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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024

Cassazione n. 28976/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di DollaKu Ardjan, ritenuto che con i primi due motivi di ricorso con il quale si contesta la conferma della responsabilità per la ricettazione ed il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen.. è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità sottolinea gli elementi fattuali in forza dei quali deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia l'eccessività della pena in regione del mancato riconoscimento della lieve entità della condotta e delle attenuanti previste dall'art. 62 n.4) e 648, comma 4 cod. pen. non è specifico in quanto non si confronta con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata che ha messo in rilievo come gli elementi emersi -- e principalmente il valore dei beni ricettato - fossero incompatibili con il suo riconoscimento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di DollaKu Ardjan, ritenuto che con i primi due motivi di ricorso con il quale si contesta la conferma della responsabilità per la ricettazione ed il mancato inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen.. è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello con motivazione congrua e priva di illogicità sottolinea gli elementi fattuali in forza dei quali deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia l'eccessività della pena in regione del mancato riconoscimento della lieve entità della condotta e delle attenuanti previste dall'art. 62 n.4) e 648, comma 4 cod. pen. non è specifico in quanto non si confronta con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata che ha messo in rilievo come gli elementi emersi -- e principalmente il valore dei beni ricettato - fossero incompatibili con il suo riconoscimento; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28976/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris