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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21849/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.MANNEH Lamin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, assunta a seguito di giudizio abbreviato, esclusa la ipotesi di concorso in detenzione dello stupefa- cente marijuana rinvenuto sulla persona del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Samsideen, in Qck.pQnch, relazione alla residua imputazione rideterminava ni suoi confronti in anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa.

2. La Corte di Appello milanese riconosceva il concorso del Manneh nel reato di detenzione dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] affermando in primo luogo la inverosomiglianza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal co-indagato [OSCURATO:PERSONA] ; il quale aveva escluso il coinvolgimento del MANNEH nella detenzione dello stupefacente, assumendo che lo stesso non di- morava nell'abitazione in cui era stato rinvenuto lo stupefacente e che lo stesso vi si trovava solo di passaggio, mentre in tale abitazione dimoravano altri tre connazionali.

Sulla base delle emergenze investigative la Corte di Appello rileva- va come le affermazioni degli indagati contrastavano con la conformazione e gli arredi dell'abitazione, che era composta da un'unica stanza con due letti e dall'assenza di arredi che giustificasse la presenza di un numero superiore a due occupanti.

Evidenziava ancora che l'esame dei tabulati telefonici della linea mobi- le intestata all'imputato fornivano chiara evidenza del collegamento e della pre- senza, anche in tempo di notte, del MANNEH nel luogo ove si trova l'abitazione in cui venne rinvenuto lo stupefacente.

Rilevava ancora che i luoghi di occultamen- to dello stupefacente (valigia posta sotto ad uno dei letti e cestello della lavatri- ce), in uno al rinvenimento di una bilancia di precisione all'interno dell'unico ar- madio della casa e di materiale per il confezionamento dello stupefacente in vari punti della casa (carta stagnola e buste ritagliate), davano atto della consapevo- lezza del MANNEH della presenza dello stupefacente e della sua destinazione.

Le evidenti falsità riferite dai due indagati in sede di interrogatorio, in uno alla presenza del MANNEH all'atto della perquisizione e gli elementi sopra evi- denziati a sostegno della consapevolezza del MANNEH rendevano altresì logico inferire che lo stupefacente fosse detenuto dallo stesso Manneh in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto anche della rilevanza ponderale e del valore dello stupefa- cente (circa un chilogrammo di marijuana) e del fatto che "se il MANNEH fosse estraneo alla sua commercializzazione il coimputato non lo avrebbe lasciato solo in casa rischiando che questi se ne impossessasse e sparisse".3.

La difesa del MANNEH ha proposto due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo deduce violazione della regola di valutazione della prova del reato ai sensi dell'art.12 cod.proc.pen., assenza di gravità indi- ziaria in relazione alla presenza stabile del MANNEH nell'appartamento in cui era stato arrestato e alla inconcludenza in ordine al dato relativo all'aggancio delle celle telefoniche.

Assenza di motivazione in merito al passaggio logico attraverso il quale il giudice distrettuale ha fatto derivare la consapevolezza dell'imputato circa la presenza dello stupefacente rinvenuto nel(abitazione dalla sua stabile presenza nell'abitazione.

Assume la difesa dell'imputato che neppure attraverso la verifica dei tabulati sulle celle agganciate dal telefono del MANNEH sarebbe stato possibile inferire che il ricorrente dimorasse stabilmente nell'abitazione ove era stato rinvenuto lo stupefacente; sotto altro profilo censura il passaggio logico secondo il quale, pure a fronte della consapevolezza del MANNEH di trovarsi in una abitazione in cui si trovava occultato lo stupefacente, pure in presenza di in- dici di spaccio, ne derivasse altresì la inferenza secondo la quale il MANNEH fosse adesivo a tale detenzione e concorresse consapevolmente nella detenzione. 3.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa del MANNEH deduce violazione di legge sui criteri di valutazione del concorso di persone nel reato, in assenza della indicazione di elementi circostanziali, sia pure indiziari, indicativi di un con- corso materiale o morale nella illecita commercializzazione.

Assume ancora l'assenza di motivazione sui limiti e sulle distinzioni, pure operate in giurispru- denza di legittimità, tra concorso nel reato di detenzione e connivenza passiva non punibile, laddove del tutto apparente ed illogica era l'affermazione di re- sponsabilità fondata sulla rilevanza quantitativa dello stupefacente e o fatto che se il MENNEH non fosse stato consapevole ed adesivo alla detenzione/ il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe fidato di lasciare il ricorrente da solo all'interno dell'abitazione con il rischio di vedersi sottrarre lo stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso si presenta infondato.

La sentenza della Cor- te di Appello di Milano presenta invero una coerente struttura argomentativa che non presta il fianco alle critiche della difesa nel riconoscere da un lato l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nell'escludere qualsiasi collegamento del MESSEH con l'abitazione ove lo stupefacente è stato sequestra- to e dall'altra nell'affermare che il MESSEH era consapevole della presenza nell'abitazione della sostanza stupefacente ivi rinvenuta, quantomeno di quella rinvenuta all'interno della lavatrice e fj2:12t consapevoletat di una attività di pre- parazione della droga ai fini del successivo spaccio. 1.1 Quanto alla prima questione il giudice distrettuale ocon logico apparato argomentativo I ha ritenuto del tutto inattendibile quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] sull'occasionalità della presenza del MENNEH all'interno dell'appartamento da es- so abitato, ponendo in rilievo l'inverosimiglianza del propalato sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] condivideva la casa con tre connazionali, tra cui non era compreso il MENNEH, della cui coabitazione non solo non è stato acquisito riscontro ma che al contrario risultava smentita dalla dimensione dell'unico locale e dalla presenza di due soli letti e di due valigie.

Dall'altra parte la presenza del MENNEH all'interno dell'abitazione in [OSCURATO:PERSONA] al momento del sopralluogo e della perquisizione, che peraltro il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di evitare dichiarando agli in- quirenti di abitare a Lecco, e i dati emergenti dal traffico telefonico in uscita dai due telefoni del MENNEH, che lo collegavano stabilmente dal mese di Gennaio 2020 alle celle telefoniche di [OSCURATO:PERSONA], risultano elementi adeguatamente valutati dal giudice di merito per riconoscere che fosse proprio il MENNEH a di- morare nella suddetta abitazione insieme al JARIU.

La inferenza risulta invero frutto di un ragionamento presuntivo fondato su dati certi e verificati e costitui- sce una logica deduzione di tali premesse fattuali, dotate dei caratteri di plurali- tà, univocità e concordanza.

Parimenti appoggiata a dati concreti, in quanto nell'abitazione non solo risultava riposto (sotto uno dei letti) un quantitativo con- siderevole di stupefacente, ma un ulteriore quantitativo si trovava nei servizi comuni (lavatrice) e in tutta la casa risultavano tracce di una attività di pesatura (bilancia di precisine) e di confezionamento dello stupefacente, l'inferenza, fon- data su plurimi elementi indiziari e su massime di esperienza che il MENNEH, quale stabile occupante dell'appartamento, fosse consapevole della presenza del- lo stupefacente nell'abitazione.

4. Fondato risulta invece il secondo motivo di ricorso laddove l'ulteriore in- ferenza logica secondo la quale il MENNEH sarebbe stato partecipe dell'illecita detenzione e della illecita preparazione dello stupefacente in una prospettiva di cessione non risulta appoggiata su un solido apparato indiziario e, al contempo, la motivazione del giudice distrettuale sulle ragioni della compartecipazione del MENNEH alla detenzione risulta invero manifestamente illogica. 4.1 Quanto al primo aspetto invero, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il principio, oramai acquisito, per il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio proba- torio di natura indiretta non può esaurirsi nella mera sommatoria degli indizi, esigendo la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrati- vo e deve essere preceduta da una operazione propedeutica - da cui non può prescindersi - che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di pro- va indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro intrinseca valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez.

Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, Mannino; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967).

È stato precisato che "nell'ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico- deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell'indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostra- tiva di regola possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quel- la degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo in- duttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez.

Un. n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230).

La circostanza fattuale idonea a formare un indizio deve pertanto essere certa perché da essa possa desumersi la prova - indiretta - dell'esistenza di un (altro) fatto; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell'elemento al quale si intende attribuire ef- ficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto - pregiudizievole per l'impu- tato - che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l'esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell'imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 39882 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 242123, se- condo cui l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza).

A ciò consegue l'ulteriore principio - che costituisce il necessa- rio corollario di quanto fin qui affermato - dell'impossibilità di porre il fatto igno- to, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall'originario fatto noto certo se- guendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un'ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell'imputato (Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la dop- pia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell'indi- zio, e la c.d. praesumptio de praesumpto, o presunzione di secondo grado, si ri- solve in un mero paralogismo giuridico (Sez. 1 n. 4434 del 6/11/2013, Rv. 259138), che non può costituire fonte legale di prova indiziaria - rispondente ai requisiti trikitigtsti dall'art. 192 comma 2 del codice di rito - proprio perché l'esi- stenza dell'ulteriore fatto da dimostrare non sarebbe desunta da un elemento in- diziario connotato dal requisito della precisione, e dunque della certezza, ma da un dato soggetto a sua volta a dimostrazione per via induttiva, e dunque soltan- to verosimile o supposto." (Sez. 1 n. 18149 del 11/11/2015, Korkaj, Rv. 266882). 4.2 Orbene)nel caso di specie/ il giudice distrettuale ha posto a fondamento del ragionamento logico induttivo, che ha condotto al giudizio di colpevolezza del Menneh, una premessa storica da cui ha tratto elementi indizianti ai quali manca il fondamentale requisito della certezza in quanto se è coerente approdo erme- neutico indiziario la circostanza che il MENNEH fosse consapevole della presenza dello stupefacente nell'abitazione, da tale circostanza, peraltro dedotta logica- mente sulla base di un ragionamento inferenziale, non consegue, e non può conseguire per collegamento presuntivo, la circostanza che il MENNEH ne fosse altresì custode, detentore o utilizzatore per finalità di cessione.

A questo proposi- to non è stato addotto alcun elemento, in disparte delle inveritiere dichiarazioni del AR31.1 che il MENNEH, in ragione della coabitazione nel medesimo apparta- mento, detenesse lo stupefacente in concorso con il primo.

Invero le dichiarazio- ni del [OSCURATO:PERSONA], volte ad assumere su di sé la responsabilità della detenzione dello stupefacente, anche in ragione del fatto che era stato sorpreso sul treno mentre deteneva un quantitativo non indifferente di marijuana, possono senza meno es- sere interpretate nel senso di volere allontanare sospetti di correità nei confronti del compagno, ma certamente non possono essere valutate, da sole, a sostegno della prospettazione accusatoria. 4.3 Quanto al profilo della coabitazione la giurisprudenza del S.C, ha in più circostanze escluso che il rapporto di coabitazione sia sufficiente a configura- re il concorso nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'abitazione, in quanto il mero rapporto di coabitazione integra semmai una ipotesi di connivenza non punibile se si verte in assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pure si cono- sca la sussistenza, essendo invece necessario, per fondare la ipotesi di concorso nel reato, il consapevole apporto, morale o materiale, all'altrui condotta crimino- sa, anche in forme di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso del concorrente (sez.3, n.41055 del 22 Settembre 2015, Rapushi ed altro, Rv.265167; sez. 4, n.34754 del 20 Novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280244; sez., n.52116 del 15 Novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278064 ove è stato affermato che il rapporto di convivenza tra familiari non può essere assunto quale indizio del concorso morale).

Invero la responsabilità è stata riconosciuta in presenza di condotta attiva agevolatrice, anche in ipotesi di ostacolo frapposto all'accesso delle forze dell'ordine, oltre che di agevolazione nell'occultamento (sez.3, n. 34985 del 16 Luglio 2015, Caradonna ed altro, Rv.264454). 4.4 Orbene nel caso in specie non è stato neppure indicato in quale forma e secondo quale schema si sarebbe concretizzato il concorso del MENNEH nella detenzione dello stupefacente (custodia temporanea, assistenza al JARIU nella preparazione o nel confezionamento) e d'altra parte, pure a volere ricondurre la veste del MENNEH a quella di co-detentore tout court, non risulta evidenziato alcun elemento individualizzante sulla cui base il MENNEH possa essere ricono- sciuto titolare esclusivo di una quantità determinata dello stupefacente rinvenu- to, laddove la parte principale dello stupefacente è stata rinvenuta all'interno di una valigia sotto uno dei letti senza che le forze dell'ordine abbiano accertato la riferibilità a taluno degli imputati, mentre una parte più modesta è stata trovata all'interno di un elettrodomestico di uso comune, senza peraltro alcun elemento da cui ricondurla alla persona del ricorrente. 4.5 La motivazione adottata dal giudice distrettuale si presenta poi mani- festamente apparente ed illogica laddove valorizza, ai fini del concorso, l'entità ponderale dello stupefacente la quale, al contrario, costituisce circostanza del tutto neutra se non risulta dimostrato che lo stesso, in qualche misura, sia tran- sitato nella esclusiva disponibilità del MENNEH; la complicità del MENNEH nei traffici del [OSCURATO:PERSONA] neppure può essere logicamente tratta dall'affidamento che il JARIU riponeva nell'ospite (e cioè che la droga non sarebbe stata sottratta), trat- tandosi di elemento incerto e un postulato meramente congetturale ed insuffi- ciente, che non considera le possibili ragioni per cui si era instaurato il rapporto di coabitazione (ospitalità, affinità, parentela, locazione).

5. In conclusione la sentenza impugnata merita di essere annullata per- ché venga fornita, se del caso, adeguata rappresentazione delle ragioni del con- corso del MENNEH nella detenzione dello stupefacente rinvenuto presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di Appello di Milano, diversa sezione, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.MANNEH Lamin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, assunta a seguito di giudizio abbreviato, esclusa la ipotesi di concorso in detenzione dello stupefa- cente marijuana rinvenuto sulla persona del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Samsideen, in Qck.pQnch, relazione alla residua imputazione rideterminava ni suoi confronti in anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa. 2. La Corte di Appello milanese riconosceva il concorso del Manneh nel reato di detenzione dello stupefacente rinvenuto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] affermando in primo luogo la inverosomiglianza delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal co-indagato [OSCURATO:PERSONA] ; il quale aveva escluso il coinvolgimento del MANNEH nella detenzione dello stupefacente, assumendo che lo stesso non di- morava nell'abitazione in cui era stato rinvenuto lo stupefacente e che lo stesso vi si trovava solo di passaggio, mentre in tale abitazione dimoravano altri tre connazionali. Sulla base delle emergenze investigative la Corte di Appello rileva- va come le affermazioni degli indagati contrastavano con la conformazione e gli arredi dell'abitazione, che era composta da un'unica stanza con due letti e dall'assenza di arredi che giustificasse la presenza di un numero superiore a due occupanti. Evidenziava ancora che l'esame dei tabulati telefonici della linea mobi- le intestata all'imputato fornivano chiara evidenza del collegamento e della pre- senza, anche in tempo di notte, del MANNEH nel luogo ove si trova l'abitazione in cui venne rinvenuto lo stupefacente. Rilevava ancora che i luoghi di occultamen- to dello stupefacente (valigia posta sotto ad uno dei letti e cestello della lavatri- ce), in uno al rinvenimento di una bilancia di precisione all'interno dell'unico ar- madio della casa e di materiale per il confezionamento dello stupefacente in vari punti della casa (carta stagnola e buste ritagliate), davano atto della consapevo- lezza del MANNEH della presenza dello stupefacente e della sua destinazione. Le evidenti falsità riferite dai due indagati in sede di interrogatorio, in uno alla presenza del MANNEH all'atto della perquisizione e gli elementi sopra evi- denziati a sostegno della consapevolezza del MANNEH rendevano altresì logico inferire che lo stupefacente fosse detenuto dallo stesso Manneh in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto anche della rilevanza ponderale e del valore dello stupefa- cente (circa un chilogrammo di marijuana) e del fatto che "se il MANNEH fosse estraneo alla sua commercializzazione il coimputato non lo avrebbe lasciato solo in casa rischiando che questi se ne impossessasse e sparisse".3. La difesa del MANNEH ha proposto due motivi di ricorso. 3.1 Con il primo motivo deduce violazione della regola di valutazione della prova del reato ai sensi dell'art.12 cod.proc.pen., assenza di gravità indi- ziaria in relazione alla presenza stabile del MANNEH nell'appartamento in cui era stato arrestato e alla inconcludenza in ordine al dato relativo all'aggancio delle celle telefoniche. Assenza di motivazione in merito al passaggio logico attraverso il quale il giudice distrettuale ha fatto derivare la consapevolezza dell'imputato circa la presenza dello stupefacente rinvenuto nel(abitazione dalla sua stabile presenza nell'abitazione. Assume la difesa dell'imputato che neppure attraverso la verifica dei tabulati sulle celle agganciate dal telefono del MANNEH sarebbe stato possibile inferire che il ricorrente dimorasse stabilmente nell'abitazione ove era stato rinvenuto lo stupefacente; sotto altro profilo censura il passaggio logico secondo il quale, pure a fronte della consapevolezza del MANNEH di trovarsi in una abitazione in cui si trovava occultato lo stupefacente, pure in presenza di in- dici di spaccio, ne derivasse altresì la inferenza secondo la quale il MANNEH fosse adesivo a tale detenzione e concorresse consapevolmente nella detenzione. 3.2 Con il secondo motivo di ricorso la difesa del MANNEH deduce violazione di legge sui criteri di valutazione del concorso di persone nel reato, in assenza della indicazione di elementi circostanziali, sia pure indiziari, indicativi di un con- corso materiale o morale nella illecita commercializzazione. Assume ancora l'assenza di motivazione sui limiti e sulle distinzioni, pure operate in giurispru- denza di legittimità, tra concorso nel reato di detenzione e connivenza passiva non punibile, laddove del tutto apparente ed illogica era l'affermazione di re- sponsabilità fondata sulla rilevanza quantitativa dello stupefacente e o fatto che se il MENNEH non fosse stato consapevole ed adesivo alla detenzione/ il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe fidato di lasciare il ricorrente da solo all'interno dell'abitazione con il rischio di vedersi sottrarre lo stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso si presenta infondato. La sentenza della Cor- te di Appello di Milano presenta invero una coerente struttura argomentativa che non presta il fianco alle critiche della difesa nel riconoscere da un lato l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] nell'escludere qualsiasi collegamento del MESSEH con l'abitazione ove lo stupefacente è stato sequestra- to e dall'altra nell'affermare che il MESSEH era consapevole della presenza nell'abitazione della sostanza stupefacente ivi rinvenuta, quantomeno di quella rinvenuta all'interno della lavatrice e fj2:12t consapevoletat di una attività di pre- parazione della droga ai fini del successivo spaccio. 1.1 Quanto alla prima questione il giudice distrettuale ocon logico apparato argomentativo I ha ritenuto del tutto inattendibile quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] sull'occasionalità della presenza del MENNEH all'interno dell'appartamento da es- so abitato, ponendo in rilievo l'inverosimiglianza del propalato sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] condivideva la casa con tre connazionali, tra cui non era compreso il MENNEH, della cui coabitazione non solo non è stato acquisito riscontro ma che al contrario risultava smentita dalla dimensione dell'unico locale e dalla presenza di due soli letti e di due valigie. Dall'altra parte la presenza del MENNEH all'interno dell'abitazione in [OSCURATO:PERSONA] al momento del sopralluogo e della perquisizione, che peraltro il [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di evitare dichiarando agli in- quirenti di abitare a Lecco, e i dati emergenti dal traffico telefonico in uscita dai due telefoni del MENNEH, che lo collegavano stabilmente dal mese di Gennaio 2020 alle celle telefoniche di [OSCURATO:PERSONA], risultano elementi adeguatamente valutati dal giudice di merito per riconoscere che fosse proprio il MENNEH a di- morare nella suddetta abitazione insieme al JARIU. La inferenza risulta invero frutto di un ragionamento presuntivo fondato su dati certi e verificati e costitui- sce una logica deduzione di tali premesse fattuali, dotate dei caratteri di plurali- tà, univocità e concordanza. Parimenti appoggiata a dati concreti, in quanto nell'abitazione non solo risultava riposto (sotto uno dei letti) un quantitativo con- siderevole di stupefacente, ma un ulteriore quantitativo si trovava nei servizi comuni (lavatrice) e in tutta la casa risultavano tracce di una attività di pesatura (bilancia di precisine) e di confezionamento dello stupefacente, l'inferenza, fon- data su plurimi elementi indiziari e su massime di esperienza che il MENNEH, quale stabile occupante dell'appartamento, fosse consapevole della presenza del- lo stupefacente nell'abitazione. 4. Fondato risulta invece il secondo motivo di ricorso laddove l'ulteriore in- ferenza logica secondo la quale il MENNEH sarebbe stato partecipe dell'illecita detenzione e della illecita preparazione dello stupefacente in una prospettiva di cessione non risulta appoggiata su un solido apparato indiziario e, al contempo, la motivazione del giudice distrettuale sulle ragioni della compartecipazione del MENNEH alla detenzione risulta invero manifestamente illogica. 4.1 Quanto al primo aspetto invero, la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato il principio, oramai acquisito, per il quale, in tema di valutazione della prova indiziaria, l'operazione di lettura complessiva dell'intero compendio proba- torio di natura indiretta non può esaurirsi nella mera sommatoria degli indizi, esigendo la loro valorizzazione in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrati- vo e deve essere preceduta da una operazione propedeutica - da cui non può prescindersi - che consiste nella valutazione separata dei singoli elementi di pro- va indiziaria, che devono essere presi in esame e saggiati individualmente nella loro intrinseca valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità richiesto dalla legge, che ciascuno di essi deve possedere (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678, Mannino; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 2 n. 42482 del 19/09/2013, Rv. 256967). È stato precisato che "nell'ambito di tale metodo di formazione della prova, di tipo inferenziale e di natura logico- deduttiva, assume rilevanza determinante il dato della certezza dell'indizio, che costituisce espressione del requisito normativo della precisione codificato dall'art. 192 comma 2 cod.proc.pen., nel senso che ciascun indizio deve corrispondere a un fatto certo, e cioè realmente esistente e non soltanto verosimile o supposto (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321), munito di una valenza dimostra- tiva di regola possibilistica, dalla cui lettura, coordinata sinergicamente con quel- la degli altri elementi indiziari ricavati da fatti altrettanto certi nella loro esistenza storica, deve essere possibile pervenire, attraverso un ragionamento di tipo in- duttivo basato su regole di esperienza consolidate ed affidabili che consenta di superare l'ambiguità residua dei singoli indizi attraverso il loro apprezzamento unitario, alla dimostrazione del fatto ignoto oggetto di prova, secondo lo schema del c.d. sillogismo giudiziario (Sez. Un. n. 6682 del 4/02/1992, Rv. 191230). La circostanza fattuale idonea a formare un indizio deve pertanto essere certa perché da essa possa desumersi la prova - indiretta - dell'esistenza di un (altro) fatto; si tratta di un requisito indefettibile, che postula la puntuale verifica processuale della reale sussistenza dell'elemento al quale si intende attribuire ef- ficacia indiziante del diverso fatto ignoto da provare, non essendo consentito fondare la prova critica, di natura indiretta, del fatto - pregiudizievole per l'impu- tato - che deve essere dimostrato, su di una circostanza soltanto verosimile, o di cui sia meramente supposta l'esistenza, che si risolverebbe nel minare la base stessa del ragionamento inferenziale e si porrebbe in radicale contrasto con la regola codificata per cui la responsabilità dell'imputato deve essere provata al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4 n. 39882 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 242123, se- condo cui l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza). A ciò consegue l'ulteriore principio - che costituisce il necessa- rio corollario di quanto fin qui affermato - dell'impossibilità di porre il fatto igno- to, alla cui dimostrazione il giudice sia risalito dall'originario fatto noto certo se- guendo lo schema del ragionamento indiziario sopra descritto, come fonte di un'ulteriore prova presuntiva di natura indiretta, sulla quale fondare la pronuncia di condanna dell'imputato (Sez. 2 n. 5838 del 9/02/1995, Rv. 201517): la dop- pia presunzione si pone, infatti, in contrasto con la regola della certezza dell'indi- zio, e la c.d. praesumptio de praesumpto, o presunzione di secondo grado, si ri- solve in un mero paralogismo giuridico (Sez. 1 n. 4434 del 6/11/2013, Rv. 259138), che non può costituire fonte legale di prova indiziaria - rispondente ai requisiti trikitigtsti dall'art. 192 comma 2 del codice di rito - proprio perché l'esi- stenza dell'ulteriore fatto da dimostrare non sarebbe desunta da un elemento in- diziario connotato dal requisito della precisione, e dunque della certezza, ma da un dato soggetto a sua volta a dimostrazione per via induttiva, e dunque soltan- to verosimile o supposto." (Sez. 1 n. 18149 del 11/11/2015, Korkaj, Rv. 266882). 4.2 Orbene)nel caso di specie/ il giudice distrettuale ha posto a fondamento del ragionamento logico induttivo, che ha condotto al giudizio di colpevolezza del Menneh, una premessa storica da cui ha tratto elementi indizianti ai quali manca il fondamentale requisito della certezza in quanto se è coerente approdo erme- neutico indiziario la circostanza che il MENNEH fosse consapevole della presenza dello stupefacente nell'abitazione, da tale circostanza, peraltro dedotta logica- mente sulla base di un ragionamento inferenziale, non consegue, e non può conseguire per collegamento presuntivo, la circostanza che il MENNEH ne fosse altresì custode, detentore o utilizzatore per finalità di cessione. A questo proposi- to non è stato addotto alcun elemento, in disparte delle inveritiere dichiarazioni del AR31.1 che il MENNEH, in ragione della coabitazione nel medesimo apparta- mento, detenesse lo stupefacente in concorso con il primo. Invero le dichiarazio- ni del [OSCURATO:PERSONA], volte ad assumere su di sé la responsabilità della detenzione dello stupefacente, anche in ragione del fatto che era stato sorpreso sul treno mentre deteneva un quantitativo non indifferente di marijuana, possono senza meno es- sere interpretate nel senso di volere allontanare sospetti di correità nei confronti del compagno, ma certamente non possono essere valutate, da sole, a sostegno della prospettazione accusatoria. 4.3 Quanto al profilo della coabitazione la giurisprudenza del S.C, ha in più circostanze escluso che il rapporto di coabitazione sia sufficiente a configura- re il concorso nella detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta all'interno dell'abitazione, in quanto il mero rapporto di coabitazione integra semmai una ipotesi di connivenza non punibile se si verte in assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pure si cono- sca la sussistenza, essendo invece necessario, per fondare la ipotesi di concorso nel reato, il consapevole apporto, morale o materiale, all'altrui condotta crimino- sa, anche in forme di agevolazione o di rafforzamento del proposito criminoso del concorrente (sez.3, n.41055 del 22 Settembre 2015, Rapushi ed altro, Rv.265167; sez. 4, n.34754 del 20 Novembre 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.280244; sez., n.52116 del 15 Novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278064 ove è stato affermato che il rapporto di convivenza tra familiari non può essere assunto quale indizio del concorso morale). Invero la responsabilità è stata riconosciuta in presenza di condotta attiva agevolatrice, anche in ipotesi di ostacolo frapposto all'accesso delle forze dell'ordine, oltre che di agevolazione nell'occultamento (sez.3, n. 34985 del 16 Luglio 2015, Caradonna ed altro, Rv.264454). 4.4 Orbene nel caso in specie non è stato neppure indicato in quale forma e secondo quale schema si sarebbe concretizzato il concorso del MENNEH nella detenzione dello stupefacente (custodia temporanea, assistenza al JARIU nella preparazione o nel confezionamento) e d'altra parte, pure a volere ricondurre la veste del MENNEH a quella di co-detentore tout court, non risulta evidenziato alcun elemento individualizzante sulla cui base il MENNEH possa essere ricono- sciuto titolare esclusivo di una quantità determinata dello stupefacente rinvenu- to, laddove la parte principale dello stupefacente è stata rinvenuta all'interno di una valigia sotto uno dei letti senza che le forze dell'ordine abbiano accertato la riferibilità a taluno degli imputati, mentre una parte più modesta è stata trovata all'interno di un elettrodomestico di uso comune, senza peraltro alcun elemento da cui ricondurla alla persona del ricorrente. 4.5 La motivazione adottata dal giudice distrettuale si presenta poi mani- festamente apparente ed illogica laddove valorizza, ai fini del concorso, l'entità ponderale dello stupefacente la quale, al contrario, costituisce circostanza del tutto neutra se non risulta dimostrato che lo stesso, in qualche misura, sia tran- sitato nella esclusiva disponibilità del MENNEH; la complicità del MENNEH nei traffici del [OSCURATO:PERSONA] neppure può essere logicamente tratta dall'affidamento che il JARIU riponeva nell'ospite (e cioè che la droga non sarebbe stata sottratta), trat- tandosi di elemento incerto e un postulato meramente congetturale ed insuffi- ciente, che non considera le possibili ragioni per cui si era instaurato il rapporto di coabitazione (ospitalità, affinità, parentela, locazione). 5. In conclusione la sentenza impugnata merita di essere annullata per- ché venga fornita, se del caso, adeguata rappresentazione delle ragioni del con- corso del MENNEH nella detenzione dello stupefacente rinvenuto presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di Appello di Milano, diversa sezione, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio a
Sentenza Cassazione n. 21849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris