CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10441/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale èrappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso giustaprocura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1751/2023 del [OSCURATO:PERSONA],pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 23051/2023Numero sezionale 2894/2025Numero di raccolta generale 10441/2026Data pubblicazione 21/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/11/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.1. È utile premettere che, con sentenza n. 5070 del 2017,divenuta cosa giudicata, resa a conclusione di una causa avente aoggetto un fondo patrimoniale, [OSCURATO:PERSONA] fu condannato dalTribunale di Palermo, in solido con [OSCURATO:PERSONA], all’epoca suaseconda moglie, al pagamento delle spese processuali in favore dellaprecedente sua prima moglie [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] provvide al pagamento integrale dell’importodovuto a [OSCURATO:PERSONA]; quindi, in recupero della metà della sommacorrisposta, ottenne dal Giudice di pace di Palermo, nei confronti delcoobbligato in solido [OSCURATO:PERSONA], il decreto ingiuntivo n.295/2019, per l’importo di euro 4.690,90, oltre interessi e spese,oggetto del presente giudizio.2. Con sentenza n. 3182/2019, il Giudice di pace di Palermo harigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso questo decreto, propostaper asserita falsità della sua procura a proporre l’appello definito conla suindicata sentenza n.5070/2017; ha rilevato, infatti, il passaggio ingiudicato della statuizione di condanna.3. Con sentenza n. 1751/2023, il Tribunale di Palermo, inaccoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha, invece, accoltol’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo: ha ritenuto, infatti, chela contestazione dell’autenticità della firma apposta alla procura debbaessere intesa come invalidità assoluta di un elemento indispensabileper la formazione dell’atto introduttivo del giudizio, incidente sullavalida instaurazione del rapporto processuale, con conseguentepreclusione della produzione di qualsiasi effetto giuridico nei confrontidel falso rappresentato; ha affermato che, in risposta alRic. 2023 n. 23051 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -2-Numero registro generale 23051/2023Numero sezionale 2894/2025Numero di raccolta generale 10441/2026Data pubblicazione 21/04/2026disconoscimento della firma nel presente giudizio, Nania avrebbedovuto chiedere la verificazione della procura nelle forme di cui all'art.216 cod. proc. civ. «per potere così far valere l’efficacia esecutiva dellasentenza nr. 2383/17» (così in sentenza).4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui GaetanoCiriminna ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2269 e 2700 cod. civ.,nonché, in relazione al n. 4, la violazione dell’art. 221 e dell’art. 214cod. proc. civ. e, in relazione al n. 3, la violazione degli art. 2909 cod.civ. e 324 cod. proc. civ.; ha rappresentato che l’autenticità della firmain calce alla procura alle liti come certificata a opera del difensore èmunita di fede privilegiata e può essere contestata soltanto per quereladi falso; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe dovuto, prima che la suacondanna alle spese in solido acquistasse efficacia di giudicato,contestare con la querela di falso la veridicità della firma apposta incalce alla procura di quel giudizio.1.2. Con il secondo motivo, articolato in relazione ai n. 3 e 4, laricorrente ha quindi lamentato la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e324 cod. proc. civ. e, in relazione al n. 4, la falsa applicazione dell’art.161 cod. proc. civ., nonché in relazione al n. 5, l’omesso esame dellededuzioni svolte sulla tassatività dei motivi di nullità della sentenza esulla non configurabilità, nella fattispecie, di un caso di inesistenza e,perciò, di proponibilità della querela nullitatis: in particolare, ilTribunale avrebbe erroneamente affermato che nel giudizio conclusosicon la sentenza di condanna posta a fondamento del ricorso per decretoRic. 2023 n. 23051 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -3-Numero registro generale 23051/2023Numero sezionale 2894/2025Numero di raccolta generale 10441/2026Data pubblicazione 21/04/2026ingiuntivo non si sarebbe mai instaurato un valido rapporto processualee che, quindi, non si sarebbe prodotto alcun effetto giuridico.1.3. Con le memorie illustrative, [OSCURATO:PERSONA] harappresentato che, con ordinanza n. 26996/2024, rigettandol’opposizione all’esecuzione ugualmente proposta da [OSCURATO:PERSONA] per laasserita nullità della procura, questa Corte ha stabilito che la suindicatasentenza n. 5070 del 2017, risolutiva della controversia sul fondopatrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è passata in giudicato in ogni suastatuizione e capo, incluso quello concernente la liquidazione e lacondanna al pagamento delle spese di lite in solido e che, pertanto,[OSCURATO:PERSONA] è vincolato al pagamento in solido di quelle speseprocessuali.2. Il ricorso dev’essere accolto.La questione di diritto decisa nella sentenza qui impugnata èstata ugualmente oggetto del giudizio di opposizione all’esecuzioneiniziata in forza del decreto ingiuntivo di cui si controverte, conclusosicon l’ordinanza n. 26996 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della terza sezione di questaCorte di rigetto dell’opposizione all’esecuzione.In questa pronuncia è stato ribadito, in richiamo al principio giàstabilito dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20934 del 12/10/2011,che la procura alle liti non costituisce, ai sensi del combinato dispostodegli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., requisito essenziale dell'atto dicitazione, con la conseguenza che quest'ultimo, anche se privo dellaprocura della parte, è idoneo a introdurre il processo e ad attivare ilpotere-dovere del giudice di decidere e che la sentenza emessa inconclusione è nulla per carenza di un presupposto processualenecessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma noninesistente; in conseguenza, per effetto del principio di conversione deimotivi di nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1 cod.proc. civ., la decisione è suscettibile di passare in cosa giudicata in casoRic. 2023 n. 23051 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -4-Numero registro generale 23051/2023Numero sezionale 2894/2025Numero di raccolta generale 10441/2026Data pubblicazione 21/04/2026di sua mancata tempestiva impugnazione, non essendo esperibili irimedi dell'actio o dell'exceptio nullitatis.Pertanto, preclusa ogni considerazione sulla proponibilità dellaquestione anche in sede di opposizione all’esecuzione, questo Collegiodeve unicamente prendere atto del sopravvenuto accertamento, conefficacia di giudicato, della non contestabilità della sentenza dicondanna posta a fondamento del decreto ingiuntivo e, per quel chequi in particolare rileva, della sopravvenienza del giudicato sulla stessavalidità del decreto ingiuntivo opposto; questa statuizione fa stato,infatti, a ogni effetto, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., anche in questogiudizio in cui quel titolo esecutivo si è formato, perché pendente trale medesime parti.Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, alpari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non soltantoqualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, maanche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente allapronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elementoche non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosicon gli elementi normativi astratti, è a essi assimilabile, essendodestinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindidella natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non siesaurisce in un giudizio di mero fatto (Cass. Sez.L. n. 12754 del 21/04/2022).Tale vincolo, derivante dal giudicato esterno ostativo dell'esamedi ogni ulteriore censura, è rilevabile d'ufficio anche in sede dilegittimità, laddove si sia formato in merito ad una domandaassolutamente sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati,del petitum e della causa petendi a quella su cui si è pronunciato ilgiudice del merito con la sentenza impugnata (cfr. Cass. 21/05/2014,n. 11219).Ric. 2023 n. 23051 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -5-Numero registro generale 23051/2023Numero sezionale 2894/2025Numero di raccolta generale 10441/2026Data pubblicazione 21/04/2026In conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata è cassata senza rinvio ex art. 382 comma III cod. proc. civ.;per la sopravvenienza del giudicato tra le parti, deve unicamenteprocedersi alla rimozione del provvedimento impugnato non conformea diritto, perché il processo non poteva essere proseguito.Ai fini delle spese di secondo grado, occorre rilevare che ilprincipio sancito dalla III Sezione, come detto, è consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte sin dalla sentenza delle S.U. 20934 del12/10/2011, sicché l’appello avverso la sentenza del Giudice di pace dirigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo era manifestamenteinfondato.In conseguenza, secondo soccombenza, [OSCURATO:PERSONA] deve esserecondannato alle spese del giudizio di appello e di questo giudizio dilegittimità in favore di Nania, secondo la liquidazione operata indispositivo in riferimento al valore della causa. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diDaniela [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello che liquida ineuro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 174,00 e agli accessori di legge;condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di DanielaHilda Nania, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquidain euro 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 27 novembre2025.Il PresidenteRic. 2023 n. 23051 sez. S2 - ad. 27-11-2025 -6-