Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06930/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione intermedia per il delitto residuo di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che, in ragione della recidiva contestata., i termini non risultano perenti visto che la sentenza di primo grado è stata emessa il 23 marzo 2016 e, al decorso degli otto anni e quattro mesi (cinque anni più due terzi ex art. 157, secondo comma, cod. pen.), il 23 luglio 2024, a fronte di citazione in appello disposta in data precedente alla luce della decisione di secondo grado intervenuta il 9 maggio 2024; che, invero, il reato non risulta prescritto neppure se si prendesse in esame la data di commissione del reato (9 gennaio 2016), visto che lo stesso, dovendosi aumentare il periodo di otto anni e quattro mesi di ulteriori due terzi (tredici anni, dieci mesi e venti giorni), sarebbe perento il 29 novembre 2029; rilevato che il secondo motivo con cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo è generico e manifestamente infondato, tenuto conto che la decisione spiega come il ricorrente non si fosse limitato a danneggiare l'auto ma avesse consapevolmente usato violenza nei confronti degli operanti ostacolando l'attività istituzionale che ponevano in essere; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo i Giudici di merito rappresentato le ragioni che facevano ritenere i fatti contestati di particolare gravità con pertinente riferimento alle modalità della condotta posta in essere nei confronti di due pubblici ufficiali con l'utilizzo, non solo di minacce, ma anche con violenza fisica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; é visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce l'intervenuta prescrizione intermedia per il delitto residuo di cui all'art. 337 cod. pen. è manifestamente infondato tenuto conto che, in ragione della recidiva contestata., i termini non risultano perenti visto che la sentenza di primo grado è stata emessa il 23 marzo 2016 e, al decorso degli otto anni e quattro mesi (cinque anni più due terzi ex art. 157, secondo comma, cod. pen.), il 23 luglio 2024, a fronte di citazione in appello disposta in data precedente alla luce della decisione di secondo grado intervenuta il 9 maggio 2024; che, invero, il reato non risulta prescritto neppure se si prendesse in esame la data di commissione del reato (9 gennaio 2016), visto che lo stesso, dovendosi aumentare il periodo di otto anni e quattro mesi di ulteriori due terzi (tredici anni, dieci mesi e venti giorni), sarebbe perento il 29 novembre 2029; rilevato che il secondo motivo con cui si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo è generico e manifestamente infondato, tenuto conto che la decisione spiega come il ricorrente non si fosse limitato a danneggiare l'auto ma avesse consapevolmente usato violenza nei confronti degli operanti ostacolando l'attività istituzionale che ponevano in essere; rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., avendo i Giudici di merito rappresentato le ragioni che facevano ritenere i fatti contestati di particolare gravità con pertinente riferimento alle modalità della condotta posta in essere nei confronti di due pubblici ufficiali con l'utilizzo, non solo di minacce, ma anche con violenza fisica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 06930/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris