CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di Arezzovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 febbraio 2026, depositata in data 26 febbraio 2026,il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, procedendo a normadell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’istanza diSaverio [OSCURATO:PERSONA], ha revocato la confisca per equivalente disposta nei confrontidel medesimo con sentenza del Tribunale di Arezzo del 25 novembre 2019, n.1659, divenuta irrevocabile il 19 marzo 2023, e rigettato la richiesta di revocadella confisca per equivalente disposta nei confronti del medesimo con ordinanzadel Tribunale di Arezzo del 15 gennaio 2024, n. 19, poi modificata con ordinanzadel Tribunale di Arezzo del 4 giugno 2024, n. 151.I provvedimenti ablatori hanno il loro fondamento nella dichiarazione di penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omesso versamento dell’IVA dicui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, dal medesimo commesso per gli anni 2014,2015, 2016 e 2017 quale legale rappresentante della società “[OSCURATO:PERSONA] IndustrialeDella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, poi dichiarata fallita il 3 maggio 2019. Precisamente, ilTribunale di Arezzo: a) con sentenza n. 1659/2019, emessa il 25 novembre 2019,e divenuta irrevocabile il 19 marzo 2023, ha pronunciato sentenza di affermazionedi responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2014, e dispostoanche la confisca del profitto di tale reato in via diretta nei confronti della societàe per equivalente nei confronti dell’imputato; b) con sentenza n. 1728/2023,emessa il 6 giugno 2023, e divenuta irrevocabile il 25 novembre 2023, hapronunciato sentenza di affermazione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] DelBuffa per gli anni 2015, 2016 e 2017, senza però disporre confisca; c) conordinanza n. 19/2024, emessa il 15 gennaio 2024, ha disposto la confisca delprofitto dei reati commessi per gli anni 2015, 2016 e 2017, in via diretta neiconfronti della società e per equivalente, in via sussidiaria, a carico dell’imputato;d) con ordinanza n. 151/2024, emessa il 4 giugno 2024 su istanza di [OSCURATO:PERSONA] DelBuffa depositata il 26 gennaio 2024, ha rideterminato l’importo della confisca.La procedura di fallimento nei confronti della società “[OSCURATO:PERSONA] IndustrialeDella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” è stata definita con concordato fallimentare omologato dalTribunale di Arezzo il 22 marzo 2023, e dichiarato integralmente eseguito condecreto del 27 settembre 2023. Il concordato fallimentare ha avuto ad oggettoanche i crediti IVA relativi agli anni 2014 e 2015; crediti che sono statiintegralmente soddisfatti in esecuzione del concordato, come da attestazionecontenuta nei provvedimenti del Tribunale di Arezzo e dalla comunicazione dellaDirezione regionale dell’Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2023.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diArezzo indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, preceduti da una premessa sui fattiritenuti rilevanti e sull’evoluzione del procedimento.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art.666 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,avendo riguardo alla ritenuta preclusione da giudicato esecutivo.Si deduce che illegittimamente l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenteil giudicato esecutivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’ordinanzan. 19/2024, ha disposto la confisca del profitto dei reati commessi per gli anni2015, 2016 e 2017.In primo luogo, si formula un’obiezione di tipo cronologico. Si premette chel’ordinanza oggetto del presente ricorso ritiene sussistere il giudicato esecutivo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] perché l’ordinanza n. 19/2024 non è stata impugnatadal medesimo. Si rappresenta, però, che l’ordinanza n. 19/2024 è stata notificataa [OSCURATO:PERSONA] solo il 14 febbraio 2024, quindi dopo il deposito dell’istanzacon la quale il medesimo aveva chiesto la revoca della confisca in quel momentodisposta a suo carico, siccome effettuato il 26 gennaio 2024, e prima della relativadecisione, emessa il 4 giugno 2024 con ordinanza n. 151/2024.In secondo luogo, si formula un’obiezione di tipo sostanziale. Si osserva chele decisioni del giudice dell’esecuzione, e quindi anche l’ordinanza n. 151/2024,per un verso, non danno luogo ad un giudicato in senso formale, ma possonoessere rivisitate alla luce di fatti sopravvenuti o di nuovi elementi, tra i quali rientraanche il mutamento della giurisprudenza di legittimità, e, sotto altro profilo,costituiscono vincolo esclusivamente in ordine alle questioni dedotte edeffettivamente decise, ma non anche con riguardo alle questioni deducibili, ocomunque non esaminate. Si rileva, poi, che, nella specie, pronunciando su ricorsodella società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, la Corte di cassazione (Sez.3, n. 35840 del 21/05/2025, depositata il 03/11/2025) ha annullato l’ordinanza n.152/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo nei confronti della sola società;ordinanza la quale aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca, ritenendoche il concordato fallimentare non integrasse procedura conciliativa tale dadeterminare la caducazione della confisca. Si rimarca che la decisione della Cortedi cassazione è stata pubblicata solo nel novembre 2025, quindi molto tempo dopoil deposito dell’ordinanza n. 151/2024, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,avendo riguardo alla mancata estensione della decisione nei confronti della società“[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” all’attuale ricorrente.Si deduce che, nella specie, deve operare l’effetto estensivodell’impugnazione, perché la decisione emessa nei confronti della società “AgricolaIndustriale Della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” ha ad oggetto la confisca diretta esattamente diquel profitto del reato al quale si riferisce la confisca per equivalente disposta acarico di [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea che la confisca diretta a carico dellasocietà e quella per equivalente a carico del suo amministratore dell’epoca,l’attuale ricorrente, sono interdipendenti, perché altrimenti si verrebbe adeterminare una «doppia imposizione», nonostante la confisca per equivalenteabbia una natura ripristinatoria e non sanzionatoria (si cita Sez. U, n. 13783 del2025, Massini). Si evidenzia, inoltre, che, nella specie, non vi è più alcun profittoda recuperare, perché la società, tenuta in via diretta all’adempimento degliobblighi tributari, ha integralmente soddisfatto i suoi debiti.2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione dei principi diproporzionalità e corrispondenza tra confisca e profitto del reato.Si deduce che il provvedimento impugnato non ha rispettato i principi diproporzionalità e corrispondenza tra confisca e profitto del reato, perché non haconsiderato che: a) la confisca per equivalente ha una funzione essenzialmenteripristinatoria e non può eccedere il valore del vantaggio economico effettivamenteconseguito; b) nella specie, il debito tributario è stato integralmente soddisfattodalla società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” con il concordato fallimentaremediante transazione fiscale approvata dall’Agenzia delle Entrate, come chiaritoda Sez. 3, n. 35840 del 21/05/2025, depositata il 03/11/2025; c) di conseguenza,il mantenimento della confisca a carico dell’attuale ricorrente si tradurrebbe in unaduplicazione della medesima pretesa ablativa già soddisfatta dalla società.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4,cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzoperché provveda sulla stessa procedendo in contraddittorio, nel rispetto delleforme di cui all’art. 666 cod. proc. pen.2. Il ricorso contesta un provvedimento, adottato dal giudice dell’esecuzione,nella parte in cui rigetta la richiesta di revoca di confisca precedentemente dispostasempre in sede di esecuzione dal giudice penale.La materia in questione rientra tra quelle elencate dall’art. 676, comma 1,cod. proc. pen., il quale prevede, per quanto di specifico interesse in questa sede:«Il giudice dell’esecuzione è competente a decidere in ordine […] alla confisca oalla restituzione delle cose sequestrate […]. In questi casi il giudice dell’esecuzioneprocede a norma dell’art. 667 comma 4».L’applicazione della disciplina di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,siccome espressamente richiamata dall’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.,comporta che il giudice dell’esecuzione «provvede in ogni caso senza formalità conordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata al difensore», avverso laquale è possibile proporre opposizione davanti al medesimo giudice che ha emessoil provvedimento de plano, opposizione da trattare secondo disciplina di cui all’art.666 cod. proc. pen. In forza di quest’ultima disposizione, poi, contro l’ordinanzaemessa sull’opposizione è proponibile ricorso per cassazione.È quindi fuori degli schemi normativi la proposizione di ricorso per cassazionedirettamente avverso il provvedimento emesso senza formalità, invece disperimentare prima l’opposizione davanti al medesimo giudice.Tuttavia, il ricorso proposto direttamente contro il provvedimento de plano,senza la preventiva presentazione di opposizione, pur se rimedio non previsto dalcodice, deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice che hadeciso senza formalità perché esamini le relative deduzioni.Come infatti osserva la giurisprudenza, esprimendo un principio ampiamenteconsolidato, il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa deplano dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, madeve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudicedell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli attigiuridici e del favor impugnationis (cfr., tra le tantissime: Sez. 3, n. 25819 del21/03/2025, Sberna, Rv. 288322 – 01; Sez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep.2024, Quarto, Rv. 285720 – 01; Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv.283858 – 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01). P.Q.MQualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.,dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo.Così deciso il 09/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]