CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29492-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 90-92, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l’ordinanza n. 3060/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Questa Corte con ordinanza n. 3060 del 10/02/2020 così provvedeva: “[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in tre motivi, avverso la sentenza n. 3171/2014 della Corte d'appello di Roma, depositata in data 14 maggio 2014. Resiste con controricorso il Condominio di via Cadlolo n. 90 in Roma. Con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima quale erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA], tutti condomini dell'edificio 3 del Condominio di via Cadlolo n. 90 in Roma, convenendo sia il Condominio che la condomina RAI - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.a., dedussero l'invalidità della delibera assembleare del 27 febbraio 2004, in relazione ai "lavori chiusura scale" e alla "cessione in utilizzo al condomino RAI - [OSCURATO:PERSONA] - S.p.a. del terrazzo condominiale dietro pagamento di corrispettivo", nonché per Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 l'incompletezza dell'ordine del giorno e la mancanza del necessario quorum deliberativo. Gli attori dedussero altresì l'invalidità di successiva delibera del 10 maggio 2004, per non aver riportato nel consuntivo 2002/2003 e nel preventivo 2003/2004 le somme dovute dall'edificio 4, per non aver imputato a debito dei condomini le somme dovute per lavori eseguiti senza tener conto di quelle già versate, per l'ingiustificato addebito a [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 3.544,86, per l'omessa convocazione di [OSCURATO:PERSONA], per aver imputato a carico di quest'ultima le spese per il consumo idrico e di riscaldamento e per averle addebitato spese personali per € 112,07. Con sentenza del 21 febbraio 2008, il Tribunale di Roma, superate le questioni preliminari e pregiudiziali, annullò la delibera del 27 febbraio 2004 per mancanza del quorum quanto alla cessione in uso alla [OSCURATO:SOCIETA]. del terrazzo, pur ritenendo valido il contratto di locazione; il Tribunale annullò altresì la delibera del 10 maggio 2004 limitatamente agli addebiti a carico di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 3.544,86 ed a carico di [OSCURATO:PERSONA] di quella di € 112,07. Avverso la sentenza di primo grado, propose appello [OSCURATO:PERSONA], la quale (dopo aver dedotto che la materia del contendere fosse cessata in relazione alle eccezioni per il mancato computo delle somme dovute dall'edificio 4 nel consuntivo 2003 ed alle somme indebitamente addebitate a [OSCURATO:PERSONA] per € 3.544,86 ed a lei per € 112,07 in quanto regolarizzate), lamentò, per quanto qui ancora rilevi, Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 l'erroneità del rigetto dell'impugnazione della delibera del 10 maggio 2004 in relazione all'addebito a suo carico delle spese di consumo idrico e di riscaldamento, nonostante nel periodo di riferimento, oggetto della ripartizione, l'appellante [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto consumi d'acqua e si fosse già distaccata dal riscaldamento centralizzato. Si costituirono nel giudizio di gravame gli appellati Condominio di via Cadlolo n. 90 in [OSCURATO:SOCIETA]., intervenne [OSCURATO:PERSONA], già attrice in primo grado, per dare adesione all'appello di [OSCURATO:PERSONA], e rimase contumace [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Roma rigettò l'appello, ed in particolare il terzo motivo dell'atto di impugnazione, osservando come le previsioni nn. 12 I a e 12 I e del vigente Regolamento di condominio stabilissero criteri convenzionali di ripartizione delle spese per il servizio idrico e per il servizio di riscaldamento, restando perciò irrilevanti le deduzioni dell'appellante circa l'installazione di un contatore per la misurazione dei consumi d'acqua, nonché circa l'avvenuto distacco dell'unità immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] dall'impianto di riscaldamento centralizzato. Ciò, si legge nella sentenza impugnata, "almeno fino a quando non si sia proceduto alla modifica del regolamento e delle tabelle millesimali con le maggioranze richieste, anche in relazione a quanto previsto per gli impianti di riscaldamento dalla legge n. 10/1991, ma tale materia è estranea all'oggetto del presente giudizio e richiederebbe per altro l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. Bene ha fatto il Tribunale a non ammettere la prova richiesta sul punto". Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.1, c.p.c. Va dapprima valutata l'eccezione del ricorrente in ordine alla mancata notifica del controricorso. Invero, il controricorso è stato affidato il 4 settembre 2015 al servizio postale per la notifica alla ricorrente nel domicilio eletto. La notifica tuttavia non è andata a buon fine mediante consegna alla destinataria per irreperibilità della stessa, come da avviso dell'8 settembre 2015. In data 3 ottobre 2016 il difensore del Condominio di via Cadlolo n. 90 ha depositato istanza con cui chiedeva di esser autorizzato all'eventuale rinnovo della notifica. Opera tuttavia il principio secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa, neppure costituendo circostanza idonea a consentire il superamento del detto limite temporale il deposito di una istanza - peraltro operata nella specie a distanza di oltre un anno dalla tentata notifica - per ottenere la riapertura dei termini (Cass. Sez. 6 - 3, 09/08/2018, n. 20700; Cass. Sez. 6 - 3, 31/07/2017, n. 19059; Cass. Sez. U, 15/07/2016, n. 14594). Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Non sussistendo perciò la prova della ritualità e tempestività della notificazione del controricorso, quest'ultimo deve ritenersi inammissibile e non possono essere riconosciute le relative spese al controricorrente. Trattandosi, peraltro, di ricorso depositato prima del 30 ottobre 2016, per il quale è stata fissata adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c., va ritenuta ammissibile la memoria depositata dall'intimato pur in mancanza di controricorso notificato nei termini di legge, in applicazione dell'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (cfr. Cass. Sez. 2, 14/05/2019, n. 12803). Sono poi inammissibili le produzioni documentali effettuate dal ricorrente con nota datata 22 marzo 2019, essendo preclusa nel procedimento di cassazione, ai sensi dell'art. 372, comma 1, c.p.c., la produzione di documenti tendenti a dimostrare la fondatezza dei motivi di ricorso ovvero circostanze di fatto sopravvenute, salvo che siano diretti ad evidenziare la cassazione della materia del contendere (cfr. Cass. Sez. 1, 26/09/1996, n. 8499). 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 n. 3, 1118, ultimo comma, e 1123, secondo comma, c.c., nonché del "diritto vivente consolidato in tema di addebito delle spese per consumo in caso di distacco del condominio dall'impianto centralizzato di riscaldamento". A sostegno di tale censura, la Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 ricorrente specifica che il distacco della propria unità immobiliare dall'impianto centralizzato di riscaldamento era stato "accertato con atto pubblico", nonché verificato da una CTU resa in altro giudizio tra le parti. Stando alle risultanze di tale CTU, il distacco dell'impianto di riscaldamento era avvenuto nel 2001 "in maniera regolare" ed era stato altresì installato un contatore individuale per il rilevamento dei consumi d'acqua. Si evidenzia che le opere effettuate dalla ricorrente non avessero riguardato l'impianto comune ma solo le diramazioni individuali, ovvero i radiatori e l'impianto idrico dell'appartamento di sua proprietà. Col secondo motivo di ricorso si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell'art. 115 c.p.c., avendo errato la Corte di appello nel ritenere corretta l'esclusione, operata da parte del Tribunale, della possibilità di provare l'avvenuto distacco dell'unità immobiliare, "fatto storico" invece provato sia tramite atto pubblico, sia tramite CTU resa inter partes in altro giudizio. Il terzo motivo di ricorso censura la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di decidere sulla domanda di accertamento volta a conseguire la determinazione dell'importo dovuto dalla ricorrente per spese di riscaldamento nel periodo considerato dal bilancio impugnato. II. Va premesso che il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] 90. Erano stati tuttavia parte dei pregressi gradi di merito del giudizio, ed in particolare attori in primo grado, Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 come emerge dalla sentenza impugnata, altresì [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo unanime orientamento di questa Corte, l'impugnazione di una delibera assembleare di condominio determina fra i condomini che siano stati parte del giudizio una situazione di litisconsorzio processuale, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga impugnata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice del gravame deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile (da ultimo, Cass. Sez. 2, 26/09/2017, n. 22370). In ogni modo, nel caso in esame, la fissazione del termine ex art.331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare "prima facie" infondato, e l'integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass. Sez. U, 23/09/2013, n. 21670). III. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano inammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., atteso che le censure denunciano la violazione di norme di diritto o l'omesso esame di fatti privi di riferibilità alla "ratio decidendi" della sentenza impugnata. La Corte d'appello di Roma, a proposito del terzo motivo dell'atto di gravame di [OSCURATO:PERSONA], affermò che la deliberazione assembleare del 10 maggio 2004 avesse correttamente ripartito le spese del consumo idrico e del riscaldamento alla stregua delle previsioni nn. 12 I a e 12 I e Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 del Regolamento di condominio contrattuale, ritenendo perciò irrilevanti, avuto riguardo a detta disciplina pattizia, l'avvenuta installazione di un contatore per la misurazione dei consumi d'acqua, come il distacco dell'unità immobiliare di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] dall'impianto di riscaldamento centralizzato. I tre motivi di ricorso, invece, si fondano proprio su tali circostanze fattuali ritenute irrilevanti dai giudici di appello, quali l'avvenuto distacco dal riscaldamento centralizzato e l'installazione del contatore idrico. La ricorrente non considera come, pur in ipotesi di rinuncia o distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, è comunque valida la clausola del regolamento contrattuale che ponga a carico del condomino rinunciante o distaccatosi l'obbligo di contribuzione alle spese per il relativo uso in aggiunta a quelle, comunque dovute, per la sua conservazione, potendo i condomini regolare, mediante convenzione espressa, adottata all'unanimità, il contenuto dei loro diritti ed obblighi e, dunque, ferma l'indisponibilità del diritto al distacco, suddividere le spese relative all'impianto anche in deroga agli artt. 1123 e 1118 c.c., a ciò non ostando alcun vincolo pubblicistico di distribuzione di tali oneri condominiali dettato dall'esigenza dell'uso razionale delle risorse energetiche e del miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale (Cass. Sez. 6 - 2, 18/05/2017, n. 12580; Cass. Sez. 2, 02/11/2018, n. 28051). Così come è valida la convenzione contenuta in un regolamento contrattuale di condominio in ordine alla ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, potendo una tale convenzione essere poi modificata solo Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 all'unanimità da tutti i condomini, e non soltanto per effetto della installazione di un contatore di sottrazione in una singola unità immobiliare (arg. da Cass. Sez. 2, 01/08/2014, n. 17557). La Corte d'appello aveva così affermato la legittimità della deliberazione assembleare del 10 maggio 2004 in ordine alle spese del consumo idrico e del riscaldamento, in quanto ricettiva di apposite clausole del regolamento contrattuale, clausole la cui esistenza ed il cui contenuto i tre motivi di ricorso neppure confutano. Dalla ritenuta validità della ripartizione delle spese operata alla stregua della disciplina convenzionale contenuta nel regolamento convenzionale discendeva pure la statuizione implicita di rigetto della domanda di rideterminazione dell'importo dovuto dalla ricorrente, oggetto del terzo motivo di ricorso. IV. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.700,00, Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2019.” Per la revocazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Cadlolo 90 resiste con controricorso, a sua volta illustrato da memorie. Preliminarmente si rileva che, analogamente a quanto accaduto in occasione del precedente ricorso per cassazione, il presente ricorso non risulta esser stato notificato agli altri originari attori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che avevano anche loro impugnato la medesima delibera assembleare, assumendo quindi la qualità di litisconsorti necessari per ragioni di carattere processuale. Tuttavia, anche in tal caso, deve ritenersi superflua la fissazione del termine per l’integrazione del contradditorio (Cass. S.U. n. 21670/2013), in forza del principio della ragionevole durata del processo, essendo il ricorso evidentemente inammissibile, come si vedrà. Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -11- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 Il motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 395 co. 1 n. 4 c.p.c. un errore di fatto revocatorio, in quanto la pronuncia della Corte Suprema, analogamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, avrebbe ritenuto che le doglianze della ricorrente fossero infondate, alla luce delle previsioni regolamentari che dettavano le modalità di riparto delle spese. Si tratterebbe, secondo la Torresi, di un evidente errore di fatto, in quanto deve escludersi che le previsioni di cui agli artt. 12 lett. a) ed e) del regolamento condominiale stabiliscano che la ricorrente, sebbene distaccatasi dagli impianti comuni, ed avendo apposto un misuratore per i consumi di acqua, debba continuare a concorrere alle spese, secondo le modalità indicate dal condominio nella delibera impugnata. Il motivo è inammissibile. In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -12- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643). L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442). Nel caso di specie, il ricorso per revocazione non si Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -13- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 confronta in primo luogo con la ratio posta a base della decisione impugnata che, lungi dall’esaminare la portata delle clausole regolamentari - di cui si sostiene in realtà un’erronea interpretazione (elemento questo che già esclude che si sia al cospetto di un errore di fatto come invece richiesto dalla norma in tema di revocazione) - ha in realtà rilevato l’inammissibilità dei motivi di ricorso proposti avverso la sentenza d’appello. Infatti, a fronte di una decisione di merito che faceva appunto leva sulla portata vincolante delle previsioni regolamentari, e che rendeva, quindi, irrilevante verificare se fosse stato effettivamente installato un contatore per la misurazione dei consumi di acqua ovvero se vi fosse stato un distacco dell’unità della Torresi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, i motivi di ricorso erano volti a ribadire l’effettiva sussistenza del distacco e della collocazione del contatore, ma senza però peritarsi di attaccare la ragione che era invece alla base della decisione di appello, rappresentata appunto dalla portata vincolante delle prescrizioni regolamentari. Trattasi a ben vedere di una pronuncia di rito fondata sul riscontro del difetto di specificità dei motivi di ricorso in quanto non rapportati alla specifica ratio che invece fiondava ka decisione impugnata. Risulta quindi evidente che la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha precluso, per così dire, “a monte” la possibilità di verificare la portata delle clausole regolamentari, ed esclude quindi che la decisione di questa Corte possa reputarsi affetta da errore di fatto revocatorio (e ciò anche a Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -14- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 tacere il fatto che si denuncia come errore di fatto quello che è l’esito di un’attività di interpretazione delle clausole, e quindi si prospetta un errore di giudizio che sfugge all’ambito di applicazione della revocazione). Ma ancor più depone per l’inammissibilità della domanda di revocazione la circostanza che, come si ricava in maniera pacifica dalla narrazione dei fatti contenuta in ricorso, e confermato dalla lettura della ordinanza impugnata, l’affermazione circa la portata risolutiva delle clausole regolamentari, tali da privare di rilevanza le condotte poste in essere dalla ricorrente, è contenuta nella sentenza d’appello (cfr. pag. 11 della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3171/2014) che ha sul punto confermato la valutazione già resa dal Tribunale, sicché, ove anche configurato come errore di fatto, ad essere impugnata con la revocazione avrebbe dovuto essere la sentenza di appello. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono tuttavia i presupposti per l’adozione della pronuncia di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza Ric. 2020 n. 29492 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -15- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29492/2020 Numero sezionale 4744/2022 Numero di raccolta generale 17119/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Co