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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18882/2026

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di PACE di FROSINONE;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Frosinone hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 -per essersi trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato italiano, in violazione dellenorme che disciplinano l’ingresso e la permanenza degli stranieri in territorio italiano, inquanto privi del permesso di soggiorno – e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di eurocinquemila di ammenda.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza e/o contraddittorietà dellamotivazione, in ordine alla impossibilità di pervenire a sentenza assolutoria e, comunque, dinon doversi procedere per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 286 del1998, così restando integrate violazioni dell’art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce censure confliggenti con laconsolidata giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorrente, in primo luogo, non si è mai fattocarico di esibire un valido permesso di soggiorno; resta incontestata, pertanto, l’affermazionecontenuta in sentenza – e tratta dalla deposizione di un teste di p.g. – circa il fatto chel’imputato si trovasse in territorio italiano senza esser munito del necessario permesso disoggiorno (questo era stato da lui richiesto, ma gli era stato negato a causa dei pregiudizipenali annoverati).Quanto alla invocata esclusione della procedibilità per particolare tenuità, previstadall’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di pace ha specificamente presoposizione sul tema, chiarendo nell’avversata decisione la ragione per la quale la stessaveniva riconosciuta al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non all’odierno ricorrente.

In particolare, ilgiudicante ha sottolineato lo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] – a differenza dellasituazione concernente [OSCURATO:PERSONA] – e, proprio in considerazione di tale diversità, ha ritenuto ilfatto di particolare tenuità, nei confronti del coimputato, considerandone l’esiguità del dannoe del pericolo cagionato alla collettività; a difformi conclusioni, invece, ha condotto lapresenza di pregiudizi a carico di [OSCURATO:PERSONA].Con tale dato, la difesa manca di instaurare qualsivoglia confronto sostanziale,limitandosi a dipanare una critica manifestamente infondata, in quanto di tenoremarcatamente apodittico e rivalutativo.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di PACE di FROSINONE;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Frosinone hadichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 -per essersi trattenuto irregolarmente nel territorio dello Stato italiano, in violazione dellenorme che disciplinano l’ingresso e la permanenza degli stranieri in territorio italiano, inquanto privi del permesso di soggiorno – e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di eurocinquemila di ammenda.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite ilproprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza e/o contraddittorietà dellamotivazione, in ordine alla impossibilità di pervenire a sentenza assolutoria e, comunque, dinon doversi procedere per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 286 del1998, così restando integrate violazioni dell’art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto deduce censure confliggenti con laconsolidata giurisprudenza di questa Corte. Il ricorrente, in primo luogo, non si è mai fattocarico di esibire un valido permesso di soggiorno; resta incontestata, pertanto, l’affermazionecontenuta in sentenza – e tratta dalla deposizione di un teste di p.g. – circa il fatto chel’imputato si trovasse in territorio italiano senza esser munito del necessario permesso disoggiorno (questo era stato da lui richiesto, ma gli era stato negato a causa dei pregiudizipenali annoverati).Quanto alla invocata esclusione della procedibilità per particolare tenuità, previstadall’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di pace ha specificamente presoposizione sul tema, chiarendo nell’avversata decisione la ragione per la quale la stessaveniva riconosciuta al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non all’odierno ricorrente. In particolare, ilgiudicante ha sottolineato lo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] – a differenza dellasituazione concernente [OSCURATO:PERSONA] – e, proprio in considerazione di tale diversità, ha ritenuto ilfatto di particolare tenuità, nei confronti del coimputato, considerandone l’esiguità del dannoe del pericolo cagionato alla collettività; a difformi conclusioni, invece, ha condotto lapresenza di pregiudizi a carico di [OSCURATO:PERSONA].Con tale dato, la difesa manca di instaurare qualsivoglia confronto sostanziale,limitandosi a dipanare una critica manifestamente infondata, in quanto di tenoremarcatamente apodittico e rivalutativo.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi ravvisare alcuna ipotesi diesonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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