CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 18889/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] MariaCapua [OSCURATO:PERSONA] ha revocato – per essersi egli reso protagonista, nel corso dell’esecuzionedella stessa, di plurime violazioni, rispetto alle prescrizioni che la accompagnavano – lasanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, che era in vigore dal 29/10/2025 (comedeciso a mezzo della sentenza del 29/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in espiazionedella pena di anni due, mesi tre e giorni dieci di reclusione, riportata per i reati di cui agli artt.624-bis, 625 n. 2 cod. pen., 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497.2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, articolando tre motivi, a mezzo dei quali deduceviolazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 66 legge24 novembre 1981 n. 689, 27 Cost. e 133 cod. pen., sotto il profilo della proporzionalità e permancata valutazione della semilibertà, oltre che per travisamento della prova e manifestaillogicità della motivazione in ordine alla cronologia dell’evasione e, infine, per carenzadell’elemento soggettivo nella qualificazione della resistenza.Attraverso una memoria successivamente depositata, la difesa ha dedottoviolazione del principio di progressione e gradualità ex artt. 58 e 66 L. 689 del 1981; haanche rappresentato – quanto all’episodio del 23 novembre 2025 – l’intervento di un decretodi archiviazione e, infine, ha evidenziato le differenze esistenti, fra la violazione delleprescrizioni e la commissione di nuovi reati3. Il ricorso è inammissibile, in quanto - pur denunciando formalmente violazionedi legge e vizio di motivazione - non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura giurisdizionale, bensì tende in realtà a provocare una nuova e nonconsentita valutazione, nel merito, in ordine ai presupposti richiesti dalla norma, per larevoca della misura alternativa precedentemente concessa.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultantiagli atti, adottando una motivazione congrua e scevra da vizi giuridici e sottolineando come ilcondannato abbia trasgredito alle prescrizioni a lui imposte, uscendo immotivatamente dallapropria abitazione, oltre che ponendosi alla guida di un veicolo privo di coperturaassicurativa e senza essere munito della patente di guida in quanto mai conseguita e, infine,proferendo frasi offensive e tenendo un atteggiamento minaccioso e aggressivo nei confrontidei militari operanti, che lo stavano controllando. La motivazione del provvedimentoimpugnato, in definitiva, è logica e coerente; a fronte di ciò, la difesa oppone esclusivamenteuna critica confutativa e aspecifica.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]