Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22400/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ri, come da procura speciale in calce alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Velletri e Civitavecchia, inpersona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giacchetti, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente – ricorrente incidentale –Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso l’ordinanza n. 377/2025 della Corte d’Appello di Roma, depositatail 21/01/2025 e notificata il 13/03/2025.Uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA],per il controricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi iricorsi.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Velletri e Civitavecchiaimpugnava la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diDisciplina del Lazio emessa il 16 settembre 2020, con la quale era statairrogata al notaio [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare dellasospensione per un mese, in luogo di quella richiesta della sospensione perdodici mesi, a fronte della ritenuta commissione dell’illecito di cui all'art.147, lettere a) e b), della Legge [OSCURATO:PERSONA], limitatamente agli addebiti di cuiai punti 1 e 2 del capo di incolpazione formulata dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA](rispettivamente riferibili alla “continua dispensa dalla lettura delle scrittureprivate autenticate nelle sottoscrizioni” ed alla “tardività nella effettuazionedelle trascrizioni e delle iscrizioni di alcuni atti immobiliari”).In via incidentale il notaio Giampietro chiedeva di essere assolto dagliaddebiti ritenuti fondati dalla Coredi, con conseguente caducazione dellasanzione della sospensione per un mese; in subordine, domandava lasostituzione di tale sanzione con una di minore afflittività, qualel’avvertimento, la censura o la sanzione pecuniaria.2.

La Corte d’appello di Roma: a) in parziale accoglimento del reclamoprincipale, ha dichiarato il notaio Giampietro responsabile della violazionedell’art. 147 L.N. in ragione della richiesta di onorari per la costituzione disocietà a responsabilità limitata semplificate nonché della violazione dell’art.26 L.N., in combinato disposto con l’art. 137, comma 2, L.N., per la2 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026violazione dell’obbligo di assistenza personale allo studio; b) in parzialeaccoglimento del reclamo incidentale, ha revocato il provvedimento emessodalla Coredi con riguardo alla ritenuta violazione dell’art. 147 L.N. ricondottaalla tardiva esecuzione delle trascrizioni e delle iscrizioni di alcuni attiimmobiliari, confermando per il resto la gravata pronuncia (quantoall’accertamento della violazione dell’art. 147, lett. a) e b), in combinatodisposto con gli artt. 42 e 48, lett. a), del codice deontologico, per lareiterata dispensa dalla lettura delle scritture private autenticate); c) haapplicato, per l’effetto, la sanzione della sospensione dall’attivitàprofessionale per un periodo di un mese, nonché la sanzione pecuniaria dieuro 240,00, con facoltà per l’incolpato di estinguere mediante oblazione aisensi e nei termini di cui all’art. 145 bis L.N.A tal fine ha affermato, per quanto qui ancora rileva, che: a) la quasi totalitàdelle fatture emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione di società aresponsabilità limitata semplificate, recanti espressamente la causale “[OSCURATO:SOCIETA].”, da un lato, riportavano la voce “compenso” e, dall’altro,erano prive di alcun riferimento ad eventuali ulteriori prestazioni accessoriea quella relativa alla costituzione delle società, la cui esecuzione non erastata, peraltro, provata dall’incolpato, con la conseguenza che l’importorichiesto a titolo di onorario notarile non poteva che essere riferito allacostituzione della società e, come tale, doveva ritenersi indebito; né insenso contrario deponeva la considerazione relativa all’inferiorità dellasomma richiesta come compenso rispetto all’onorario normalmentepercepito per la costituzione di s.r.l. ordinarie, trattandosi di attività noncomparabili; b) la lettura degli atti da parte del notaio (pur non essendoobbligatoria) costituisce la regola (controllando il notaio, per il suo tramite,la rispondenza del contenuto della scrittura alla volontà delle parti),laddove, nella fattispecie, in un quarto del totale delle scritture autenticatenell’anno 2018 dal notaio si era data dispensa dalla lettura, con laconseguenza che, a fronte di un così rilevante numero di deroghe alla3 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026regola, avrebbe costituito onere dello stesso fornire la prova di averadempiuto agli obblighi a lui facenti capo ai sensi dell’art. 42 c.d.; una simileprova non era stata fornita, atteso l’irrilevanza, da un lato, del fatto che iltesto dei negozi recanti le sottoscrizioni autenticate fosse stato concordatocon il Comune di Roma e, dall’altro, della circostanza che, in esito ad unaprecedente ispezione, non fosse stata mossa alcuna contestazione peranaloghi comportamenti; c) il solo dato numerico non è sufficiente a fondarel’addebito disciplinare di spersonalizzazione e frettolosità della prestazione,a meno che non possa ritenersi ictu oculi abnorme e dunque di per sé solosignificativo, perché ad esempio il numero di atti rogati entro un certo lassodi tempo sia talmente elevato da escludere la possibilità di ritenere assoltoanche solo l’obbligo di lettura; d) le allegazioni difensive ab origine svoltedal notaio non erano state contestate dal Consiglio, nella fase di giudiziodinanzi alla Coredi, sotto il profilo storico, motivo per cui non si rendevanecessario dare corso alle prove orali formulate dal reclamato, volte aconfermare, con riguardo ai casi più eclatanti, il personale svolgimento delleprestazioni allo stesso facenti capo; e) il numero di atti complessivamentestipulati nell’anno 2018 ed in ciascuna giornata lavorativa, pari ad unamedia di circa dieci, seppure assai elevato, non poteva ex se costituire provadella violazione del principio di personalità della prestazione, consideratoche tale risultato poteva essere dovuto ad una particolare capacitàorganizzativa del notaio oppure alla tipologia di atti (routinari o tra lorocollegati) stipulati in ciascuna giornata; f) l’accuratezza della prestazionedel notaio non risultava essere mai stata contestata dai clienti, essendostato nelle more archiviato l’esposto formulato da uno di essi; g) non erastata fornita prova, ad opera della parte che a ciò sarebbe stata onerata,dell’effettiva insorgenza di problematiche in sede di stipula nei giornievidenziati quali maggiormente rilevanti ai fini della prova dell’addebito dispersonalizzazione e frettolosità della prestazione notarile; h) appariva deltutto verosimile, a maggior ragione in relazione agli atti specificamente4 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026censurati come esemplificativi della fondatezza dell’addebito (tra i quali, inprimis, il complesso atto di frazionamento del mutuo rogato il 7 giugno 2018ed, in genere, gli atti di mutuo e compravendita stipulati nelle giornatespecificamente menzionate dal Consiglio), che l’attività di consulenza eacquisizione della volontà del cliente e quella successiva di predisposizionee sottoposizione alla parte del testo dell’atto fosse stata svolta dal notaio intempi diversi e anteriori alla stipula; i) tale convinzione era avvalorata dallaconsiderazione che, come risultante dalla raccolta degli atti del notaio,effettivamente le attività di stipula erano state concentrate in alcunesettimane di ogni mese, intervallate da un lasso di tempo nel quale invecenon erano stati rogati atti, e che dunque doveva ritenersi essere statodestinato all’attività preparatoria.3.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il notaiodei [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Velletri e Civitavecchia ha resistito concontroricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su duemotivi, avverso il quale il ricorrente principale ha depositato controricorso.In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA].

AldoCeniccola, ha concluso per iscritto per il rigetto di entrambi i ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente principale deduce, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 132, n. 4, (vizio di motivazione) e 115 c.p.c., art. 147, lett. a), e 80legge n. 89/1913, per aver la Corte d’appello, con riferimento ad alcuni attidi costituzione di s.r.l. semplificate, imputato ad onorari le somme (circaeuro 200) che egli aveva in realtà percepito a diverso e legittimo titolo(compensi per attività accessorie, consistenti nella vidimazione dei libricontabili, nella predisposizione delle pec e nell’apertura delle partite IVA5 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026delle società) ed erroneamente, a suo dire, sussunto la condotta attribuitaglinella fattispecie di cui all’art. 147, lett. a), legge n. 89/1913, anziché inquella di cui all’art. 80 legge n. 89/1913, punito con la sola sanzionepecuniaria oblazionabile.1.1.

Il motivo è infondato.Va premesso che al notaio Giampietro la CO.RE.DI del Lazio aveva irrogatola sanzione della sospensione per un mese (anziché quella richiesta, didodici mesi) per una serie di contestazioni, aventi ad oggetto:1) l’asserita mancanza ai doveri di personalità della prestazione, per lastipula di un numero di atti ritenuto ‘eccessivo’; la stipula di taluni atti fuorisede in giorni di assistenza obbligatoria;2) l’emissione di fatture asseritamente irregolari e la percezione di onorariper la costituzione di s.r.l. semplificate;3) l’inserimento della clausola di dispensa dalla lettura in 183 scrittureprivate autenticate;4) il ritardo nella trascrizione di taluni atti.L’art. 3, comma 2, d.l. n. 1/2012 prevede che, per la costituzione di s.r.l.semplificate, «l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sonoesenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».Il ricorrente sostiene che: a) le sue deduzioni (secondo cui le somme di euro200 le avrebbe percepite per attività accessorie - consistenti nellavidimazione dei libri contabili, nella predisposizione delle pec e nell’aperturadelle partite IVA delle società – e non per la costituzione di s.r.l.semplificate) non sarebbero state oggetto di alcuna specifica contestazioneda parte del Consiglio notarile; b) la sua dichiarazione di responsabilità sibasa sul rilievo che le fatture emesse per la percezione delle somme inquestione indicano la voce ‘Compensi’, e non la voce ‘Onorari’,rappresentando i primi la remunerazione di attività libero professionali –diverse e autonome rispetto alla stipula dell’atto – di cui il notaio, in quantolavoratore autonomo, non può essere privato.6 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026In primo luogo, l’ordinanza emessa dalla corte d’appello di Roma si ponesenz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, atteso che, conargomentazioni congrue dal punto di vista logico-formale, dopo averesplicitato le ragioni per le quali la previsione della non debenza di onorarinotarili non può essere limitata all’ipotesi di società costituite da soggettiunder 35, ha valorizzato la circostanza che la quasi totalità delle fattureemesse dal [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione di società a responsabilitàlimitata semplificate, recanti espressamente la causale “Atto costitutivos.r.l.s.”, da un lato, riportavano la voce “compenso” e, dall’altro, erano privedi alcun riferimento ad eventuali ulteriori prestazioni accessorie a quellarelativa alla costituzione delle società, la cui esecuzione non era stata,peraltro, provata dall’incolpato, con la conseguenza che l’importo richiestoa titolo di onorario notarile non poteva che essere riferito alla costituzionedella società e, come tale, doveva ritenersi indebito.

