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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023

Cassazione n. 38577/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata acquisizione del titolo custodiale violato, non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla Corte di appello, che ha indicato l'iter logico seguito per accertare l'esistenza della misura degli arresti domiciliari (si veda p.3); ritenute corrette le conclusioni cui la Corte di appello è giunta in merito alla competenza territoriale (p.4), oggetto di generica contestazione nel ricorso; ritenuto che il trattamento sanzionatorio è stato correttamente rideterminato, in misura inferiore rispetto alla pena inflitta in primo grado, per effetto dell'esclusione del reato contestato sub B); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la mancata acquisizione del titolo custodiale violato, non si confronta con la puntuale motivazione resa dalla Corte di appello, che ha indicato l'iter logico seguito per accertare l'esistenza della misura degli arresti domiciliari (si veda p.3); ritenute corrette le conclusioni cui la Corte di appello è giunta in merito alla competenza territoriale (p.4), oggetto di generica contestazione nel ricorso; ritenuto che il trattamento sanzionatorio è stato correttamente rideterminato, in misura inferiore rispetto alla pena inflitta in primo grado, per effetto dell'esclusione del reato contestato sub B); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38577/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris