CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 48862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 ottobre 1987 avverso la sentenza dei Giudice dell'udienza preliminare di Genova del 14 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in Sostituto persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso p2r !a inarnmssibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione e euro 10.000 di multa in relazione ai reato di c1.1 all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, disponendo altresi la confisca e la distruzione dello stupefacente e degli altri beni in sequestro oltre che del denaro parimenti sequestrato. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla confisca avente a oggetto i telefoni cellulari sequestrati e il denaro ( 3.300 euro), versato su un libretto postale infruttifero, senza che nulla fosse stato rilevato sul nesso di pertinenzialità con il reato commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile, perché la censura prospettata rientra a pieno titolo fra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. in quanto diretta a rassegnare un'ipotesi di illegalità della pena da estendersi anche alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, così come definitivamente chiarito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019 (dee. 17/07/2020), ancorchè non ricomprese nell'accordo delle parti, ma oggetto di applicazione officiosa. 2. Il ricorso è altresì fondato ma limitatamente alla confisca dei soli telefoni cellulari. 2.1.Nessuna ragione risulta essere stata evidenziata dalla sentenza impugnata a supporto della disposta ablazione in parte qua, malgrado si verta in una ipotesi confisca facoltativa, la quale impone di mettere in luce le ragioni in forza delle quali la libera disponibilità del bene in questione, se mantenuta, sarebbe in grado di rappresentare un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa. La confisca, infatti, potrà ritenersi legittima solo se risulti dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 4, n. 41560 del 26/10,/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687). Nel caso, il reato è la mera detenzione della sostanza indicata nel capo di imputazione (in particolare viene riconosciuto al ricorrente il ruolo di custode per conto terzi della cocaina riferibile alla effettiva disponibilità di altro imputato); e tanto rende ancora più marcata l'inconferenza della ablazione disposta. 2.2. Quanto al danaro, se può convenirsi con il ricorrente in relazione alla assenza di elementi argomentativi spesi per giustificare la confisca sempre nell'ottica del primo comma dell'art. 240 cod. pen., considerato il tenore della contestazione, per altro verso va anche rimarcato che nel provvedimento impugnato viene fatto significativo riferimento, per quante succinto, alla assenza di valide giustificazioni utili a supportare la disponibilità dell'importo sequestrato. Argomentazione che porta l'ablazione in questione (anche) all'interno dell'alveo del combinato disposto di cui agli artt. 240 bis cod. pen. e 85 bis d.P.R. n. 309 del 1990 e rispetto alla quale il ricorso manca di qualsivoglia specifica criticità. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari di cui dispone la re