Né in senso contrariodeponeva la considerazione relativa all’inferiorità della somma richiestacome compenso rispetto all’onorario normalmente percepito per lacostituzione di s.r.l. ordinarie, trattandosi di attività non comparabili.Del resto, non possono essere automaticamente considerate diverse dallamateriale redazione dell'atto notarile quelle attività che siano comunqueindispensabili per la formazione e la validità del rogito, quali l'attività distudio e di consulenza finalizzata alla stipulazione di atti, che rientrano nelconcetto di normalità e non danno diritto ad un compenso supplementare,potendo essere autonomamente compensate, rispetto all'onorario direpertorio, solo quelle attività di consulenza che, pur trovando occasionenella stesura dell'atto notarile, non siano necessarie ad assicurarne glieffetti e perseguano un fine ulteriore e diverso (vedi in tal senso Cass.20.7.2011 n. 15963; Cass. 21.5.2007 n. 11778; Cass. 18.1.2002 n. 541).In secondo luogo, anche a tacer del fatto che, non essendovene cenno nelprovvedimento impugnato, avrebbe dovuto indicare con precisione in qualefase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la7 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026relativa questione, in violazione del principio di specificità, il ricorrente haomesso di trascrivere o, almeno, di illustrare il contenuto rilevante dellacomparsa di costituzione in primo grado del Consiglio [OSCURATO:PERSONA] dei DistrettiRiuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, al fine di porre questo Collegio nellecondizioni di scrutinare se, a fronte di specifiche allegazioni in tal sensoformulate dal notaio, non avesse contestato la riferibilità delle somme dieuro 200 dal medesimo percepite ad attività accessorie consistenti nellavidimazione dei libri contabili, nella predisposizione delle pec e nell’aperturadelle partite IVA delle società.

In senso contrario depone, comunque,quanto trascritto dal controricorrente a pagina 9 del controricorso, avutoriguardo alle deduzioni dallo stesso effettuate all’udienza di discussionetenutasi il 16.9.2020 e al reclamo successivamente proposto.In terzo luogo, la generica doglianza concernente il riferimento operato nellefatture ai “compensi”, anziché agli “onorari”, non tiene conto del fatto chenel linguaggio comune i due termini vengono utilizzati con lo stessosignificato, ed è contraddetta dal fatto che anche le fatture emesse per lacostituzione di s.r.l. ordinarie recavano la voce “compensi” e non onorari.Il precedente di questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28863 del08/11/2024) richiamato nell’ordinanza qui impugnata è, poi, pertinente, sesolo si considera che si riferisce proprio a una fattispecie in cui la S.C. avevaconfermato la sentenza che, a sua volta, aveva sanzionato disciplinarmenteil notaio per aver ripetutamente riscosso somme non dovute per atticostitutivi di s.r.l.s. da lui rogati e per i quali l'art. 3 comma 3 del d.l. n.1del 2012, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2012, prevede la gratuità delministero notarile.1.2.

In relazione alla seconda censura formulata in via subordinata, secondola corte d’appello, considerata la reiterazione della condotta, la violazionedeve ritenersi censurabile ai sensi dell’art. 147, lett. a), della legge notarile(legge n. 89/1913), avendo determinato la lesione del decoro e del prestigiodella classe notarile.8 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il ricorrente sostiene, invece, che la condotta violerebbe, semmai, non giàl’art. 147, lettera a, richiesta dal Consiglio notarile, ma esclusivamente l’art.80 legge n. 89/1913 (secondo cui «Salvo il caso di errore scusabile, il notaioche ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una sommamaggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari dauno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte aripetere l’indebito»), comportando l’applicazione, in luogo dellasospensione, della sola sanzione pecuniaria oblazionabile prevista da taleultima disposizione.Orbene, premesso che, in materia di responsabilità disciplinare dei notai, ilfatto che la compromissione del decoro e del prestigio della professione exart. 147 lett. a), della legge n. 89 del 1913, sia stata causata dacomportamenti che costituiscono a loro volta illeciti disciplinari tipizzati(nella specie, violazione dell'art. 80 della legge n. 89 del 1913, per avere ilnotaio percepito un compenso nella redazione di un atto costitutivo disocietà semplificata, attività che non consentiva di percepire alcuncorrispettivo) non impedisce il concorso formale tra illeciti, essendo lenorme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti (Cass., Sez.,Sentenza n. 4215 del 09/02/2022), non è revocabile in dubbio che lareiterazione di una condotta vietata integri una lesione del decoro e delprestigio della classe notarile (e non solo la lesione dell'interesse dei clientiche avevano al medesimo pagato somme non dovute), come talesussumibile nell’ambito di applicazione dell’art. 147, lett. a).Senza tralasciare che è riservata al giudice di merito ogni valutazione circal’idoneità della condotta a ledere il decoro ed il prestigio della classe notarile.2.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 147, lett. b), legge n. 89/1913, come integrato dagli artt. 42 e 48 dei‘Principi di deontologia professionale dei notai’ approvati dal C.N.N. condelibera del 5 aprile 2008, 132, n. 4, c.p.c. (motivazione insanabilmente9 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026contraddittoria) e 2927, 2929 e 2697 c.c., per non aver la corte territoriale,con riferimento all’asserita violazione del dovere d’indagare la volontà delleparti e degli artt. 42 e 48 codice deontologico (ritenuta presuntivamentedesumibile dalla presenza di una clausola di dispensa dalla lettura in menodi un quarto delle scritture private da lui autenticate nell’anno 2018),considerato che la dispensa dalla lettura non costituisce di per sécomportamento deontologicamente scorretto (potendo integrare, al limite,un mero indizio di comportamenti deontologicamente scorretti) e per avererroneamente, a suo dire, ritenuto integrato l’illecito in difettodell’indispensabile requisito normativo della ‘reiterazione’ della condotta.2.1.

Il motivo è infondato.La corte d’appello, prendendo le mosse dall’art. 48 del codice deontologico(il quale prescrive che l'atto di "autenticazione delle firme" della scritturaprivata comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di “controllare la legalitàdel contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, diregola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni”),ha affermato che la lettura degli atti da parte del notaio (pur non essendoobbligatoria) costituisce la regola (controllando il notaio, per il suo tramite,la rispondenza del contenuto della scrittura alla volontà delle parti),laddove, nella fattispecie, in un quarto del totale delle scritture autenticatenell’anno 2018 dal notaio si era data dispensa dalla lettura, con laconseguenza che, a fronte di un così rilevante numero di deroghe allaregola, avrebbe costituito onere dello stesso fornire la prova di averadempiuto agli obblighi a lui facenti capo ai sensi dell’art. 42 c.d..

Una simileprova non era stata fornita, atteso l’irrilevanza, da un lato, del fatto che iltesto dei negozi recanti le sottoscrizioni autenticate fosse stato concordatocon il Comune di Roma (non essendo la natura dei contratti in oggetto diper sé sola tale da consentire di ritenerne superflua la lettura, trattandosidi contratti di affitto e cessione di azienda) e, dall’altro, della circostanzache, in esito ad una precedente ispezione, non fosse stata mossa alcuna10 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026contestazione per analoghi comportamenti (posto che “la mancata sanzionedi una condotta, da parte dell’autorità investita del potere disciplinare, nonè idonea a legittimare condotte successive contrarie alla legge, seppureanaloghe alla precedente non sanzionata, non potendo, il mancato avvioper il passato di un procedimento disciplinare, far sorgere un legittimoaffidamento sulla liceità della condotta”).Orbene, non è revocabile in dubbio che la motivazione resa dalla corte dimerito non si ponga al di sotto del cd. minimo costituzionale, vieppiù se siconsidera che il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo inpresenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nellasentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimentologico-giuridico posto a base della decisione.2.2.

Il ricorrente sostiene altresì che la corte d’appello avrebbe ritenutopresuntivamente dimostrato il fatto ignoto (l’asserita mancanza ai doverid’indagine della volontà delle parti) in presenza di un unico fatto noto(l’utilizzo della clausola di dispensa dalla lettura).L’art. 42 del codice deontologico prevede che il notaio è tenuto a svolgere,anche nell’autenticazione delle firme nelle scritture private, “in modoadeguato e fattivo” tutte le attività di informazione, consiglio e chiarimentodovute alle parti ivi espressamente elencate, precisando espressamente che“La scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle parti, salvaespressa dispensa delle parti stesse.

Nell’autentica il notaio fa menzionedella lettura o della dispensa dalla stessa.

La reiterata presenza dellaclausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamentescorretto”.

Tale disposizione deve leggersi in combinato con il successivoart. 48 c.d., secondo cui l’atto di autenticazione delle firme della scritturaprivata comporta in ogni caso l’obbligo per il notaio di “controllare la legalitàdel contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, diregola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni”.11 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Dalla lettura dei menzionati testi normativi si evince che, da un lato, lareiterata presenza della clausola di esonero dalla lettura è considerata unindice di comportamento deontologicamente scorretto e, dall’altro lato, “diregola” il controllo di legalità dell’atto e la sua rispondenza alla volontà delleparti deve essere effettuato anche mediante la sua lettura alle stesse primadelle sottoscrizioni.In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilitàdella sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quellodella "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi (ragion per cui non necessariamente, come invece sostenuto apag. 17 del ricorso, la prova deve essere fondata su una pluralità di fattinoti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), richiede che il fattoignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi eunivocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e adarticolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tuttigli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successivavalutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se sianoconcordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva(c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraversoun'analisi atomistica degli stessi.

Ne consegue che la denuncia, incassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudicedi merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioninon gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fattostorico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dalfatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concretinella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera12 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenutaapplicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022;conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22544 del 04/08/2025 e Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025).2.3.

Da ultimo, anche la giurisprudenza (per tutte, Cass., Sez. 2, Sentenzan. 31006 del 28/12/2017; conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30799 del02/12/2024) richiamata dal ricorrente ha statuito che, in tema diresponsabilità disciplinare dei notai, incorre nel divieto di svolgere"ricorrenti prestazioni" presso terzi o organizzazioni o studi professionali, inviolazione dell'art. 147, primo comma, lett. b), l. n. 89 del 1913 e dell’art.31 lett. f) del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale delnotariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sedeistituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante(nel caso di specie, quasi il 25%) della totalità degli atti dallo stesso notaiorogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare.Ebbene, non è revocabile in dubbio che l’aver inserito la dispensa dallalettura dell’atto in 183 scritture private su un totale (quanto al 2018) di 771integri gli estremi della ‘reiterazione’ prescritta dall’art. 42 del codicedeontologico, fermo restando, in ogni caso, che una siffatta valutazione èriservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, senon ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. nell’attuale formulazione.3.

Con il terzo motivo il ricorrente principale si duole, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., della violazione o falsa applicazione dell’art.144 legge n. 89/1913, dovendo la corte di merito rideterminare la sanzione,in ragione dell’attenuante tipica del ravvedimento operoso da lui posto inessere dopo la pubblicazione dell’ordinanza qui impugnata, e per aver lastessa corte ritenuto che un precedente disciplinare a suo caricoprecludesse la concessione delle attenuanti generiche.3.1.

Il motivo è infondato.13 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026L’art. 144 legge n. 89/1913 disciplina l’attenuante tipica del ravvedimentooperoso, stabilendo che «Se nel fatto addebitato al notaio ricorronocircostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commessol’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose dellaviolazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzionepecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l’avvertimento allacensura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo138-bis, comma 1, alla sospensione».Il ricorrente ha affermato di aver, dopo il deposito dell’ordinanza impugnata,rimborsato le somme (percepite in occasione della costituzione delle s.r.l.semplificate) ai clienti che le avevano versate, riparando il danno loroarrecato, in un’ottica di ravvedimento operoso.Tuttavia, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, la doverositàdell'adempimento non esclude il riconoscimento dell'attenuante delravvedimento operoso, ex art. 144 l. n. 89 del 1913, purché tale doverositànon sia stata acclarata in un giudizio che abbia già coinvolto ilprofessionista, poiché in tal caso, l'adempimento del notaio, soprattutto sescaturente da un'esecuzione già iniziata, perde il carattere dellaresipiscenza e della consapevolezza della contrarietà della condotta aidoveri giuridici e deontologici, finendo col perseguire la finalità di far cessarel'aggressione coattiva del proprio patrimonio (Cass., Sez. 2, Sentenza n.29707 del 19/11/2024).Né potrebbe invocarsi in senso contrario Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2818del 31/01/2023 (richiamata dal ricorrente), la quale ha statuito che, in temadi illecito disciplinare dei notai, ai fini della determinazione della sanzione,il giudice di merito deve valutare, ex art. 144 della l. n. 89 del 1913, anchela condotta posta in essere successivamente all'impugnazione in sedegiurisdizionale del provvedimento sanzionatorio (condotta che in quellafattispecie si era concretizzata nell'eliminazione delle conseguenze dannosescaturite dall'atto compiuto), poiché, avendo il giudizio di reclamo natura14 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026non impugnatoria, al giudice è devoluto il potere di valutare interamente ilrapporto che è alla base della sanzione irrogata.

Invero, in quella fattispeciela condotta asseritamente idonea ad eliminare le conseguenze dannosedell'illecito disciplinare era stata posta in essere dopo la decisione dellaCOREDI (vale a dire, all’esito di una fase priva di natura giurisdizionale) enon, come nel caso di specie, a seguito dell’ordinanza emessa dalla corted’appello (cui va innegabilmente riconosciuta la natura giurisdizionale).

Nonincide su quanto precede la circostanza che la condotta riparatoria delnotaio Giampietro sia stata posta in essere dopo l’impugnata ordinanza dellaCorte d’appello di Roma soltanto perché la Co.Re.Di. lo aveva proscioltodallo specifico addebito, non essendo preclusa al professionista la possibilitàdi uno spontaneo ravvedimento operoso senza farlo dipendere dall’esito delsuccessivo giudizio di reclamo.3.2.

Avuto riguardo alla riconoscibilità delle circostanze attenuantigeneriche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel procedimentodisciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessaalla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle,dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. n. 2138 del25/02/2000; Cass. n. 4866 del 18/05/1994; Cass. n. 11790/2011, chespecifica che ai fini di tale scelta non è necessario prendere inconsiderazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendosufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale conl'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanzeritenute di preponderante rilievo).Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso “la possibilità di applicazionedelle cd. attenuanti generiche a fronte dell’esistenza di precedenti violazionidisciplinari”.Del resto, la corte territoriale ha, con argomentazioni congrue dal punto divista logico-formale e corrette sul piano giuridico, osservato sul punto che«Il fatto poi che in esito ad una precedente ispezione non fosse stata mossa15 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026alcuna contestazione per analoghi comportamenti non è dirimente, postoche “la mancata sanzione di una condotta, da parte dell’autorità investitadel potere disciplinare, non è idonea a legittimare condotte successivecontrarie alla legge, seppure analoghe alla precedente non sanzionata, nonpotendo, il mancato avvio per il passato di un procedimento disciplinare, farsorgere un legittimo affidamento sulla liceità della condotta” (in questitermini, Cass., 19 febbraio 2021, n. 4527)».Sotto altro —e conclusivo— profilo va osservato che la condottacomplessivamente posta in essere dal notaio costituisce un illecitoplurioffensivo: la corte di appello ha dato rilievo alla natura non occasionaledella violazione, al numero delle infrazioni commesse e alla lesione delprestigio del singolo notaio e del decoro dell'intera classe notarile.

Tuttequeste considerazioni confermano, appunto, la natura plurioffensiva dellacondotta contestata al notaio e la non completa riparazione rappresentatadalla sola restituzione delle somme alla clientela.4.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. 2697, 2727 e 2729 c.c.,111, comma 6, Cost. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la corte di merito attribuito l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata.5.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denunzia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 47, secondo comma, e 147, lettere a) e b), l.16.2.1913 n. 89, come integrato dagli artt. 1 e 14, lett. b), dei Principi dideontologia professionale dei notai (in G.U. n. 177 del 30.7.2008), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale,a suo dire, disapplicato i consolidati principi giurisprudenziali in materia,ritenendo che la condotta del notaio, e in particolare la stipula di un elevatonumero di atti nei tempi e con le modalità risultanti dagli atti stessi, noncostituisse violazione degli artt. 47, secondo comma, e 147, lettere a) e b),L.N. in relazione al disposto degli artt. 1 e 14 lett. b) del codice deontologico,16 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026pur trattandosi di fattispecie del tutto analoga a quelle decise nei richiamatiprecedenti.6.

Preliminarmente, il ricorso incidentale proposto dal Consiglio notarile,sebbene tardivo (e, quindi, dipendente, quanto alla efficacia, dallaammissibilità di quello principale), è ammissibile.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 13617 del31/07/2012) hanno statuito che, nei procedimenti disciplinari a carico deinotai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolaredell'azione disciplinare, perché la legge non stabilisce alcuna limitazione perla parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltàcomporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione,essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmentesbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentitala proposizione di reclamo incidentale tardivo.La l. n. 89 del 1913, all’art. 158 bis (poi abrogato), richiamava la disciplinadettata per i procedimenti in camera di consiglio dal codice di proceduracivile: procedimenti per i quali non si è mai dubitato, nella giurisprudenzadi legittimità, che sia consentita la proposizione di impugnazioni incidentali,anche tardive (cfr., tra le altre, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1176).

Peraltro,anche nella nuova disciplina della materia, contenuta nel d.lgs. n. 150 del2011, art. 26 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), coneffetto per i procedimenti disciplinari iniziati dopo la sua entrata in vigore,l'applicabilità dell'istituto è stata riconosciuta, poiché viene fatto ora rinvioal rito sommario di cognizione, anziché, come in precedenza, all'art. 737c.p.c. e ss..

Con riguardo alle impugnazioni, nel sistema della proceduracivile, non sono stabilite limitazioni di sorta per le "parti pubbliche".

Èdunque priva di ogni supporto normativo la tesi del ricorrente principale,secondo cui la proposizione di reclami incidentali tardivi, nei procedimentidisciplinari a carico dei notai, sarebbe preclusa ai titolari dell'azione.17 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Nè il riconoscimento (anche) a questi ultimi della facoltà di cui si tratta dàluogo ad una irrazionale disparità delle parti: comporta invece la pienauguaglianza dei loro poteri di impugnazione, sicché va ritenutamanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che ilricorrente chiede di sollevare, nel presupposto che l’art. 158 legge n.89/1913 e l’art. 26 d.lgs. n. 150/2011, non escludendo la legittimazione delConsiglio notarile a proporre impugnazione incidentale tardiva, sarebberoin contrasto con gli artt. 3, 24, commi 1 e 2, e 111, comma 2, Cost.. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. un., 23 gennaio 1998 n. 652 - cui si è poi stabilmenteuniformata la giurisprudenza di legittimità - questa Corte si è orientata nelsenso che l'impugnazione incidentale, anche se tardiva, può attenere a ognicapo della sentenza, anche se autonomo rispetto a quello investito conl'impugnazione principale.6.1.

La doglianza formulata dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA] meriterebbe di essereapprofondita in sede di merito.Invero, l'attività professionale del notaio è contrassegnata da un'assolutapersonalità ed indelegabilità delle proprie funzioni, come rilevasi da unaserie di norme.La l. n. 89 del 1913, all’art. 47, statuisce che il notaio indaga sulla volontàdelle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazioneintegrale dell'atto, cui è strettamente connessa la lettura, atteso che è inquesta fase, contrassegnata dalla contemporanea presenza delle parti, cheemerge il riscontro finale della corretta individuazione di tale volontà edell'adeguata trasposizione nel testo predisposto.Questi principi sono anche affermati dagli artt. 36 e 37 del codicedeontologico, nonché dall'art. 42, il quale, alla lettera c), prevede che ilnotaio deve dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili adintegrazione della lettura dell'atto, dalla l. n. 89 del 1913, art. 51, n. 8, edal R.D. n. 1326 del 1914, art. 67.

Tali norme ribadiscono che spetta al18 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026notaio, dopo aver dato lettura dell'atto, chiedere alle parti se quantotrascritto sia conforme alle loro volontà.L'attività del notaio è dunque contrassegnata dalla personalità e dallaqualità della prestazione nelle varie fasi in cui si articola, nonnecessariamente tutte contestuali, ma funzionalmente collegate, chetrovano la loro sintesi nella lettura dell'atto che deve essere effettuatapersonalmente dal notaio, con le modalità dette (l. n. 89 del 1913, art. 47,art. 51, n. 8, R.D. n.1326 del 1914, art. 67, e art. 42 Cod. deontologico).Tale è l'importanza della lettura dell'atto che l'art. 49 dei principideontologici prevede che sugli atti a raccolta pubblica o autenticata, deveessere indicata l'ora della sottoscrizione.Dal complesso delle norme riscontrate emerge, in definitiva, che lafrettolosità è incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibilepresuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto nonsia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso.

In questo casoè onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni.Il concetto è riassumibile nel principio secondo cui la prova che il notaio siavenuto meno al dovere di diligenza e di lettura personale dell'atto puòessere desunta in via presuntiva anche semplicemente dal numero degli attirogati, quando esso sia tale che il tempo teoricamente dedicato allaformazione di ciascuno di essi non sia neppure sufficiente a darne integralelettura.

In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n.28023 del 21/12/2011 ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenutonon provata la violazione, da parte del notaio, del dovere di diligenza epersonalità della prestazione, in un caso in cui lo stesso aveva stipulatocentoventi atti in otto giorni, nel periodo compreso tra il 20 ed il 31 dicembre(conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14822 del 07/06/2018).

A fronte dellacontestazione di un numero elevato di atti in sequenza, con tempi moltoravvicinati tra una stipula e l'altra, l’onere della prova della predisposizionedel lavoro preparatorio e dei preventivi, necessari contatti diretti con le19 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026parti, gravava sul professionista, il quale era comunque l’unico soggetto ingrado di fornire tale prova, per il principio di prossimità della stessa (Cass.8493/2015).In presenza di tale presunzione iuris tantum di addebitabilità al notaio diuna violazione del principio di personalità della prestazione, la Corted’appello ha affermato erroneamente che, seppure effettivamente, comeevidenziato dalla Coredi, si versasse in una situazione certamente peculiaree degna di attenzione, le circostanze addotte dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA] ed ilquadro indiziario desumibile dalla documentazione in atti, considerateanche le difese svolte dall’incolpato, non fossero sufficienti a consentire diritenere assolto l’onere della prova, facente carico al Consiglio notarile, delgrave addebito formulato in danno del notaio.In tal guisa ragionando, la Corte territoriale ha violato di fatto il principio diripartizione dell’onere probatorio, escludendo, sia pure in presenza di unnumero di atti complessivamente stipulati nell’anno 2018 ed in ciascunagiornata lavorativa pari ad una media di circa dieci, che fosse stata fornitaprova, ad opera del Consiglio notarile (erroneamente individuata come laparte che a ciò sarebbe stata onerata), dell’effettiva insorgenza diproblematiche in sede di stipula nei giorni evidenziati quali maggiormenterilevanti ai fini della prova dell’addebito di spersonalizzazione e frettolositàdella prestazione notarile.6.2.

Tuttavia, in via preliminare, si rivela fondata l’eccezione di prescrizionequinquennale sollevata dal ricorrente principale.La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, come espressamenteprevisto dall'art. 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si compie pereffetto del decorso di quattro anni (e, a seguito della normativasopravvenuta di cui al d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 – applicabile rationetemporis alla fattispecie in esame -, di cinque anni) dal giorno in cuil'infrazione è stata commessa.20 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sulla base della formulazione della norma precedente all’interventomodificativo, era previsto che l’azione disciplinare si prescrivesse in quattroanni dalla commessa infrazione, "ancorché vi siano stati atti di procedura".Quest’ultima espressione era stata intesa nel senso che la prescrizione nonsubisse interruzione a causa del procedimento disciplinare, dellacontestazione delle violazioni, delle pronunce del Consiglio notarile o delTribunale, salva la sospensione della prescrizione in conseguenza dellapendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 40 del 2 febbraio 1990 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7088del 28/03/2006).Sebbene la riportata espressione non sia stata conservata nell’attualeformulazione, la nuova disposizione dispone, in senso innovativo rispettoalla precedente, solo l'allungamento del termine prescrizionale dell'illecitoda quattro a cinque anni e l’attribuzione espressa dell’efficacia interruttivaalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare.Pertanto, ora come allora, la prescrizione quinquennale dell'azionedisciplinare contro i notai, di cui all'articolo 146 della legge 16 febbraio1913, n. 89, non subisce interruzioni per effetto del procedimentodisciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce delConsiglio notarile o del Tribunale, quindi anche della Corte di Appello,determinando, per l’effetto, l'improcedibilità dell'azione, rilevabile d'ufficioanche in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9521 del20/04/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15711 del 11/07/2006).In particolare, detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azionedisciplinare, operante ex lege, e deve essere rilevata anche d'ufficio ed insede di legittimità (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6487 del 14/03/2013),con derivante cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, restandoprecluso ogni esame nel merito dei motivi di ricorso (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 644 del 15/01/2007; conf.

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2031del 29/01/2010).21 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026L’art. 146, comma 2, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 89, prevede che «La prescrizione èinterrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalledecisioni che applicano una sanzione disciplinare».Cass., Sez. 2, Sentenza n. 29906 del 20/11/2018, ha allargato leggermentela cerchia delle decisioni aventi valenza interruttiva, affermando che laprescrizione dell'illecito disciplinare del notaio è interrotta, analogamente aquanto avviene per la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 160 c.p., datutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, siano esseconfermative o modificative dell'entità della pena, posto che in ogni casoribadiscono l'interesse dell'ordinamento alla persecuzione dell'illecito dicarattere disciplinare.Tuttavia, avuto riguardo all’addebito concernente la spersonalizzazionedelle prestazioni, né la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] né la Corte d’appello di Roma hanno applicato, confermato omodificato una sanzione.Orbene, nel caso di specie, l’addebito concernente la mancanza dipersonalità della prestazione, oggetto del ricorso incidentale, si riferisce atutti gli atti stipulati dal notaio Giampietro nell’anno 2018.

Premesso che laprescrizione quinquennale dell’addebito in esame è iniziata a decorrere dalgiorno in cui ciascun atto è stato stipulato, la stessa è stata interrottaunicamente dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, che èdel 18 dicembre 2019, e poi, in assenza di ulteriori atti interrottivi, èmaturata il 18 dicembre 2024.Né può condividersi l’assunto del controricorrente secondo cui «L’invocataprescrizione quinquennale deve dunque ritenersi comunque interrottadall’ordinanza della Corte di Appello che, oltre ad una sanzione pecuniariaper violazione dell’art. 26 L.N., ha comminato per le condotte in violazionedell’art. 147 lett. a) e b) L.N. di cui il Notaio è stato dichiarato responsabile,complessivamente considerate, un’unica sanzione costituita dallasospensione dall’attività professionale per un periodo di un mese».22 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ciò in quanto, a ben vedere, si è al cospetto di più sanzioni (sospensioneper un mese dell’attività e pecuniaria) e di differenti addebiti (quattro).7.

Va, da ultimo, accolta la richiesta del notaio di declaratoria di estinzioneper intervenuta oblazione, in relazione alla condanna per violazione dell’art.26 L.N., in combinato disposto con l’art. 137, comma 2, L.N., conriferimento all’obbligo di assistenza personale allo studio (per la quale gli èstata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 240,00, con facoltà diestinguere mediante oblazione ai sensi e nei termini di cui all’art. 145 bisL.N., in assenza di recidiva specifica), tenuto conto del versamento, in data7 maggio 2025, all’Archivio notarile, a titolo di oblazione, della somma dieuro 80, corrispondente ad 1/3 della sanzione pecuniaria massima, pari adeuro 240, prevista dall’art. 137, comma 2, per l’infrazione all’art. 26.

Inconsiderazione del venir meno per effetto della oblazione dell'illecito,oggetto dell'azione proposta, ne deve essere dichiarata la estinzioneindipendentemente dalla inammissibilità del ricorso proposto dallacontroparte (in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23127 del 2015).8.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale nonmerita di essere accolto, laddove, con riferimento a quello incidentale, vadichiarata la prescrizione dell’illecito addebitato al notaio Giampietro.L’esito complessivo della controversia giustifica la compensazione dellespese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.p.r. 115 del 2002, va dichiaratala sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e, pronunciando su quello incidentale,dichiara estinta per prescrizione l’infrazione di spersonalizzazione dellaprestazione contestata al notaio Giampietro;23 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiara estinto per oblazione l'illecito di violazione dell'obbligo di assistenzapersonale allo studio;compensa integralmente le spese del presente giudizio;ai sensi dell'art.13 comma 1-quater, del d.p.r. 115 del 2002, inseritodall'art. l comma 17 legge n. 228 /2012, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.6.2026.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CirilloDott.

Andrea Penta24 di 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ri, come da procura speciale in calce alricorso;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Velletri e Civitavecchia, inpersona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Giacchetti, come da procura in calce al controricorso;– controricorrente – ricorrente incidentale –Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026avverso l’ordinanza n. 377/2025 della Corte d’Appello di Roma, depositatail 21/01/2025 e notificata il 13/03/2025.Uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA],per il controricorrente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleDott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi iricorsi.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Velletri e Civitavecchiaimpugnava la decisione della [OSCURATO:PERSONA] diDisciplina del Lazio emessa il 16 settembre 2020, con la quale era statairrogata al notaio [OSCURATO:PERSONA] la sanzione disciplinare dellasospensione per un mese, in luogo di quella richiesta della sospensione perdodici mesi, a fronte della ritenuta commissione dell’illecito di cui all'art.147, lettere a) e b), della Legge [OSCURATO:PERSONA], limitatamente agli addebiti di cuiai punti 1 e 2 del capo di incolpazione formulata dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA](rispettivamente riferibili alla “continua dispensa dalla lettura delle scrittureprivate autenticate nelle sottoscrizioni” ed alla “tardività nella effettuazionedelle trascrizioni e delle iscrizioni di alcuni atti immobiliari”).In via incidentale il notaio Giampietro chiedeva di essere assolto dagliaddebiti ritenuti fondati dalla Coredi, con conseguente caducazione dellasanzione della sospensione per un mese; in subordine, domandava lasostituzione di tale sanzione con una di minore afflittività, qualel’avvertimento, la censura o la sanzione pecuniaria.2. La Corte d’appello di Roma: a) in parziale accoglimento del reclamoprincipale, ha dichiarato il notaio Giampietro responsabile della violazionedell’art. 147 L.N. in ragione della richiesta di onorari per la costituzione disocietà a responsabilità limitata semplificate nonché della violazione dell’art.26 L.N., in combinato disposto con l’art. 137, comma 2, L.N., per la2 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026violazione dell’obbligo di assistenza personale allo studio; b) in parzialeaccoglimento del reclamo incidentale, ha revocato il provvedimento emessodalla Coredi con riguardo alla ritenuta violazione dell’art. 147 L.N. ricondottaalla tardiva esecuzione delle trascrizioni e delle iscrizioni di alcuni attiimmobiliari, confermando per il resto la gravata pronuncia (quantoall’accertamento della violazione dell’art. 147, lett. a) e b), in combinatodisposto con gli artt. 42 e 48, lett. a), del codice deontologico, per lareiterata dispensa dalla lettura delle scritture private autenticate); c) haapplicato, per l’effetto, la sanzione della sospensione dall’attivitàprofessionale per un periodo di un mese, nonché la sanzione pecuniaria dieuro 240,00, con facoltà per l’incolpato di estinguere mediante oblazione aisensi e nei termini di cui all’art. 145 bis L.N.A tal fine ha affermato, per quanto qui ancora rileva, che: a) la quasi totalitàdelle fatture emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione di società aresponsabilità limitata semplificate, recanti espressamente la causale “[OSCURATO:SOCIETA].”, da un lato, riportavano la voce “compenso” e, dall’altro,erano prive di alcun riferimento ad eventuali ulteriori prestazioni accessoriea quella relativa alla costituzione delle società, la cui esecuzione non erastata, peraltro, provata dall’incolpato, con la conseguenza che l’importorichiesto a titolo di onorario notarile non poteva che essere riferito allacostituzione della società e, come tale, doveva ritenersi indebito; né insenso contrario deponeva la considerazione relativa all’inferiorità dellasomma richiesta come compenso rispetto all’onorario normalmentepercepito per la costituzione di s.r.l. ordinarie, trattandosi di attività noncomparabili; b) la lettura degli atti da parte del notaio (pur non essendoobbligatoria) costituisce la regola (controllando il notaio, per il suo tramite,la rispondenza del contenuto della scrittura alla volontà delle parti),laddove, nella fattispecie, in un quarto del totale delle scritture autenticatenell’anno 2018 dal notaio si era data dispensa dalla lettura, con laconseguenza che, a fronte di un così rilevante numero di deroghe alla3 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026regola, avrebbe costituito onere dello stesso fornire la prova di averadempiuto agli obblighi a lui facenti capo ai sensi dell’art. 42 c.d.; una simileprova non era stata fornita, atteso l’irrilevanza, da un lato, del fatto che iltesto dei negozi recanti le sottoscrizioni autenticate fosse stato concordatocon il Comune di Roma e, dall’altro, della circostanza che, in esito ad unaprecedente ispezione, non fosse stata mossa alcuna contestazione peranaloghi comportamenti; c) il solo dato numerico non è sufficiente a fondarel’addebito disciplinare di spersonalizzazione e frettolosità della prestazione,a meno che non possa ritenersi ictu oculi abnorme e dunque di per sé solosignificativo, perché ad esempio il numero di atti rogati entro un certo lassodi tempo sia talmente elevato da escludere la possibilità di ritenere assoltoanche solo l’obbligo di lettura; d) le allegazioni difensive ab origine svoltedal notaio non erano state contestate dal Consiglio, nella fase di giudiziodinanzi alla Coredi, sotto il profilo storico, motivo per cui non si rendevanecessario dare corso alle prove orali formulate dal reclamato, volte aconfermare, con riguardo ai casi più eclatanti, il personale svolgimento delleprestazioni allo stesso facenti capo; e) il numero di atti complessivamentestipulati nell’anno 2018 ed in ciascuna giornata lavorativa, pari ad unamedia di circa dieci, seppure assai elevato, non poteva ex se costituire provadella violazione del principio di personalità della prestazione, consideratoche tale risultato poteva essere dovuto ad una particolare capacitàorganizzativa del notaio oppure alla tipologia di atti (routinari o tra lorocollegati) stipulati in ciascuna giornata; f) l’accuratezza della prestazionedel notaio non risultava essere mai stata contestata dai clienti, essendostato nelle more archiviato l’esposto formulato da uno di essi; g) non erastata fornita prova, ad opera della parte che a ciò sarebbe stata onerata,dell’effettiva insorgenza di problematiche in sede di stipula nei giornievidenziati quali maggiormente rilevanti ai fini della prova dell’addebito dispersonalizzazione e frettolosità della prestazione notarile; h) appariva deltutto verosimile, a maggior ragione in relazione agli atti specificamente4 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026censurati come esemplificativi della fondatezza dell’addebito (tra i quali, inprimis, il complesso atto di frazionamento del mutuo rogato il 7 giugno 2018ed, in genere, gli atti di mutuo e compravendita stipulati nelle giornatespecificamente menzionate dal Consiglio), che l’attività di consulenza eacquisizione della volontà del cliente e quella successiva di predisposizionee sottoposizione alla parte del testo dell’atto fosse stata svolta dal notaio intempi diversi e anteriori alla stipula; i) tale convinzione era avvalorata dallaconsiderazione che, come risultante dalla raccolta degli atti del notaio,effettivamente le attività di stipula erano state concentrate in alcunesettimane di ogni mese, intervallate da un lasso di tempo nel quale invecenon erano stati rogati atti, e che dunque doveva ritenersi essere statodestinato all’attività preparatoria.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il notaiodei [OSCURATO:PERSONA] di Roma, Velletri e Civitavecchia ha resistito concontroricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su duemotivi, avverso il quale il ricorrente principale ha depositato controricorso.In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA]. AldoCeniccola, ha concluso per iscritto per il rigetto di entrambi i ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 132, n. 4, (vizio di motivazione) e 115 c.p.c., art. 147, lett. a), e 80legge n. 89/1913, per aver la Corte d’appello, con riferimento ad alcuni attidi costituzione di s.r.l. semplificate, imputato ad onorari le somme (circaeuro 200) che egli aveva in realtà percepito a diverso e legittimo titolo(compensi per attività accessorie, consistenti nella vidimazione dei libricontabili, nella predisposizione delle pec e nell’apertura delle partite IVA5 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026delle società) ed erroneamente, a suo dire, sussunto la condotta attribuitaglinella fattispecie di cui all’art. 147, lett. a), legge n. 89/1913, anziché inquella di cui all’art. 80 legge n. 89/1913, punito con la sola sanzionepecuniaria oblazionabile.1.1. Il motivo è infondato.Va premesso che al notaio Giampietro la CO.RE.DI del Lazio aveva irrogatola sanzione della sospensione per un mese (anziché quella richiesta, didodici mesi) per una serie di contestazioni, aventi ad oggetto:1) l’asserita mancanza ai doveri di personalità della prestazione, per lastipula di un numero di atti ritenuto ‘eccessivo’; la stipula di taluni atti fuorisede in giorni di assistenza obbligatoria;2) l’emissione di fatture asseritamente irregolari e la percezione di onorariper la costituzione di s.r.l. semplificate;3) l’inserimento della clausola di dispensa dalla lettura in 183 scrittureprivate autenticate;4) il ritardo nella trascrizione di taluni atti.L’art. 3, comma 2, d.l. n. 1/2012 prevede che, per la costituzione di s.r.l.semplificate, «l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sonoesenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».Il ricorrente sostiene che: a) le sue deduzioni (secondo cui le somme di euro200 le avrebbe percepite per attività accessorie - consistenti nellavidimazione dei libri contabili, nella predisposizione delle pec e nell’aperturadelle partite IVA delle società – e non per la costituzione di s.r.l.semplificate) non sarebbero state oggetto di alcuna specifica contestazioneda parte del Consiglio notarile; b) la sua dichiarazione di responsabilità sibasa sul rilievo che le fatture emesse per la percezione delle somme inquestione indicano la voce ‘Compensi’, e non la voce ‘Onorari’,rappresentando i primi la remunerazione di attività libero professionali –diverse e autonome rispetto alla stipula dell’atto – di cui il notaio, in quantolavoratore autonomo, non può essere privato.6 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026In primo luogo, l’ordinanza emessa dalla corte d’appello di Roma si ponesenz’altro al di sopra del cd. minimo costituzionale, atteso che, conargomentazioni congrue dal punto di vista logico-formale, dopo averesplicitato le ragioni per le quali la previsione della non debenza di onorarinotarili non può essere limitata all’ipotesi di società costituite da soggettiunder 35, ha valorizzato la circostanza che la quasi totalità delle fattureemesse dal [OSCURATO:PERSONA] per la costituzione di società a responsabilitàlimitata semplificate, recanti espressamente la causale “Atto costitutivos.r.l.s.”, da un lato, riportavano la voce “compenso” e, dall’altro, erano privedi alcun riferimento ad eventuali ulteriori prestazioni accessorie a quellarelativa alla costituzione delle società, la cui esecuzione non era stata,peraltro, provata dall’incolpato, con la conseguenza che l’importo richiestoa titolo di onorario notarile non poteva che essere riferito alla costituzionedella società e, come tale, doveva ritenersi indebito. Né in senso contrariodeponeva la considerazione relativa all’inferiorità della somma richiestacome compenso rispetto all’onorario normalmente percepito per lacostituzione di s.r.l. ordinarie, trattandosi di attività non comparabili.Del resto, non possono essere automaticamente considerate diverse dallamateriale redazione dell'atto notarile quelle attività che siano comunqueindispensabili per la formazione e la validità del rogito, quali l'attività distudio e di consulenza finalizzata alla stipulazione di atti, che rientrano nelconcetto di normalità e non danno diritto ad un compenso supplementare,potendo essere autonomamente compensate, rispetto all'onorario direpertorio, solo quelle attività di consulenza che, pur trovando occasionenella stesura dell'atto notarile, non siano necessarie ad assicurarne glieffetti e perseguano un fine ulteriore e diverso (vedi in tal senso Cass.20.7.2011 n. 15963; Cass. 21.5.2007 n. 11778; Cass. 18.1.2002 n. 541).In secondo luogo, anche a tacer del fatto che, non essendovene cenno nelprovvedimento impugnato, avrebbe dovuto indicare con precisione in qualefase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la7 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026relativa questione, in violazione del principio di specificità, il ricorrente haomesso di trascrivere o, almeno, di illustrare il contenuto rilevante dellacomparsa di costituzione in primo grado del Consiglio [OSCURATO:PERSONA] dei DistrettiRiuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, al fine di porre questo Collegio nellecondizioni di scrutinare se, a fronte di specifiche allegazioni in tal sensoformulate dal notaio, non avesse contestato la riferibilità delle somme dieuro 200 dal medesimo percepite ad attività accessorie consistenti nellavidimazione dei libri contabili, nella predisposizione delle pec e nell’aperturadelle partite IVA delle società. In senso contrario depone, comunque,quanto trascritto dal controricorrente a pagina 9 del controricorso, avutoriguardo alle deduzioni dallo stesso effettuate all’udienza di discussionetenutasi il 16.9.2020 e al reclamo successivamente proposto.In terzo luogo, la generica doglianza concernente il riferimento operato nellefatture ai “compensi”, anziché agli “onorari”, non tiene conto del fatto chenel linguaggio comune i due termini vengono utilizzati con lo stessosignificato, ed è contraddetta dal fatto che anche le fatture emesse per lacostituzione di s.r.l. ordinarie recavano la voce “compensi” e non onorari.Il precedente di questa Corte (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28863 del08/11/2024) richiamato nell’ordinanza qui impugnata è, poi, pertinente, sesolo si considera che si riferisce proprio a una fattispecie in cui la S.C. avevaconfermato la sentenza che, a sua volta, aveva sanzionato disciplinarmenteil notaio per aver ripetutamente riscosso somme non dovute per atticostitutivi di s.r.l.s. da lui rogati e per i quali l'art. 3 comma 3 del d.l. n.1del 2012, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2012, prevede la gratuità delministero notarile.1.2. In relazione alla seconda censura formulata in via subordinata, secondola corte d’appello, considerata la reiterazione della condotta, la violazionedeve ritenersi censurabile ai sensi dell’art. 147, lett. a), della legge notarile(legge n. 89/1913), avendo determinato la lesione del decoro e del prestigiodella classe notarile.8 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il ricorrente sostiene, invece, che la condotta violerebbe, semmai, non giàl’art. 147, lettera a, richiesta dal Consiglio notarile, ma esclusivamente l’art.80 legge n. 89/1913 (secondo cui «Salvo il caso di errore scusabile, il notaioche ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una sommamaggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari dauno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte aripetere l’indebito»), comportando l’applicazione, in luogo dellasospensione, della sola sanzione pecuniaria oblazionabile prevista da taleultima disposizione.Orbene, premesso che, in materia di responsabilità disciplinare dei notai, ilfatto che la compromissione del decoro e del prestigio della professione exart. 147 lett. a), della legge n. 89 del 1913, sia stata causata dacomportamenti che costituiscono a loro volta illeciti disciplinari tipizzati(nella specie, violazione dell'art. 80 della legge n. 89 del 1913, per avere ilnotaio percepito un compenso nella redazione di un atto costitutivo disocietà semplificata, attività che non consentiva di percepire alcuncorrispettivo) non impedisce il concorso formale tra illeciti, essendo lenorme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti (Cass., Sez.,Sentenza n. 4215 del 09/02/2022), non è revocabile in dubbio che lareiterazione di una condotta vietata integri una lesione del decoro e delprestigio della classe notarile (e non solo la lesione dell'interesse dei clientiche avevano al medesimo pagato somme non dovute), come talesussumibile nell’ambito di applicazione dell’art. 147, lett. a).Senza tralasciare che è riservata al giudice di merito ogni valutazione circal’idoneità della condotta a ledere il decoro ed il prestigio della classe notarile.2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliartt. 147, lett. b), legge n. 89/1913, come integrato dagli artt. 42 e 48 dei‘Principi di deontologia professionale dei notai’ approvati dal C.N.N. condelibera del 5 aprile 2008, 132, n. 4, c.p.c. (motivazione insanabilmente9 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026contraddittoria) e 2927, 2929 e 2697 c.c., per non aver la corte territoriale,con riferimento all’asserita violazione del dovere d’indagare la volontà delleparti e degli artt. 42 e 48 codice deontologico (ritenuta presuntivamentedesumibile dalla presenza di una clausola di dispensa dalla lettura in menodi un quarto delle scritture private da lui autenticate nell’anno 2018),considerato che la dispensa dalla lettura non costituisce di per sécomportamento deontologicamente scorretto (potendo integrare, al limite,un mero indizio di comportamenti deontologicamente scorretti) e per avererroneamente, a suo dire, ritenuto integrato l’illecito in difettodell’indispensabile requisito normativo della ‘reiterazione’ della condotta.2.1. Il motivo è infondato.La corte d’appello, prendendo le mosse dall’art. 48 del codice deontologico(il quale prescrive che l'atto di "autenticazione delle firme" della scritturaprivata comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di “controllare la legalitàdel contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, diregola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni”),ha affermato che la lettura degli atti da parte del notaio (pur non essendoobbligatoria) costituisce la regola (controllando il notaio, per il suo tramite,la rispondenza del contenuto della scrittura alla volontà delle parti),laddove, nella fattispecie, in un quarto del totale delle scritture autenticatenell’anno 2018 dal notaio si era data dispensa dalla lettura, con laconseguenza che, a fronte di un così rilevante numero di deroghe allaregola, avrebbe costituito onere dello stesso fornire la prova di averadempiuto agli obblighi a lui facenti capo ai sensi dell’art. 42 c.d.. Una simileprova non era stata fornita, atteso l’irrilevanza, da un lato, del fatto che iltesto dei negozi recanti le sottoscrizioni autenticate fosse stato concordatocon il Comune di Roma (non essendo la natura dei contratti in oggetto diper sé sola tale da consentire di ritenerne superflua la lettura, trattandosidi contratti di affitto e cessione di azienda) e, dall’altro, della circostanzache, in esito ad una precedente ispezione, non fosse stata mossa alcuna10 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026contestazione per analoghi comportamenti (posto che “la mancata sanzionedi una condotta, da parte dell’autorità investita del potere disciplinare, nonè idonea a legittimare condotte successive contrarie alla legge, seppureanaloghe alla precedente non sanzionata, non potendo, il mancato avvioper il passato di un procedimento disciplinare, far sorgere un legittimoaffidamento sulla liceità della condotta”).Orbene, non è revocabile in dubbio che la motivazione resa dalla corte dimerito non si ponga al di sotto del cd. minimo costituzionale, vieppiù se siconsidera che il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo inpresenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nellasentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimentologico-giuridico posto a base della decisione.2.2. Il ricorrente sostiene altresì che la corte d’appello avrebbe ritenutopresuntivamente dimostrato il fatto ignoto (l’asserita mancanza ai doverid’indagine della volontà delle parti) in presenza di un unico fatto noto(l’utilizzo della clausola di dispensa dalla lettura).L’art. 42 del codice deontologico prevede che il notaio è tenuto a svolgere,anche nell’autenticazione delle firme nelle scritture private, “in modoadeguato e fattivo” tutte le attività di informazione, consiglio e chiarimentodovute alle parti ivi espressamente elencate, precisando espressamente che“La scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle parti, salvaespressa dispensa delle parti stesse. Nell’autentica il notaio fa menzionedella lettura o della dispensa dalla stessa. La reiterata presenza dellaclausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamentescorretto”. Tale disposizione deve leggersi in combinato con il successivoart. 48 c.d., secondo cui l’atto di autenticazione delle firme della scritturaprivata comporta in ogni caso l’obbligo per il notaio di “controllare la legalitàdel contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, diregola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni”.11 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Dalla lettura dei menzionati testi normativi si evince che, da un lato, lareiterata presenza della clausola di esonero dalla lettura è considerata unindice di comportamento deontologicamente scorretto e, dall’altro lato, “diregola” il controllo di legalità dell’atto e la sua rispondenza alla volontà delleparti deve essere effettuato anche mediante la sua lettura alle stesse primadelle sottoscrizioni.In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilitàdella sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quellodella "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementipresuntivi (ragion per cui non necessariamente, come invece sostenuto apag. 17 del ricorso, la prova deve essere fondata su una pluralità di fattinoti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto), richiede che il fattoignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi eunivocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e adarticolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tuttigli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successivavalutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se sianoconcordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva(c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraversoun'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, incassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudicedi merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioninon gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fattostorico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dalfatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concretinella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera12 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenutaapplicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione deiparadigmi della norma (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9054 del 21/03/2022;conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22544 del 04/08/2025 e Cass., Sez. 2,Ordinanza n. 25889 del 22/09/2025).2.3. Da ultimo, anche la giurisprudenza (per tutte, Cass., Sez. 2, Sentenzan. 31006 del 28/12/2017; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 30799 del02/12/2024) richiamata dal ricorrente ha statuito che, in tema diresponsabilità disciplinare dei notai, incorre nel divieto di svolgere"ricorrenti prestazioni" presso terzi o organizzazioni o studi professionali, inviolazione dell'art. 147, primo comma, lett. b), l. n. 89 del 1913 e dell’art.31 lett. f) del codice deontologico approvato dal consiglio nazionale delnotariato, il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sedeistituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante(nel caso di specie, quasi il 25%) della totalità degli atti dallo stesso notaiorogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare.Ebbene, non è revocabile in dubbio che l’aver inserito la dispensa dallalettura dell’atto in 183 scritture private su un totale (quanto al 2018) di 771integri gli estremi della ‘reiterazione’ prescritta dall’art. 42 del codicedeontologico, fermo restando, in ogni caso, che una siffatta valutazione èriservata al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, senon ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. nell’attuale formulazione.3. Con il terzo motivo il ricorrente principale si duole, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., della violazione o falsa applicazione dell’art.144 legge n. 89/1913, dovendo la corte di merito rideterminare la sanzione,in ragione dell’attenuante tipica del ravvedimento operoso da lui posto inessere dopo la pubblicazione dell’ordinanza qui impugnata, e per aver lastessa corte ritenuto che un precedente disciplinare a suo caricoprecludesse la concessione delle attenuanti generiche.3.1. Il motivo è infondato.13 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026L’art. 144 legge n. 89/1913 disciplina l’attenuante tipica del ravvedimentooperoso, stabilendo che «Se nel fatto addebitato al notaio ricorronocircostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commessol’infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose dellaviolazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzionepecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l’avvertimento allacensura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo138-bis, comma 1, alla sospensione».Il ricorrente ha affermato di aver, dopo il deposito dell’ordinanza impugnata,rimborsato le somme (percepite in occasione della costituzione delle s.r.l.semplificate) ai clienti che le avevano versate, riparando il danno loroarrecato, in un’ottica di ravvedimento operoso.Tuttavia, in tema di responsabilità disciplinare del notaio, la doverositàdell'adempimento non esclude il riconoscimento dell'attenuante delravvedimento operoso, ex art. 144 l. n. 89 del 1913, purché tale doverositànon sia stata acclarata in un giudizio che abbia già coinvolto ilprofessionista, poiché in tal caso, l'adempimento del notaio, soprattutto sescaturente da un'esecuzione già iniziata, perde il carattere dellaresipiscenza e della consapevolezza della contrarietà della condotta aidoveri giuridici e deontologici, finendo col perseguire la finalità di far cessarel'aggressione coattiva del proprio patrimonio (Cass., Sez. 2, Sentenza n.29707 del 19/11/2024).Né potrebbe invocarsi in senso contrario Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2818del 31/01/2023 (richiamata dal ricorrente), la quale ha statuito che, in temadi illecito disciplinare dei notai, ai fini della determinazione della sanzione,il giudice di merito deve valutare, ex art. 144 della l. n. 89 del 1913, anchela condotta posta in essere successivamente all'impugnazione in sedegiurisdizionale del provvedimento sanzionatorio (condotta che in quellafattispecie si era concretizzata nell'eliminazione delle conseguenze dannosescaturite dall'atto compiuto), poiché, avendo il giudizio di reclamo natura14 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026non impugnatoria, al giudice è devoluto il potere di valutare interamente ilrapporto che è alla base della sanzione irrogata. Invero, in quella fattispeciela condotta asseritamente idonea ad eliminare le conseguenze dannosedell'illecito disciplinare era stata posta in essere dopo la decisione dellaCOREDI (vale a dire, all’esito di una fase priva di natura giurisdizionale) enon, come nel caso di specie, a seguito dell’ordinanza emessa dalla corted’appello (cui va innegabilmente riconosciuta la natura giurisdizionale). Nonincide su quanto precede la circostanza che la condotta riparatoria delnotaio Giampietro sia stata posta in essere dopo l’impugnata ordinanza dellaCorte d’appello di Roma soltanto perché la Co.Re.Di. lo aveva proscioltodallo specifico addebito, non essendo preclusa al professionista la possibilitàdi uno spontaneo ravvedimento operoso senza farlo dipendere dall’esito delsuccessivo giudizio di reclamo.3.2. Avuto riguardo alla riconoscibilità delle circostanze attenuantigeneriche, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel procedimentodisciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessaalla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle,dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. n. 2138 del25/02/2000; Cass. n. 4866 del 18/05/1994; Cass. n. 11790/2011, chespecifica che ai fini di tale scelta non è necessario prendere inconsiderazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendosufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale conl'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanzeritenute di preponderante rilievo).Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso “la possibilità di applicazionedelle cd. attenuanti generiche a fronte dell’esistenza di precedenti violazionidisciplinari”.Del resto, la corte territoriale ha, con argomentazioni congrue dal punto divista logico-formale e corrette sul piano giuridico, osservato sul punto che«Il fatto poi che in esito ad una precedente ispezione non fosse stata mossa15 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026alcuna contestazione per analoghi comportamenti non è dirimente, postoche “la mancata sanzione di una condotta, da parte dell’autorità investitadel potere disciplinare, non è idonea a legittimare condotte successivecontrarie alla legge, seppure analoghe alla precedente non sanzionata, nonpotendo, il mancato avvio per il passato di un procedimento disciplinare, farsorgere un legittimo affidamento sulla liceità della condotta” (in questitermini, Cass., 19 febbraio 2021, n. 4527)».Sotto altro —e conclusivo— profilo va osservato che la condottacomplessivamente posta in essere dal notaio costituisce un illecitoplurioffensivo: la corte di appello ha dato rilievo alla natura non occasionaledella violazione, al numero delle infrazioni commesse e alla lesione delprestigio del singolo notaio e del decoro dell'intera classe notarile. Tuttequeste considerazioni confermano, appunto, la natura plurioffensiva dellacondotta contestata al notaio e la non completa riparazione rappresentatadalla sola restituzione delle somme alla clientela.4. Con il primo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 115, 116 e 132, n. 4, c.p.c. 2697, 2727 e 2729 c.c.,111, comma 6, Cost. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 4), c.p.c., per aver la corte di merito attribuito l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata.5. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denunzia la violazione ofalsa applicazione degli artt. 47, secondo comma, e 147, lettere a) e b), l.16.2.1913 n. 89, come integrato dagli artt. 1 e 14, lett. b), dei Principi dideontologia professionale dei notai (in G.U. n. 177 del 30.7.2008), inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale,a suo dire, disapplicato i consolidati principi giurisprudenziali in materia,ritenendo che la condotta del notaio, e in particolare la stipula di un elevatonumero di atti nei tempi e con le modalità risultanti dagli atti stessi, noncostituisse violazione degli artt. 47, secondo comma, e 147, lettere a) e b),L.N. in relazione al disposto degli artt. 1 e 14 lett. b) del codice deontologico,16 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026pur trattandosi di fattispecie del tutto analoga a quelle decise nei richiamatiprecedenti.6. Preliminarmente, il ricorso incidentale proposto dal Consiglio notarile,sebbene tardivo (e, quindi, dipendente, quanto alla efficacia, dallaammissibilità di quello principale), è ammissibile.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13617 del31/07/2012) hanno statuito che, nei procedimenti disciplinari a carico deinotai, è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal titolaredell'azione disciplinare, perché la legge non stabilisce alcuna limitazione perla parte pubblica, ed anzi il riconoscimento alla stessa della precisata facoltàcomporta la piena uguaglianza delle parti nei poteri di impugnazione,essendo, inoltre, manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale prospettata sul presupposto che il sistema sia irrazionalmentesbilanciato a favore della parte pubblica, se si ritenga a questa consentitala proposizione di reclamo incidentale tardivo.La l. n. 89 del 1913, all’art. 158 bis (poi abrogato), richiamava la disciplinadettata per i procedimenti in camera di consiglio dal codice di proceduracivile: procedimenti per i quali non si è mai dubitato, nella giurisprudenzadi legittimità, che sia consentita la proposizione di impugnazioni incidentali,anche tardive (cfr., tra le altre, Cass. 20 gennaio 2006 n. 1176). Peraltro,anche nella nuova disciplina della materia, contenuta nel d.lgs. n. 150 del2011, art. 26 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), coneffetto per i procedimenti disciplinari iniziati dopo la sua entrata in vigore,l'applicabilità dell'istituto è stata riconosciuta, poiché viene fatto ora rinvioal rito sommario di cognizione, anziché, come in precedenza, all'art. 737c.p.c. e ss.. Con riguardo alle impugnazioni, nel sistema della proceduracivile, non sono stabilite limitazioni di sorta per le "parti pubbliche". Èdunque priva di ogni supporto normativo la tesi del ricorrente principale,secondo cui la proposizione di reclami incidentali tardivi, nei procedimentidisciplinari a carico dei notai, sarebbe preclusa ai titolari dell'azione.17 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Nè il riconoscimento (anche) a questi ultimi della facoltà di cui si tratta dàluogo ad una irrazionale disparità delle parti: comporta invece la pienauguaglianza dei loro poteri di impugnazione, sicché va ritenutamanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che ilricorrente chiede di sollevare, nel presupposto che l’art. 158 legge n.89/1913 e l’art. 26 d.lgs. n. 150/2011, non escludendo la legittimazione delConsiglio notarile a proporre impugnazione incidentale tardiva, sarebberoin contrasto con gli artt. 3, 24, commi 1 e 2, e 111, comma 2, Cost.. [OSCURATO:PERSONA]., Sez. un., 23 gennaio 1998 n. 652 - cui si è poi stabilmenteuniformata la giurisprudenza di legittimità - questa Corte si è orientata nelsenso che l'impugnazione incidentale, anche se tardiva, può attenere a ognicapo della sentenza, anche se autonomo rispetto a quello investito conl'impugnazione principale.6.1. La doglianza formulata dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA] meriterebbe di essereapprofondita in sede di merito.Invero, l'attività professionale del notaio è contrassegnata da un'assolutapersonalità ed indelegabilità delle proprie funzioni, come rilevasi da unaserie di norme.La l. n. 89 del 1913, all’art. 47, statuisce che il notaio indaga sulla volontàdelle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazioneintegrale dell'atto, cui è strettamente connessa la lettura, atteso che è inquesta fase, contrassegnata dalla contemporanea presenza delle parti, cheemerge il riscontro finale della corretta individuazione di tale volontà edell'adeguata trasposizione nel testo predisposto.Questi principi sono anche affermati dagli artt. 36 e 37 del codicedeontologico, nonché dall'art. 42, il quale, alla lettera c), prevede che ilnotaio deve dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili adintegrazione della lettura dell'atto, dalla l. n. 89 del 1913, art. 51, n. 8, edal R.D. n. 1326 del 1914, art. 67. Tali norme ribadiscono che spetta al18 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026notaio, dopo aver dato lettura dell'atto, chiedere alle parti se quantotrascritto sia conforme alle loro volontà.L'attività del notaio è dunque contrassegnata dalla personalità e dallaqualità della prestazione nelle varie fasi in cui si articola, nonnecessariamente tutte contestuali, ma funzionalmente collegate, chetrovano la loro sintesi nella lettura dell'atto che deve essere effettuatapersonalmente dal notaio, con le modalità dette (l. n. 89 del 1913, art. 47,art. 51, n. 8, R.D. n.1326 del 1914, art. 67, e art. 42 Cod. deontologico).Tale è l'importanza della lettura dell'atto che l'art. 49 dei principideontologici prevede che sugli atti a raccolta pubblica o autenticata, deveessere indicata l'ora della sottoscrizione.Dal complesso delle norme riscontrate emerge, in definitiva, che lafrettolosità è incompatibile con l'attività notarile ed essa è ben deducibilepresuntivamente allorquando il tempo dedicato alla formazione dell'atto nonsia sufficiente neppure alla lettura integrale dell'atto stesso. In questo casoè onere del notaio provare la corretta esecuzione delle varie operazioni.Il concetto è riassumibile nel principio secondo cui la prova che il notaio siavenuto meno al dovere di diligenza e di lettura personale dell'atto puòessere desunta in via presuntiva anche semplicemente dal numero degli attirogati, quando esso sia tale che il tempo teoricamente dedicato allaformazione di ciascuno di essi non sia neppure sufficiente a darne integralelettura. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n.28023 del 21/12/2011 ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenutonon provata la violazione, da parte del notaio, del dovere di diligenza epersonalità della prestazione, in un caso in cui lo stesso aveva stipulatocentoventi atti in otto giorni, nel periodo compreso tra il 20 ed il 31 dicembre(conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14822 del 07/06/2018). A fronte dellacontestazione di un numero elevato di atti in sequenza, con tempi moltoravvicinati tra una stipula e l'altra, l’onere della prova della predisposizionedel lavoro preparatorio e dei preventivi, necessari contatti diretti con le19 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026parti, gravava sul professionista, il quale era comunque l’unico soggetto ingrado di fornire tale prova, per il principio di prossimità della stessa (Cass.8493/2015).In presenza di tale presunzione iuris tantum di addebitabilità al notaio diuna violazione del principio di personalità della prestazione, la Corted’appello ha affermato erroneamente che, seppure effettivamente, comeevidenziato dalla Coredi, si versasse in una situazione certamente peculiaree degna di attenzione, le circostanze addotte dal Consiglio [OSCURATO:PERSONA] ed ilquadro indiziario desumibile dalla documentazione in atti, considerateanche le difese svolte dall’incolpato, non fossero sufficienti a consentire diritenere assolto l’onere della prova, facente carico al Consiglio notarile, delgrave addebito formulato in danno del notaio.In tal guisa ragionando, la Corte territoriale ha violato di fatto il principio diripartizione dell’onere probatorio, escludendo, sia pure in presenza di unnumero di atti complessivamente stipulati nell’anno 2018 ed in ciascunagiornata lavorativa pari ad una media di circa dieci, che fosse stata fornitaprova, ad opera del Consiglio notarile (erroneamente individuata come laparte che a ciò sarebbe stata onerata), dell’effettiva insorgenza diproblematiche in sede di stipula nei giorni evidenziati quali maggiormenterilevanti ai fini della prova dell’addebito di spersonalizzazione e frettolositàdella prestazione notarile.6.2. Tuttavia, in via preliminare, si rivela fondata l’eccezione di prescrizionequinquennale sollevata dal ricorrente principale.La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai, come espressamenteprevisto dall'art. 146 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si compie pereffetto del decorso di quattro anni (e, a seguito della normativasopravvenuta di cui al d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 – applicabile rationetemporis alla fattispecie in esame -, di cinque anni) dal giorno in cuil'infrazione è stata commessa.20 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sulla base della formulazione della norma precedente all’interventomodificativo, era previsto che l’azione disciplinare si prescrivesse in quattroanni dalla commessa infrazione, "ancorché vi siano stati atti di procedura".Quest’ultima espressione era stata intesa nel senso che la prescrizione nonsubisse interruzione a causa del procedimento disciplinare, dellacontestazione delle violazioni, delle pronunce del Consiglio notarile o delTribunale, salva la sospensione della prescrizione in conseguenza dellapendenza del procedimento penale, a seguito della sentenza della Cortecostituzionale n. 40 del 2 febbraio 1990 (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7088del 28/03/2006).Sebbene la riportata espressione non sia stata conservata nell’attualeformulazione, la nuova disposizione dispone, in senso innovativo rispettoalla precedente, solo l'allungamento del termine prescrizionale dell'illecitoda quattro a cinque anni e l’attribuzione espressa dell’efficacia interruttivaalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare.Pertanto, ora come allora, la prescrizione quinquennale dell'azionedisciplinare contro i notai, di cui all'articolo 146 della legge 16 febbraio1913, n. 89, non subisce interruzioni per effetto del procedimentodisciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce delConsiglio notarile o del Tribunale, quindi anche della Corte di Appello,determinando, per l’effetto, l'improcedibilità dell'azione, rilevabile d'ufficioanche in sede di legittimità (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9521 del20/04/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15711 del 11/07/2006).In particolare, detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azionedisciplinare, operante ex lege, e deve essere rilevata anche d'ufficio ed insede di legittimità (Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 6487 del 14/03/2013),con derivante cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate, restandoprecluso ogni esame nel merito dei motivi di ricorso (Cass., Sez. 3,Sentenza n. 644 del 15/01/2007; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2031del 29/01/2010).21 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026L’art. 146, comma 2, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 89, prevede che «La prescrizione èinterrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalledecisioni che applicano una sanzione disciplinare».Cass., Sez. 2, Sentenza n. 29906 del 20/11/2018, ha allargato leggermentela cerchia delle decisioni aventi valenza interruttiva, affermando che laprescrizione dell'illecito disciplinare del notaio è interrotta, analogamente aquanto avviene per la prescrizione del reato ai sensi dell'art. 160 c.p., datutte le sentenze emesse nel corso del procedimento, siano esseconfermative o modificative dell'entità della pena, posto che in ogni casoribadiscono l'interesse dell'ordinamento alla persecuzione dell'illecito dicarattere disciplinare.Tuttavia, avuto riguardo all’addebito concernente la spersonalizzazionedelle prestazioni, né la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] né la Corte d’appello di Roma hanno applicato, confermato omodificato una sanzione.Orbene, nel caso di specie, l’addebito concernente la mancanza dipersonalità della prestazione, oggetto del ricorso incidentale, si riferisce atutti gli atti stipulati dal notaio Giampietro nell’anno 2018. Premesso che laprescrizione quinquennale dell’addebito in esame è iniziata a decorrere dalgiorno in cui ciascun atto è stato stipulato, la stessa è stata interrottaunicamente dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, che èdel 18 dicembre 2019, e poi, in assenza di ulteriori atti interrottivi, èmaturata il 18 dicembre 2024.Né può condividersi l’assunto del controricorrente secondo cui «L’invocataprescrizione quinquennale deve dunque ritenersi comunque interrottadall’ordinanza della Corte di Appello che, oltre ad una sanzione pecuniariaper violazione dell’art. 26 L.N., ha comminato per le condotte in violazionedell’art. 147 lett. a) e b) L.N. di cui il Notaio è stato dichiarato responsabile,complessivamente considerate, un’unica sanzione costituita dallasospensione dall’attività professionale per un periodo di un mese».22 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ciò in quanto, a ben vedere, si è al cospetto di più sanzioni (sospensioneper un mese dell’attività e pecuniaria) e di differenti addebiti (quattro).7. Va, da ultimo, accolta la richiesta del notaio di declaratoria di estinzioneper intervenuta oblazione, in relazione alla condanna per violazione dell’art.26 L.N., in combinato disposto con l’art. 137, comma 2, L.N., conriferimento all’obbligo di assistenza personale allo studio (per la quale gli èstata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 240,00, con facoltà diestinguere mediante oblazione ai sensi e nei termini di cui all’art. 145 bisL.N., in assenza di recidiva specifica), tenuto conto del versamento, in data7 maggio 2025, all’Archivio notarile, a titolo di oblazione, della somma dieuro 80, corrispondente ad 1/3 della sanzione pecuniaria massima, pari adeuro 240, prevista dall’art. 137, comma 2, per l’infrazione all’art. 26. Inconsiderazione del venir meno per effetto della oblazione dell'illecito,oggetto dell'azione proposta, ne deve essere dichiarata la estinzioneindipendentemente dalla inammissibilità del ricorso proposto dallacontroparte (in tal senso, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23127 del 2015).8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale nonmerita di essere accolto, laddove, con riferimento a quello incidentale, vadichiarata la prescrizione dell’illecito addebitato al notaio Giampietro.L’esito complessivo della controversia giustifica la compensazione dellespese del presente giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.p.r. 115 del 2002, va dichiaratala sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e, pronunciando su quello incidentale,dichiara estinta per prescrizione l’infrazione di spersonalizzazione dellaprestazione contestata al notaio Giampietro;23 di 24Numero registro generale 11269/2025Numero sezionale 1501/2026Numero di raccolta generale 22400/2026Data pubblicazione 30/06/2026dichiara estinto per oblazione l'illecito di violazione dell'obbligo di assistenzapersonale allo studio;compensa integralmente le spese del presente giudizio;ai sensi dell'art.13 comma 1-quater, del d.p.r. 115 del 2002, inseritodall'art. l comma 17 legge n. 228 /2012, dichiara la sussistenza deipresupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso anorma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.6.2026.Il PresidenteIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CirilloDott. Andrea Penta24 di 24
Sentenza Cassazione n. 22400/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris