CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35104/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato e il trattamento sanzionatorio inflittogli per il delitto di rapina ascritto in rubrica; letta la memoria con cui il difensore contesta la prognosi di inammissibilità del ricorso; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. pen. e con riferimento alla ritenuta attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento del giudizio di responsabilità, è reiterativo di rilievi che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con un supporto argomentativo privo di aporie e manifeste illogicità; che, infatti, la Corte di merito ( pagg. 7-8) ha dato congruo conto delle ragioni alla base del rigetto delle doglianze difensive in questa sede riproposte, escludendo l'esistenza di lacune e contraddittorietà significative nelle dichiarazioni della p.o. e segnalando l'avvenuto riconoscimento fotografico del prevenuto quale autore dell'illecito in termini certi; i giudici d'appello hanno, altresì, evidenziato che l'ulteriore riconoscimento del ricorrente nelle videoriprese acquisite in atti, ritenute dal RIS di Parma non utili a fini di comparazione per la qualità delle stesse, non implica l'inattendibilità del dichiarante Boracchia che ha ritenuto di riconoscere nell'imputato, in quel documento rappresentato unitamente ad altri soggetti, quale responsabile della rapina in suo danno sulla base di elementi quali la corporatura, l'andatura, l'abbigliamento, ovvero caratteristiche non omologabili a quelle richieste ai fini di una perizia antropometrica; che la difesa sollecita una non consentita rivalutazione in questa sede delle fonti dichiarative acquisite a fronte di un apparato giustificativo esente dai vizi denunziati; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione che, a pag. 8, ha valorizzato la presenza di plurime condanne a carico del ricorrente, precedenti e successive rispetto ai fatti in giudizio, quale circostanza ostativa all'invocata mitigazione sanzionatoria, in conformità al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (tra molte,Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere est