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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 28625/2026

Testo disponibile della fonte

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cenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.

Giovanni B. Bertolini perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 5 febbraio 2026, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di GabrielStanek e, riconosciuta la continuazione, ha rideterminato la pena complessiva inanni sei, mesi dieci e giorni venticinque di reclusione ed euro 2.158,00 di multatra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti:a) sentenza n. 50/2023 del GIP del Tribunale di Lodi in data 14/2/2024,confermata dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 7/3/2024;b) sentenza n. 109/2023 del Tribunale di Lodi in data 23/3/2022,parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 18/1/2024,irrevocabile il 5/3/2024;c) sentenza n. 857/2023 del Tribunale di Lodi in data 28/6/2023,confermata dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 25/4/2025;d) sentenza n. 230/2024 del Tribunale di Piacenza in data 27/2/2024,confermata dalla Corte d’appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 31/5/2025;e) sentenza n. 158/2025 del Tribunale di Piacenza in data 10/2/2025,irrevocabile il 26/6/2025.2.

Il giudice dell’esecuzione, riconosciuto il vincolo della continuazione, haindividuato il reato più grave in quello di cui al capo 3) della sentenza n. 50/2023e ha quantificata la pena base in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro1.300,00 di multa.A questa ha aggiunto:per i reati della sentenza n. 50/2023-mesi due di reclusione per il reato di cui al capo 1);-mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo 4);per i reati della sentenza n. 109/2023-mesi sette di reclusione ed euro 12,00 di multa per il delitto di cui al capogiorni venticinque di reclusione ed euro 30,00 di multa per il delitto di cui alcapo a);giorni quindici di reclusione ed euro 12,00 di multa per i reati di cui ai capib), c), e) ed f) per un totale di mesi due di reclusione ed euro 48 di multa;per i reati della sentenza n. 857/2023-mesi dieci di reclusione per la violazione commessa il 25 marzo 2022;-mesi uno ciascuno, per un totale di tre mesi, per ciascuno degli altri treepisodi;per il reato oggetto della sentenza n. 230/2024 anni uno di reclusione edeuro 450,00 di multa;per il reato di cui alla sentenza n. 158/2025 mesi due di reclusione ed euro50,00 di multa.3.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, ha mezzo deldifensore, in due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.evidenziando che il giudice dell’esecuzione è incorso in errore nelladeterminazione della pena per il reato di cui al capo 4) della sentenza n. 50/2023in quanto la pena quantificata per questo in sede di cognizione era di mesi unoed euro 100,00 di multa e, inoltre, gli aumenti operati per gli altri reati satellitesono stati calcolati senza una effettiva logica in quanto questi non risultanoparametrati alla effettiva gravità dei singoli reati e non c’è una proporzione tra glistessi.4.

In data 29 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost.

Proc.

Gen.

Giovanni B. Bertolini chiede l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. in due distinti motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. conriferimento alla determinazione della pena per il reato di cui al capo 4) dellasentenza n. 50/2023, quantificata in termini superiori rispetto a quanto fatto dalgiudice di cognizione, e agli aumenti operati per gli altri reati satellite, chesarebbero stati calcolati senza una effettiva logica perché non risultanoparametrati alla effettiva gravità dei singoli fatti e non c’è una proporzione tra glistessi.Le doglianze sono fondate nei termini che seguono.Il giudice dell’esecuzione, che pure ha correttamente provveduto ascorporare i reati e a individuare il reato più grave e ha poi applicato i singoliaumenti per la continuazione (così, tra le tante, Sez. 1, n. 21424 del19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845»; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030), ha operato in modo errato nella quantificazionedella pena per il delitto di cui al capo 4 della sentenza n. 50/23 del GIP delTribunale di Lodi.In relazione a questo, infatti, ha calcolato un aumento di mesi otto direclusione ed euro 60,00 di multa laddove il giudice di cognizione avevaquantificato la pena per il reato satellite in mesi uno di reclusione ed euro 100,00di multa, e non si è così conformato al pacifico principio di diritto enucleato dallagiurisprudenza di legittimità per cui «il giudice dell'esecuzione, nel procedere allarideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione delladisciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per ireati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione conla sentenza irrevocabile di condanna» (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016,Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735 - 01).Sotto altro profilo, poi, la motivazione del provvedimento impugnatorisulta essere carente quanto al ragionamento giustificativo posto a fondamentodei singoli aumenti operati in continuazione di cui, invece, il giudice è tenuto adare adeguato conto, soprattutto quando questi possono apparire sproporzionatisia rispetto alla quantificazione della pena base, sia in rapporto alla gravità deglialtri reati che rientrano nella medesima continuazione (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 e, da ultimo, Sez. 1, n. 27570 del10/07/2026, Maiorino, n.m.)Ciò considerato che motivazione risulta anche contraddittoria in ordine adalcuni degli aumenti applicati: come, ad esempio, quello pari a dieci mesi direclusione per l’evasione del 25 marzo 22 (giudicato con la sentenza n. 857/23del Tribunale di Lodi) che, in assenza di una concreta spiegazione, risulta esseresignificativamente superiore rispetto agli aumenti calcolati per le altre analogheipotesi di cui all’art. 385 cod. pen., pure giudicate con la stessa sentenza n.857/23 o con quella n. 50/23.3.

La violazione di legge e le carenze di motivazione rilevate impongonol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale diPiacenza, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo esame in ordine altrattamento sanzionatorio.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Piacenza,in diversa persona fisica.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cenza;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giovanni B. Bertolini perl’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 5 febbraio 2026, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di GabrielStanek e, riconosciuta la continuazione, ha rideterminato la pena complessiva inanni sei, mesi dieci e giorni venticinque di reclusione ed euro 2.158,00 di multatra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti:a) sentenza n. 50/2023 del GIP del Tribunale di Lodi in data 14/2/2024,confermata dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 7/3/2024;b) sentenza n. 109/2023 del Tribunale di Lodi in data 23/3/2022,parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 18/1/2024,irrevocabile il 5/3/2024;c) sentenza n. 857/2023 del Tribunale di Lodi in data 28/6/2023,confermata dalla Corte d’appello di Milano, irrevocabile il 25/4/2025;d) sentenza n. 230/2024 del Tribunale di Piacenza in data 27/2/2024,confermata dalla Corte d’appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 31/5/2025;e) sentenza n. 158/2025 del Tribunale di Piacenza in data 10/2/2025,irrevocabile il 26/6/2025.2. Il giudice dell’esecuzione, riconosciuto il vincolo della continuazione, haindividuato il reato più grave in quello di cui al capo 3) della sentenza n. 50/2023e ha quantificata la pena base in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro1.300,00 di multa.A questa ha aggiunto:per i reati della sentenza n. 50/2023-mesi due di reclusione per il reato di cui al capo 1);-mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo 4);per i reati della sentenza n. 109/2023-mesi sette di reclusione ed euro 12,00 di multa per il delitto di cui al capogiorni venticinque di reclusione ed euro 30,00 di multa per il delitto di cui alcapo a);giorni quindici di reclusione ed euro 12,00 di multa per i reati di cui ai capib), c), e) ed f) per un totale di mesi due di reclusione ed euro 48 di multa;per i reati della sentenza n. 857/2023-mesi dieci di reclusione per la violazione commessa il 25 marzo 2022;-mesi uno ciascuno, per un totale di tre mesi, per ciascuno degli altri treepisodi;per il reato oggetto della sentenza n. 230/2024 anni uno di reclusione edeuro 450,00 di multa;per il reato di cui alla sentenza n. 158/2025 mesi due di reclusione ed euro50,00 di multa.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, ha mezzo deldifensore, in due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.evidenziando che il giudice dell’esecuzione è incorso in errore nelladeterminazione della pena per il reato di cui al capo 4) della sentenza n. 50/2023in quanto la pena quantificata per questo in sede di cognizione era di mesi unoed euro 100,00 di multa e, inoltre, gli aumenti operati per gli altri reati satellitesono stati calcolati senza una effettiva logica in quanto questi non risultanoparametrati alla effettiva gravità dei singoli reati e non c’è una proporzione tra glistessi.4. In data 29 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scrittacon la quale il Sost. Proc. Gen. Giovanni B. Bertolini chiede l’accoglimento delricorso e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. in due distinti motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. conriferimento alla determinazione della pena per il reato di cui al capo 4) dellasentenza n. 50/2023, quantificata in termini superiori rispetto a quanto fatto dalgiudice di cognizione, e agli aumenti operati per gli altri reati satellite, chesarebbero stati calcolati senza una effettiva logica perché non risultanoparametrati alla effettiva gravità dei singoli fatti e non c’è una proporzione tra glistessi.Le doglianze sono fondate nei termini che seguono.Il giudice dell’esecuzione, che pure ha correttamente provveduto ascorporare i reati e a individuare il reato più grave e ha poi applicato i singoliaumenti per la continuazione (così, tra le tante, Sez. 1, n. 21424 del19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845»; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030), ha operato in modo errato nella quantificazionedella pena per il delitto di cui al capo 4 della sentenza n. 50/23 del GIP delTribunale di Lodi.In relazione a questo, infatti, ha calcolato un aumento di mesi otto direclusione ed euro 60,00 di multa laddove il giudice di cognizione avevaquantificato la pena per il reato satellite in mesi uno di reclusione ed euro 100,00di multa, e non si è così conformato al pacifico principio di diritto enucleato dallagiurisprudenza di legittimità per cui «il giudice dell'esecuzione, nel procedere allarideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione delladisciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per ireati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione conla sentenza irrevocabile di condanna» (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016,Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735 - 01).Sotto altro profilo, poi, la motivazione del provvedimento impugnatorisulta essere carente quanto al ragionamento giustificativo posto a fondamentodei singoli aumenti operati in continuazione di cui, invece, il giudice è tenuto adare adeguato conto, soprattutto quando questi possono apparire sproporzionatisia rispetto alla quantificazione della pena base, sia in rapporto alla gravità deglialtri reati che rientrano nella medesima continuazione (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01 e, da ultimo, Sez. 1, n. 27570 del10/07/2026, Maiorino, n.m.)Ciò considerato che motivazione risulta anche contraddittoria in ordine adalcuni degli aumenti applicati: come, ad esempio, quello pari a dieci mesi direclusione per l’evasione del 25 marzo 22 (giudicato con la sentenza n. 857/23del Tribunale di Lodi) che, in assenza di una concreta spiegazione, risulta esseresignificativamente superiore rispetto agli aumenti calcolati per le altre analogheipotesi di cui all’art. 385 cod. pen., pure giudicate con la stessa sentenza n.857/23 o con quella n. 50/23.3. La violazione di legge e le carenze di motivazione rilevate impongonol’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale diPiacenza, in diversa persona fisica, proceda a un nuovo esame in ordine altrattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente alla determinazione deltrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Piacenza,in diversa persona fisica.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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