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

La colpevolezza è fondata sulle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte, aventi tutte come fonte le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sulla scorta di una non dirimente circolarità della notizia.

La Corte di appello ha ovviato alle censure difensive in punto di assenza d'idonei riscontri: il Tribunale aveva elevato a prova principe le dichiarazioni de auditu provenienti da Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], ritenute riscontrate dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA].

Ma il giudice dell'impugnazione non si è avveduto, incorrendo nello stesso errore del giudice di primo grado, della circostanza che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] è intrinsecamente inattendibile in quanto la sua collocazione tra i correi non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri due collaboratori.

Dunque, l'opzione ermeneutica seguita dalla Corte di appello, «quella cioè di escludere il carattere de relato dall'unica fonte della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], affermandone al tempo stesso il carattere di fonte diretta in ragione della sua compartecipazione al fatto di sangue», si pone in aperto contrasto rispetto al disposto di cui all'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen., che richiede che la chiamata in correità sia valutata unitamente ad elementi di riscontro che ne confermino l'attendibilità.

Sotto questo profilo, evidenzia come il collaboratore, sebbene'avesse riferito di avere partecipato alle fasi organizzative dell'agguato e di aver messo a disposizione dei killer l'abitazione di sua madre, non ne aveva avuto percezione diretta; aveva visto solo giungere uno scooter con due uomini che indossavano caschi integrali, identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle "sagome" e, rispetto alla specifica condotta omicidiaria, aveva raccontato fatti appresi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ponendosi con riferimento a questi, come teste de relato e non come teste diretto.

Del pari generiche le argomentazioni attraverso le quali la Corte ha ritenuto di superare le censure difensive riguardanti le dichiarazioni di Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], riportate in nota nel ricorso ai fini dell'autosufficienza.

Il giudice di appello ha, infatti, liquidato il tema dell'astio tra il gruppo di Della Corte e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che le carte processuali consentissero, al contrario, di individuare un comune interesse dei due gruppi a eliminare [OSCURATO:PERSONA], ma tale assunto non ha trovato alcun riscontro obiettivo e non è stato nemmeno lontanamente paventato dalla Pubblica accusa.

Censura, infine, l'individuazione di un movente incerto, alternativamente indicato nel controllo del rione Sanità a scapito dei [OSCURATO:PERSONA] e nell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di affrancare il suo gruppo dall'obbligo di versare a [OSCURATO:PERSONA] i soldi per la vendita di droga da parte della madre, [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di causali evidentemente alternative e non riconducibili a unità.

7.2.6. Il settimo motivo concerne la violazione dell'articolo 577, comma primo, n. 3), cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione del carattere premeditato del tentato omicidio.

La prova della sussistenza dell'aggravante è fondata sulla scorta delle sole dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che, con riguardo a quanto occorso prima dell'agguato, sono prive di riscontro.7.2.7.

Con l'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo D), senza la previa audizione dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Com'è noto, la riforma della sentenza assolutoria non può basarsi su una mera diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui non sia stata rinnovata in appello anche di ufficio l'audizione nel contraddittorio delle parti.

Si tratta di prove decisive, immotivatamente neglette, non potendo tale rilievo essere superato sulla base dell'esistenza di conversazioni intercettate sul cui contenuto, comunque, il giudice di secondo grado non avrebbe mai potuto ribaltare il giudizio assolutorio da parte del giudice di prima cura.

7.2.8. Con il nono motivo deduce violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato negato sulla scorta di una motivazione contraddittoria e insufficiente, attribuendo valenza dirimente alla gravità del fatto e senza invece valorizzare quegli elementi di prova che hanno dimostrato quale fosse il reale calibro e dunque la reale capacità offensiva dell'associazione in contestazione.

8. Ricorre altresì [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce due motivi.

6.1. Con il primo, lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di concorso esterno per cui è condanna.

La difesa deduce che, a fronte delle molteplici criticità rilevate nella motivazione del giudice di primo grado ed evidenziate nell'atto di appello, la Corte territoriale ha confermato la severa condanna con una motivazione frutto di mere congetture, dati ipotetici e, comunque, sulla scorta di una valutazione parcellizzata degli elementi di prova.

La condotta dell'imputato è sempre stata caratterizzata da una sorta di reticenza, riconosciuta anche dai giudici di merito, rispetto alle richieste di collaborazione da parte di soggetti intranei al clan, richieste che sovente nascondevano vere e proprie minacce.

Questo elemento è stato inspiegabilmente depotenziato, così come illogicamente non si è attribuito rilievo alla circostanza che i collaboratori di giustizia non ricordassero la "cooperazione" prestata da [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, salvo però a fondare sulla parola di costoro la prova dell'esistenza e dell'operatività del clan.

La mancata menzione del ricorrente nelle dichiarazioni dei collaboratori costituisce l'elemento alla luce del quale vanno interpretate le conversazioni captate e che pongono in risalto quella "ritrosia" manifestata in alcune occasioni dall'imputato e che la Corte ha spiegato con il timore di questi di essere coinvolto nelle attività illecite del sodalizio.

8.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con l'atto di appello s'invitava la Corte a tener conto non solo del comportamento processuale serbato dall'imputato, ma anche della sua personalità e del periodo storico in cui la condotta si sarebbe concretizzata, erroneamente ritenuto un periodo di fibrillazione del dan.

E, tuttavia, il giudice di secondo grado ha trascurato tali elementi, ribadendo del tutto immotivatamente il diniego del beneficio.

9. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. sia in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 81, secondo comma, cod. pen. sia in relazione agli artt. 2, 4 e 7

I. n. 895 del 1967 e 7 della

I. n. 203 del 1991.

9.1. Preliminarmente, lamenta che la Corte di appello lo abbia ritenuto partecipe del sodalizio criminoso e non un concorrente esterno nonostante non sia rimasto accertato oltre ogni ragionevole dubbio un suo contributo apprezzabile al rafforzamento del sodalizio.

In ogni caso, sostiene che doveva essergli applicata la pena edittale prevista dall'art. 416-bis cod. pen. prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2015, posto che non era stata dimostrata la sua partecipazione all'associazione in epoca successiva al 15 aprile 2015, data in cui era stato eseguito il fermo.

In tal senso depongono non solo le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, sin dall'interrogatorio di garanzia, ma anche quelle resa da [OSCURATO:PERSONA], in sede di dichiarazioni spontanee.

Riccio ha affermato di avere rescisso ogni legame con il clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito già nel 2015, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che Riccio si era occupato di stupefacenti senza entrare a far parte dell'organizzazione.

Nella conversazione, captata in ambientale nel marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] dà per certo che Riccio fosse passato all'altro clan prima del 2016, mentre nelle conversazioni tra Riccio e [OSCURATO:PERSONA] si dà conto di una •condotta partecipativa di Riccio interrottasi nell'aprile 2015 in concomitanza con la carcerazione e mai più proseguita.

9.2. Con riferimento al capo I), sostiene che non solo le condotte di detenzione di armi, ma anche quelle di porto dovevano essere dichiarate assorbite in quelle di cui al capo F): anche il porto contestato al capo I), così come la detenzione contestata nello stesso capo, è stato commesso dall'imputato nel medesimo arco temporale delle condotte dello stesso tipo contestate al capo F).

In tal senso depongono le conversazioni intercettate poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità per il porto di cui al capo F).

D'altra parte, tale ultima contestazione è di tipo aperto ed è pertanto finalizzata ad inglobare tutte le condotte di porto e detenzione di armi nel mese di marzo 2015, compresa, quindi, quella di porto di cui al capo I).

10. Ricorre altresì [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce tre motivi di ricorso.

10.1. Con il primo lamenta violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente con riferimento al tentato omicidio.

La Corte di appello, attraverso una valutazione parcellizzata delle risultanze processuali e trascurando quanto emerso dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, ha erroneamente ritenuto che la condotta di questi - che in un primo momento aveva assicurato apporto logistico ai componenti del commando, salvo "tirarsi indietro" al momento dell'esecuzione - fosse suscettibile di integrare una condotta concorsuale nel reato contestato.

10.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 62-bis cod. pen.

Nel negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale è sostanzialmente pervenuta alla negazione della possibilità di coesistenza delle stesse con l'attenuante della collaborazione, di cui il ricorrente ha fruito.

Ha ignorato molteplici elementi sulla base dei quali le circostanze attenuanti generiche potevano essere concesse, quali il comportamento processuale, la dissociazione dal sodalizio, il reale cambiamento di vita, la resipiscenza e lo stesso elemento della collaborazione che, già di per sé, poteva orientare nel senso della concessione di tale beneficio.

10.3. Con il terzo motivo si censura l'omesso riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nella sua massima estensione, invece da riconoscersi sulla scorta del contributo di rilievo fornito con le sue dichiarazioni.

11. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che affida le proprie doglianze a due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

11.1. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico per più imputati, dedica alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] due motivi, il primo e il secondo dell'atto di ricorso.

11.1.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) dell'im putazione.

La Corte territoriale ha fondato il giudizio sulla sussistenza dell'associazione «richiamando circostanze inconferenti rispetto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., così incappando in una violazione di legge sostanziale, laddove ritiene applicabile tale norma incriminatrice ad un fatto non sussumibile nella fattispecie astratta; o, comunque, in un vizio di motivazione, laddove utilizza argomenti che, da un lato, corroborano le doglianze difensive, dall'altro, risultano inidonee a sostenere l'assunto accusatorio».

In particolare, la Corte muove dal presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e il suo defunto "patrigno" [OSCURATO:PERSONA], dapprima intranei al clan Torino, avessero successivamente formato un gruppo criminale autonomo, capace di contrapporsi alle realtà camorristiche operanti nel territorio, ma non ha adeguatamente trattato il tema del carattere stabile del vincolo e dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, ritenendo sul punto esaustiva la prova dello scontro tra consorterie criminali che, invece, nel caso in esame ha assunto i contorni di una mera faida familiare per nulla dimostrativa dell'eserciziò da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei partecipi al gruppo del controllo del quartiere Sanità, al punto da essere in blocco allontanati dagli appartenenti al sodalizio che, invece, tale capacità d'intimidazione aveva.

Neppure le conversazioni ambientali indicate dai giudici di merito sono sufficienti ai fini della dimostrazione del carattere mafioso del gruppo o perché prive di collegamento con l'attività associativa per essere riferite alle condotte dei singoli interlocutori o perché meramente evocative della velleità del [OSCURATO:PERSONA] di sovvertire lo status quo del quartiere Sanità, contrapponendosi agli avversari.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non contengono riferimenti alle caratteristiche richieste dalla norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La sentenza impugnata non si è criticamente confrontata con le doglianze difensive esposte nei motivi di appello che avevano evidenziato: i) l'assenza nelle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di elementi fattuali sintomatici dello svolgimento da parte del gruppo di attività tipicamente mafiose; li) la presenza di numerose criticità nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Marfè, Pandolfi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inidoneità degli intercettati a fornire contributi effettivi alla formazione della prova del reato associativo, non rivelando fatti reato manifestazioni del programma criminoso del gruppo, ma generici propositi di vendetta.

11.1.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente per i reati sub A) ed E).

Dopo avere riassunto le doglianze oggetto dell'atto di appello, la ricorrente censura come le stesse non siano state tenute in alcuna considerazione, essendosi poste, a fondamento della conferma dell'affermazione di responsabilità, nuovamente, tanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la cui credibilità è stata data per scontata, quanto le conversazioni captate, il contenuto è stato interpretato in chiave accusatoria.

11.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] affida le proprie doglianze a sette motivi di ricorso.

11.2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, nonché l'acquisizione ulteriori richieste sollecitate dalla difesa con memoria e all'udienza del 23 giugno 2022.

Si tratta di motivi perfettamente coincidenti con gli analoghi motivi dedotti dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] a difesa di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia.

11.2.2. Con il terzo motivo - che coincide anche graficamente con il terzo motivo del ricorso del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], alla cui sintesi ci si richiama — deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di qualificazione come mafiosa del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

11.2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione alla ricorrente del ruolo di partecipe del sodalizio.

La difesa stigmatizza la fragilità del costrutto logico-motivazionale sotteso all'affermazione della responsabilità della ricorrente quale partecipe del clan, siccome fondato su una semplice frase da questa riferita («noi la gente l'abbiamo fatta sempre tremare») che la Corte interpreta nel senso del riferimento della parlatrice ad un periodo passato di "tempi migliori" per il sodalizio, immotivatamente enfatizzando l'uso del pronome personale "noi".

Al contrario, deve essere valorizzata in senso favorevole alla ricorrente la conversazione dell'8 marzo 2016, in cui costei si rammarica di «essere una donna e di non avere avuto uomini migliori al suo fianco»; affermazione sintomatica dell'estraneità della donna al sodalizio (poiché ove ne fosse stata intranea, in quanto madre e moglie di vertici, la differenza di genere non sarebbe stata di ostacolo) e, soprattutto, che, invece, nel momento in cui la stessa fa quell'affermazione non vi era alcun gruppo su cui poter contare.

Giusta la tesi difensiva, le motivazioni sul fatto della partecipazione corrono in rapporto biunivoco con l'attività di spaccio, contestata al capo E), con riferimento alla quale, come si vedrà in un motivo apposito, la responsabilità della ricorrente è stata affermata in totale assenza di motivazione.

11.2.4. Con il quinto motivo - che coincide con il quinto motivo di ricorso dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], cui per brevità si rinvia - lamenta violazione dell'articolo 416-bis, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione relativamente all'affermata natura armata del sodalizio.

11.2.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo E).

La difesa evidenzia l'equivoco in cui è incorsa la Corte territoriale, laddove ha ribadito l'affermazione di responsabilità della ricorrente per l'episodio di cui al capo e), affermando che oggetto di contestazione nell'atto di appello fosse esclusivamente il profilo della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata per quella imputazione.

Al contrario, al motivo I dell'atto di appello, riprodotto in nota al ricorso ai fini dell'autosufficienza, s'invocava l'assoluzione dell'imputata da detto reato ovvero, quanto meno, la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.p.r. n. 309 del 1990.

Su tali punti la motivazione è stata totalmente omessa.

11.2.6. Con il settimo motivo deduce violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato negato sulla scorta di una motivazione contraddittoria e insufficiente, attribuendo valenza dirimente alla gravità del fatto e senza, di contro, valorizzare quegli elementi di prova che hanno dimostrato quale fosse il reale calibro e dunque la reale capacità offensiva dell'associazione in contestazione.

12. Ricorre, infine, [OSCURATO:PERSONA] e affida le proprie censure a due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

12.1. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico per più imputati, dedica alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] tre motivi: il primo, il quarto e il sesto dell'atto di ricorso.

12.1.1. Con il primo motivo - che coincide con il primo motivo dei ricorsi redatti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui pertanto si rinvia - denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) dell'imputazione.

12.1.2. Con il quarto motivo denunzia l'assenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati sub a), g) e h).

Dopo aver ricordato che con l'appello s'invocava l'assoluzione del ricorrente con riferimento ai reati di partecipazione all'associazione mafiosa, di detenzione e porto illegale nonché ricettazione delle armi utilizzate per la commissione del tentato omicidio ai danni di Bara, lamenta come la Corte territoriale si sia limitata a indicare i medesimi elementi di prova utilizzati dal giudice di primo grado, superando le obiezioni difensive con motivazioni apodittiche.

12.1.3. Il sesto motivo dell'atto di ricorso - coincidente con il sesto motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - attinge la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con specifiche doglianze poste alla sua attenzione con i motivi di appello, con i quali s'invocava l'assoluzione del ricorrente per non aver commesso il fatto.

Era lamentata, in particolare, l'impossibilità di ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] potessero riscontrarsi reciprocamente.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], ne era stata evidenziata l'inattendibilità, attraverso l'indicazione di una serie di specifiche circostanze con le quali il giudice di appello non si è confrontato; quanto a Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], pur avendo entrambi affermato di aver appreso le notizie relative a tale fatto di sangue direttamente da [OSCURATO:PERSONA], avevano tuttavia riferito circostanze differenti.

Assolutamente inattendibili gli altri collaboratori o perché legati alla vittima ([OSCURATO:PERSONA]), ovvero perché a conoscenza di fatti appresi de relato (Lorusso).

A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale «si è limitata a semplificare il quadro probatorio» e a sminuire le discrasie pur esistenti.

12.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] affida le proprie doglianze a nove motivi di ricorso

12.2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, nonché l'acquisizione ulteriori richieste sollecitate dalla difesa con memoria e all'udienza del 23 giugno 2022.

I motivi coincidono con il primo e il secondo motivo svolti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui sintesi si rinvia.

12.2.2. Con il terzo motivo - le cui censure sono sovrapponibili a quelle svolte nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui sintesi si rinvia - deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di qualificazione come mafioso del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito.

12.2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione al ricorrente del ruolo di capo o promotore.

La Corte avrebbe inferito detto ruolo, che si assume essere stato svolto durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, dal 5 dicembre 2014 al 16 febbraio 2016, da elementi per nulla univoci.

12.2.4. Con il quinto motivo - che deduce censure analoghe a quelle svolte dal medesimo difensore nel quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], dunque già sunteggiate - lamenta violazione dell'articolo 416-bis, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione relativamente all'affermata natura armata del sodalizio.

12.2.5. Con il sesto motivo - contenente censure di identico tenore a quelle dedotte nel sesto motivo del ricorso del medesimo avvocato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] - censura violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 27 c„ Si lamenta che l'affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni rese dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte, aventi tutte come fonte le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sulla scorta di una circolarità della notizia.

12.2.6. Il settimo motivo - coincidente con il correlativo motivo svolto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - concerne la violazione dell'articolo 577, comma primo, n. 3), cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione del carattere premeditato del tentato omicidio.

Si lamenta, come già visto, che la sussistenza dell'aggravante sia fondata sulle sole dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro.

12.2.7. Con l'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi g) ed h).

La Corte avrebbe aderito all'impostazione del primo Giudice senza in alcun modo rispondere alle doglianze difensive contenute nell'appello e, comunque, sulla scorta di una motivazione insufficiente.

12.2.8. Con il nono motivo deduce violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato negato sulla scorta di una motivazione contraddittoria e insufficiente, attribuendo valenza dirimente alla gravità del fatto e senza, invece, valorizzare quegli elementi di prova che hanno dimostrato quale fosse il reale calibro e, dunque, la reale capacità offensiva dell'associazione in contestazione.

13. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.

14. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi aggiunti e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche motivi nuovi, con i quali hanno ribadito, ampliandole, le censure contenute nei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono censure manifestamente infondate ovvero non consentite, mentre quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono doglianze in parte infondate ed in parte inammissibili, sicché sono passibili di rigetto per le ragioni di cui si dirà di seguito.

Del pari complessivamente infondati sono i motivi di ricorso svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione cM per il sesto motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che - come si dirà appresso - è fondato.1.

Entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità.

1.1. Il primo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ripropone le medesime censure dell'atto di appello senza confrontarsi criticamente con la risposta fornita dalla Corte di appello (pag. 15), plausibile in fatto e giuridicamente ineccepibile, finendo per risolversi nella non consentita sollecitazione di apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e nella denuncia di una questione giuridica manifestamente infondata.

Pacifico che la sentenza impugnata ha cronologicamente perimetrato la condotta partecipativa - sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate in periodi diversi, non solo concomitanti (quelle del marzo 2015) ma anche successivi (quelle del marzo 2016), rispetto a quello in cui si era sviluppata - esplicitamente specificando che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto inserito nella compagine associativa fino all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel novembre 2015, per poi affiliarsi ad altro clan, quello dei [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva all'il gennaio 2016 (data della conversazione in cui uno degli affiliati [OSCURATO:PERSONA], lo colloca ancora all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito), ma antecedente alle conversazioni captate in ambientale nel marzo 2016 (che danno conto dell'avvenuto recente tradimento), non riesce a comprendersi la "novità" o "diversità" del fatto così accertato rispetto a quello contestato, che è costituito dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan di tipo camorristico [OSCURATO:PERSONA]-Esposito "fino ad epoca prossima e successiva al 14 novembre 2015 ed anteriore a marzo 2016".

1.2. Il secondo motivo, oltre a formulare critiche generiche sulla misura della pena, peraltro commisurata in piena sintonia con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando la gravità del fatto e la personalità negativa del ricorrente (pag. 18), denunzia vizi motivazionali in tema di recidiva e attenuanti generiche inesistenti.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'incostituzionalità del carattere obbligatorio dell'aggravante prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., anche quando la recidiva è contestata per i reati espressamente indicati in detta diposizione, tra cui quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice può applicare l'aumento di pena alle stesse condizioni previste per la recidiva facoltativa, ossia unicamente quando ritenga la recidiva effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, più precisamente, il giudice del merito, ai fini dell'applicazione della recidiva, anche reiterata ed infraquinquennale, è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Corte cost., sent. n. 192 del 2007).

Suo precipuo compito è, in altri termini, quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, "tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv 247840).

La Corte territoriale, in sintonia con gli esposti principi ha desunto il maggior grado di riprovevolezza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] dal numero, gravità, ed epoca non risalente dei precedenti penali, nonché dall'avere l'imputato consumato il reato oggetto di condanna e molti di quelli precedenti dopo lunghi periodi di detenzione dimostrando una pervicace resistenza agli effetti deterrenti della carcerazione.

2. I motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondati sicché il ricorso deve essere rigettato.

2.1. Il primo motivo, relativo all'utilizzabilità delle conversazioni disposte con il decreto n. 643 del 2016 all'interno dell'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA], è privo di pregio.

Preliminarmente, va rammentato che il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni relative alla sussistenza delle condizioni o presupposti legittimanti l'autorizzazione giudiziale all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni anche in materia di criminalità organizzata, ovvero la sufficienza indiziaria e l'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, è circoscritto alla violazione di legge o a vizi della motivazione del provvedimento impugnato.

In subiecta materia le valutazioni, quindi, sono rimesse in via esclusiva al giudice di merito; la sua decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione.

Una diversa conclusione, infatti, snaturerebbe il ruolo affidato al giudice della legittimità e il perimetro entro cui è consentito il suo sindacato, che, come noto, ove siano poste questioni di natura processuale, comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione (Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Licenziato, Rv. 274900; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311 - 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01; Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Scrennin, Rv. 227708 - 01).

La Corte di appello (pag. 20), nel rispondere ai rilievi difensivi, ha osservato che il decreto autorizzativo, emesso nel procedimento contro ignoti iscritto in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ai reati strumentali aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, è munito di adeguata motivazione.

L'assunto è corretto posto che il decreto, allegato al ricorso, non solo indica gli elementi che rendevano ipotizzabili più reati rientranti nel catalogo di cui all'art.266 cod. proc. pen., ma giustifica esaustivamente l'indispensabilità dell'attività captativa ai fini della prosecuzione delle indagini, rilevando che essa, alla luce delle emergenze sin a quel punto acquisite, costituisce l'unico mezzo attraverso il quale attingere informazioni utili alla identificazione degli esecutori e dei mandanti dell'omicidio.

Al riguardo, è considerato sintomatico, oltre "al clima di omertà che fa da sfondo alla vicenda", uno specifico elemento fattuale sopravvenuto rispetto alla precedente attività di captazione, che aveva interessato il solo [OSCURATO:PERSONA] presso l'istituto dove era detenuto, ovvero la "fibrillazione" diffusasi, a seguito della notizia della sua sottoposizione alla detenzione domiciliare, tra i suoi familiari più stretti, alimentata dalla convinzione che fosse finalmente possibile progettare con il capo indiscusso, non più ristretto in carcere, un piano di vendetta contro i responsabili dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente ben conosciuti.

A tale apparato argomentativo, lineare e logico, il ricorrente oppone critiche fondate su una diversa lettura delle emergenze investigative che, peraltro, non tengono conto delle ripercussioni sulla mancata acquisizione di informazioni durante l'attività captativa precedente, pur protrattasi per quattro mesi, della riservatezza e cautela con cui hanno normalmente luogo i colloqui tra detenuti e familiari.

2.2. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui censura, sotto diversi profili, la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione posta a sostegno dell'esistenza ed operatività del clan Esposito-[OSCURATO:PERSONA] è immune da vizi coltivabili nel giudizio di legittimità, stanti il solido ancoraggio alle emergenze processuali e la linearità del percorso inferenziale seguito nonché la completezza delle risposte date ai rilievi difensivi.

Sul piano giuridico, non sono ravvisabili le dedotte violazioni di legge, avendo i Giudici partenopei valutato la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della qualificazione di un sodalizio come mafioso in piena sintonia coi principi affermati da questa Corte di legittimità.

2.2.1. Nel ripercorrere e fare propri i principali snodi argomentativi della sentenza del Tribunale (con una tecnica motivazionale del tutto legittima e dante luogo ad un unico corpo argomentativo; v.

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), la sentenza impugnata ha analiticamente messo in evidenza i plurimi indicatori della natura mafiosa del gruppo desunti principalmente da numerose conversazioni intercettate, interpretate alla luce della correlata attività investigativa di riscontro, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle risultanze di separati procedimenti penali non ancora definiti e solo genericamente contestate.

In particolare, la Corte di appello ha fatto riferimento: - alla struttura gerarchicamente organizzata, con una distribuzione dei ruoli e l'assoggettamento dei sodali alle direttive dell'apicale [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 34 - 37) ; - al programma criminale indeterminato articolatosi in una pluralità di condotte criminose in diversi settori d'interesse, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni, i reati in materia di armi, gli atti omicidiari, anche eclatanti, attuati in funzione dell'egemonizzazione del territorio (pagg. 9 e 10); - alla percezione da parte dei sodali di una "mesata" legata all'apporto assicurato all'attuazione del programma (pag. 10); - all'accertata disponibilità di un numero considerevole di armi da fuoco, strumentale alla realizzazione di azioni ai danni dei clan avversari nonché all'esteriorizzazione della forza di intimidazione del sodalizio (pag. 12); - alla consumazione di una pluralità di reati - fine, quali estorsioni e violazioni in materia di stupefacenti, da cui erano tratte le risorse deàfnate ad alimentare la cassa del gruppo; - alla pervasività del fenomeno criminale nel contesto territoriale desunta dalle condotte prevaricatorie e ritorsive attuate dal gruppo in chiave antagonista rispetto ai clan rivali dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], sfociate in più episodi omicidiari oggettivamente idonei, per la reiterazione e le modalità esecutive efferate ed incuranti dell'eventuale coinvolgimento di persone estranee, ad ingenerare un clima di paura ed un forte condizionamento nel contesto sociale di riferimento; - alla reazione che lo svolgimento dell'attività illecita in forma associata aveva generato nei clan storici operanti nello stesso territorio: addirittura il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva allontanato o, meglio, "cacciato" i familiari di [OSCURATO:PERSONA] dal rione Sanità, sigillando le porte delle rispettive abitazioni per assicurarsi del loro definitivo allontanamento (pag. 9). [OSCURATO:PERSONA] del gravarne ha, dunque, convincentemente rilevato come, alla luce di tali elementi fattuali, non potesse dubitarsi che la strutturata associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA] e, prima della sua uccisione, da [OSCURATO:PERSONA], fosse dotata di forza intimidatrice tale da ingenerare un clima di assoggettamento, sentimenti di omertà, di rispetto e di paura nella comunità del quartiere, conferendo alla societas sceleris una chiara matrice mafiosa.

2.2.2. Le obiezioni del ricorrente non colgono nel segno.

Del tutto plausibile in fatto e ineccepibile sul piano giuridico si appalesa il passaggio argomentativo secondo il quale il clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito, pur costruendo una nuova formazione, era, tuttavia, riuscito ad affermarsi nel territorio dove avevano continuato ad operare famiglie storiche della camorra, assumendo rapidamente il connotato di mafiosità sia perché aveva sfruttato la capacità intimidatrice e la forza criminale acquisita nel tempo dai suoi due promotori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali affilati per un lungo periodo di un'altra organizzazione operante nello stesso territorio e dedita alle medesime attività illecite, il clan Torino, sia perché aveva potuto investire le risorse illecite accumulate da [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito grazie alla precedete esperienza associativa.

Ai fini dell'art. 416-bis cod. pen., il clima di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo esclusivo di una determinata area territoriale, potendosi il delitto de quo configurare anche in caso di "piccole mafie" con un numero ridotto di appartenenti, a condizione che sia ravvisabile - come appunto ritenuto nella specie - un sodalizio sprigionante una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è, invero, configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni con un alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti ed in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d.

"mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettino un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivino assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120, fattispecie relativa al c.d.

"clan Spada" operante nel territorio di Ostia; nello stesso senso, Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, P.G. in proc.

Garcea e altri, Rv. 270442).

Ciò che conta per ravvisare il delitto di associazione di tipo mafioso in relazione a gruppi di nuova costituzione, alternativi ed autonomi rispetto a quelli storici, è la sussistenza di indicatori fattuali che denotino, oltre alla stabilità dell'organizzazione, la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736; Sez. 6, n. 42369 del 17/07/2019, Danise, Rv. 277206 - 01).

Deve trattarsi, quindi, di un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere o dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacità attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Sez. 5 - n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770 - 01; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 - 01; Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617 - 01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273537 - 01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271102 - 01).

Infine, non presta il fianco a censure di ordine logico o giuridico - risultando, di contro, convincente - il passaggio argomentativo della sentenza nel quale i Giudici della cognizione hanno valorizzato, ai fini della prova della matrice mafiosa dell'organizzazione sub iudice, la circostanza che il clan Esposito-[OSCURATO:PERSONA] avesse ingaggiato una vera e propria "guerra di mafia" con gli storici clan [OSCURATO:PERSONA] e Vasta rella.

Non è revocabile in dubbio che costituiscono una significativa conferma della natura mafiosa della compagine guidata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia il livello di contrapposizione tra i gruppi criminali de quibus sia il dato obbiettivo che i clan rivali riconoscessero una forte pericolosità al gruppo "emergente", ritenendolo in grado di contrastare la propria egemonia sul territorio ed il controllo delle attività illegali su di esso insistenti, tanto da arrivare al punto di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e di allontanare dal territorio controllato i familiari di [OSCURATO:PERSONA].

Non si tratta, invero, di inferire il carattere mafioso di un gruppo da quello, giudizialmente accertato, dei gruppi contrapposti, ma di attribuire adeguata rilevanza, ai fini della prova della capacità intimidatrice della nuova formazione, al chiaro riconoscimento da parte di esponenti di clan pacificamente mafiosi della pari capacità criminale della struttura facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e prima della morte anche ad Esposito, fonte di "preoccupazione" e di allarme per i gruppi "storici" nonostante il consolidato dominio sul territorio.

2.3. Interamente versate in fatto e, quindi, inammissibili sono le censure relative alla condotta partecipativa.

Il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento di alcune conversazioni intercettate senza confrontarsi criticamente con l'intero percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata (pagg. da 20 a 23), che ha giustificatamente considerato dotate, nel loro complesso, di adeguata forza dimostrativa della contestata condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dai rilievi difensivi, l'ampia convergenza tra: - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno collocato [OSCURATO:PERSONA] tra gli appartenenti al clan capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]; - le dichiarazioni rese in una conversazione intercettata dal fratello dell'affiliato [OSCURATO:PERSONA], che, parlando con il congiunto nel corso di un colloquio in carcere, ha incluso [OSCURATO:PERSONA] nell'organigramma del gruppo; - il contenuto di numerose conversazioni in cui è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a dare atto della sua compenetrazione nel tessuto associativo, delle cui dinamiche è a perfetta conoscenza, sia condividendo la necessità di vendicare gli affronti subiti dal clan dei [OSCURATO:PERSONA] mediante un agguato della cui organizzazione parla fin nei minimi dettagli, dando per certo il suo personale coinvolgimento, sia mettendosi a disposizione per compiere ogni attività, anche con l'uso di armi, necessaria per far riconquistare terreno al clan [OSCURATO:PERSONA] a scapito dei [OSCURATO:PERSONA] dopo l'episodio della "cacciata" (ad [OSCURATO:PERSONA], che gli comunica la sua intenzione di allontanarsi da Milano per raggiungere Napoli e dare manforte al gruppo nello scontro armato coi [OSCURATO:PERSONA], risponde "io mi metto due mitragliette addosso se tu scendi").

Nella stessa prospettazione difensiva, le conversazioni ritenute dalla Corte di appello implicitamente di valenza probatoria recessiva non assurgono a prova decisiva, riguardando aspetti secondari del rapporto personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il terzo motivo, relativo alla richiesta di derubricazione del fatto come violazione dell'art. 416 cod. pen., è generico e comunque manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, come si evince dal paragrafo precedente, ha ampiamente e correttamente giustificato la qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e non come violazione della norma incriminatrice che sanziona l'associazione semplice.

2.4. Il quarto motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, non si sottrae al giudizio d'inammissibilità per la sua aspecificità e manifesta infondatezza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello, in puntuale risposta ai rilevi difensivi esposti nell'atto di appello, ha ritenuto non concedibili le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulla scorta della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna (la partecipazione ad un'associazione camorristica che aveva compiuto atti spietati e sanguinari) e dell'assenza di elementi valutabili favorevolmente per la diminuzione della pena, peraltro già determinata nel minimo edittale, ritenendo quelli valorizzati valla difesa e riproposti in questa sede non sintomatici di effettiva resipiscenza.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è passibile di rigetto deducendo motivi, in parte, inammissibili e, in parte, infondati.

3.1. I primi due motivi dell'atto d'impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi al rigetto delle plurime richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non sono consentiti perché non chiariscono, in radice, la rilevanza della prova da acquisire rispetto all'addebito di cui il ricorrente è chiamato a rispondere (è il caso dell'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su circostanze vertenti il tentato omicidio di cui al capo C), non ascritto a Esposito) o comunque la loro decisiva incidenza sulla piattaforma accusatoria valorizzata dai giudice del merito.

Va, a questo proposito, ricordato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello non solo può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Inguì, Rv. 240995; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 29/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259136; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01), ma può dare luogo al vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. solo se si dimostra l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018; Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pircher, Rv. 261799 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01).

Nel valutare la tenuta logica della decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, va tenuto conto che nel giudizio di appello quest'ultima costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820).

Non basta, pertanto, l'ipotetica attitudine dei mezzi di prova richiesti a influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo, invece, che il giudice ritenga, se provveda in seguito alla sollecitazione di una parte, ai sensi del dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. tempestivamente avanzata con i motivi di appello o con quelli presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48270 del 07/06/2018, P., Rv.274699 - 01), di essere impossibilitato a decidere allo stato degli atti; se provvede d'ufficio, ai sensi del comma 3 del citato articolo, che trattasi di integrazione probatoria assolutamente necessaria (Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01).

In ogni caso, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è comunque sindacabile quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (più di recente Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01); anzi, la decisione sul punto può essere motivata anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).

3.2. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla qualificazione come mafioso del consorzio di cui al capo A) dell'imputazione e alla prova della sua esistenza ed operatività, non sono fondati nella parte invíDongono rilievi, in punto di effettivo esercizio della forza di intimidazione del vincolo associativo e della sua esteriorizzazione, in termini sovrapponibili al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni esposte al par. 2.2., cui si rinvia.

Non superano il vaglio di ammissibilità le censure sulle chiamate in reità perché, oltre ad essere formulate mediante la mera riproduzione dell'atto in appello, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, (cfr. Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ruci, Rv. 256133 - 01 Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), non affrontano il tema fondamentale della loro decisiva incidenza nel giudizio di affermazione di responsabilità che è stato imperniato dalla sentenza impugnata, come si evince dall'intero percorso motivazionale ed in particolare da quello riservato alle posizioni dei singoli appellanti, in via del tutto prevalente ed esaustiva, sulle conversazioni intercettate e sull'attività investigativa di riscontro, assegnando alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valenza di mera conferma.

In tale contesto, il ricorrente, ai fini della necessaria specificità del motivo, avrebbe dovuto prospettare in che termini l'eliminazione della prova dichiarativa, per la denunciata violazione dei principi in tema di convergenza del molteplice, avrebbe influito sulle residue risultanze ritenute da sole sufficienti a giustificare il convincimento.

Non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.La Corte di appello, in sintonia con il Tribunale, non ha utilizzato le sentenze non ancora irrevocabili emesse nel procedimento per la cosiddetta strage delle Fontanelle/ed in quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] per trarre elementi di prova diretti a carico del ricorrente in ordine al reato associativo, ma, come finisce per ammettere lo stesso ricorrente, ha valutato i provvedimenti giudiziari come meramente confermativi del contenuto delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA], in cui gli interlocutori, tra cui lo stesso Esposito, avevano fatto ripetuti ed espliciti riferimenti allo scontro armato con i [OSCURATO:PERSONA] e ai propositi di vendetta da attuare anche attraverso l'organizzazione di azioni omicidiarie che prevedevano il diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente (pag. 26) Risulta, pertanto, ampiamente rispettato il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la sentenza pronunciata in altro procedimento penale - ma non ancora irrevocabile - è da considerare quale documento e può essere utilizzata soltanto come prova dei fatti documentali dalla stessa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute (Sez. 1, n. 37276 del 23/04/2018, Podaru, n. m.; Sez. 5, n. 11905 del 22/01/2010, D. R., Rv. 246550), fermo restando che non è precluso al giudice, il quale si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di ripercorrere gli itinerari valutativi tracciati in quelle sentenze, avendo però il dovere di sottoporre gli elementi di prova di cui legittimamente dispone ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale prevista dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136 — 01; Sez. 1, n. 46082 del 09/10/2007, Lago, Rv. 238167).

3.3. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla condotta partecipativa, non si sottraggono alla censura di inammissibilità.

Il ricorrente, nonostante la formale denuncia di violazioni di legge e vizi motivazionali, peraltro prospettati in termini generici, oppone alla sentenza impugnata, che ha desunto la partecipazione di Esposito al sodalizio da una pluralità di contributi funzionali al raggiungimento del programma comune (pag. 26), una diversa lettura delle conversazioni intercettate, in particolare di quelle captate presso l'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA], fondata sull'asserita maggiore plausibilità delle dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria e di altre risultanze probatorie, finendo per sollecitare apprezzamenti preclusi al giudice di legittimità.

Infatti, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

3.4. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo all'aggravante dell'associazione armata, è generico e privo di reale confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che ha desunto la dotazione di armi da parte non dei singoli affiliati, ma dell'intero gruppo e la consapevolezza di tutti gli associati della natura armata del sodalizio, valorizzando, oltre alle modalità esecutive di alcuni reati fine, tra cui il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il contenuto di numerose conversazioni in cui gli imputati, tra cui Esposito ed altri affiliati, programmano azioni offensive ai danni di clan rivali da eseguire con armi da fuoco, alcune delle quali materialmente rivenute e sequestrate.

D'altra parte, come correttamente rileva la Corte di appello, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 - 01).

3.5. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alle circostanze attenuanti generiche, non si sottrae al giudizio di inammissibilità per la sua aspecificità e manifesta infondatezza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello (pag. 27), in puntuale risposta ai rilevi difensivi esposti nell'atto di appello, ha ritenuto non concedibili le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulla scorta della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna (la partecipazione ad un'associazione camorristica, che, lungi dall'essere caratterizzata da una modesta capacità offensiva, aveva compiuto atti spietati e sanguinari, l'offerta di disponibilità incondizionata all'esecuzione di tutte le attività necessarie per riaffermare la supremazia del gruppo) e dell'assenza di elementi valutabili favorevolmente per la diminuzione della pena.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è passibile di rigetto, deducendo motivi, in parte, inammissibili e, in parte, infondati.

4.1. Il primo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi al reato di associazione mafiosa, non sono fondati nei termini già chiariti in precedenza trattando le medesime questioni poste dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei paragrafi par.

2.2. e 3.2., cui si rinvia.4.2.

Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il motivo contrassegnato come terzo nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla condotta partecipativa, non sono fondati.

Lamenta la ricorrente che la Corte di appello, nel pervenire all'affermazione della sua responsabilità in difformità dalla sentenza di primo grado, abbia enfatizzato il contenuto delle conversazioni già giustificatamente valutate dalla pronuncia di proscioglimento e ritenute inidonee a dimostrare un suo oggettivo e stabile contributo al sodalizio diretto dal marito, risolvendosi nella estrazione di commenti o di sfoghi, implicanti, a tutto concedere, la mera conoscenza delle dinamiche associative trasmessegli da [OSCURATO:PERSONA].

L'assunto è errato.

La Corte di appello (pagg. 49 - 56) ha dato puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, adempiendo all'obbligo di motivazione rafforzata (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01).

Dopo avere premesso che il Tribunale aveva formato il suo convincimento soltanto su alcune delle conversazioni intercettate, ignorandone altre, nonostante tra i colloquianti vi fosse la stessa Esposito, e che aveva, comunque, attribuito alle conversazioni prese in esame un significato non corrispondente a quello reale, la sentenza impugnata ha passato in rassegna i dialoghi più rilevanti evidenziando che era stata la stessa ricorrente a fornire informazioni, precise e dettagliate, sul suo inserimento, non occasionale ma in pianta stabile, nella struttura organizzativa dell'associazione per garantire il perseguimento dei comuni fini criminosi e, comunque, accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale.

A riguardo, osserva la Corte di appello che la Esposito, pienamente informata delle dinamiche associative ed in grado di saggiare l'affidabilità degli affiliati, non solo si era attivata per "fare arrivare" ad alcuni sodali in difficoltà per ragioni legate allo scontro coi gruppi rivali il denaro del gruppo, ma soprattutto aveva segnalato al marito le disfunzioni verificatesi durante la reggenza di [OSCURATO:PERSONA] nonché il tradimento di alcuni affiliati, consigliando l'adozione di strategie vendicative, non generiche ma specifiche (compresa l'individuazione delle basi logistiche e delle persone cui affidare i compiti esecutivi), orientate a porre fine al difficile momento che stava attraversando il clan, di cui si sentiva parte integrante, in via diretta ed immediata e non quale compagna del capo riconosciuto, [OSCURATO:PERSONA], il quale, da parte sua, prestava ascolto ai consigli e alle osservazioni non ritenendoli affatto meri sfoghi, ma consigli utili per la sopravvivenza del gruppo.

Solo la intraneità al sodalizio spiega la costante preoccupazione dimostrata dalla Esposito per le ritorsioni di cui potevano rimanere vittime, significativamente, i suoi familiari e non quelli di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo interesse alla sopravvivenza del sodalizio, con il quale spesso si identificava usando l'espressione "noi", anche a costo di organizzare manifestazioni di forza drastiche ed efferate purché capaci di colpire al cuore gli avversari.

D'altra parte, proseguono i giudici partenopei, la Esposito era riconosciuta quale esponente di primo piano del gruppo sia all'esterno che all'interno di esso.

I vertici del clan rivale dei [OSCURATO:PERSONA], con i quali era ammessa a rapportarsi direttamente, la consideravano, in assenza del marito, come la persona preposta a riferire al capo tutto ciò che succedeva nel quartiere.

Per tale ragione, l'avevano individuata quale prima destinataria della strategia di allontanamento dal rione Sanità in occasione della più volte citata "cacciata" delle persone legate al gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Uno degli affiliati del suo gruppo, [OSCURATO:PERSONA], in una conversazione avvenuta dopo la strage delle Fontanelle ai danni del clan dei [OSCURATO:PERSONA], esprime il forte timore che proprio la Esposito possa essere a breve arrestata in ragione del contributo decisivo alla sopravvivenza del clan offerto nell'ultimo periodo.

In presenza di tale accertamento in fatto, non può dubitarsi che la ricorrente sia rimasta a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi in via continuativa, in tal modo "prendendo parte" al fenomeno associativo che, in ragione della sua natura di reato di pericolo presunto, non richiede, ai fini della sua integrazione, il compimento di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, ma la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d.

«messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati (ex plurimis Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897 - 01; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040 - 01).

4.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità per le ragioni già esposte nella disamina del quinto e sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], contenenti identici rilievi.

Va, comunque, precisato che la Corte distrettuale ha espresso le sue valutazioni in ordine all'insussistenza degli elementi favorevoli alla concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., a fronte della gravità del reato, del livello elevato del contributo prestato e dell'assenza di resipiscenza, in sede di determinazione della pena da irrogare all'imputata a seguito della riforma in senso peggiorativo della sentenza appellata.5.

Entrambi i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono censure complessivamente infondate.

5.1. Il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di esistenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito quale associazione di stampo mafioso, non colgono nel segno.

Nel richiamare le considerazioni già svolte al paragrafo

2.2. della presente sentenza, è appena qui il caso di ribadire come i giudici di merito (p. 13 e s. sentenza del Tribunale, p. 7 e 35 e s. di quella oggetto di ricorso) abbiano esaurientemente argomentato la pervasività del fenomeno criminale e, cioè, la "mafiosità" del gruppo, valorizzando: i) la comune provenienza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA] e patrigno di [OSCURATO:PERSONA]) dal clan Torino, di matrice camorristica, già operante nel quartiere Sanità, così come riconosciuto con sentenza della Corte di appello del 30 ottobre 2008, irrevocabile il 27 gennaio 2009, clan dal quale i due si erano distaccati, dando vita a un gruppo criminale autonomo e capace di contrapporsi alle realtà camorristiche contemporaneamente operanti sul medesimo territorio; ii) il riconoscimento della esistenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA], della sua natura armata e il confronto con gli altri clan di camorra nella sentenza della Corte d'appello in data 5 dicembre 2017, irrevocabile il 25 giugno 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe a detto sodalizio fino all'ottobre 2015; iii) i plurimi fatti di sangue perpetrati tanto dagli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito, quanto dagli appartenenti ai gruppi rivali, ritenuti espressione della contrapposizione armata e, tra questi, il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 aprile 2011, contestato nel presente processo al capo C), l'agguato mortale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il 14 novembre 2015, per mano dell'avverso clan facente capaa [OSCURATO:PERSONA], il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], messo a segno il 22 aprile 2016 da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito, infine l'uccisione del fratello del padre di [OSCURATO:PERSONA], affiliato all'omonimo clan, come risposta alla cosiddetta "strage delle Fonta nelle"; iv) l'episodio della "cacciata dal quartiere Sanità" di tutti i familiari di [OSCURATO:PERSONA] ad opera del gruppo [OSCURATO:PERSONA], episodio di cui è menzione nelle conversazioni intercettate presso l'abitazione milanese del ricorrente; v) la forza dimostrativa di alcune conversazioni telefoniche nelle quali [OSCURATO:PERSONA], nel commentare il tentativo di ascesa dei [OSCURATO:PERSONA] nel quartiere, ribadiva che la Sanità era «cosa nostra» e che gli avversari «non si possono prendere il lusso di mettersi a capo tavola in mezzo alla Sanità», così rivendicando la piena operatività del gruppo e la necessità di contrapporsi agli avversari; vi) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i, appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni Della Corte, ciascuno al vertice dell'omonimo gruppo, [OSCURATO:PERSONA] passato dal gruppo di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Della Corte, infine [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel presente processo, militante nelle fila dello zio, [OSCURATO:PERSONA]) che, ciascuno dal proprio angolo visuale, hanno confermato l'esistenza di tale sodalizio mafioso.

Quindi, confrontandosi con le doglianze difensive, il giudice del gravame ha convincentemente rilevato come gli elementi obiettivi sin qui illustrati comprovassero l'esistenza di una ben strutturata associazione per delinquere, formata da un numero di componenti di gran lunga superiore a tre e che le loro condotte costituissero manifestazioni tipiche della forza intimidatrice del gruppo criminale, tale da ingenerare un clima di assoggettamento, sentimenti di omertà e paura nella comunità del quartiere - di cui è eco nelle conversazioni intercettate che ineriscono al controllo del territorio che il gruppo è in grado di esercitare attraverso sodali che vigilano sulle strade del quartiere (p. 61 sentenza primo grado) —, conferendo alla societas sceleris una chiara matrice mafiosa, inferendola altresì dalle dichiarazioni dei collaboratori che avevano dato conto dei tentativi di ascesa del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e delle alterne fortune derivanti dalla contrapposizione con l'avversario clan [OSCURATO:PERSONA].

5.2. Privi di pregio il sesto motivo dell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che attingono la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio.

Il grave fatto di sangue - perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA], del quale curava gli interessi nel quartiere Sanità occupandosi del traffico di sostanze stupefacenti - realizzato poco prima della mezzanotte del 30 aprile 2011, è stato ricostruito dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni, ritenute convergenti e riscontrantesi reciprocamente, dei collaboratori di giustizia Giovanni Della Corte, [OSCURATO:PERSONA] (entrambi poi condannati, con sentenza irrevocabile, per l'omicidio dello stesso [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 30 dicembre 2012) e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. stato ricordato come quest'ultimo, individuata la causale nell'obiettivo di [OSCURATO:PERSONA] di assumere il controllo del quartiere Sanità, che passava attraverso l'eliminazione del concorrente, abbia dichiarato di avere ricevuto proprio da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di cooperare nell'uccisione di Bara, mettendo a disposizione l'abitazione della madre che affacciava sulla via in cui la vittima era solita intrattenersi.

Ha, poi, riferito che vi fu un primo tentativo, fallito a causa dell'assenza della vittima nel luogo prestabilito; quindi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri due soggetti si riunirono per organizzare l'omicidio, attribuendosi i relativi compiti.

Il commando si riunì nuovamente la sera successiva, in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA], utilizzando a mo di scusa un problema di salute, evitò di partecipare all'agguato, dicendosi disponibile solo a un supporto logistico per gli autori in caso di problemi.

Tuttavia, dal balcone della propria abitazione vide [OSCURATO:PERSONA] alla guida di uno scooter, a bordo del quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA], che fece fuoco, pur non ferendo la vittima mortalmente, tanto che quest'ultima riuscì ad alzarsi da terra, avere una colluttazione con [OSCURATO:PERSONA] e, infine, farsi accompagnare presso il locale nosocomio.

Ricevette, in seguito, la conferma che gli autori dell'agguato - il cui volto era celato da caschi integrali, ma che egli aveva sin dal principio riconosciuto dalle sagome - erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] direttamente dal primo dei due.

Convergenti le propalazioni di Giovanni Della Corte (il quale ha riferito che l'eliminazione di Bara rientrava nei piani criminali comuni a [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva infatti confidato di essere stato, unitamente al cugino [OSCURATO:PERSONA], l'autore del precedente tentativo di eliminazione del concorrente) e di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan di Giovanni Della Corte (insieme al quale aveva commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) che ha affermato di avere anch'egli ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] le confidenze sul precedente tentativo di eliminazione di Bara, commesso da lui e da [OSCURATO:PERSONA], essendo il primo intenzionato a riprendersi il quartiere Sanità.

La Corte di appello (p. 39 e 40) ha disatteso tutte le deduzioni difensive in punto d'inattendibilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo come le propalazioni del collaboratore fossero in parte frutto della sua diretta percezione ed in parte provenienti dalle dichiarazioni dello stesso autore dell'agguato.

Ciò premesso, è bene chiarire che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - non rientrano nella nozione della chiamata de auditu (e, dunque, non soggiacciono alle relative regole) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che riferisce confidenze autoaccusatorie ricevute dall'imputato.

Nei processi di criminalità organizzata accade spesso - ed è accaduto anche in questo - che il chiamante in correità o in reità riferisca, legittimamente, confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen., norma che, pur rubricata «divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato», si riferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale.

In tale evenienza, il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione della fonte diretta (Sez.

U n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione paragrafo 9.1.), che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che lo chiamino in causa al fine di controbatterle.Sotto il profilo della consistenza probatoria, va sottolineato che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la "chiamata" ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1 n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503).

Ciò significa che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia circa la diretta assunzione di responsabilità da parte dell'imputato, in relazione al medesimo fatto reato, sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l'oggetto della prova, non è ravvisabile alcuna "circolarità" e i dichiaranti sono fonti dirette e autonome della circostanza riferita: l'imputato, parlando con i suoi sodali o con terzi, ha rivendicato la paternità del reato.

Sulla scorta di tali rilievi, la tesi difensiva risulta destituita di fondamento giuridico. 5.3.

A non miglior sorte sono destinati il settimo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ottavo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo D), a seguito di appello del Pubblico ministero avverso la sua assoluzione nel giudizio di primo grado.

La difesa, senza svolgere alcun'altra censura, lamenta unicamente che l'overturning, sfavorevole al ricorrente, sia stato conseguito senza la previa, doverosa audizione dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state comunque poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Il loro ascolto avrebbe dovuto essere disposto anche d'ufficio da parte del giudice di secondo grado.

La censura è infondata.

Non è superfluo preliminarmente porre in rilievo come il Tribunale (p. 128 della sentenza) avesse assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo D) ritenendo generico il contenuto della captazione ambientale del 23 febbraio 2016, senza in alcun modo menzionare le pur esistenti fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito sull'attività illecita svolta dal ricorrente.

Ciò premesso, osserva il Collegio come l'overturnig della Corte si fondi proprio sulle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, travisate per omissione dal Giudice di primo grado ed invece vagliate adeguatamente sotto il profilo della attendibilità e reputate riscontrate dalla captazione ambientale del 23 febbraio 2016.

Si tratta di una conclusione correttamente raggiunta nel rispetto del principio espresso dalle giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso, secondo cui «Il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione» (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786).

Nel caso che ci occupa, la natura di prova travisata per omissione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esimeva la Corte dalla rinnovazione dibattimentale delle loro dichiarazioni.

5.4. Non colgono nel segno il primo e il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, nonché l'acquisizione delle ulteriori prove sollecitate dalla difesa con memoria e all'udienza del 23 giugno 2022.

Come già osservato al paragrafo

3.1. della presente sentenza, la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado.

Il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuff rida, Rv. 194487).

Secondo altro consolidato principio di questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995).

Ciò premesso, l'argomentazione espressa dal giudice di secondo grado, in relazione alla negatoria delle prove testimoniali, si profila sufficiente e congrua, per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione sulla non necessità della richiesta integrazione.

La Corte di appello, infatti, ha rigettato la richiesta (p. 43 della sentenza) reputando - con motivazione non manifestamente illogica - non dirimente acclarare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'ospedale dove era ricoverato Bara, poiché l'eventuale dato affermativo non avrebbe in alcun modo inciso sull'affermazione di responsabilità, ben potendo costituire una strategia posta in atto per allontanare da sé ogni sospetto.

Del pari congruamente, ha rilevato che l'ascolto del teste di riferimento dal quale il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso le informazioni sul tentato omicidio era inutile, poiché le dichiarazioni di quel collaborante non erano state utilizzate per l'affermazione di responsabilità.

È stata, inoltre, esplicitata - con ragionamento scevro da fratture razionali - la ragione del rigetto dell'acquisizione del verbale di udienza, evidenziandosi come si trattasse di un verbale di conferimento di incarico peritale disposto in altro procedimento.

Quanto alle restanti richieste contenute nella memoria, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il giudice di secondo grado non ha omesso ogni valutazione sulle stesse, ma ha fornito una giustificazione comune, rimarcandone la non necessità ai fini della decisione, atteso l'ampio materiale probatorio presente in atti.

Va, in proposito, ricordato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente, in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).

Peraltro, come emerge dall'elencazione fattane dal ricorrente, alcune delle prove indicate non sono neppure prove successive, sicché l'interessato avrebbe potuto formulare le relative richieste di acquisizione nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti per il giudizio di primo grado.

Tale motivo di ricorso, pertanto, è infondato.

5.5. Il quarto motivo, con il quale si contesta l'attribuzione al ricorrente del ruolo di capo o promotore non si confronta con la congrua motivazione che sul punto è stata fornita dai giudici di merito.

Alle pagine 61 e 113 il Tribunale ha, invero, valorizzato le intercettazioni captate nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA], in detenzione domiciliare a Milano, dimostrava di controllare, sebbene a distanza, l'operato dei sodali e di gestire personalmente i rapporti con gli esponenti degli altri gruppi.

E', invero, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in tali captazioni afferma: i) di avere al suo seguito un gruppo di 30 ovvero 35 persone; li) di avere attribuito la reggenza del gruppo, in sua vece e nel periodo 47 9\- della propria detenzione, al cugino [OSCURATO:PERSONA]; iii) di compiacersi di distribuire le paghe agli affiliati.

Inoltre, egli programma, in lunghe conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], azioni violente di vendetta nei riguardi degli avversari del clan [OSCURATO:PERSONA], promette vendetta a [OSCURATO:PERSONA] dopo l'uccisione del padre e del fratello di questi.

Tali considerazioni sono state poi riprese, sia pur sinteticamente, a p. 36 della sentenza di appello.

Si tratta di motivazione congrua, siccome rispettosa della giurisprudenza di legittimità secondo cui «nel reato di associazione, "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati». (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890; Sez. 4, n. 296628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilaqua, Rv. 255915).

5.6. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di riconoscimento della natura armata del sodalizio, siccome aspecifico e non adeguatamente coordinato con la motivazione — non manifestamente illogica — resa dai giudici di merito.

Come già osservato nel paragrafo 3.4., muovendo dalla corretta premessa ermeneutica che «In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale» (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956), la sentenza di primo grado (p. 61) ha in proposito valorizzato: i) le intercettazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di organizzare azioni armate nei riguardi degli appartenenti al clan avverso del [OSCURATO:PERSONA]; ii) la conversazione concernente il ritrovamento di un fucile che il ricorrente rivendica come proprio; iii) le scorrerie in armi e il confronto armato con i componenti degli altri gruppi nel quartiere sanità; iv) le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i sodali Riccio ed [OSCURATO:PERSONA] che attestano incontrovertibilmente la dotazione di armi da parte del gruppo.

A tali elementi il giudice di appello ha aggiunto l'ulteriore sintomatico dato della programmazione, ovviamente quale azione armata, del tentato omicidio di cui al capo C).

Si tratta di argomentazioni, non manifestamente illogiche, che resistono alle censure aspecifiche e contro-valutative del ricorrente.

5.7. Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il settimo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardante il carattere premeditato del tentato omicidio che la difesa assume fondato sulla scorta delle sole dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro.In ordine alla ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, le sentenze di merito offrono una lettura approfondita delle risultanze processuali, dando conto in modo puntuale - con argomentazioni adeguate e coerenti, che non incorrono in vizi logici, e che palesemente così si sottraggono a censure denunciabili in sede di legittimità (Sez.

U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214794; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) - delle ragioni, fattuali e giuridiche, che la concretano.

Fermo nella giurisprudenza di questa Corte è il principio (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149; Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528) secondo cui elementi costitutivi della premeditazione sono, da un lato, l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e dall'altro la ferma risoluzione criminosa, perdurante nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica).

In tale contesto l'aggravante deve essere esclusa solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato; mentre al suo riconoscimento non osta il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, allorché la fattispecie risolutiva si ponga come avvenimento preventivato, dal quale il reo faccia dipendere l'abbandono della già precisa e ferma risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485).

In piena aderenza con tali insegnamenti, la sentenza impugnata (p. 42) ha evidenziato puntualmente la ricorrenza dei requisiti dell'aggravante, rimarcando anzitutto la risalente insorgenza del proposito criminoso e l'avvenuto accertamento che alla deliberazione di darvi esecuzione (avvenuta al più tardi prima della Pasqua del 2011, ossia il 24 aprile di quell'anno) aveva fatto seguito un'accurata fase preparatoria e organizzativa, snodatasi in più incontri e perfino in un tentativo fallito per assenza della vittima.

Con motivazione scevra da fratture razionali, la Corte ha reputato tali elementi chiari sintomi di radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche degli agenti, del proposito omicida.

5.8. Infine, manifestamente infondata è la censura, contenuta nel nono motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il beneficio in parola è stato negato al ricorrente, così come a tutti gli altri coimputati, da parte del giudice di primo grado sulla base della gravità dei reati commessi, della continuità delle condotte, della professionalità criminale dimostrata dagli agenti e della personalità negativa di ciascuno.

Il giudice di secondo grado ha, inoltre, evidenziato con specifico riferimento al ricorrente, il ruolo apicale rivestito, l'intensità del dolo reso evidente anche dalla programmazione dell'eliminazione di un concorrente, la personalità negativa emergente dai precedenti penali, la circostanza che egli ha continuato a delinquere quando era in detenzione domiciliare, e l'assenza di elementi, rilevabili dagli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione.

Dunque, nel ricordare che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come le sentenze di merito abbiano esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento.

6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità.

6.1. Il primo motivo, in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente quale concorrente esterno del sodalizio di cui al capo A), è motivo in primo luogo non consentito, siccome meramente reiterativo del pedissequo motivo di appello, adeguatamente superato dal giudice di secondo grado.

È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (fra molte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

In ogni caso, si tratta di motivo manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito (Sez.

U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671) che, in tema di associazione di tipo mafioso, «assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio soci etatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

In motivazione la Corte, rilevando come l'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente.

Ebbene, l'apparato argomentativo sul cui riposano le motivazioni dei giudici di merito è perfettamente in linea con tali principi di diritto.

Tanto il Tribunale (120 e s.), quanto la Corte (p. 56 e s.), in punto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno, hanno valorizzato alcune conversazioni captate a marzo e aprile del 2015 dalle quali risulta che questi, in più occasioni, si è prestato a custodire, recuperare, occultare e consegnare armi costituenti dotazione del clan, nella piena consapevolezza di offrire un contributo a un pericoloso gruppo criminale, come risulta dalla piana lettura delle conversazioni stesse e dai timori in dette occasioni manifestati di esporsi in prima persona.

In proposito si è richiamata la conversazione in cui si fa esplicito riferimento al fatto che il ricorrente aveva provato a opporsi alla richiesta di utilizzare la sua macchina per gli scopi illeciti del gruppo e, ancora, ad altra conversazione che [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con il cognato, al quale confida di aver rifiutato l'intestazione di un immobile, nella consapevolezza che fosse destinato ad attività illecite.

Del pari sintomatica è stata ritenuta la circostanza, emersa dai colloqui in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e il cognato, che [OSCURATO:PERSONA] avesse assicurato a quest'ultimo che "loro" (dunque il gruppo) si sarebbero fatti carico dell'assistenza legale successivamente al suo arresto.

I giudici del merito hanno, quindi, con motivazione non manifestamente illogica, chiarito come - a fronte del concreto apporto fornito all'organizzazione criminale - non giovasse all'imputato la "ritrosia" pur in qualche occasione manifestata, siccome dettata dal timore di essere coinvolto nelle attività illecite del clan; così come del pari priva di rilievo dovesse ritenersi la circostanza, immotivatamente enfatizzata dalla difesa, del silenzio dei collaboratori di giustizia sul ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], agevolmente spiegabile con il fatto che questi non era partecipe del clan e che la sua attività ben poteva essere ignorata da esponenti della criminalità locale non inseriti nel gruppo [OSCURATO:PERSONA], quali appunto collaboratori di giustizia di cui si tratta.

Si tratta di argomentazioni rispettose dell'opzione ermeneutica espressa in sede di legittimità secondo cui « In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso "esterno" nel reato non è sufficiente il fatto che l'imputato abbia preso in consegna e custodito un'arma di pertinenza dell'organizzazione e destinata all'esecuzione di un agguato già programmato, in assenza della dimostrazione dell'effettiva e significativa incidenza della circostanza sull'attività del sodalizio» (Sez. 6, n. 31345 del 20(04/2011, Fiorillo, Rv. 250538), avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali la condotta del ricorrente integrasse un contributo causalmente idoneo alla conservazione e al rafforzamento della operatività del sodalizio criminale.

6.2. La censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata.

Le circostanze attenuanti generiche sono state negate al ricorrente, così come a tutti gli altri coimputati, da parte del giudice di primo grado sulla base della gravità dei reati, della continuità delle condotte, della professionalità criminale dimostrata dal soggetto agente e della sua personalità negativa.

Il giudice di secondo grado ha, inoltre, posto in risalto l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione e la circostanza che l'attività di cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] (che si è detto essersi snodata nei primi mesi del 2015) con il gruppo criminale era stata realizzata in un periodo di fibrillazione causato dalla detenzione di [OSCURATO:PERSONA] (ndr dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.2.2016).

Con tale valutazione i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Peraltro, come già osservato a proposito della posizione processuale di altri ricorrenti, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).7.

L'unico motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio e all'assorbimento tra le violazioni in materia di armi di cui ai capi I) e F), non si sottrae alla dichiarazione d'inammissibilità.

La censura sull'erronea qualificazione della condotta come partecipazione al reato associativo e non come concorso esterno è formulata in termini generici ed assertivi, mentre quella relativa al tempus commissi delicti è aspecifica e, comunque, manifestamente infondata.

Riccio, infatti, non si confronta con l'accertamento, dei giudici del merito (pag. 60), fondato sul contenuto inequivoco di più conversazioni, secondo cui la sua partecipazione all'associazione contestata era perdurata anche nell'arco , di tempo compreso tra il suo arresto, eseguito nell'aprile 2015, la successiva scarcerazione del 16 ottobre 2015, e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], consumato il 14 novembre 2015.

È [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione del marzo 2016 marzo 2016 a spiegare con dovizia di particolari che il tradimento di Riccio con il passaggio nel clan [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del novembre 2015.

Dal momento che risulta provata la partecipazione di Riccio al clan [OSCURATO:PERSONA] - Esposito anche dopo il 14 giugno 2015, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 non vi è alcuna ragione che giustifichi l'applicazione del trattamento sanzionatorio più mite. pacifico che il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza, fermo restando che in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio, è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01).

5.1. La censura sul mancato assorbimento tra i delitti di porto di armi di cui ai capi I) e F) non tiene conto dell'accertamento (pag. 61), anch'esso desunto da una pluralità di conversazioni, secondo cui l'imputato ha portato in luogo pubblico più armi ed in diverse occasioni nel mese di marzo 2015 (capo F), non solo il giorno 23 marzo 2 (capo I), consumando, di volta in volta, il reato istantaneo di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 per il quale non opera il principio elaborato dalla giurisprudenza, in ragione della necessaria protrazione nel tempo della condotta illecita, per il diverso reato di cui al precedente art. 2, in forza del quale la detenzione illegale di più armi in un unico contesto, nella specie desunta dalla contiguità temporale delle conversazioni utilizzate a fini accusatori, integra non un reato continuato ma un singolo reato, potendo il numero delle armi rilevare solo ai fini della determinazione della pena (Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276392 - 02; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260348 - 01; Sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249053 - 01).

8. I tre motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

8.1. La difesa, in primo luogo, dubita che la condotta di costui - che in un primo momento aveva assicurato apporto logistico ai componenti del commando, salvo "tirarsi indietro" nel momento dell'esecuzione, cui effettivamente non partecipava - possa integrare il concorso nel reato di tentato omicidio per cui è condanna.

Il motivo è generico e reiterativo delle doglianze contenute nell'appello.

La sentenza di appello (p. 62), ha adeguatamente chiarito che la condotta posta in essere dal ricorrente - consistente nell'offerta al gruppo di apporto logistico, nella partecipazione alle riunioni organizzative, nell'elusione, per pretestuose ragioni di salute, della partecipazione al gruppo di fuoco, ma nella contestuale conferma incondizionata del promesso appoggio logistico eventualmente necessario dopo l'agguato - integra, con ogni evidenza, un evidente contributo materiale (che erroneamente la Corte qualifica come "morale") all'azione delittuosa, in termini di rafforzamento dell'altrui proposito.

I complici, infatti, erano consapevoli di poter contare su un valido punto di appoggio, qualora fosse stato necessario, sia per sottrarsi alle forze dell'ordine, sia a ritorsioni da parte degli esponenti del clan avversario, essendo irrilevante la circostanza che i componenti del gruppo di fuoco non avessero avuto poi necessità di trovare riparo a casa della madre del [OSCURATO:PERSONA].

È stato altresì chiarito, con manifestazione scevra da fratture razionali evidenti, che proprio la mancata partecipazione del ricorrente al commando costituiva la spiegazione della circostanza che gli altri collaboratori di giustizia non avessero avuto conoscenza del suo ruolo e, conseguentemente, non l'avessero indicato tra gli autori dell'agguato.

La motivazione della Corte si pone, dunque, nel solco dell'insegnamento di legittimità secondo cui «configura concorso materiale nell'esecuzione del delitto di omicidio volontario la condotta di chi mette a disposizione il proprio alloggio come base di partenza per consentire agli esecutori materiali di procedere alla ricerca della vittima. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il concorso a carico del proprietario dell'abitazione, utilizzata in un'occasione per la ricerca della vittima, anche se l'omicidio era poi avvenuto in altra giornata e senza utilizzare quell'abitazione come base di partenza per il gruppo di fuoco)» (Sez. 1, n..27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256339).

8.2. Ad analogo esito deve pervenirsi per il secondo e terzo motivo.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, cui - secondo il ricorrente - la Corte territoriale sarebbe pervenuta sulla base di una non consentita negazione della coesistenza di tale beneficio con l'attenuante della collaborazione, di cui il ricorrente ha fruito, è appena il caso di ricordare che «In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione delta gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 27611- 02; Sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello, Rv. 247387; Sez. 1, n. 14527, del 03/02/2006, Carioli, Rv. 233938).

Tanto premesso in diritto, va rilevato come i giudici di merito si siano posti nell'alveo di tale principio.

E, infatti, il Tribunale (p. 136 della sentenza) ha indicato le ragioni, comuni a tutti i coimputati, del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte (p. 63) ha, a sua volta, fornito la propria motivazione, ritenendo esente da censure la sentenza di primo grado che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerati la gravità dei fatti e i precedenti allo stesso riferibili.

Quanto, infine, alla censura in punto di omesso riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nella sua massima estensione, va posto in rilievo come il ricorrente abbia certamente già fruito di ciò che invoca nel ricorso, posto che - a fronte di una pena base parametrata in otto anni di reclusione e di un'attenuante che prevede una riduzione della pena da 1/3 a 1/2 - quella di quattro anni è esattamente la diminuzione massima consentita.

La Corte si è, poi, fatta altresì carico (p. 63) di rendere adeguata motivazione sulla congruità di una pena base parametrata in misura lievemente superiore al minimo, richiamando a tale fine la gravità del fatto commesso.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce censure, affidate a due ricorsi, rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivamente infondate, fatta eccezione per quelle concernenti il capo E).

9.1. Infondato il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], coincidente con il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e comune ad altri coimputati riguardante la sussistenza dell'associazione di cui al capo A) e la sua natura mafiosa, per le cui considerazioni si rinvia ai paragrafi

2.2. e

5.1. della presente sentenza.

9.2. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti l'affermazione di responsabilità per il capo A) sono inammissibili siccome generici e rivalutativi.

9.2.1. La partecipazione al clan di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata dai giudici di merito su un solido quadro di prova, costituito dalle convergenti chiamate in reità di più collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], Pandolfi, [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri - [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte - parlano solo della piazza di spaccio dalla stessa gestita) che la indicano come donna del sodalizio, con poteri gestori in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] quando questi era in carcere.

Tali propalazioni sono state ritenute riscontrate da diverse conversazioni captate, che la Corte di appello (p. 29 e s.) ha riportato per estratto e che sono più diffusamente riprodotte nella sentenza di primo grado (p. 50 e s.).

A fronte di tale congrua motivazione, la difesa sollecita il Collegio a una non consentita rilettura delle conversazioni citate ovvero richiamate nel ricorso, trascurando il consolidato insegnamento ermeneutico secondo cui «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez.

U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

9.2.2. Sono invece fondati il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità per il capo E).

Come dedotto dalla difesa, la Corte territoriale è effettivamente incorsa in errore, laddove ha ribadito l'affermazione di responsabilità della ricorrente per l'episodio di cui al capo E), affermando che oggetto di contestazione nell'appello fosse esclusivamente il profilo della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata per quella imputazione.

Al contrario, al motivo I dell'atto di appello - riprodotto in nota al ricorso ai fini dell'autosufficienza e presente negli atti che il Collegio ha consultato, attesa la natura del vizio dedotto (Sez.

U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - s'invocava l'assoluzione dell'imputata da detto reato ovvero, quanto meno, la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.p.r. n. 309 del 1990.

Su tali punti la motivazione del giudice di appello è stata totalmente omessa, sicché la sentenza dev'essere annullata limitatamente a tale capo d'imputazione per nuovo giudizio.

9.3. Il primo e il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono coincidenti con quelli di cui il Collegio si è già occupato ai paragrafi

3.1. e 5.4., alle cui considerazioni si rinvia.

Ugualmente deve rinviarsi alla motivazione resa al paragrafo

5.6. con riferimento al quinto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente la natura armata del sodalizio sub A).

9.4. Infine, manifestamente infondato siccome generico è il settimo motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Come già osservato in occasione dello scrutinio delle posizioni processuali di altri ricorrenti, il giudice di primo grado ha negato il beneficio con una motivazione unica per i più imputati, richiamando la gravità dei fatti e la loro personalità negativa.

Valutazione adeguata, cui si aggiunge quella svolta dalla Corte per [OSCURATO:PERSONA] di cui ha sottolineato il ruolo di gestore del fiorente traffico di stupefacenti facente capo al sodalizio sanguinario, rimarcando altresì l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione.

Ribadito che, in materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili, come appena indicati.

10. Le censure prospettate nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono in parte inammissibili e in parte infondate e, dunque, complessivamente passibili di rigetto.

10.1. Sono infondati il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di esistenza dell'associazione di cui al capo A), nonché il terzo ed il quinto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti la natura mafiosa ed armata del sodalizio.

Le relative questioni sono già state affrontate nei precedenti paragrafi

2.2. e

5.1. (quanto all'esistenza del sodalizio e alla sua natura mafiosa) e ai paragrafi

3.4. e

5.6. (quanto alla sua natura armata), cui si rinvia.

10.2. Generico e meramente reiterativo di doglianze svolte con l'atto di appello, adeguatamente vagliate e superate dal giudice di secondo grado, sono il quarto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ottavo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura l'assenza di motivazione in punto di affermazione di (\, responsabilità del ricorrente per i reati sub a), g) ed h), nonché il quarto motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], specificamente riguardante il ruolo di capo o promotore assegnato al ricorrente.

Dette censure, del tutto aspecifiche, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha diffusamente indicato (p. 64) gli elementi di prova, costituiti dalle conversazioni ambientali captate nella casa milanese di [OSCURATO:PERSONA], nonché da quelle captate sul telefono del coimputato [OSCURATO:PERSONA], chiarendo - con motivazione non manifestamente illogica - che nei dialoghi di alcuni sodali, pur emergendo un malcontento generale per il modo con cui il ricorrente stava gestendo il gruppo, si cogliesse a piene mani il ruolo di primazia da questi svolto, quale il pagamento delle "mesate" degli affiliati, la decisione si/ quante e quali persone arruolare per garantire l'operatività del gruppo, infine l'esortazione dei sodali all'azione.

Si è posto, altresì, in rilievo che la reggenza e la direzione del clan da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di detenzione del suo vertice, è stata confermata dalle credibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale si è fatta altresì carico, attraverso un'analitica valutazione delle conversazioni captate (p. 67-69), di confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente con riferimento ai capi g) ed h).

A tale congrua motivazione, il ricorrente oppone critiche fondate su una non consentita diversa e parcellizzata lettura delle emergenze investigative.

10.3. Neppure colgono nel segno le censure, svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel sesto motivo dei rispettivi atti di ricorso, con riferimento al vizio di motivazione in punto di responsabilità del ricorrente per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonché il settimo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente la sussistenza dell'aggravante della premeditazione.

Si tratta di doglianze - involgenti la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] e, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'epoca dell'incontro tra questi, [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, che la difesa assume essere stata ricostruita in sentenza con una tempistica inverosimile - della quali il Collegio si è già occupato nei paragrafi

5.2. e 5.7., cui si rinvia.

10.4. Il primo e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardante le censure in punto di mancata istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato come già chiarito nei paragrafi

3.1. e

5.4. della presente sentenza, cui si rinvia.

10.5. Infine, è manifestamente infondato il motivo sulle circostanze attenuanti generiche.

Il beneficio è stato negato al ricorrente, così come a tutti gli altri coimputati, da parte del giudice di primo grado sulla base della gravità dei reati perpetrati, della continuità delle condotte, della professionalità criminale espressa dagli agenti e della personalità negativa di ciascuno.

Il giudice di secondo grado ha, inoltre, evidenziato, con particolare riferimento al ricorrente (p. 69), il precedente specifico, riguardante la condanna per la violazione dell'art. 73 d.

P.R. n. 309/90, e il ruolo di reggenza da questi svolto.

Come già osservato a proposito dello scrutinio di analogo motivo con riguardo ad altri ricorrenti, con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai.-Consiglier'. [OSCURATO:PERSONA] A--[OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore V L'avv. [OSCURATO:PERSONA] riportandosi ai motivi dei ricorsi ne chiede l'accoglimento; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi; L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento. 2 c›( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale in data 16 marzo 2021 che aveva ritenuto: - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A) dell'imputazione, nonché di quello di porto e detenzione di armi comuni da sparo di cui al capo F), condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, avuto riguardo alla contestata recidiva, alla pena di anni 16 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A) dell'imputazione, condannandolo alla pena di anni 12 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A) dell'imputazione, condannandolo alla pena di anni 12 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di partecipazione all'associazione di tipo camorristico di cui al capo A), con il ruolo di capo e organizzatore, nonché di quello di tentato omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo C), condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di anni 20 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato, contestato al capo B), di concorso esterno nell'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A), condannandolo alla pena di anni 9 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di partecipazione all'associazione di tipo camorristico di cui al capo A), delle violazioni in materia di armi di cui ai capi F), G) H), I) e L) nonché delle ricettazioni di cui al capo M), condannandolo alla pena di anni 13 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], colpevole del delitto di tentato omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., alla pena di anni 4 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A), in qualità di reggente durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] (e, quindi, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.2.2016), nonché delle violazioni in materia di armi di cui al capo G) e delle ricettazioni di cui al capo H), infine del tentato omicidio pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] contestato al capo C), condannandolo, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di partecipazione all'associazione di tipo camorristico descritta nel capo A) dell'imputazione e delle violazioni della disciplina sugli stupefacenti di cui al capo E), condannandola, previo riconoscimento del vincolo della continuazione e disapplicata la contestata recidiva, alla pena di anni 14 di reclusione. In particolare, la Corte distrettuale: - ha escluso la recidiva specifica contestata a [OSCURATO:PERSONA]; - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche dell'imputazione di cui al capo D) relativa a plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 riconosciute avvinte dal nesso della continuazione con gli altri reati ascrittigli, e, per l'effetto, rideterminato la pena in anni 22 di reclusione; - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, colpevole del reato di partecipazione ad associazione di tipo camorristico di cui al capo A), condannandola alla pena di anni 12 di reclusione. 2. Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito - fondate sulle risultanze di numerosi provvedimenti giudiziari e di più perquisizioni e sequestri, sulle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e trascritte nelle forme della perizia, sulle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, dal personale di polizia giudiziaria impegnato nelle indagini e su quelle spontanee rese dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — risulta provata la costituzione, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emancipatisi dalle pregresse realtà associative di cui avevano a lungo fatto parte (il clan Torino), di una nuova formazione criminale, quella di cui al capo A), operante nel rione Sanità della città di Napoli e dedita al controllo 'armato del territorio e delle attività illecite estorsive ed attinenti al traffico di stupefacenti. Secondo la Corte distrettuale, che aveva in parte modificato sul punto le statuizioni del Tribunale, a tale associazione avevano preso parte, con ruoli diversi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva operato quale concorrente esterno. Tale sodalizio, sfruttando l'esperienza maturata sul campo dai promotori e la fama criminale acquisita nel tempo da questi ultimi, nonché la correlata capacità intimidatoria, oltre alla dotazione di idonee risorse economiche provenienti dalla pregressa attività illecita, aveva in concreto acquisito tutte le caratteristiche dell'associazione di tipo camorristico, tanto da riuscire a contrapporsi alle organizzazione concorrenti, già operanti nel medesimo territorio - quali il clan [OSCURATO:PERSONA] prima (il cui referente era [OSCURATO:PERSONA], vittima del tentato omicidio) ed il clan [OSCURATO:PERSONA], poi - anche mettendo a segno agguati mortali o a carattere fortemente intimidatorio con l'uso di armi nei confronti di esponenti di organizzazioni rivali, con il rischio, spesso concretizzatosi, di esporre i propri affiliati a violente azioni repressive. Parimenti provati, sulla scorta delle medesime evidenze, risultano i reati-fine, aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa, nonché la partecipazione alla loro consumazione da parte degli imputati cui sono stati contestati. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto d'impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articola due motivi. 3.1. Con il primo denuncia, a mente dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Sostiene il ricorrente che siano erronee, in fatto e in diritto, le argomentazioni spese dalla sentenza impugnata per respingere la tesi difensiva secondo cui l'accertamento giudiziale aveva avuto ad oggetto una condotta associativa diversa, con riferimento all'epoca di consumazione, da quella ascrittagli nel capo di imputazione. A fronte di una contestazione che individua l'epoca di consumazione del reato associativo «fino ad epoca prossima e successiva al 14 novembre 2015 ed anteriore a marzo 2016», la Corte distrettuale pone a fondamento dell'affermazione di responsabilità conversazioni intercettate in un periodo antecedente al novembre 2015 o successivo al marzo 2016, con la sola eccezione di quella intercettata in data 11 gennaio 2016. In quest'ultima, tuttavia, non si fa alcun riferimento a condotte in qualche modo dimostrative della perduranza della intraneità dell'imputato al sodalizio. 3.2. Con il secondo motivo denuncia insufficienza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio ed in particolare alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche. Evidenzia che la Corte di appello si è limitata ad escludere il carattere specifico della recidiva, trascurando di valutare adeguatamente i rilievi difensivi sull'assenza, in radice, dei presupposti dell'aggravante. Ha, infatti, continuato ad attribuire esclusiva rilevanza, ai fini dell'aumento sanzionatorio di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., ai precedenti penali senza prendere in considerazione la relazione qualificata che deve necessariamente intercorrere tra gli illeciti commessi in passato e quello sub iudice, finendo, in tal modo, per fondare il giudizio di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale su un mero automatismo.Priva di logica e razionalità è anche la decisione di denegare le circostanze' attenuanti generiche; non sono stati, infatti, presi in esame gli elementi positivi pur evidenziati dalla difesa. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppa quattro motivi. 4.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 267 cod. proc. pen. e 13 d.l. n. 152 del 1991, in relazione all'art. 271 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione con riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle conversazioni disposte con il decreto n. 643 del 2016 e, per conseguenza, erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla prova di colpevolezza. Lamenta il ricorrente che il decreto con cui, nel procedimento contro ignoti per l'omicidio del patrigno, [OSCURATO:PERSONA], è stata autorizzata l'intercettazione delle conversazioni ambientali all'interno dell'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA] sia privo di motivazione con riferimento ad entrambi i requisiti previsti per la sua legittima emissione: sufficienti indizi di reato e possibilità di acquisire elementi utili per le investigazioni relative all'episodio omicidiario. Come si evince dal contenuto del provvedimento e dagli atti da esso richiamati, allegati al ricorso per la sua autosufficienza, il riferimento alla possibilità di acquisire attraverso l'attività captativa elementi utili ai fini dell'individuazione degli autori dell'omicidio costituisce una formula di stile; è, infatti, pacifico che dalle intercettazioni svolte nei quattro mesi precedenti, al fine di conseguire lo stesso risultato, non era emerso nulla di rilevante e si era, al contrario, raggiunta la certezza che i congiunti di [OSCURATO:PERSONA], a cominciare da [OSCURATO:PERSONA], non erano informati sull'identità dei mandanti e degli esecutori. In siffatto contesto, pertanto, la concessa autorizzazione rappresenta un'arbitraria compressione del diritto alla segretezza delle conversazioni, oltre che una forma non contemplata di intercettazione preventiva volta ad acquisire la prova di reati ancora non commessi nei confronti di soggetti non ancora indagati. È riscontrabile, pertanto, una violazione dei principi fissati dalle convenzioni internazionali in forza dei quali le intercettazioni nei confronti dei soggetti terzi devono essere contenute in tempi ragionevoli e, comunque, compatibili con il sacrificio di diritti costituzionalmente tutelati garantiti dal rispetto dei limiti temporali fissati dalla normativa codicistica. Anche l'altra ragione individuata dal decreto per giustificare l'autorizzazione alle intercettazioni, ossia l'eventualità che i conversanti diano attuazione a propositi di vendetta, costituisce una mera congettura nemmeno sostanziatasi con la indicazione di ipotesi di reato rispetto alle quali valutare la sufficienza indiziaria.La Corte di appello, a fronte di tali analitici rilievi, si è limitata, secondo la difesa di [OSCURATO:PERSONA], a riproporre la motivazione del Tribunale, senza verificare la sussistenza originaria delle condizioni legittimanti l'autorizzazione alle intercettazioni ed attribuendo illegittimamente rilevanza agli indizi di reità per reati di sangue e per il reato associativo sopravvenuti durante l'ascolto illegittimamente autorizzato. 4.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, con riferimento all'individuazione degli elementi costitutivi della consorteria mafiosa e all'accertamento della condotta partecipativa del ricorrente. Lamenta che la sentenza impugnata abbia continuato a considerare l'associazione di cui al capo A) alla stregua di un'autonoma formazione criminale rinata dalle ceneri del clan Torino, senza prendere in considerazione le specifiche censure sollevate dalla difesa nell'atto di appello, facendo impiego di presunzioni ed ignorando la pacifica regola di esperienza in base alla quale, in caso di conflitto tra clan, la compagine che ne esce vincitrice ne prende il posto, espandendo la sua influenza. E', quindi, illogico ritenere che i membri del clan Torino, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], abbiano avuto, immediatamente dopo la dissoluzione del sodalizio, la forza per rivendicare il controllo del territorio del gruppo originario, contrapponendosi, per di più, alle compagini che erano riuscite a prevalere, conservando la loro forza operativa ed il prestigio criminale. Aggiunge che né la forza di intimidazione del clan [OSCURATO:PERSONA] né la sua natura mafiosa possono evincersi dalla cosiddetta "cacciata" dei loro parenti dal rione Sanità e dalla partecipazione dei loro presunti affiliati ad "imprese clamorose" come l'omicidio delle Fontanelle, perché ancora sub iudice e, più, in radice, perché da soli inidonei a dimostrare i requisiti dell'omertà, del controllo del territorio e del peculiare metus scaturente dal vincolo sociale tipico di ogni consesso mafioso. Non sono stati adeguatamente valutati gli elementi probatori che restituiscono una figura di [OSCURATO:PERSONA] non compatibile con quella di affiliato. In particolare, dalle conversazioni con numeri di progressivo 635, 930 e 2210 si evince che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna considerazione di [OSCURATO:PERSONA] e che era costretto a proteggerlo sol perché, altrimenti, sarebbe stato ucciso dagli uomini di Russo che abitavano nel suo stesso stabile e che [OSCURATO:PERSONA], da parte sua, non aveva alcun interesse per la vita del clan al punto di avere cercato in più occasioni di far desistere il cugino [OSCURATO:PERSONA] dal compiere azioni ritorsive violente. 4.3. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), la decisione della Corte di appello di non accogliere la richiesta di derubricazione del fatto come violazione dell'art. 416 cod. pen.La Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta alle argomentazioni difensive che avevano evidenziato la sussistenza di un progetto associativo ancora in nuce, non ancora capace di creare un clima diffuso di omertà correlato alla peculiare metodologia criminale, finalizzata alla presa in carico di un determinato ambito territoriale. 4.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche. Non sarebbe stata esaminata, secondo il ricorrente, la corrispondente censura sollevata con l'atto di appello, con la quale sono stati evidenziati una pluralità di elementi positivi, quali l'incensuratezza e i reiterati tentativi posti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] per convincere il cugino a desistere dai propositi criminosi. 5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due distinti atti di impugnazione. 5.1. Nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono articolati sei motivi. 5.1.1. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte distrettuale ha considerato le prove non decisive nonostante l'esame della Capuano, già indicata nella lista testi della difesa e non esaminata per irripetibilità, e di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto, nell'ottica difensiva, sconfessare il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato la Capuano tra le persone che avevano accompagnato [OSCURATO:PERSONA] all'ospedale in cui era stata ricoverata la vittima del tentato omicidio di cui al capo C), subito dopo l'agguato ed il secondo quale fonte diretta sul coinvolgimento del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel citato tentato omicidio di Bara. 5.1.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al rigetto delle ulteriori richieste di rinnovazione dell'istruzione - sollecitate con apposita memoria difensiva nonché oralmente all'udienza del 23 giugno 2022 - volta all'acquisizione: - del verbale di udienza del 22 giugno del separato procedimento pendente innanzi alla Corte di assise di appello di Napoli per la strage delle Fontanelle, che, tra l'altro, attesta il conferimento di incarico peritale per la trascrizione della conversazione su cui era fondata l'attribuzione al gruppo [OSCURATO:PERSONA] della strage suddetta; - dell'ordinanza di custodia cautelare dei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto contenenti elementi quali le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e Pandolfi per chiarire gli equilibri camorristici nel quartiere Sanità, territorio dove secondo l'accusa operava il clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito.- della consulenza tecnica di trascrizione dell'ing. Ascione relativa ad alcune conversazioni captate presso l'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA] da cui è emersa l'estraneità di Esposito e del gruppo [OSCURATO:PERSONA] alla strage delle Fontanelle. La sentenza impugnata ha ignorato che l'acquisizione del cartellino anagrafico di [OSCURATO:PERSONA] e dell'informativa relativa all'esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione della sua abitazione era fondamentale per verificare il coinvolgimento nel tentato omicidio di un soggetto non appartenente al gruppo [OSCURATO:PERSONA], quale Pirozzi, nei termini riferiti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 5.1.3. Con il terzo motivo si denunciano violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione come mafioso del consorzio di cui al capo A) dell'imputazione e, quindi, sulla sussunzione del fatto storico accertato nella norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello non è riuscita a supplire alle carenze motivazionali della sentenza del Tribunale, che non si era occupata di uno dei requisiti indispensabili per l'integrazione della contestata fattispecie associativa, ossia la capacità del sodalizio di proiettare all'esterno uno stato di assoggettamento e omertà avente i caratteri della concretezza, effettività e attualità. È principio pacifico che il carattere mafioso postula sempre un effettivo esercizio della forza di intimidazione. . La sentenza impugnata non poteva sottrarsi allo specifico accertamento sull'esteriorizzazione del metodo mafioso, quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante, posto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito non era in rapporto di continuità con una cosca cosiddetta "storica", oggetto di sentenze irrevocabili, e non poteva, quindi, sfruttare alcuna rendita di posizione nel contesto ambientale. Ove realmente esistente, il sodalizio costituiva, infatti, una realtà nuova del tutto autonoma rispetto al clan Torino, di cui avevano fatto parte i suoi esponenti principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in epoca assai risalente (fino al 2007) rispetto all'inizio del reato associativo sub iudice (2011). Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito ha, per di più, operato con una diversa compagine associativa e in un territorio diverso, una porzione del quartiere Sanità, dedicandosi in via esclusiva al settore illecito del traffico di stupefacenti. La Corte di appello non è stata nemmeno in grado di indicare un trasferimento di risorse economiche dal gruppo Torino al duo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito tale da consentire a questi ultimi di dare vita ad un autonomo consorzio. Nel rapporto tra il clan Torino ed il supposto gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito non si è, dunque, in presenza di un autentico fenomeno successorio che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha luogo solo laddove il gruppo di nuova r costituzione si ponga nell'ambito di un pactum avente natura perfettamente riconducibile alla medesima societas sceleris per modello e tipo. Né, d'altra parte, può ritenersi che integri un'associazione mafiosa ogni gruppo stabilmente incardinato in un territorio a storicità mafiosa se non risulta che il sodalizio in questione abbia permeato in maniera effettiva e concreta l'ambiente territoriale in cui avrebbe esercitato il controllo. Ciò non si è verificato per il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito: la sua forza di intimidazione è stata solo supposta, senza accertare se il territorio di pertinenza del sodalizio ne avesse patito la presenza a causa di un diffuso stato di sottomissione ed attribuendo rilevanza decisiva alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali, però, non hanno riferito episodi specifici, ma si sono limitati a riportare la percezione che le altre realtà criminali avevano della capacità operativa e del prestigio di cui godeva non un gruppo camorristico, ma il solo [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, le chiamate in reità sono state valutate disattendendo i principi affermati a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e trascurando le pur puntuali censure sviluppate nell'atto di appello con riferimento a ciascuno dei dichiaranti, per ragioni di autosufficienza integralmente trascritte nel ricorso nelle pagine da 59 a 67. La motivazione ha preferito aderire ad una interpretazione di tipo meccanico ed aritmetico del principio della convergenza del molteplice in base alla quale la semplice esistenza di due o più chiamate in reità convergenti costituisce sempre e comunque prova della responsabilità del chiamato alla stregua di una prova legale. La mafiosità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non può inferirsi dai reati fine contestati né da quelli solo ipotizzati in assenza di adeguati riscontri, come le estorsioni ai danni di esercizi commerciali nel settore delle scommesse, desunti da conversazioni in cui si fa riferimento all'attività svolta lecitamente dall'agenzia Snai di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]. I reati di narcotraffico, secondo la stessa contestazione, sono stati commessi in assenza di metodo mafioso. Nemmeno il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è utile per dimostrare la capacità di intimidazione, perché trattasi di episodio legato a contrasti nel traffico degli stupefacenti la cui consumazione non risulta in alcun modo funzionale all'acquisizione del controllo del territorio nel quartiere Sanità. In ogni caso, la forza di intimidazione espressa dal vincolo associativo di un organismo mafioso non può essere esternata solo nella gestione dei rapporti con soggetti di altre consorterie per questioni attinenti alle singole attività illecite. Non sono sufficienti a dimostrare la mafiosità le sentenze di condanna non irrevocabili, a cominciare da quella emessa nel procedimento per la cosiddetta strage delle Fontanelle ed in quello a carico di [OSCURATO:PERSONA].• I testi di polizia giudiziaria hanno escluso che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] esercitasse nel territorio in Cui operava poteri di intimidazione assimilabili a quelli ordinariamente esercitati dalle associazioni mafiose. In particolare, il commissario Genovese ha riferito che non risultava la consumazione di reati fine commessi grazie all'effettivo esercizio della forza di intimidazione e che altri erano, nel periodo di interesse, i clan che in quella fase storica operavano nel quartiere Sanità. È stato erroneamente valorizzato, ai fini dell'individuazione del carattere mafioso del sodalizio, lo scontro armato con il gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Tale conflitto è stato desunto, in palese violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., esclusivamente dalla sentenza non irrevocabile emessa nel procedimento per la strage delle Fontanelle, del tutto ignorando i rilievi difensivi che avevano, con dovizia di argomentazioni, escluso che, sulla scorta delle conversazioni intercettate in tale ultimo procedimento, potessero ritenersi dimostrate, con la necessaria certezza, la riferibilità di tale episodio al gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la partecipazione dell'Esposito alla sua consumazione. La Corte ha, invece, considerato quale unica chiave di lettura delle conversazioni captate presso l'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA] proprio l'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza non ancora irrevocabile. Del tutto apodittica è l'affermazione che l'omicidio del padre e del fratello di Esposito fosse stata la risposta del clan [OSCURATO:PERSONA] alla strage delle Fontanelle, trattandosi di circostanza non confermata da alcuna conversazione o da altra fonte di prova. Che il clan [OSCURATO:PERSONA] all'epoca del monitoraggio captativo non potesse vantare alcun potere impositivo sul territorio è circostanza pacificamente ammessa in molti dialoghi in cui si fa riferimento al numero ridotto di associati e alla carenza di mezzi e risorse. L'episodio relativo alla cosiddetta "cacciata" dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] dal quartiere Sanità, peraltro desunto da conversazioni captate prima della sua effettiva verificazione e mai riscontrato attraverso idonea attività investigativa, è stato interpretato come prova dell'esistenza di un autonomo gruppo camorrista contrapposto a quello dei [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto erroneo ed indimostrato che fosse in atto uno scontro tra i due clan originato dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, [OSCURATO:PERSONA], come riferito dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ben sapeva che l'omicidio di Esposito era stato eseguito dal clan [OSCURATO:PERSONA], sicché non potevano sussistere, in ragione di tale episodio, ragioni di astio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Irragionevolmente la sentenza impugnata ha fatto ricorso al principio della cosiddetta riduzione di scala secondo cui l'associazione di stampo mafiosa sussiste anche in presenza di realtà strutturalmente modeste che esercitano la forza c1i 10 CN intimidazione in zone territorialmente circoscritte. Si tratta, infatti, di principi affermati solo con riferimento alle mafie non storiche. Non è stato spiegato, nonostante la sollecitazione contenuta nell'atto di appello, in che modo l'associazione si sia affermata sul territorio esternandovi la necessaria forza di intimidazione nonostante [OSCURATO:PERSONA], presunto uomo di vertice, sia stato dapprima detenuto e, una volta scarcerato, si sia trasferito a Milano. 5.1.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 546 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. con riferimento alla condotta partecipativa. La Corte distrettuale ha ritenuto decisive le conversazioni captate presso l'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA], peraltro interpretate erroneamente come se la sentenza di condanna emessa nel procedimento per la strage delle Fontanelle fosse un accertamento irrevocabile, senza considerare che le ulteriori prove ed in particolare le dichiarazioni degli operatori di polizia giudiziaria e dei collaboratori di giustizia nulla restituivano in ordine al suo ruolo associativo. 5.1.5. Con il quinto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'estensione al ricorrente dell'aggravante dell'associazione armata. Il carattere armato del sodalizio è stato riconosciuto sulla scorta di argomentazioni che non tengono conto della reale natura dell'aggravante. Essa sussiste quando è il gruppo nella sua interezza a disporre delle armi. Tale dato non risulta in alcun modo provato. Anzi, i testi di polizia giudiziaria hanno escluso che il gruppo abbia commesso le cosiddette "stese" o reati predatori con l'impiego di armi. In senso accusatorio non depongono né l'organizzazione del tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto quando ancora Esposito non era entrato a far parte del sodalizio, né la partecipazione del ricorrente alla strage delle Fontanelle, trattandosi di vicenda ancora sub iudice, né i sequestri, che si riferiscono ad armi detenute dai singoli associati per ragioni difensive. 5.1.6. Con il sesto motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al beneficio delle circostanze attenuanti generiche, che sono state negate considerando erroneamente grave il fatto associativo nonostante più collaboratori di giustizia abbiano concordemente riferito che il clan Esposito-[OSCURATO:PERSONA] avesse una scarsa capacità offensiva. 5.2. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di più imputati, sono dedicati alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] due motivi. 5.2.1. Con il primo si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) dell'imputazione. La Corte territoriale ha fondato il giudizio sulla sussistenza dell'associazione, richiamando circostanze inconferenti rispetto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed applicando tale norma incriminatrice ad un fatto non sussumibile nella fattispecie astratta; ha, inoltre, seguito un percorso motivazionale illogico che non tiene conto dei rilievi difensivi. Non ha, in particolare, adeguatamente trattato il tema del carattere stabile del vincolo e dell'esteriorizzazione del metodo mafioso attraverso la produzione di assoggettamento omertoso, ritenendo esaustiva la prova dello scontro tra consorterie criminali che, tuttavia, nel caso in esame ha assunto i contorni di una vera e propria faida familiare per nulla dimostrativa dell'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi familiari del controllo del quartiere Sanità. Anzi, l'allontanamento in blocco di tutti i parenti di [OSCURATO:PERSONA] e di altri presunti affiliati al sodalizio attesta che quest'ultimo non aveva alcuna capacità di intimidazione. Nemmeno le conversazioni ambientali valorizzate sono sufficienti ai fini della dimostrazione del carattere mafioso del gruppo, o perché prive di collegamento con l'attività associativa per essere riferite alle condotte dei singoli interlocutori o perché evocative della velleità del solo [OSCURATO:PERSONA] di sovvertire lo status quo del quartiere Sanità, contrapponendosi agli avversari. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono oltremodo generiche e non contengono riferimenti alle caratteristiche richieste dalla norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata non si è criticamente confrontata con le doglianze difensive esposte nei motivi di appello che avevano evidenziato: l'assenza nelle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria di elementi fattuali sintomatici dello svolgimento da parte del gruppo di attività tipicamente mafiose; la presenza di numerose criticità nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Marfè, Pandolfi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inidoneità dei dialoghi intercettati a fornire contributi effettivi alla formazione della prova del reato associativo, non rivelando fatti di reato costituenti manifestazioni del programma criminoso del gruppo, ma generici propositi di vendetta. 5.2.2. Con l'ulteriore motivo (il quarto del ricorso) si denunzia assenza di motivazione in ordine alla asserita partecipazione di Esposito al clan. La Corte distrettuale ha valorizzato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, tuttavia, non contengono indicazioni di specifiche condotte, ed alcune conversazioni intercettate che, tuttavia, contengono asserzioni vaghe e generiche.6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due atti di ricorso. 6.1. Nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono articolati quattro motivi. 6.1.1. Con il primo è censurata la motivazione posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa con argomentazioni sovrapponibili a quelle esposte nel terzo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 6.1.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge, sostanziale e processuale, nonché vizio di motivazione con riferimento alla condotta partecipativa. Ritiene la ricorrente che sia erronea la decisione della Corte distrettuale di ribaltare la sentenza di primo grado, che l'aveva mandata assolta ritenendo accertato che non avesse mai partecipato o programmato o attuato le finalità criminali dell'associazione del marito benché a conoscenza di queste ultime e benché avesse personalmente subito l'umiliazione della "cacciata" dal quartiere' posta in essere da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento del giudizio di responsabilità i Giudici di appello hanno posto le medesime conversazioni già valutate in primo grado, ma erroneamente interpretandole. Le conversazioni in cui la ricorrente dà atto di essere intervenuta in favore del fratello, entrando in contatto diretto con i vertici del clan [OSCURATO:PERSONA], sono giustificate non dal suo ruolo all'interno del gruppo, ma dal timore per l'incolumità del congiunto. Né si evince dai dialoghi che l'interesse del clan rivale per il fratello fosse in qualche modo legato all'intraneità della sorella. Le altre conversazioni attestano non una stabile compenetrazione della Esposito con il tessuto associativo, quanto piuttosto un contributo occasionale in un particolare momento di vita del sodalizio caratterizzato da fibrillazione. Non può valorizzarsi la partecipazione della ricorrente alla strage delle Fontanelle sol perché accertata in una sentenza non ancora irrevocabile. 6.1.3. Il terzo ed il quattro motivo sono sovrapponibili al quinto e al sesto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma sempre dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di più imputati, sono dedicati alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] due motivi. 6.2.1. Il primo è identico a quello dedotto nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2.1. Con l'ulteriore motivo (contrassegnato come terzo) si denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa. Si evidenzia che la sentenza impugnata ha utilizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità elementi inconferenti e, in particolare, una pluralità di conversazioni da cui .non è in alcun modo desumibile la partecipazione della ricorrente al sodalizio. Significative, in questa prospettiva, sono quelle in cui [OSCURATO:PERSONA] sollecita un gesto di amicizia e solidarietà verso due amici del marito che si trovano in un momento di difficoltà o quella in cui somministra consigli al coniuge o quella in cui commenta il ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA]; o, ancora, quelle relative all'intervento in favore del fratello con il rimprovero ad [OSCURATO:PERSONA] o, infine, quelle in cui condivide i propositi di vendetta nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA], che esprimono motivi di rancore personale insorti dopo la "cacciata" dalla sua abitazione o, da ultime, quelle relative ai consigli forniti al coniuge a prescindere dalla comune partecipazione al sodalizio. Da tali conversazioni, a tutto concedere, può desumersi la conoscenza da parte dell'Esposito di alcune dinamiche associative. 7. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che affida le proprie doglianze a due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico per più imputati, dedica alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] tre motivi e, segnatamente, il primo, il sesto e il settimo dell'atto di ricorso. 7.1.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) dell'imputazione. La Corte territoriale ha fondato il giudizio sulla sussistenza dell'associazione «richiamando circostanze inconferenti rispetto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., così incappando in una violazione di legge sostanziale, laddove ritiene applicabile tale norma incriminatrice ad un fatto non sussumibile nella fattispecie astratta; o comunque in un vizio di motivazione, laddove utilizza argomenti che da un lato corroborano le doglianze difensive, dall'altro risultano inidonee a sostenere l'assunto accusatorio». In particolare, la Corte muove dal presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e il suo defunto "patrigno", [OSCURATO:PERSONA], dapprima intranei al clan Torino, avessero successivamente formato un gruppo criminale autonomo, capace di contrapporsi alle realtà camorristiche operanti nel territorio, ma non ha adeguatamente trattato il tema del carattere stabile del vincolo e dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, ritenendo sul punto esaustiva la prova dello scontro tra consorterie criminali che, invece, nel caso in esame ha assunto i contorni di una mera faida familiare, per nulla dimostrativa dell'esercizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei partecipi al gruppo del controllo del quartiere Sanità, al punto da essere in blocco allontanati dagli appartenenti al diverso sodalizio che, invece, tale capacità d'intimidazione aveva.Neppure le conversazioni ambientali indicate dai giudici di merito sono sufficienti ai fini della dimostrazione del carattere mafioso del gruppo, o perché prive di collegamento con l'attività associativa per essere riferite alle condotte dei singoli interlocutori o perché meramente evocative della velleità del [OSCURATO:PERSONA] di sovvertire lo status quo del quartiere Sanità, contrapponendosi agli avversari. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non contengono riferimenti alle caratteristiche richieste dalla norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata non si è criticamente confrontata con le doglianze difensive esposte nei motivi di appello che avevano evidenziato: i) l'assenza nelle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di elementi fattuali sintomatici dello svolgimento da parte del gruppo di attività tipicamente mafiose; li) la presenza di numerose criticità nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Marfè, Pandolfi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inidoneità dei soggetti intercettati a fornire contributi effettivi alla formazione della prova del reato associativo, non rivelando fatti di reato costituenti manifestazioni del programma criminoso del gruppo, ma generici propositi di vendetta. 7.1.2. Il sesto motivo dell'atto di ricorso attinge la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha omesso dì confrontarsi con specifiche doglianze poste alla sua attenzione con i motivi di appello, con i quali s'invocava l'assoluzione del ricorrente per non aver commesso il fatto. Era lamentata, in particolare, l'impossibilità di ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] potessero riscontrarsi reciprocamente. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], ne era stata evidenziata l'inattendibilità, attraverso l'indicazione di una serie di specifiche circostanze con le quali il giudice di appello non si era confrontato; quanto a Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], pur avendo entrambi affermato di aver appreso le notizie inerenti a tale fatto di sangue direttamente da [OSCURATO:PERSONA], avevano tuttavia riferito circostanze differenti. Assolutamente inattendibili gli altri collaboratori o perché legati alla vittima ([OSCURATO:PERSONA]), ovvero perché a conoscenza di fatti appresi de relato (Lorusso). A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale «si è limitata a semplificare il quadro probatorio» e a sminuire le discrasie pur esistenti nel loro narrato, ad esempio con riferimento ai colpi alla testa della vittima dei quali ha riferito [OSCURATO:PERSONA], ma non riscontrati dagli accertamenti medico legali; ovvero in punto di individuazione dell'epoca dell'incontro tra il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, ricostruita in sentenza con una tennpistica inverosimile; infine, quanto al dedotto astio di Della Corte nei riguardi della famiglia del ricorrente, lo ha ritenuto non riscontrato, mentre è stato lo stesso collaboratore che ha ammesso di aver accusato falsamente [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] al fine di farb uccidere. 7.1.3. Con il settimo motivo dell'atto di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo D). Assolto in primo grado, a seguito dell'appello del Pubblico ministero, la Corte territoriale, valorizzando le affermazioni dei collaboratori di giustizia e la conversazione ambientale captata il 27 marzo 2015, è pervenuta all'affermazione di responsabilità per tale reato, con una motivazione apodittica e fondata su elementi probatori generici. Il dialogo intercettato, che certamente conferma che [OSCURATO:PERSONA] si occupasse di traffico di stupefacenti e che la vendita di droga rientrasse nell'oggetto del sodalizio, è tuttavia generico perché privo di riferimenti temporali e di circostanze specifiche che possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. 7.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si articola in nove motivi. 7.2.1. Con il primo e il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, nonché l'acquisizione delle ulteriori prove sollecitate dalla difesa con memoria e all'udienza del 23 giugno 2022. La difesa aveva indicato la rilevanza dell'ascolto della signora Capuano che avrebbe dovuto riferire circa la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza dell'omicidio nella stanza del nosocomio presso il quale la vittima si recò dopo essere stato attinto dai colpi di arma da fuoco; ugualmente era stata indicata l'importanza dell'esame di [OSCURATO:PERSONA], avendo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] senior affermato di aver appreso dal figlio "Lellé" le notizie riguardanti il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha "liquidato" tali richieste limitandosi a ritenere l'attività istruttoria non necessaria ai fini della decisione. Del tutto omessa, poi, ogni valutazione sull'ulteriore richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avanzata dalla difesa con memoria ai sensi dell'articolo 121 cod. proc. pen., nonché quella sollecitata all'udienza del 23 giugno 2022. La Corte distrettuale non ha considerato che l'acquisizione del cartellino anagrafico di [OSCURATO:PERSONA] e dell'informativa relativa all'esplosione di colpi di arma da fuoco in direzione della sua abitazione erano fondamentali per verificare il coinvolgimento nel tentato omicidio di Bara di un soggetto non appartenente al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], quale era Pirozzi, nei termini riferiti dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Parimenti è prova decisiva, ingiustificatamente non acquisita, il verbale di udienza del 22 giugno 2022 del separato procedimento pendente presso la Corte di assise di appello, che attesta il conferimento d'incarico peritale per la trascrizione della conversazione su cui è stata fondata l'attribuzione al gruppo [OSCURATO:PERSONA] della strage delle Fontanelle. 7.2.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di qualificazione come mafioso del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello non è riuscita a supplire alle carenze motivazionali della sentenza del Tribunale che non si era occupata di uno dei requisiti , indispensabili per l'integrazione della contestata fattispecie associativa, ossia la capacità del sodalizio di proiettare all'esterno uno stato di assoggettamento e omertà avente i caratteri della concretezza, effettività e attualità. Il carattere mafioso postula, infatti, un effettivo esercizio della forza d'intimidazione. La sentenza impugnata non poteva sottrarsi allo specifico accertamento sull'esteriorizzazione del metodo mafioso quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento e omertà nell'ambiente circostante, posto che il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito non era in rapporto di continuità con una cosca storica, oggetto di sentenze irrevocabili, e non poteva, quindi, sfruttare alcuna "rendita di posizione" nel contesto ambientale. Ove esistente, il sodalizio costituiva una realtà nuova del tutto autonoma rispetto al clan Torino di cui avevano fatto parte i suoi esponenti principali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in epoca assai risalente (fino al 2007) rispetto all'inizio del reato associativo sub iudíce (nel 2011). Il gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito non solo è stato costituito a molti anni di distanza da quello da cui si sarebbe emancipato, ma ha operato con una diversa compagine associativa, in un differente territorio (una porzione del quartiere Sanità), peraltro dedicandosi in via esclusiva al settore illecito del traffico di stupefacenti. Né vi è traccia di un trasferimento di risorse economiche dal gruppo Torino al duo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito, tale da consentire a questi ultimi di dar vita ad un autonomo consorzio. Non si è, dunque, alla presenza di un fenomeno successorio "a titolo particolare" che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ha luogo allorquando il gruppo di nuova costituzione si ponga nell'ambito di un pactum avente natura perfettamente riconducibile alla medesima societas scelerís per modello e tipo. Né potrebbe mai ritenersi che integri un'associazione mafiosa ogni gruppo stabilmente incardinato in un territorio a storicità mafiosa. Non risulta che il gruppo abbia permeato in maniera effettiva e concreta l'ambiente territoriale in cui avrebbe esercitato il controllo. La sua forza d'intimidazione è stata solo ipotizzata senza accertare se il territorio di pertinenza del sodalizio ne avesse patito la presenza a causa di un diffuso stato di sottomissione e attribuendo, in tale senso, rilevanza decisiva alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che, però, si sono limitati a riportare la "percezione" che le altre realtà criminali avevano della capacità operativa e del prestigio di cui godeva, si badi bene, non il gruppo, bensì il solo [OSCURATO:PERSONA]. Errata è l'interpretazione fornita dell'episodio della "cacciata dalla Sanità" dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] a opera del gruppo avverso dei [OSCURATO:PERSONA], che inferisce la prova dello scontro tra gruppi mafiosi contrapposti da un dato indimostrato, ossia che fosse in atto uno scontro tra le due famiglie. Le chiamate in reità sono state valutate disattendendo i principi affermati a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità e trascurando le pur puntuali censure sviluppate nell'atto di appello con riferimento a ciascuno dei dichiaranti, per ragioni di autosufficienza integralmente trascritte nel ricorso nelle pagine da 59 a 67. La motivazione della Corte si è ispirata a un'interpretazione di tipo meccanico ed aritmetico del principio della convergenza del molteplice in base alla quale la semplice esistenza di due o più chiamate in reità convergenti costituisce sempre e comunque prova della responsabilità del chiamato alla strega di una prova legale. Il carattere mafioso del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non può neppure inferirsi dai reati- fine contestati, né da quelli solo ipotizzati in assenza di adeguati riscontri come le estorsioni ai danni di esercizi commerciali nel settore delle scommesse, desunti da conversazioni in cui si fa riferimento all'attività svolta lecitamente dall'agenzia Snai di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA]. I reati di narcotraffico, secondo la stessa contestazione, sono stati commessi in assenza di metodo mafioso. Nemmeno il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è utile per dimostrare la capacità d'intimidazione, perché trattasi di episodio legato a contrasti nel traffico degli stupefacenti in alcun modo funzionalizzato all'acquisizione del controllo del territorio nel quartiere sanità. È irragionevole, nel caso del presente processo, il ricorso al principio della cosiddetta "riduzione di scala", secondo cui l'associazione di stampo mafiosa sussiste anche alla presenza di realtà strutturalmente modeste che esercitano la forza di intimidazione in zone territorialmente circoscritte trattandosi di principi affermati solo con riferimento alle mafie non storiche. Non è stato spiegato, nonostante la sollecitazione contenuta nell'atto di appello, in che modo l'associazione si sia affermata sul territorio esternandovi la necessaria forza d' intim idazione. Conclusivamente, giusta la tesi difensiva, la verità processuale veicolata dalla sentenza oggetto di ricorso non è in alcun modo conciliabile con altre verità giudizialmente accertate, risultanti da vari provvedimenti giudiziari citati in nota al ricorso; segnatamente, il fatto che nel 2011 e almeno fino all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (luogotenente di [OSCURATO:PERSONA] allora detenuto, avvenuto il 31 dicembre 2012, a opera di Della Corte che, di lì a breve, avrebbe assunto il controllo del quartiere, forte anche del legame con la famiglia Savarese), il dominio assoluto del quartiere napoletano Sanità fosse nelle mani del clan [OSCURATO:PERSONA]. In tale situazione [OSCURATO:PERSONA] era ristretto in carcere, il ricorrente sarebbe stato arrestato di lì a poco (I'll luglio 2011), per essere poi scarcerato il 21 settembre 2012, ma nuovamente arrestato il 6 dicembre 2014 per aggravamento della misura e solo nel 2016 avrebbe goduto degli arresti domiciliari a Milano. L'assenza di qualsiasi contatto di [OSCURATO:PERSONA] con il territorio che si vorrebbe di sua pertinenza, in uno alla piena prova che il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva dominato nel quartiere Sanità fino all'acquisizione del dominio da parte di Della Corte, cui aveva fatto seguito il clan Mauro nel 2013, unitamente al clan [OSCURATO:PERSONA] e il ritorno dei [OSCURATO:PERSONA], avrebbe senz'altro richiesto un rigore motivazionale ben più articolato di quello compendiato nella sentenza oggetto di ricorso. 7.2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione al ricorrente del ruolo di capo o promotore. Tale ruolo è stato affermato sulla scorta di argomentazioni illogiche e contraddittorie, poiché per un verso si ritiene che detto ruolo appartenesse a [OSCURATO:PERSONA] fino al momento della sua morte, occorsa nel 2015, ruolo che si ritiene aver condiviso [OSCURATO:PERSONA], chiarendosi che quest'ultimo non aveva mantenuto le redini del clan durante i periodi di detenzione. Ebbene, secondo la tesi difensiva, confrontando tali affermazioni con i periodi di carcerazione del ricorrente, non si riuscirebbe a comprendere durante quale periodo egli avrebbe gestito il gruppo in autonomia. 7.2.4. Con il quinto motivo sono lamentate la violazione dell'articolo 416-bis, comma quarto, cod. pen. e il vizio di motivazione relativamente all'affermata natura armata del sodalizio. Il giudice di appello ha trascurato di considerare che i testi di Polizia giudiziaria avevano escluso il compimento, da parte degli appartenenti al gruppo in contestazione, di "stese" ovvero di reati fine di tipo predatorio, essendo il gruppo dedito essenzialmente all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti; ha trascurato le conversazioni riguardanti il coimputato [OSCURATO:PERSONA] dalle quali si evinceva come la dotazione di armi avesse scopo difensivo piuttosto che offensivo; ha, invece, attribuito immotivatamente valenza dirimente al carattere armato dell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e alla "strage delle Fontanelle". 7.2.5. Con il sesto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. La colpevolezza è fondata sulle dichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte, aventi tutte come fonte le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sulla scorta di una non dirimente circolarità della notizia. La Corte di appello ha ovviato alle censure difensive in punto di assenza d'idonei riscontri: il Tribunale aveva elevato a prova principe le dichiarazioni de auditu provenienti da Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], ritenute riscontrate dalla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. Ma il giudice dell'impugnazione non si è avveduto, incorrendo nello stesso errore del giudice di primo grado, della circostanza che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] è intrinsecamente inattendibile in quanto la sua collocazione tra i correi non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri due collaboratori. Dunque, l'opzione ermeneutica seguita dalla Corte di appello, «quella cioè di escludere il carattere de relato dall'unica fonte della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], affermandone al tempo stesso il carattere di fonte diretta in ragione della sua compartecipazione al fatto di sangue», si pone in aperto contrasto rispetto al disposto di cui all'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen., che richiede che la chiamata in correità sia valutata unitamente ad elementi di riscontro che ne confermino l'attendibilità. Sotto questo profilo, evidenzia come il collaboratore, sebbene'avesse riferito di avere partecipato alle fasi organizzative dell'agguato e di aver messo a disposizione dei killer l'abitazione di sua madre, non ne aveva avuto percezione diretta; aveva visto solo giungere uno scooter con due uomini che indossavano caschi integrali, identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalle "sagome" e, rispetto alla specifica condotta omicidiaria, aveva raccontato fatti appresi dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], ponendosi con riferimento a questi, come teste de relato e non come teste diretto. Del pari generiche le argomentazioni attraverso le quali la Corte ha ritenuto di superare le censure difensive riguardanti le dichiarazioni di Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], riportate in nota nel ricorso ai fini dell'autosufficienza. Il giudice di appello ha, infatti, liquidato il tema dell'astio tra il gruppo di Della Corte e la famiglia [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che le carte processuali consentissero, al contrario, di individuare un comune interesse dei due gruppi a eliminare [OSCURATO:PERSONA], ma tale assunto non ha trovato alcun riscontro obiettivo e non è stato nemmeno lontanamente paventato dalla Pubblica accusa. Censura, infine, l'individuazione di un movente incerto, alternativamente indicato nel controllo del rione Sanità a scapito dei [OSCURATO:PERSONA] e nell'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di affrancare il suo gruppo dall'obbligo di versare a [OSCURATO:PERSONA] i soldi per la vendita di droga da parte della madre, [OSCURATO:PERSONA]; si tratta di causali evidentemente alternative e non riconducibili a unità. 7.2.6. Il settimo motivo concerne la violazione dell'articolo 577, comma primo, n. 3), cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di affermazione del carattere premeditato del tentato omicidio. La prova della sussistenza dell'aggravante è fondata sulla scorta delle sole dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che, con riguardo a quanto occorso prima dell'agguato, sono prive di riscontro.7.2.7. Con l'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo D), senza la previa audizione dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Com'è noto, la riforma della sentenza assolutoria non può basarsi su una mera diversa valutazione delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui non sia stata rinnovata in appello anche di ufficio l'audizione nel contraddittorio delle parti. Si tratta di prove decisive, immotivatamente neglette, non potendo tale rilievo essere superato sulla base dell'esistenza di conversazioni intercettate sul cui contenuto, comunque, il giudice di secondo grado non avrebbe mai potuto ribaltare il giudizio assolutorio da parte del giudice di prima cura. 7.2.8. Con il nono motivo deduce violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato negato sulla scorta di una motivazione contraddittoria e insufficiente, attribuendo valenza dirimente alla gravità del fatto e senza invece valorizzare quegli elementi di prova che hanno dimostrato quale fosse il reale calibro e dunque la reale capacità offensiva dell'associazione in contestazione. 8. Ricorre altresì [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce due motivi. 6.1. Con il primo, lamenta la contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità dell'imputato per il reato di concorso esterno per cui è condanna. La difesa deduce che, a fronte delle molteplici criticità rilevate nella motivazione del giudice di primo grado ed evidenziate nell'atto di appello, la Corte territoriale ha confermato la severa condanna con una motivazione frutto di mere congetture, dati ipotetici e, comunque, sulla scorta di una valutazione parcellizzata degli elementi di prova. La condotta dell'imputato è sempre stata caratterizzata da una sorta di reticenza, riconosciuta anche dai giudici di merito, rispetto alle richieste di collaborazione da parte di soggetti intranei al clan, richieste che sovente nascondevano vere e proprie minacce. Questo elemento è stato inspiegabilmente depotenziato, così come illogicamente non si è attribuito rilievo alla circostanza che i collaboratori di giustizia non ricordassero la "cooperazione" prestata da [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, salvo però a fondare sulla parola di costoro la prova dell'esistenza e dell'operatività del clan. La mancata menzione del ricorrente nelle dichiarazioni dei collaboratori costituisce l'elemento alla luce del quale vanno interpretate le conversazioni captate e che pongono in risalto quella "ritrosia" manifestata in alcune occasioni dall'imputato e che la Corte ha spiegato con il timore di questi di essere coinvolto nelle attività illecite del sodalizio. 8.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con l'atto di appello s'invitava la Corte a tener conto non solo del comportamento processuale serbato dall'imputato, ma anche della sua personalità e del periodo storico in cui la condotta si sarebbe concretizzata, erroneamente ritenuto un periodo di fibrillazione del dan. E, tuttavia, il giudice di secondo grado ha trascurato tali elementi, ribadendo del tutto immotivatamente il diniego del beneficio. 9. [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. sia in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 81, secondo comma, cod. pen. sia in relazione agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895 del 1967 e 7 della I. n. 203 del 1991. 9.1. Preliminarmente, lamenta che la Corte di appello lo abbia ritenuto partecipe del sodalizio criminoso e non un concorrente esterno nonostante non sia rimasto accertato oltre ogni ragionevole dubbio un suo contributo apprezzabile al rafforzamento del sodalizio. In ogni caso, sostiene che doveva essergli applicata la pena edittale prevista dall'art. 416-bis cod. pen. prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2015, posto che non era stata dimostrata la sua partecipazione all'associazione in epoca successiva al 15 aprile 2015, data in cui era stato eseguito il fermo. In tal senso depongono non solo le dichiarazioni rese dallo stesso imputato, sin dall'interrogatorio di garanzia, ma anche quelle resa da [OSCURATO:PERSONA], in sede di dichiarazioni spontanee. Riccio ha affermato di avere rescisso ogni legame con il clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito già nel 2015, mentre [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che Riccio si era occupato di stupefacenti senza entrare a far parte dell'organizzazione. Nella conversazione, captata in ambientale nel marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA] dà per certo che Riccio fosse passato all'altro clan prima del 2016, mentre nelle conversazioni tra Riccio e [OSCURATO:PERSONA] si dà conto di una •condotta partecipativa di Riccio interrottasi nell'aprile 2015 in concomitanza con la carcerazione e mai più proseguita. 9.2. Con riferimento al capo I), sostiene che non solo le condotte di detenzione di armi, ma anche quelle di porto dovevano essere dichiarate assorbite in quelle di cui al capo F): anche il porto contestato al capo I), così come la detenzione contestata nello stesso capo, è stato commesso dall'imputato nel medesimo arco temporale delle condotte dello stesso tipo contestate al capo F). In tal senso depongono le conversazioni intercettate poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità per il porto di cui al capo F). D'altra parte, tale ultima contestazione è di tipo aperto ed è pertanto finalizzata ad inglobare tutte le condotte di porto e detenzione di armi nel mese di marzo 2015, compresa, quindi, quella di porto di cui al capo I). 10. Ricorre altresì [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce tre motivi di ricorso. 10.1. Con il primo lamenta violazione di legge in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente con riferimento al tentato omicidio. La Corte di appello, attraverso una valutazione parcellizzata delle risultanze processuali e trascurando quanto emerso dalle stesse dichiarazioni del ricorrente, ha erroneamente ritenuto che la condotta di questi - che in un primo momento aveva assicurato apporto logistico ai componenti del commando, salvo "tirarsi indietro" al momento dell'esecuzione - fosse suscettibile di integrare una condotta concorsuale nel reato contestato. 10.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. Nel negare il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale è sostanzialmente pervenuta alla negazione della possibilità di coesistenza delle stesse con l'attenuante della collaborazione, di cui il ricorrente ha fruito. Ha ignorato molteplici elementi sulla base dei quali le circostanze attenuanti generiche potevano essere concesse, quali il comportamento processuale, la dissociazione dal sodalizio, il reale cambiamento di vita, la resipiscenza e lo stesso elemento della collaborazione che, già di per sé, poteva orientare nel senso della concessione di tale beneficio. 10.3. Con il terzo motivo si censura l'omesso riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nella sua massima estensione, invece da riconoscersi sulla scorta del contributo di rilievo fornito con le sue dichiarazioni. 11. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], che affida le proprie doglianze a due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico per più imputati, dedica alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] due motivi, il primo e il secondo dell'atto di ricorso. 11.1.1. Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) dell'im putazione. La Corte territoriale ha fondato il giudizio sulla sussistenza dell'associazione «richiamando circostanze inconferenti rispetto agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., così incappando in una violazione di legge sostanziale, laddove ritiene applicabile tale norma incriminatrice ad un fatto non sussumibile nella fattispecie astratta; o, comunque, in un vizio di motivazione, laddove utilizza argomenti che, da un lato, corroborano le doglianze difensive, dall'altro, risultano inidonee a sostenere l'assunto accusatorio». In particolare, la Corte muove dal presupposto che [OSCURATO:PERSONA] e il suo defunto "patrigno" [OSCURATO:PERSONA], dapprima intranei al clan Torino, avessero successivamente formato un gruppo criminale autonomo, capace di contrapporsi alle realtà camorristiche operanti nel territorio, ma non ha adeguatamente trattato il tema del carattere stabile del vincolo e dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, ritenendo sul punto esaustiva la prova dello scontro tra consorterie criminali che, invece, nel caso in esame ha assunto i contorni di una mera faida familiare per nulla dimostrativa dell'eserciziò da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dei partecipi al gruppo del controllo del quartiere Sanità, al punto da essere in blocco allontanati dagli appartenenti al sodalizio che, invece, tale capacità d'intimidazione aveva. Neppure le conversazioni ambientali indicate dai giudici di merito sono sufficienti ai fini della dimostrazione del carattere mafioso del gruppo o perché prive di collegamento con l'attività associativa per essere riferite alle condotte dei singoli interlocutori o perché meramente evocative della velleità del [OSCURATO:PERSONA] di sovvertire lo status quo del quartiere Sanità, contrapponendosi agli avversari. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e non contengono riferimenti alle caratteristiche richieste dalla norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata non si è criticamente confrontata con le doglianze difensive esposte nei motivi di appello che avevano evidenziato: i) l'assenza nelle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di elementi fattuali sintomatici dello svolgimento da parte del gruppo di attività tipicamente mafiose; li) la presenza di numerose criticità nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], Marfè, Pandolfi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché l'inidoneità degli intercettati a fornire contributi effettivi alla formazione della prova del reato associativo, non rivelando fatti reato manifestazioni del programma criminoso del gruppo, ma generici propositi di vendetta. 11.1.2. Con il secondo motivo la difesa lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in punto di affermazione della responsabilità della ricorrente per i reati sub A) ed E). Dopo avere riassunto le doglianze oggetto dell'atto di appello, la ricorrente censura come le stesse non siano state tenute in alcuna considerazione, essendosi poste, a fondamento della conferma dell'affermazione di responsabilità, nuovamente, tanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia la cui credibilità è stata data per scontata, quanto le conversazioni captate, il contenuto è stato interpretato in chiave accusatoria. 11.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] affida le proprie doglianze a sette motivi di ricorso. 11.2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, nonché l'acquisizione ulteriori richieste sollecitate dalla difesa con memoria e all'udienza del 23 giugno 2022. Si tratta di motivi perfettamente coincidenti con gli analoghi motivi dedotti dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] a difesa di [OSCURATO:PERSONA], cui si rinvia. 11.2.2. Con il terzo motivo - che coincide anche graficamente con il terzo motivo del ricorso del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], alla cui sintesi ci si richiama — deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di qualificazione come mafiosa del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 11.2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione alla ricorrente del ruolo di partecipe del sodalizio. La difesa stigmatizza la fragilità del costrutto logico-motivazionale sotteso all'affermazione della responsabilità della ricorrente quale partecipe del clan, siccome fondato su una semplice frase da questa riferita («noi la gente l'abbiamo fatta sempre tremare») che la Corte interpreta nel senso del riferimento della parlatrice ad un periodo passato di "tempi migliori" per il sodalizio, immotivatamente enfatizzando l'uso del pronome personale "noi". Al contrario, deve essere valorizzata in senso favorevole alla ricorrente la conversazione dell'8 marzo 2016, in cui costei si rammarica di «essere una donna e di non avere avuto uomini migliori al suo fianco»; affermazione sintomatica dell'estraneità della donna al sodalizio (poiché ove ne fosse stata intranea, in quanto madre e moglie di vertici, la differenza di genere non sarebbe stata di ostacolo) e, soprattutto, che, invece, nel momento in cui la stessa fa quell'affermazione non vi era alcun gruppo su cui poter contare. Giusta la tesi difensiva, le motivazioni sul fatto della partecipazione corrono in rapporto biunivoco con l'attività di spaccio, contestata al capo E), con riferimento alla quale, come si vedrà in un motivo apposito, la responsabilità della ricorrente è stata affermata in totale assenza di motivazione. 11.2.4. Con il quinto motivo - che coincide con il quinto motivo di ricorso dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], cui per brevità si rinvia - lamenta violazione dell'articolo 416-bis, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione relativamente all'affermata natura armata del sodalizio. 11.2.5. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo E). La difesa evidenzia l'equivoco in cui è incorsa la Corte territoriale, laddove ha ribadito l'affermazione di responsabilità della ricorrente per l'episodio di cui al capo e), affermando che oggetto di contestazione nell'atto di appello fosse esclusivamente il profilo della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata per quella imputazione. Al contrario, al motivo I dell'atto di appello, riprodotto in nota al ricorso ai fini dell'autosufficienza, s'invocava l'assoluzione dell'imputata da detto reato ovvero, quanto meno, la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.p.r. n. 309 del 1990. Su tali punti la motivazione è stata totalmente omessa. 11.2.6. Con il settimo motivo deduce violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato negato sulla scorta di una motivazione contraddittoria e insufficiente, attribuendo valenza dirimente alla gravità del fatto e senza, di contro, valorizzare quegli elementi di prova che hanno dimostrato quale fosse il reale calibro e dunque la reale capacità offensiva dell'associazione in contestazione. 12. Ricorre, infine, [OSCURATO:PERSONA] e affida le proprie censure a due ricorsi, rispettivamente a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 12.1. Il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico per più imputati, dedica alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] tre motivi: il primo, il quarto e il sesto dell'atto di ricorso. 12.1.1. Con il primo motivo - che coincide con il primo motivo dei ricorsi redatti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui pertanto si rinvia - denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'associazione di cui al capo A) dell'imputazione. 12.1.2. Con il quarto motivo denunzia l'assenza di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati sub a), g) e h). Dopo aver ricordato che con l'appello s'invocava l'assoluzione del ricorrente con riferimento ai reati di partecipazione all'associazione mafiosa, di detenzione e porto illegale nonché ricettazione delle armi utilizzate per la commissione del tentato omicidio ai danni di Bara, lamenta come la Corte territoriale si sia limitata a indicare i medesimi elementi di prova utilizzati dal giudice di primo grado, superando le obiezioni difensive con motivazioni apodittiche. 12.1.3. Il sesto motivo dell'atto di ricorso - coincidente con il sesto motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - attinge la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con specifiche doglianze poste alla sua attenzione con i motivi di appello, con i quali s'invocava l'assoluzione del ricorrente per non aver commesso il fatto. Era lamentata, in particolare, l'impossibilità di ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] potessero riscontrarsi reciprocamente. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], ne era stata evidenziata l'inattendibilità, attraverso l'indicazione di una serie di specifiche circostanze con le quali il giudice di appello non si è confrontato; quanto a Della Corte e [OSCURATO:PERSONA], pur avendo entrambi affermato di aver appreso le notizie relative a tale fatto di sangue direttamente da [OSCURATO:PERSONA], avevano tuttavia riferito circostanze differenti. Assolutamente inattendibili gli altri collaboratori o perché legati alla vittima ([OSCURATO:PERSONA]), ovvero perché a conoscenza di fatti appresi de relato (Lorusso). A fronte di tali doglianze, la Corte territoriale «si è limitata a semplificare il quadro probatorio» e a sminuire le discrasie pur esistenti. 12.2. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] affida le proprie doglianze a nove motivi di ricorso 12.2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, nonché l'acquisizione ulteriori richieste sollecitate dalla difesa con memoria e all'udienza del 23 giugno 2022. I motivi coincidono con il primo e il secondo motivo svolti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui sintesi si rinvia. 12.2.2. Con il terzo motivo - le cui censure sono sovrapponibili a quelle svolte nel terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alla cui sintesi si rinvia - deduce violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, in punto di qualificazione come mafioso del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito. 12.2.3. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione al ricorrente del ruolo di capo o promotore. La Corte avrebbe inferito detto ruolo, che si assume essere stato svolto durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, dal 5 dicembre 2014 al 16 febbraio 2016, da elementi per nulla univoci. 12.2.4. Con il quinto motivo - che deduce censure analoghe a quelle svolte dal medesimo difensore nel quinto motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], dunque già sunteggiate - lamenta violazione dell'articolo 416-bis, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione relativamente all'affermata natura armata del sodalizio. 12.2.5. Con il sesto motivo - contenente censure di identico tenore a quelle dedotte nel sesto motivo del ricorso del medesimo avvocato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] - censura violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 27 c„ Si lamenta che l'affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni rese dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte, aventi tutte come fonte le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sulla scorta di una circolarità della notizia. 12.2.6. Il settimo motivo - coincidente con il correlativo motivo svolto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - concerne la violazione dell'articolo 577, comma primo, n. 3), cod. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione del carattere premeditato del tentato omicidio. Si lamenta, come già visto, che la sussistenza dell'aggravante sia fondata sulle sole dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro. 12.2.7. Con l'ottavo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente per i delitti di cui ai capi g) ed h). La Corte avrebbe aderito all'impostazione del primo Giudice senza in alcun modo rispondere alle doglianze difensive contenute nell'appello e, comunque, sulla scorta di una motivazione insufficiente. 12.2.8. Con il nono motivo deduce violazione dell'articolo 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato negato sulla scorta di una motivazione contraddittoria e insufficiente, attribuendo valenza dirimente alla gravità del fatto e senza, invece, valorizzare quegli elementi di prova che hanno dimostrato quale fosse il reale calibro e, dunque, la reale capacità offensiva dell'associazione in contestazione. 13. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. 14. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato motivi aggiunti e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche motivi nuovi, con i quali hanno ribadito, ampliandole, le censure contenute nei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono censure manifestamente infondate ovvero non consentite, mentre quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono doglianze in parte infondate ed in parte inammissibili, sicché sono passibili di rigetto per le ragioni di cui si dirà di seguito. Del pari complessivamente infondati sono i motivi di ricorso svolti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], fatta eccezione cM per il sesto motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che - come si dirà appresso - è fondato.1. Entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità. 1.1. Il primo motivo, relativo alla violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ripropone le medesime censure dell'atto di appello senza confrontarsi criticamente con la risposta fornita dalla Corte di appello (pag. 15), plausibile in fatto e giuridicamente ineccepibile, finendo per risolversi nella non consentita sollecitazione di apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e nella denuncia di una questione giuridica manifestamente infondata. Pacifico che la sentenza impugnata ha cronologicamente perimetrato la condotta partecipativa - sulla scorta del contenuto delle conversazioni intercettate in periodi diversi, non solo concomitanti (quelle del marzo 2015) ma anche successivi (quelle del marzo 2016), rispetto a quello in cui si era sviluppata - esplicitamente specificando che [OSCURATO:PERSONA] è rimasto inserito nella compagine associativa fino all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel novembre 2015, per poi affiliarsi ad altro clan, quello dei [OSCURATO:PERSONA], in epoca successiva all'il gennaio 2016 (data della conversazione in cui uno degli affiliati [OSCURATO:PERSONA], lo colloca ancora all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito), ma antecedente alle conversazioni captate in ambientale nel marzo 2016 (che danno conto dell'avvenuto recente tradimento), non riesce a comprendersi la "novità" o "diversità" del fatto così accertato rispetto a quello contestato, che è costituito dalla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan di tipo camorristico [OSCURATO:PERSONA]-Esposito "fino ad epoca prossima e successiva al 14 novembre 2015 ed anteriore a marzo 2016". 1.2. Il secondo motivo, oltre a formulare critiche generiche sulla misura della pena, peraltro commisurata in piena sintonia con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando la gravità del fatto e la personalità negativa del ricorrente (pag. 18), denunzia vizi motivazionali in tema di recidiva e attenuanti generiche inesistenti. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'incostituzionalità del carattere obbligatorio dell'aggravante prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., anche quando la recidiva è contestata per i reati espressamente indicati in detta diposizione, tra cui quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice può applicare l'aumento di pena alle stesse condizioni previste per la recidiva facoltativa, ossia unicamente quando ritenga la recidiva effettivamente idonea ad influire, di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede. Secondo la giurisprudenza di legittimità, più precisamente, il giudice del merito, ai fini dell'applicazione della recidiva, anche reiterata ed infraquinquennale, è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Corte cost., sent. n. 192 del 2007). Suo precipuo compito è, in altri termini, quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, "tenendo conto [...] della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv 247840). La Corte territoriale, in sintonia con gli esposti principi ha desunto il maggior grado di riprovevolezza della condotta di [OSCURATO:PERSONA] dal numero, gravità, ed epoca non risalente dei precedenti penali, nonché dall'avere l'imputato consumato il reato oggetto di condanna e molti di quelli precedenti dopo lunghi periodi di detenzione dimostrando una pervicace resistenza agli effetti deterrenti della carcerazione. 2. I motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] sono, in parte, inammissibili e, in parte, infondati sicché il ricorso deve essere rigettato. 2.1. Il primo motivo, relativo all'utilizzabilità delle conversazioni disposte con il decreto n. 643 del 2016 all'interno dell'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA], è privo di pregio. Preliminarmente, va rammentato che il sindacato del giudice di legittimità nell'esame delle questioni relative alla sussistenza delle condizioni o presupposti legittimanti l'autorizzazione giudiziale all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni anche in materia di criminalità organizzata, ovvero la sufficienza indiziaria e l'assoluta indispensabilità delle operazioni ai fini della prosecuzione delle indagini, è circoscritto alla violazione di legge o a vizi della motivazione del provvedimento impugnato. In subiecta materia le valutazioni, quindi, sono rimesse in via esclusiva al giudice di merito; la sua decisione può essere censurata, in sede di legittimità, sotto il solo profilo della manifesta illogicità della motivazione. Una diversa conclusione, infatti, snaturerebbe il ruolo affidato al giudice della legittimità e il perimetro entro cui è consentito il suo sindacato, che, come noto, ove siano poste questioni di natura processuale, comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione (Sez. 2, n. 4205 del 16/11/2018, dep. 2019, Licenziato, Rv. 274900; Sez. 5, n. 19388 del 26/02/2018, Monagheddu, Rv. 273311 - 01; Sez. 4, n. 47891 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 - 01; Sez. 6, n. 49119 del 25/09/2003, Scrennin, Rv. 227708 - 01). La Corte di appello (pag. 20), nel rispondere ai rilievi difensivi, ha osservato che il decreto autorizzativo, emesso nel procedimento contro ignoti iscritto in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e ai reati strumentali aggravati ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, è munito di adeguata motivazione. L'assunto è corretto posto che il decreto, allegato al ricorso, non solo indica gli elementi che rendevano ipotizzabili più reati rientranti nel catalogo di cui all'art.266 cod. proc. pen., ma giustifica esaustivamente l'indispensabilità dell'attività captativa ai fini della prosecuzione delle indagini, rilevando che essa, alla luce delle emergenze sin a quel punto acquisite, costituisce l'unico mezzo attraverso il quale attingere informazioni utili alla identificazione degli esecutori e dei mandanti dell'omicidio. Al riguardo, è considerato sintomatico, oltre "al clima di omertà che fa da sfondo alla vicenda", uno specifico elemento fattuale sopravvenuto rispetto alla precedente attività di captazione, che aveva interessato il solo [OSCURATO:PERSONA] presso l'istituto dove era detenuto, ovvero la "fibrillazione" diffusasi, a seguito della notizia della sua sottoposizione alla detenzione domiciliare, tra i suoi familiari più stretti, alimentata dalla convinzione che fosse finalmente possibile progettare con il capo indiscusso, non più ristretto in carcere, un piano di vendetta contro i responsabili dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], evidentemente ben conosciuti. A tale apparato argomentativo, lineare e logico, il ricorrente oppone critiche fondate su una diversa lettura delle emergenze investigative che, peraltro, non tengono conto delle ripercussioni sulla mancata acquisizione di informazioni durante l'attività captativa precedente, pur protrattasi per quattro mesi, della riservatezza e cautela con cui hanno normalmente luogo i colloqui tra detenuti e familiari. 2.2. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui censura, sotto diversi profili, la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione posta a sostegno dell'esistenza ed operatività del clan Esposito-[OSCURATO:PERSONA] è immune da vizi coltivabili nel giudizio di legittimità, stanti il solido ancoraggio alle emergenze processuali e la linearità del percorso inferenziale seguito nonché la completezza delle risposte date ai rilievi difensivi. Sul piano giuridico, non sono ravvisabili le dedotte violazioni di legge, avendo i Giudici partenopei valutato la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della qualificazione di un sodalizio come mafioso in piena sintonia coi principi affermati da questa Corte di legittimità. 2.2.1. Nel ripercorrere e fare propri i principali snodi argomentativi della sentenza del Tribunale (con una tecnica motivazionale del tutto legittima e dante luogo ad un unico corpo argomentativo; v. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), la sentenza impugnata ha analiticamente messo in evidenza i plurimi indicatori della natura mafiosa del gruppo desunti principalmente da numerose conversazioni intercettate, interpretate alla luce della correlata attività investigativa di riscontro, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle risultanze di separati procedimenti penali non ancora definiti e solo genericamente contestate. In particolare, la Corte di appello ha fatto riferimento: - alla struttura gerarchicamente organizzata, con una distribuzione dei ruoli e l'assoggettamento dei sodali alle direttive dell'apicale [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 34 - 37) ; - al programma criminale indeterminato articolatosi in una pluralità di condotte criminose in diversi settori d'interesse, quali il traffico di stupefacenti, le estorsioni, i reati in materia di armi, gli atti omicidiari, anche eclatanti, attuati in funzione dell'egemonizzazione del territorio (pagg. 9 e 10); - alla percezione da parte dei sodali di una "mesata" legata all'apporto assicurato all'attuazione del programma (pag. 10); - all'accertata disponibilità di un numero considerevole di armi da fuoco, strumentale alla realizzazione di azioni ai danni dei clan avversari nonché all'esteriorizzazione della forza di intimidazione del sodalizio (pag. 12); - alla consumazione di una pluralità di reati - fine, quali estorsioni e violazioni in materia di stupefacenti, da cui erano tratte le risorse deàfnate ad alimentare la cassa del gruppo; - alla pervasività del fenomeno criminale nel contesto territoriale desunta dalle condotte prevaricatorie e ritorsive attuate dal gruppo in chiave antagonista rispetto ai clan rivali dei [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA], sfociate in più episodi omicidiari oggettivamente idonei, per la reiterazione e le modalità esecutive efferate ed incuranti dell'eventuale coinvolgimento di persone estranee, ad ingenerare un clima di paura ed un forte condizionamento nel contesto sociale di riferimento; - alla reazione che lo svolgimento dell'attività illecita in forma associata aveva generato nei clan storici operanti nello stesso territorio: addirittura il clan [OSCURATO:PERSONA] aveva allontanato o, meglio, "cacciato" i familiari di [OSCURATO:PERSONA] dal rione Sanità, sigillando le porte delle rispettive abitazioni per assicurarsi del loro definitivo allontanamento (pag. 9). [OSCURATO:PERSONA] del gravarne ha, dunque, convincentemente rilevato come, alla luce di tali elementi fattuali, non potesse dubitarsi che la strutturata associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA] e, prima della sua uccisione, da [OSCURATO:PERSONA], fosse dotata di forza intimidatrice tale da ingenerare un clima di assoggettamento, sentimenti di omertà, di rispetto e di paura nella comunità del quartiere, conferendo alla societas sceleris una chiara matrice mafiosa. 2.2.2. Le obiezioni del ricorrente non colgono nel segno. Del tutto plausibile in fatto e ineccepibile sul piano giuridico si appalesa il passaggio argomentativo secondo il quale il clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito, pur costruendo una nuova formazione, era, tuttavia, riuscito ad affermarsi nel territorio dove avevano continuato ad operare famiglie storiche della camorra, assumendo rapidamente il connotato di mafiosità sia perché aveva sfruttato la capacità intimidatrice e la forza criminale acquisita nel tempo dai suoi due promotori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali affilati per un lungo periodo di un'altra organizzazione operante nello stesso territorio e dedita alle medesime attività illecite, il clan Torino, sia perché aveva potuto investire le risorse illecite accumulate da [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito grazie alla precedete esperienza associativa. Ai fini dell'art. 416-bis cod. pen., il clima di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo esclusivo di una determinata area territoriale, potendosi il delitto de quo configurare anche in caso di "piccole mafie" con un numero ridotto di appartenenti, a condizione che sia ravvisabile - come appunto ritenuto nella specie - un sodalizio sprigionante una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il reato previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è, invero, configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni con un alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti ed in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettino un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivino assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento (Sez. 5, n. 44156 del 13/06/2018, S., Rv. 274120, fattispecie relativa al c.d. "clan Spada" operante nel territorio di Ostia; nello stesso senso, Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, P.G. in proc. Garcea e altri, Rv. 270442). Ciò che conta per ravvisare il delitto di associazione di tipo mafioso in relazione a gruppi di nuova costituzione, alternativi ed autonomi rispetto a quelli storici, è la sussistenza di indicatori fattuali che denotino, oltre alla stabilità dell'organizzazione, la reale capacità di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di omertà e di assoggettamento che ne deriva (Sez. 6, n. 27094 del 01/03/2017, Milite, Rv. 270736; Sez. 6, n. 42369 del 17/07/2019, Danise, Rv. 277206 - 01). Deve trattarsi, quindi, di un'effettiva capacità di intimidazione esteriormente riconoscibile, che può discendere o dal compimento di atti anche non violenti e non di minaccia, che, tuttavia, siano evocativi dell'esistenza attuale, della fama negativa e del prestigio criminale dell'associazione, ovvero da altre circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacità attuale del sodalizio, o di coloro che ad essa si richiamano, di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività abbia dell'efficienza del gruppo criminale nell'esercizio della coercizione fisica (Sez. 5 - n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770 - 01; Sez. 1, n. 51489 del 29/11/2019, Albanese, Rv. 277913 - 01; Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617 - 01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Barallo, Rv. 273537 - 01; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271102 - 01). Infine, non presta il fianco a censure di ordine logico o giuridico - risultando, di contro, convincente - il passaggio argomentativo della sentenza nel quale i Giudici della cognizione hanno valorizzato, ai fini della prova della matrice mafiosa dell'organizzazione sub iudice, la circostanza che il clan Esposito-[OSCURATO:PERSONA] avesse ingaggiato una vera e propria "guerra di mafia" con gli storici clan [OSCURATO:PERSONA] e Vasta rella. Non è revocabile in dubbio che costituiscono una significativa conferma della natura mafiosa della compagine guidata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia il livello di contrapposizione tra i gruppi criminali de quibus sia il dato obbiettivo che i clan rivali riconoscessero una forte pericolosità al gruppo "emergente", ritenendolo in grado di contrastare la propria egemonia sul territorio ed il controllo delle attività illegali su di esso insistenti, tanto da arrivare al punto di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e di allontanare dal territorio controllato i familiari di [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratta, invero, di inferire il carattere mafioso di un gruppo da quello, giudizialmente accertato, dei gruppi contrapposti, ma di attribuire adeguata rilevanza, ai fini della prova della capacità intimidatrice della nuova formazione, al chiaro riconoscimento da parte di esponenti di clan pacificamente mafiosi della pari capacità criminale della struttura facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e prima della morte anche ad Esposito, fonte di "preoccupazione" e di allarme per i gruppi "storici" nonostante il consolidato dominio sul territorio. 2.3. Interamente versate in fatto e, quindi, inammissibili sono le censure relative alla condotta partecipativa. Il ricorrente sollecita un diverso apprezzamento di alcune conversazioni intercettate senza confrontarsi criticamente con l'intero percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata (pagg. da 20 a 23), che ha giustificatamente considerato dotate, nel loro complesso, di adeguata forza dimostrativa della contestata condotta partecipativa di [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dai rilievi difensivi, l'ampia convergenza tra: - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno collocato [OSCURATO:PERSONA] tra gli appartenenti al clan capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]; - le dichiarazioni rese in una conversazione intercettata dal fratello dell'affiliato [OSCURATO:PERSONA], che, parlando con il congiunto nel corso di un colloquio in carcere, ha incluso [OSCURATO:PERSONA] nell'organigramma del gruppo; - il contenuto di numerose conversazioni in cui è lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a dare atto della sua compenetrazione nel tessuto associativo, delle cui dinamiche è a perfetta conoscenza, sia condividendo la necessità di vendicare gli affronti subiti dal clan dei [OSCURATO:PERSONA] mediante un agguato della cui organizzazione parla fin nei minimi dettagli, dando per certo il suo personale coinvolgimento, sia mettendosi a disposizione per compiere ogni attività, anche con l'uso di armi, necessaria per far riconquistare terreno al clan [OSCURATO:PERSONA] a scapito dei [OSCURATO:PERSONA] dopo l'episodio della "cacciata" (ad [OSCURATO:PERSONA], che gli comunica la sua intenzione di allontanarsi da Milano per raggiungere Napoli e dare manforte al gruppo nello scontro armato coi [OSCURATO:PERSONA], risponde "io mi metto due mitragliette addosso se tu scendi"). Nella stessa prospettazione difensiva, le conversazioni ritenute dalla Corte di appello implicitamente di valenza probatoria recessiva non assurgono a prova decisiva, riguardando aspetti secondari del rapporto personale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo, relativo alla richiesta di derubricazione del fatto come violazione dell'art. 416 cod. pen., è generico e comunque manifestamente infondato, posto che la sentenza impugnata, come si evince dal paragrafo precedente, ha ampiamente e correttamente giustificato la qualificazione della condotta associativa ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. e non come violazione della norma incriminatrice che sanziona l'associazione semplice. 2.4. Il quarto motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, non si sottrae al giudizio d'inammissibilità per la sua aspecificità e manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello, in puntuale risposta ai rilevi difensivi esposti nell'atto di appello, ha ritenuto non concedibili le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulla scorta della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna (la partecipazione ad un'associazione camorristica che aveva compiuto atti spietati e sanguinari) e dell'assenza di elementi valutabili favorevolmente per la diminuzione della pena, peraltro già determinata nel minimo edittale, ritenendo quelli valorizzati valla difesa e riproposti in questa sede non sintomatici di effettiva resipiscenza.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è passibile di rigetto deducendo motivi, in parte, inammissibili e, in parte, infondati. 3.1. I primi due motivi dell'atto d'impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi al rigetto delle plurime richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non sono consentiti perché non chiariscono, in radice, la rilevanza della prova da acquisire rispetto all'addebito di cui il ricorrente è chiamato a rispondere (è il caso dell'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] su circostanze vertenti il tentato omicidio di cui al capo C), non ascritto a Esposito) o comunque la loro decisiva incidenza sulla piattaforma accusatoria valorizzata dai giudice del merito. Va, a questo proposito, ricordato che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello non solo può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Inguì, Rv. 240995; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 29/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259136; Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01), ma può dare luogo al vizio motivazionale di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. solo se si dimostra l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018; Impellizzeri, Rv. 273577 - 01; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014, dep. 2015, Pircher, Rv. 261799 - 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236 - 01). Nel valutare la tenuta logica della decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, va tenuto conto che nel giudizio di appello quest'ultima costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). Non basta, pertanto, l'ipotetica attitudine dei mezzi di prova richiesti a influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la chiesta rinnovazione, occorrendo, invece, che il giudice ritenga, se provveda in seguito alla sollecitazione di una parte, ai sensi del dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. tempestivamente avanzata con i motivi di appello o con quelli presentati a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48270 del 07/06/2018, P., Rv.274699 - 01), di essere impossibilitato a decidere allo stato degli atti; se provvede d'ufficio, ai sensi del comma 3 del citato articolo, che trattasi di integrazione probatoria assolutamente necessaria (Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion, Rv. 273326 - 01). In ogni caso, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è comunque sindacabile quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (più di recente Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741 - 01); anzi, la decisione sul punto può essere motivata anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996). 3.2. Il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla qualificazione come mafioso del consorzio di cui al capo A) dell'imputazione e alla prova della sua esistenza ed operatività, non sono fondati nella parte invíDongono rilievi, in punto di effettivo esercizio della forza di intimidazione del vincolo associativo e della sua esteriorizzazione, in termini sovrapponibili al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni esposte al par. 2.2., cui si rinvia. Non superano il vaglio di ammissibilità le censure sulle chiamate in reità perché, oltre ad essere formulate mediante la mera riproduzione dell'atto in appello, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, (cfr. Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ruci, Rv. 256133 - 01 Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01), non affrontano il tema fondamentale della loro decisiva incidenza nel giudizio di affermazione di responsabilità che è stato imperniato dalla sentenza impugnata, come si evince dall'intero percorso motivazionale ed in particolare da quello riservato alle posizioni dei singoli appellanti, in via del tutto prevalente ed esaustiva, sulle conversazioni intercettate e sull'attività investigativa di riscontro, assegnando alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valenza di mera conferma. In tale contesto, il ricorrente, ai fini della necessaria specificità del motivo, avrebbe dovuto prospettare in che termini l'eliminazione della prova dichiarativa, per la denunciata violazione dei principi in tema di convergenza del molteplice, avrebbe influito sulle residue risultanze ritenute da sole sufficienti a giustificare il convincimento. Non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen.La Corte di appello, in sintonia con il Tribunale, non ha utilizzato le sentenze non ancora irrevocabili emesse nel procedimento per la cosiddetta strage delle Fontanelle/ed in quello a carico di [OSCURATO:PERSONA] per trarre elementi di prova diretti a carico del ricorrente in ordine al reato associativo, ma, come finisce per ammettere lo stesso ricorrente, ha valutato i provvedimenti giudiziari come meramente confermativi del contenuto delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA], in cui gli interlocutori, tra cui lo stesso Esposito, avevano fatto ripetuti ed espliciti riferimenti allo scontro armato con i [OSCURATO:PERSONA] e ai propositi di vendetta da attuare anche attraverso l'organizzazione di azioni omicidiarie che prevedevano il diretto coinvolgimento dell'odierno ricorrente (pag. 26) Risulta, pertanto, ampiamente rispettato il principio affermato da questa Corte di legittimità secondo cui la sentenza pronunciata in altro procedimento penale - ma non ancora irrevocabile - è da considerare quale documento e può essere utilizzata soltanto come prova dei fatti documentali dalla stessa rappresentati, non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute (Sez. 1, n. 37276 del 23/04/2018, Podaru, n. m.; Sez. 5, n. 11905 del 22/01/2010, D. R., Rv. 246550), fermo restando che non è precluso al giudice, il quale si avvalga degli elementi di prova acquisiti al processo, di ripercorrere gli itinerari valutativi tracciati in quelle sentenze, avendo però il dovere di sottoporre gli elementi di prova di cui legittimamente dispone ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale prevista dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136 — 01; Sez. 1, n. 46082 del 09/10/2007, Lago, Rv. 238167). 3.3. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla condotta partecipativa, non si sottraggono alla censura di inammissibilità. Il ricorrente, nonostante la formale denuncia di violazioni di legge e vizi motivazionali, peraltro prospettati in termini generici, oppone alla sentenza impugnata, che ha desunto la partecipazione di Esposito al sodalizio da una pluralità di contributi funzionali al raggiungimento del programma comune (pag. 26), una diversa lettura delle conversazioni intercettate, in particolare di quelle captate presso l'abitazione milanese di [OSCURATO:PERSONA], fondata sull'asserita maggiore plausibilità delle dichiarazioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria e di altre risultanze probatorie, finendo per sollecitare apprezzamenti preclusi al giudice di legittimità. Infatti, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3.4. Il quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo all'aggravante dell'associazione armata, è generico e privo di reale confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, che ha desunto la dotazione di armi da parte non dei singoli affiliati, ma dell'intero gruppo e la consapevolezza di tutti gli associati della natura armata del sodalizio, valorizzando, oltre alle modalità esecutive di alcuni reati fine, tra cui il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il contenuto di numerose conversazioni in cui gli imputati, tra cui Esposito ed altri affiliati, programmano azioni offensive ai danni di clan rivali da eseguire con armi da fuoco, alcune delle quali materialmente rivenute e sequestrate. D'altra parte, come correttamente rileva la Corte di appello, l'aggravante della disponibilità di armi, di cui all'art. 416-bis, commi quarto e quinto, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che, per colpa, lo ignorino (Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - 02; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677 - 01). 3.5. Il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alle circostanze attenuanti generiche, non si sottrae al giudizio di inammissibilità per la sua aspecificità e manifesta infondatezza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di appello (pag. 27), in puntuale risposta ai rilevi difensivi esposti nell'atto di appello, ha ritenuto non concedibili le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sulla scorta della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna (la partecipazione ad un'associazione camorristica, che, lungi dall'essere caratterizzata da una modesta capacità offensiva, aveva compiuto atti spietati e sanguinari, l'offerta di disponibilità incondizionata all'esecuzione di tutte le attività necessarie per riaffermare la supremazia del gruppo) e dell'assenza di elementi valutabili favorevolmente per la diminuzione della pena. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è passibile di rigetto, deducendo motivi, in parte, inammissibili e, in parte, infondati. 4.1. Il primo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi al reato di associazione mafiosa, non sono fondati nei termini già chiariti in precedenza trattando le medesime questioni poste dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei paragrafi par. 2.2. e 3.2., cui si rinvia.4.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il motivo contrassegnato come terzo nell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativi alla condotta partecipativa, non sono fondati. Lamenta la ricorrente che la Corte di appello, nel pervenire all'affermazione della sua responsabilità in difformità dalla sentenza di primo grado, abbia enfatizzato il contenuto delle conversazioni già giustificatamente valutate dalla pronuncia di proscioglimento e ritenute inidonee a dimostrare un suo oggettivo e stabile contributo al sodalizio diretto dal marito, risolvendosi nella estrazione di commenti o di sfoghi, implicanti, a tutto concedere, la mera conoscenza delle dinamiche associative trasmessegli da [OSCURATO:PERSONA]. L'assunto è errato. La Corte di appello (pagg. 49 - 56) ha dato puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, adempiendo all'obbligo di motivazione rafforzata (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Masturzo, Rv. 282612 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01). Dopo avere premesso che il Tribunale aveva formato il suo convincimento soltanto su alcune delle conversazioni intercettate, ignorandone altre, nonostante tra i colloquianti vi fosse la stessa Esposito, e che aveva, comunque, attribuito alle conversazioni prese in esame un significato non corrispondente a quello reale, la sentenza impugnata ha passato in rassegna i dialoghi più rilevanti evidenziando che era stata la stessa ricorrente a fornire informazioni, precise e dettagliate, sul suo inserimento, non occasionale ma in pianta stabile, nella struttura organizzativa dell'associazione per garantire il perseguimento dei comuni fini criminosi e, comunque, accrescere le potenzialità operative e la capacità di intimidazione e di infiltrazione del sodalizio nel tessuto sociale. A riguardo, osserva la Corte di appello che la Esposito, pienamente informata delle dinamiche associative ed in grado di saggiare l'affidabilità degli affiliati, non solo si era attivata per "fare arrivare" ad alcuni sodali in difficoltà per ragioni legate allo scontro coi gruppi rivali il denaro del gruppo, ma soprattutto aveva segnalato al marito le disfunzioni verificatesi durante la reggenza di [OSCURATO:PERSONA] nonché il tradimento di alcuni affiliati, consigliando l'adozione di strategie vendicative, non generiche ma specifiche (compresa l'individuazione delle basi logistiche e delle persone cui affidare i compiti esecutivi), orientate a porre fine al difficile momento che stava attraversando il clan, di cui si sentiva parte integrante, in via diretta ed immediata e non quale compagna del capo riconosciuto, [OSCURATO:PERSONA], il quale, da parte sua, prestava ascolto ai consigli e alle osservazioni non ritenendoli affatto meri sfoghi, ma consigli utili per la sopravvivenza del gruppo. Solo la intraneità al sodalizio spiega la costante preoccupazione dimostrata dalla Esposito per le ritorsioni di cui potevano rimanere vittime, significativamente, i suoi familiari e non quelli di [OSCURATO:PERSONA] ed il suo interesse alla sopravvivenza del sodalizio, con il quale spesso si identificava usando l'espressione "noi", anche a costo di organizzare manifestazioni di forza drastiche ed efferate purché capaci di colpire al cuore gli avversari. D'altra parte, proseguono i giudici partenopei, la Esposito era riconosciuta quale esponente di primo piano del gruppo sia all'esterno che all'interno di esso. I vertici del clan rivale dei [OSCURATO:PERSONA], con i quali era ammessa a rapportarsi direttamente, la consideravano, in assenza del marito, come la persona preposta a riferire al capo tutto ciò che succedeva nel quartiere. Per tale ragione, l'avevano individuata quale prima destinataria della strategia di allontanamento dal rione Sanità in occasione della più volte citata "cacciata" delle persone legate al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Uno degli affiliati del suo gruppo, [OSCURATO:PERSONA], in una conversazione avvenuta dopo la strage delle Fontanelle ai danni del clan dei [OSCURATO:PERSONA], esprime il forte timore che proprio la Esposito possa essere a breve arrestata in ragione del contributo decisivo alla sopravvivenza del clan offerto nell'ultimo periodo. In presenza di tale accertamento in fatto, non può dubitarsi che la ricorrente sia rimasta a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi in via continuativa, in tal modo "prendendo parte" al fenomeno associativo che, in ragione della sua natura di reato di pericolo presunto, non richiede, ai fini della sua integrazione, il compimento di specifici atti esecutivi della condotta illecita programmata, ma la dichiarata adesione al sodalizio, con la c.d. «messa a disposizione», che è di per sé idonea a rafforzare il proposito criminoso degli altri associati (ex plurimis Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01; Sez. 5, n. 27672 del 03/06/2019, Geraci, Rv. 276897 - 01; Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040 - 01). 4.3. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio di ammissibilità per le ragioni già esposte nella disamina del quinto e sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], contenenti identici rilievi. Va, comunque, precisato che la Corte distrettuale ha espresso le sue valutazioni in ordine all'insussistenza degli elementi favorevoli alla concessione del beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., a fronte della gravità del reato, del livello elevato del contributo prestato e dell'assenza di resipiscenza, in sede di determinazione della pena da irrogare all'imputata a seguito della riforma in senso peggiorativo della sentenza appellata.5. Entrambi i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono censure complessivamente infondate. 5.1. Il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di esistenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA]-Esposito quale associazione di stampo mafioso, non colgono nel segno. Nel richiamare le considerazioni già svolte al paragrafo 2.2. della presente sentenza, è appena qui il caso di ribadire come i giudici di merito (p. 13 e s. sentenza del Tribunale, p. 7 e 35 e s. di quella oggetto di ricorso) abbiano esaurientemente argomentato la pervasività del fenomeno criminale e, cioè, la "mafiosità" del gruppo, valorizzando: i) la comune provenienza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA] e patrigno di [OSCURATO:PERSONA]) dal clan Torino, di matrice camorristica, già operante nel quartiere Sanità, così come riconosciuto con sentenza della Corte di appello del 30 ottobre 2008, irrevocabile il 27 gennaio 2009, clan dal quale i due si erano distaccati, dando vita a un gruppo criminale autonomo e capace di contrapporsi alle realtà camorristiche contemporaneamente operanti sul medesimo territorio; ii) il riconoscimento della esistenza del gruppo [OSCURATO:PERSONA], della sua natura armata e il confronto con gli altri clan di camorra nella sentenza della Corte d'appello in data 5 dicembre 2017, irrevocabile il 25 giugno 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe a detto sodalizio fino all'ottobre 2015; iii) i plurimi fatti di sangue perpetrati tanto dagli appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito, quanto dagli appartenenti ai gruppi rivali, ritenuti espressione della contrapposizione armata e, tra questi, il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in data 30 aprile 2011, contestato nel presente processo al capo C), l'agguato mortale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il 14 novembre 2015, per mano dell'avverso clan facente capaa [OSCURATO:PERSONA], il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], messo a segno il 22 aprile 2016 da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA]-Esposito, infine l'uccisione del fratello del padre di [OSCURATO:PERSONA], affiliato all'omonimo clan, come risposta alla cosiddetta "strage delle Fonta nelle"; iv) l'episodio della "cacciata dal quartiere Sanità" di tutti i familiari di [OSCURATO:PERSONA] ad opera del gruppo [OSCURATO:PERSONA], episodio di cui è menzione nelle conversazioni intercettate presso l'abitazione milanese del ricorrente; v) la forza dimostrativa di alcune conversazioni telefoniche nelle quali [OSCURATO:PERSONA], nel commentare il tentativo di ascesa dei [OSCURATO:PERSONA] nel quartiere, ribadiva che la Sanità era «cosa nostra» e che gli avversari «non si possono prendere il lusso di mettersi a capo tavola in mezzo alla Sanità», così rivendicando la piena operatività del gruppo e la necessità di contrapporsi agli avversari; vi) le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i, appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni Della Corte, ciascuno al vertice dell'omonimo gruppo, [OSCURATO:PERSONA] passato dal gruppo di [OSCURATO:PERSONA] a quello di Della Corte, infine [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel presente processo, militante nelle fila dello zio, [OSCURATO:PERSONA]) che, ciascuno dal proprio angolo visuale, hanno confermato l'esistenza di tale sodalizio mafioso. Quindi, confrontandosi con le doglianze difensive, il giudice del gravame ha convincentemente rilevato come gli elementi obiettivi sin qui illustrati comprovassero l'esistenza di una ben strutturata associazione per delinquere, formata da un numero di componenti di gran lunga superiore a tre e che le loro condotte costituissero manifestazioni tipiche della forza intimidatrice del gruppo criminale, tale da ingenerare un clima di assoggettamento, sentimenti di omertà e paura nella comunità del quartiere - di cui è eco nelle conversazioni intercettate che ineriscono al controllo del territorio che il gruppo è in grado di esercitare attraverso sodali che vigilano sulle strade del quartiere (p. 61 sentenza primo grado) —, conferendo alla societas sceleris una chiara matrice mafiosa, inferendola altresì dalle dichiarazioni dei collaboratori che avevano dato conto dei tentativi di ascesa del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e delle alterne fortune derivanti dalla contrapposizione con l'avversario clan [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Privi di pregio il sesto motivo dell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che attingono la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di tentato omicidio. Il grave fatto di sangue - perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA], del quale curava gli interessi nel quartiere Sanità occupandosi del traffico di sostanze stupefacenti - realizzato poco prima della mezzanotte del 30 aprile 2011, è stato ricostruito dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni, ritenute convergenti e riscontrantesi reciprocamente, dei collaboratori di giustizia Giovanni Della Corte, [OSCURATO:PERSONA] (entrambi poi condannati, con sentenza irrevocabile, per l'omicidio dello stesso [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 30 dicembre 2012) e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. stato ricordato come quest'ultimo, individuata la causale nell'obiettivo di [OSCURATO:PERSONA] di assumere il controllo del quartiere Sanità, che passava attraverso l'eliminazione del concorrente, abbia dichiarato di avere ricevuto proprio da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di cooperare nell'uccisione di Bara, mettendo a disposizione l'abitazione della madre che affacciava sulla via in cui la vittima era solita intrattenersi. Ha, poi, riferito che vi fu un primo tentativo, fallito a causa dell'assenza della vittima nel luogo prestabilito; quindi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri due soggetti si riunirono per organizzare l'omicidio, attribuendosi i relativi compiti. Il commando si riunì nuovamente la sera successiva, in occasione della quale [OSCURATO:PERSONA], utilizzando a mo di scusa un problema di salute, evitò di partecipare all'agguato, dicendosi disponibile solo a un supporto logistico per gli autori in caso di problemi. Tuttavia, dal balcone della propria abitazione vide [OSCURATO:PERSONA] alla guida di uno scooter, a bordo del quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA], che fece fuoco, pur non ferendo la vittima mortalmente, tanto che quest'ultima riuscì ad alzarsi da terra, avere una colluttazione con [OSCURATO:PERSONA] e, infine, farsi accompagnare presso il locale nosocomio. Ricevette, in seguito, la conferma che gli autori dell'agguato - il cui volto era celato da caschi integrali, ma che egli aveva sin dal principio riconosciuto dalle sagome - erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] direttamente dal primo dei due. Convergenti le propalazioni di Giovanni Della Corte (il quale ha riferito che l'eliminazione di Bara rientrava nei piani criminali comuni a [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva infatti confidato di essere stato, unitamente al cugino [OSCURATO:PERSONA], l'autore del precedente tentativo di eliminazione del concorrente) e di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al clan di Giovanni Della Corte (insieme al quale aveva commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]) che ha affermato di avere anch'egli ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] le confidenze sul precedente tentativo di eliminazione di Bara, commesso da lui e da [OSCURATO:PERSONA], essendo il primo intenzionato a riprendersi il quartiere Sanità. La Corte di appello (p. 39 e 40) ha disatteso tutte le deduzioni difensive in punto d'inattendibilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA], ponendo in rilievo come le propalazioni del collaboratore fossero in parte frutto della sua diretta percezione ed in parte provenienti dalle dichiarazioni dello stesso autore dell'agguato. Ciò premesso, è bene chiarire che - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente - non rientrano nella nozione della chiamata de auditu (e, dunque, non soggiacciono alle relative regole) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia che riferisce confidenze autoaccusatorie ricevute dall'imputato. Nei processi di criminalità organizzata accade spesso - ed è accaduto anche in questo - che il chiamante in correità o in reità riferisca, legittimamente, confidenze ricevute da un imputato, non ostandovi il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen., norma che, pur rubricata «divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato», si riferisce alle sole dichiarazioni rese in un contesto procedimentale. In tale evenienza, il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen. non impone l'escussione della fonte diretta (Sez. U n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, in motivazione paragrafo 9.1.), che, identificandosi con l'imputato, non può essere chiamata a rendere dichiarazioni in grado di pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 21562 del 3/02/2015, Rv. 263705; Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, Rv. 265298) e che, ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen., ha sempre la facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, interloquendo sulle propalazioni della fonte indiretta che lo chiamino in causa al fine di controbatterle.Sotto il profilo della consistenza probatoria, va sottolineato che le confidenze autoaccusatorie dell'imputato ad un collaboratore di giustizia, che ne abbia successivamente riferito nelle proprie dichiarazioni, hanno natura confessoria, di talché, una volta positivamente vagliata la "chiamata" ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., dispiegano piena efficacia probatoria, a condizione che se ne apprezzi la sincerità e la spontaneità, in modo da potersene escludere la riconducibilità a costrizioni esterne o a possibili intenti autocalunniatori (Sez. 1 n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273301; Sez. 1, n. 9891 del 04/06/2019, dep. 2020, Campana, Rv. 278503). Ciò significa che le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia circa la diretta assunzione di responsabilità da parte dell'imputato, in relazione al medesimo fatto reato, sono in grado di riscontrarsi reciprocamente, poiché, in questo caso, dato l'oggetto della prova, non è ravvisabile alcuna "circolarità" e i dichiaranti sono fonti dirette e autonome della circostanza riferita: l'imputato, parlando con i suoi sodali o con terzi, ha rivendicato la paternità del reato. Sulla scorta di tali rilievi, la tesi difensiva risulta destituita di fondamento giuridico. 5.3. A non miglior sorte sono destinati il settimo motivo dell'atto di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ottavo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di cui al capo D), a seguito di appello del Pubblico ministero avverso la sua assoluzione nel giudizio di primo grado. La difesa, senza svolgere alcun'altra censura, lamenta unicamente che l'overturning, sfavorevole al ricorrente, sia stato conseguito senza la previa, doverosa audizione dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state comunque poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Il loro ascolto avrebbe dovuto essere disposto anche d'ufficio da parte del giudice di secondo grado. La censura è infondata. Non è superfluo preliminarmente porre in rilievo come il Tribunale (p. 128 della sentenza) avesse assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo D) ritenendo generico il contenuto della captazione ambientale del 23 febbraio 2016, senza in alcun modo menzionare le pur esistenti fonti di prova costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito sull'attività illecita svolta dal ricorrente. Ciò premesso, osserva il Collegio come l'overturnig della Corte si fondi proprio sulle plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, travisate per omissione dal Giudice di primo grado ed invece vagliate adeguatamente sotto il profilo della attendibilità e reputate riscontrate dalla captazione ambientale del 23 febbraio 2016. Si tratta di una conclusione correttamente raggiunta nel rispetto del principio espresso dalle giurisprudenza di legittimità nel suo massimo consesso, secondo cui «Il giudice d'appello che intenda procedere alla reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario o abbreviato, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione» (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). Nel caso che ci occupa, la natura di prova travisata per omissione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia esimeva la Corte dalla rinnovazione dibattimentale delle loro dichiarazioni. 5.4. Non colgono nel segno il primo e il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto l'esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, nonché l'acquisizione delle ulteriori prove sollecitate dalla difesa con memoria e all'udienza del 23 giugno 2022. Come già osservato al paragrafo 3.1. della presente sentenza, la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul rilievo che, nel giudizio di appello, essa costituisce un istituto eccezionale, fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado. Il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuff rida, Rv. 194487). Secondo altro consolidato principio di questa Corte, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240995). Ciò premesso, l'argomentazione espressa dal giudice di secondo grado, in relazione alla negatoria delle prove testimoniali, si profila sufficiente e congrua, per il richiamo al contesto di prova raccolto e alla motivazione sulla non necessità della richiesta integrazione. La Corte di appello, infatti, ha rigettato la richiesta (p. 43 della sentenza) reputando - con motivazione non manifestamente illogica - non dirimente acclarare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso l'ospedale dove era ricoverato Bara, poiché l'eventuale dato affermativo non avrebbe in alcun modo inciso sull'affermazione di responsabilità, ben potendo costituire una strategia posta in atto per allontanare da sé ogni sospetto. Del pari congruamente, ha rilevato che l'ascolto del teste di riferimento dal quale il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva appreso le informazioni sul tentato omicidio era inutile, poiché le dichiarazioni di quel collaborante non erano state utilizzate per l'affermazione di responsabilità. È stata, inoltre, esplicitata - con ragionamento scevro da fratture razionali - la ragione del rigetto dell'acquisizione del verbale di udienza, evidenziandosi come si trattasse di un verbale di conferimento di incarico peritale disposto in altro procedimento. Quanto alle restanti richieste contenute nella memoria, diversamente da quanto indicato nel ricorso, il giudice di secondo grado non ha omesso ogni valutazione sulle stesse, ma ha fornito una giustificazione comune, rimarcandone la non necessità ai fini della decisione, atteso l'ampio materiale probatorio presente in atti. Va, in proposito, ricordato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato anche implicitamente, in presenza di un quadro probatorio definito, certo e non bisognevole di approfondimenti indispensabili (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996). Peraltro, come emerge dall'elencazione fattane dal ricorrente, alcune delle prove indicate non sono neppure prove successive, sicché l'interessato avrebbe potuto formulare le relative richieste di acquisizione nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, nel rispetto delle forme e dei termini stabiliti per il giudizio di primo grado. Tale motivo di ricorso, pertanto, è infondato. 5.5. Il quarto motivo, con il quale si contesta l'attribuzione al ricorrente del ruolo di capo o promotore non si confronta con la congrua motivazione che sul punto è stata fornita dai giudici di merito. Alle pagine 61 e 113 il Tribunale ha, invero, valorizzato le intercettazioni captate nel periodo in cui [OSCURATO:PERSONA], in detenzione domiciliare a Milano, dimostrava di controllare, sebbene a distanza, l'operato dei sodali e di gestire personalmente i rapporti con gli esponenti degli altri gruppi. E', invero, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in tali captazioni afferma: i) di avere al suo seguito un gruppo di 30 ovvero 35 persone; li) di avere attribuito la reggenza del gruppo, in sua vece e nel periodo 47 9\- della propria detenzione, al cugino [OSCURATO:PERSONA]; iii) di compiacersi di distribuire le paghe agli affiliati. Inoltre, egli programma, in lunghe conversazioni con [OSCURATO:PERSONA], azioni violente di vendetta nei riguardi degli avversari del clan [OSCURATO:PERSONA], promette vendetta a [OSCURATO:PERSONA] dopo l'uccisione del padre e del fratello di questi. Tali considerazioni sono state poi riprese, sia pur sinteticamente, a p. 36 della sentenza di appello. Si tratta di motivazione congrua, siccome rispettosa della giurisprudenza di legittimità secondo cui «nel reato di associazione, "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati». (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890; Sez. 4, n. 296628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilaqua, Rv. 255915). 5.6. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di riconoscimento della natura armata del sodalizio, siccome aspecifico e non adeguatamente coordinato con la motivazione — non manifestamente illogica — resa dai giudici di merito. Come già osservato nel paragrafo 3.4., muovendo dalla corretta premessa ermeneutica che «In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale» (Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956), la sentenza di primo grado (p. 61) ha in proposito valorizzato: i) le intercettazioni nelle quali [OSCURATO:PERSONA] dimostrava di organizzare azioni armate nei riguardi degli appartenenti al clan avverso del [OSCURATO:PERSONA]; ii) la conversazione concernente il ritrovamento di un fucile che il ricorrente rivendica come proprio; iii) le scorrerie in armi e il confronto armato con i componenti degli altri gruppi nel quartiere sanità; iv) le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i sodali Riccio ed [OSCURATO:PERSONA] che attestano incontrovertibilmente la dotazione di armi da parte del gruppo. A tali elementi il giudice di appello ha aggiunto l'ulteriore sintomatico dato della programmazione, ovviamente quale azione armata, del tentato omicidio di cui al capo C). Si tratta di argomentazioni, non manifestamente illogiche, che resistono alle censure aspecifiche e contro-valutative del ricorrente. 5.7. Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il settimo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardante il carattere premeditato del tentato omicidio che la difesa assume fondato sulla scorta delle sole dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontro.In ordine alla ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, le sentenze di merito offrono una lettura approfondita delle risultanze processuali, dando conto in modo puntuale - con argomentazioni adeguate e coerenti, che non incorrono in vizi logici, e che palesemente così si sottraggono a censure denunciabili in sede di legittimità (Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) - delle ragioni, fattuali e giuridiche, che la concretano. Fermo nella giurisprudenza di questa Corte è il principio (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149; Sez. 5, n. 34016 del 09/04/2013, F., Rv. 256528) secondo cui elementi costitutivi della premeditazione sono, da un lato, l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e dall'altro la ferma risoluzione criminosa, perdurante nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). In tale contesto l'aggravante deve essere esclusa solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato; mentre al suo riconoscimento non osta il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l'attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, allorché la fattispecie risolutiva si ponga come avvenimento preventivato, dal quale il reo faccia dipendere l'abbandono della già precisa e ferma risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 7766 del 30/01/2008, Dettori, Rv. 239232; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485). In piena aderenza con tali insegnamenti, la sentenza impugnata (p. 42) ha evidenziato puntualmente la ricorrenza dei requisiti dell'aggravante, rimarcando anzitutto la risalente insorgenza del proposito criminoso e l'avvenuto accertamento che alla deliberazione di darvi esecuzione (avvenuta al più tardi prima della Pasqua del 2011, ossia il 24 aprile di quell'anno) aveva fatto seguito un'accurata fase preparatoria e organizzativa, snodatasi in più incontri e perfino in un tentativo fallito per assenza della vittima. Con motivazione scevra da fratture razionali, la Corte ha reputato tali elementi chiari sintomi di radicamento e persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche degli agenti, del proposito omicida. 5.8. Infine, manifestamente infondata è la censura, contenuta nel nono motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il beneficio in parola è stato negato al ricorrente, così come a tutti gli altri coimputati, da parte del giudice di primo grado sulla base della gravità dei reati commessi, della continuità delle condotte, della professionalità criminale dimostrata dagli agenti e della personalità negativa di ciascuno. Il giudice di secondo grado ha, inoltre, evidenziato con specifico riferimento al ricorrente, il ruolo apicale rivestito, l'intensità del dolo reso evidente anche dalla programmazione dell'eliminazione di un concorrente, la personalità negativa emergente dai precedenti penali, la circostanza che egli ha continuato a delinquere quando era in detenzione domiciliare, e l'assenza di elementi, rilevabili dagli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. Dunque, nel ricordare che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come le sentenze di merito abbiano esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento. 6. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il vaglio di ammissibilità. 6.1. Il primo motivo, in punto di affermazione di responsabilità del ricorrente quale concorrente esterno del sodalizio di cui al capo A), è motivo in primo luogo non consentito, siccome meramente reiterativo del pedissequo motivo di appello, adeguatamente superato dal giudice di secondo grado. È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (fra molte, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). In ogni caso, si tratta di motivo manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito (Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231671) che, in tema di associazione di tipo mafioso, «assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio soci etatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. In motivazione la Corte, rilevando come l'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. Ebbene, l'apparato argomentativo sul cui riposano le motivazioni dei giudici di merito è perfettamente in linea con tali principi di diritto. Tanto il Tribunale (120 e s.), quanto la Corte (p. 56 e s.), in punto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per concorso esterno, hanno valorizzato alcune conversazioni captate a marzo e aprile del 2015 dalle quali risulta che questi, in più occasioni, si è prestato a custodire, recuperare, occultare e consegnare armi costituenti dotazione del clan, nella piena consapevolezza di offrire un contributo a un pericoloso gruppo criminale, come risulta dalla piana lettura delle conversazioni stesse e dai timori in dette occasioni manifestati di esporsi in prima persona. In proposito si è richiamata la conversazione in cui si fa esplicito riferimento al fatto che il ricorrente aveva provato a opporsi alla richiesta di utilizzare la sua macchina per gli scopi illeciti del gruppo e, ancora, ad altra conversazione che [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con il cognato, al quale confida di aver rifiutato l'intestazione di un immobile, nella consapevolezza che fosse destinato ad attività illecite. Del pari sintomatica è stata ritenuta la circostanza, emersa dai colloqui in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e il cognato, che [OSCURATO:PERSONA] avesse assicurato a quest'ultimo che "loro" (dunque il gruppo) si sarebbero fatti carico dell'assistenza legale successivamente al suo arresto. I giudici del merito hanno, quindi, con motivazione non manifestamente illogica, chiarito come - a fronte del concreto apporto fornito all'organizzazione criminale - non giovasse all'imputato la "ritrosia" pur in qualche occasione manifestata, siccome dettata dal timore di essere coinvolto nelle attività illecite del clan; così come del pari priva di rilievo dovesse ritenersi la circostanza, immotivatamente enfatizzata dalla difesa, del silenzio dei collaboratori di giustizia sul ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], agevolmente spiegabile con il fatto che questi non era partecipe del clan e che la sua attività ben poteva essere ignorata da esponenti della criminalità locale non inseriti nel gruppo [OSCURATO:PERSONA], quali appunto collaboratori di giustizia di cui si tratta. Si tratta di argomentazioni rispettose dell'opzione ermeneutica espressa in sede di legittimità secondo cui « In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso "esterno" nel reato non è sufficiente il fatto che l'imputato abbia preso in consegna e custodito un'arma di pertinenza dell'organizzazione e destinata all'esecuzione di un agguato già programmato, in assenza della dimostrazione dell'effettiva e significativa incidenza della circostanza sull'attività del sodalizio» (Sez. 6, n. 31345 del 20(04/2011, Fiorillo, Rv. 250538), avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni per le quali la condotta del ricorrente integrasse un contributo causalmente idoneo alla conservazione e al rafforzamento della operatività del sodalizio criminale. 6.2. La censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate al ricorrente, così come a tutti gli altri coimputati, da parte del giudice di primo grado sulla base della gravità dei reati, della continuità delle condotte, della professionalità criminale dimostrata dal soggetto agente e della sua personalità negativa. Il giudice di secondo grado ha, inoltre, posto in risalto l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione e la circostanza che l'attività di cooperazione di [OSCURATO:PERSONA] (che si è detto essersi snodata nei primi mesi del 2015) con il gruppo criminale era stata realizzata in un periodo di fibrillazione causato dalla detenzione di [OSCURATO:PERSONA] (ndr dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.2.2016). Con tale valutazione i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Peraltro, come già osservato a proposito della posizione processuale di altri ricorrenti, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737).7. L'unico motivo dedotto nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio e all'assorbimento tra le violazioni in materia di armi di cui ai capi I) e F), non si sottrae alla dichiarazione d'inammissibilità. La censura sull'erronea qualificazione della condotta come partecipazione al reato associativo e non come concorso esterno è formulata in termini generici ed assertivi, mentre quella relativa al tempus commissi delicti è aspecifica e, comunque, manifestamente infondata. Riccio, infatti, non si confronta con l'accertamento, dei giudici del merito (pag. 60), fondato sul contenuto inequivoco di più conversazioni, secondo cui la sua partecipazione all'associazione contestata era perdurata anche nell'arco , di tempo compreso tra il suo arresto, eseguito nell'aprile 2015, la successiva scarcerazione del 16 ottobre 2015, e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], consumato il 14 novembre 2015. È [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione del marzo 2016 marzo 2016 a spiegare con dovizia di particolari che il tradimento di Riccio con il passaggio nel clan [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] del novembre 2015. Dal momento che risulta provata la partecipazione di Riccio al clan [OSCURATO:PERSONA] - Esposito anche dopo il 14 giugno 2015, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 non vi è alcuna ragione che giustifichi l'applicazione del trattamento sanzionatorio più mite. pacifico che il regime sanzionatorio applicabile al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. deve determinarsi con riferimento alla data di cessazione della permanenza, fermo restando che in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio, è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01). 5.1. La censura sul mancato assorbimento tra i delitti di porto di armi di cui ai capi I) e F) non tiene conto dell'accertamento (pag. 61), anch'esso desunto da una pluralità di conversazioni, secondo cui l'imputato ha portato in luogo pubblico più armi ed in diverse occasioni nel mese di marzo 2015 (capo F), non solo il giorno 23 marzo 2 (capo I), consumando, di volta in volta, il reato istantaneo di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 per il quale non opera il principio elaborato dalla giurisprudenza, in ragione della necessaria protrazione nel tempo della condotta illecita, per il diverso reato di cui al precedente art. 2, in forza del quale la detenzione illegale di più armi in un unico contesto, nella specie desunta dalla contiguità temporale delle conversazioni utilizzate a fini accusatori, integra non un reato continuato ma un singolo reato, potendo il numero delle armi rilevare solo ai fini della determinazione della pena (Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276392 - 02; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260348 - 01; Sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249053 - 01). 8. I tre motivi dedotti nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. 8.1. La difesa, in primo luogo, dubita che la condotta di costui - che in un primo momento aveva assicurato apporto logistico ai componenti del commando, salvo "tirarsi indietro" nel momento dell'esecuzione, cui effettivamente non partecipava - possa integrare il concorso nel reato di tentato omicidio per cui è condanna. Il motivo è generico e reiterativo delle doglianze contenute nell'appello. La sentenza di appello (p. 62), ha adeguatamente chiarito che la condotta posta in essere dal ricorrente - consistente nell'offerta al gruppo di apporto logistico, nella partecipazione alle riunioni organizzative, nell'elusione, per pretestuose ragioni di salute, della partecipazione al gruppo di fuoco, ma nella contestuale conferma incondizionata del promesso appoggio logistico eventualmente necessario dopo l'agguato - integra, con ogni evidenza, un evidente contributo materiale (che erroneamente la Corte qualifica come "morale") all'azione delittuosa, in termini di rafforzamento dell'altrui proposito. I complici, infatti, erano consapevoli di poter contare su un valido punto di appoggio, qualora fosse stato necessario, sia per sottrarsi alle forze dell'ordine, sia a ritorsioni da parte degli esponenti del clan avversario, essendo irrilevante la circostanza che i componenti del gruppo di fuoco non avessero avuto poi necessità di trovare riparo a casa della madre del [OSCURATO:PERSONA]. È stato altresì chiarito, con manifestazione scevra da fratture razionali evidenti, che proprio la mancata partecipazione del ricorrente al commando costituiva la spiegazione della circostanza che gli altri collaboratori di giustizia non avessero avuto conoscenza del suo ruolo e, conseguentemente, non l'avessero indicato tra gli autori dell'agguato. La motivazione della Corte si pone, dunque, nel solco dell'insegnamento di legittimità secondo cui «configura concorso materiale nell'esecuzione del delitto di omicidio volontario la condotta di chi mette a disposizione il proprio alloggio come base di partenza per consentire agli esecutori materiali di procedere alla ricerca della vittima. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il concorso a carico del proprietario dell'abitazione, utilizzata in un'occasione per la ricerca della vittima, anche se l'omicidio era poi avvenuto in altra giornata e senza utilizzare quell'abitazione come base di partenza per il gruppo di fuoco)» (Sez. 1, n..27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256339). 8.2. Ad analogo esito deve pervenirsi per il secondo e terzo motivo. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, cui - secondo il ricorrente - la Corte territoriale sarebbe pervenuta sulla base di una non consentita negazione della coesistenza di tale beneficio con l'attenuante della collaborazione, di cui il ricorrente ha fruito, è appena il caso di ricordare che «In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, che è fondata su un'utilità obiettiva, la quale consiste nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa, non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali si fondano su una globale valutazione delta gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole» (Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 27611- 02; Sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello, Rv. 247387; Sez. 1, n. 14527, del 03/02/2006, Carioli, Rv. 233938). Tanto premesso in diritto, va rilevato come i giudici di merito si siano posti nell'alveo di tale principio. E, infatti, il Tribunale (p. 136 della sentenza) ha indicato le ragioni, comuni a tutti i coimputati, del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte (p. 63) ha, a sua volta, fornito la propria motivazione, ritenendo esente da censure la sentenza di primo grado che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerati la gravità dei fatti e i precedenti allo stesso riferibili. Quanto, infine, alla censura in punto di omesso riconoscimento dell'attenuante della collaborazione nella sua massima estensione, va posto in rilievo come il ricorrente abbia certamente già fruito di ciò che invoca nel ricorso, posto che - a fronte di una pena base parametrata in otto anni di reclusione e di un'attenuante che prevede una riduzione della pena da 1/3 a 1/2 - quella di quattro anni è esattamente la diminuzione massima consentita. La Corte si è, poi, fatta altresì carico (p. 63) di rendere adeguata motivazione sulla congruità di una pena base parametrata in misura lievemente superiore al minimo, richiamando a tale fine la gravità del fatto commesso. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce censure, affidate a due ricorsi, rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivamente infondate, fatta eccezione per quelle concernenti il capo E). 9.1. Infondato il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], coincidente con il terzo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e comune ad altri coimputati riguardante la sussistenza dell'associazione di cui al capo A) e la sua natura mafiosa, per le cui considerazioni si rinvia ai paragrafi 2.2. e 5.1. della presente sentenza. 9.2. Il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il quarto del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti l'affermazione di responsabilità per il capo A) sono inammissibili siccome generici e rivalutativi. 9.2.1. La partecipazione al clan di [OSCURATO:PERSONA] è stata fondata dai giudici di merito su un solido quadro di prova, costituito dalle convergenti chiamate in reità di più collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], Pandolfi, [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri - [OSCURATO:PERSONA] e Della Corte - parlano solo della piazza di spaccio dalla stessa gestita) che la indicano come donna del sodalizio, con poteri gestori in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] quando questi era in carcere. Tali propalazioni sono state ritenute riscontrate da diverse conversazioni captate, che la Corte di appello (p. 29 e s.) ha riportato per estratto e che sono più diffusamente riprodotte nella sentenza di primo grado (p. 50 e s.). A fronte di tale congrua motivazione, la difesa sollecita il Collegio a una non consentita rilettura delle conversazioni citate ovvero richiamate nel ricorso, trascurando il consolidato insegnamento ermeneutico secondo cui «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). 9.2.2. Sono invece fondati il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il sesto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente all'affermazione di responsabilità per il capo E). Come dedotto dalla difesa, la Corte territoriale è effettivamente incorsa in errore, laddove ha ribadito l'affermazione di responsabilità della ricorrente per l'episodio di cui al capo E), affermando che oggetto di contestazione nell'appello fosse esclusivamente il profilo della sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata per quella imputazione. Al contrario, al motivo I dell'atto di appello - riprodotto in nota al ricorso ai fini dell'autosufficienza e presente negli atti che il Collegio ha consultato, attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - s'invocava l'assoluzione dell'imputata da detto reato ovvero, quanto meno, la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 D.p.r. n. 309 del 1990. Su tali punti la motivazione del giudice di appello è stata totalmente omessa, sicché la sentenza dev'essere annullata limitatamente a tale capo d'imputazione per nuovo giudizio. 9.3. Il primo e il secondo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono coincidenti con quelli di cui il Collegio si è già occupato ai paragrafi 3.1. e 5.4., alle cui considerazioni si rinvia. Ugualmente deve rinviarsi alla motivazione resa al paragrafo 5.6. con riferimento al quinto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente la natura armata del sodalizio sub A). 9.4. Infine, manifestamente infondato siccome generico è il settimo motivo, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Come già osservato in occasione dello scrutinio delle posizioni processuali di altri ricorrenti, il giudice di primo grado ha negato il beneficio con una motivazione unica per i più imputati, richiamando la gravità dei fatti e la loro personalità negativa. Valutazione adeguata, cui si aggiunge quella svolta dalla Corte per [OSCURATO:PERSONA] di cui ha sottolineato il ruolo di gestore del fiorente traffico di stupefacenti facente capo al sodalizio sanguinario, rimarcando altresì l'assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione. Ribadito che, in materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), deve rilevarsi come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili, come appena indicati. 10. Le censure prospettate nei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] sono in parte inammissibili e in parte infondate e, dunque, complessivamente passibili di rigetto. 10.1. Sono infondati il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in punto di esistenza dell'associazione di cui al capo A), nonché il terzo ed il quinto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernenti la natura mafiosa ed armata del sodalizio. Le relative questioni sono già state affrontate nei precedenti paragrafi 2.2. e 5.1. (quanto all'esistenza del sodalizio e alla sua natura mafiosa) e ai paragrafi 3.4. e 5.6. (quanto alla sua natura armata), cui si rinvia. 10.2. Generico e meramente reiterativo di doglianze svolte con l'atto di appello, adeguatamente vagliate e superate dal giudice di secondo grado, sono il quarto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'ottavo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura l'assenza di motivazione in punto di affermazione di (\, responsabilità del ricorrente per i reati sub a), g) ed h), nonché il quarto motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], specificamente riguardante il ruolo di capo o promotore assegnato al ricorrente. Dette censure, del tutto aspecifiche, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha diffusamente indicato (p. 64) gli elementi di prova, costituiti dalle conversazioni ambientali captate nella casa milanese di [OSCURATO:PERSONA], nonché da quelle captate sul telefono del coimputato [OSCURATO:PERSONA], chiarendo - con motivazione non manifestamente illogica - che nei dialoghi di alcuni sodali, pur emergendo un malcontento generale per il modo con cui il ricorrente stava gestendo il gruppo, si cogliesse a piene mani il ruolo di primazia da questi svolto, quale il pagamento delle "mesate" degli affiliati, la decisione si/ quante e quali persone arruolare per garantire l'operatività del gruppo, infine l'esortazione dei sodali all'azione. Si è posto, altresì, in rilievo che la reggenza e la direzione del clan da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo di detenzione del suo vertice, è stata confermata dalle credibili dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale si è fatta altresì carico, attraverso un'analitica valutazione delle conversazioni captate (p. 67-69), di confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente con riferimento ai capi g) ed h). A tale congrua motivazione, il ricorrente oppone critiche fondate su una non consentita diversa e parcellizzata lettura delle emergenze investigative. 10.3. Neppure colgono nel segno le censure, svolte dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nel sesto motivo dei rispettivi atti di ricorso, con riferimento al vizio di motivazione in punto di responsabilità del ricorrente per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonché il settimo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], concernente la sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Si tratta di doglianze - involgenti la credibilità delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], Della Corte e [OSCURATO:PERSONA] e, con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'epoca dell'incontro tra questi, [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, che la difesa assume essere stata ricostruita in sentenza con una tempistica inverosimile - della quali il Collegio si è già occupato nei paragrafi 5.2. e 5.7., cui si rinvia. 10.4. Il primo e il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], riguardante le censure in punto di mancata istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato come già chiarito nei paragrafi 3.1. e 5.4. della presente sentenza, cui si rinvia. 10.5. Infine, è manifestamente infondato il motivo sulle circostanze attenuanti generiche. Il beneficio è stato negato al ricorrente, così come a tutti gli altri coimputati, da parte del giudice di primo grado sulla base della gravità dei reati perpetrati, della continuità delle condotte, della professionalità criminale espressa dagli agenti e della personalità negativa di ciascuno. Il giudice di secondo grado ha, inoltre, evidenziato, con particolare riferimento al ricorrente (p. 69), il precedente specifico, riguardante la condanna per la violazione dell'art. 73 d. P.R. n. 309/90, e il ruolo di reggenza da questi svolto. Come già osservato a proposito dello scrutinio di analogo motivo con riguardo ad altri ricorrenti, con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del
Sentenza Cassazione n. 41797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris