CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 48831/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) dell'imputazione in relazione alle fatture n. 16/2014 e n. 18/2014, emesse dal [OSCURATO:PERSONA], e di rigettare nel resto il ricorso; le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. *-2 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale dell'Aquila per rispondere del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all'art. 316 ter cod. pen. (contestato al capo a dell'imputazione) e per il reato di falso ideologico di cui all'art. 483 cod. pen. (contestato al capo b). Secondo l'ipotesi di accusa, la società [OSCURATO:SOCIETA]., all'epoca dei fatti contestati amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe acquisito nel periodo post sisma del 2009 dell'Aquila plurimi appalti di edilizia privata finanziati con le erogazioni pubbliche per la ricostruzione della città. Secondo la disciplina vigente, il Comune dell'Aquila aveva erogato il contributo pubblico direttamente ai proprietari degli immobili su un conto ad hoc, a condizione che il beneficiario del contributo presentasse un'autocertificazione dell'appaltatore di aver effettuato il pagamento di tutte le fatture dei subappaltatori e dei fornitori relativi ai lavori effettuati nello stato di avanzamento lavori (S.A.L.) precedente. Secondo l'ipotesi di accusa, tuttavia, alcune delle dichiarazioni rilasciate dal [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state non veritiere, in quanto relative a S.A.L. rispetto ai quali non tutte le fatture scadute erano state onorate. In particolare, nel capo a), ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen. è contestato al [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentate pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA], di aver indebitamente ottenuto il pagamento di due fatture, liquidate attraverso la presentazione di due false dichiarazioni (emesse il 13 ottobre 2014 e il 22 dicembre 2014) «di aver effettuato il pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nei precedenti SAL», ancorché alcune delle stesse dovessero essere ancora saldate. Nel capo b) si contesta all'imputato, ai sensi dell'art. 483 cod. pen., nella predetta qualità, la falsità di tre dichiarazioni (emesse il 28 gennaio 2015, il 15 dicembre 2014 e il 23 luglio 2014) «di aver effettuato il pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nei precedenti SAL», ancorché alcune delle stesse dovessero essere ancora pagate. 2. Il Tribunale dell'Aquila, con sentenza emessa in data 19 gennaio 2021 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha assolto l'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. Il Tribunale ha, infatti, affermato l'insussistenza del fatto relativamente: alle fatture per cui è risultato provato, tramite l'acquisizione del contratto di fornitura o di subappalto, una data di scadenza successiva alla data delle dichiarazioni oggetto dell'imputazione; alle fatture per cui non è stato possibile nel corso del dibattimento provare l'effettiva data di scadenza e, quindi, che fossero effettivamente scadute al momento delle dichiarazioni; alle fatture per cui è risultato provato che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse emesso delle cambiali tratte accettate dei creditori, con scadenza successiva alla data delle dichiarazioni. Il Tribunale, quanto alle residue fatture risultate all'esito del dibattimento effettivamente scadute e non pagate al momento della dichiarazione, ha assolto l'imputato per carenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto ha ritenuto altamente probabile, in ragione del sottodinnensionamento della struttura aziendale deputata alla gestione dei rapporti contrattuali, che tali ultime fatture non fossero state segnalate per errore al [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte di appello dell'Aquila, con la decisione impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dal Procuratore della Repubblica dell'Aquila, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati allo stesso ascritti limitatamente alle fatture già scadute all'atto della dichiarazione, indicate in dettaglio, e lo ha condannato alla pena sospesa di undici mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. La Corte di Appello ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dei delitti contestati, in ragione del numero (sette, con riferimento al capo a), e quattordici, con riferimento al capo b) e dell'importo delle fatture scadute (25.000 euro in relazione al capo a) e oltre 70.000 in relazione al capo b) e della qualità professionale del ricorrente, atteso che la [OSCURATO:SOCIETA] era una società non di modeste dimensioni, impegnata in numerosi lavori presso diversi cantieri. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 316 ter e 483 cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello, infatti, avrebbe riformato la pronuncia assolutoria di primo grado attraverso una motivazione manifestamente illogica, oltre che priva di quell'efficacia persuasiva ulteriore imposta nelle ipotesi di ribaltamento di una sentenza assolutoria (c.d. motivazione rafforzata). La sentenza impugnata, inoltre, nel ritenere le falsità consapevoli e, dunque, inescusabili, in quanto relative a un numero «non trascurabile» di fatture, avrebbe erroneamente computato due volte le stesse fatture (sia in relazione al capo a), che al capo b). Manifestamente illogico sarebbe, inoltre, il ricorso alla categoria del dolo eventuale operato dalla Corte di appello, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] e i dipendenti amministrativi dell'ufficio contabile della società si sarebbero prodigati al fine di far fronte a tutte le fatture emesse dai fornitori e dai subappaltatori, anche mediante l'emissione di cambiali tratte, al fine di garantire la continuità aziendale a tutti i soggetti coinvolti negli appalti della ricostruzione della città dell'Aquila. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto il parziale ribaltamento della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale dell'Aquila sarebbe stato operato dalla Corte di appello sulla base di una palese rivalutazione delle deposizioni rese dei testi della difesa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado sul punto dell'elemento soggettivo dell'imputato, senza previamente procedere alla prescritta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ad avviso del ricorrente, infatti, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sarebbe imposta tutte le volte in cui il giudice si determini a riformare una sentenza assolutoria di primo grado non solo fondando la decisione su una diversa valutazione dell'attendibilità di una dichiarazione testimoniale, ma anche su una diversa valutazione della prova stessa nel suo contenuto o nella sua portata probatoria. La Corte di appello dell'Aquila, invece, pur ritenendo attendibili i testi della difesa, avrebbe operato una nuova valutazione sulla portata probatoria della medesima prova dichiarativa, senza confrontarsi con l'intero compendio probatorio o valorizzare ulteriori elementi indiziari o probatori non considerati nella sentenza di primo grado. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 316 ter cod. pen. e 483 cod. pen. La Corte di appello avrebbe, infatti, condannato il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle medesime fatture, sia in relazione al delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, che in relazione al reato di falso e, dunque, avrebbe punito l'imputato due volte per la medesima condotta, in violazione di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 7357 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, Rv. 249105-01). La Corte di appello, dunque, erroneamente non avrebbe dichiarato l'assorbimento delle condotte di falso contestate al capo b) di imputazione in quelle di indebita percezione di erogazioni pubbliche contestate al capo a). 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe, infatti, affermato la responsabilità dell'imputato anche con riferimento alle fatture - n. 16/2014 e n. 18/2014 - emesse dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che le stesse fossero scadute all'atto dell'emissione della dichiarazione del 28 gennaio 2015, in quanto le stesse avrebbero dovuto essere immediatamente pagate in base al principio quod sine die debetur, statim debetur. L'argomentazione della Corte di appello sarebbe, tuttavia, manifestamente illogica, in quanto avrebbe indebitamente obliterato che, come era stato correttamente rilevato dal Tribunale, era stato previsto un termine per l'adempimento di tutte le fatture oggetto di contestazione diverso dalla data di emissione. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, avrebbe confermato in dibattimento tale dato, pur non essendo stato in grado di indicare con precisione quale fosse tale termine di scadenza (e, segnatamente, se di trenta o di sessanta giorni dall'emissione), riconoscendo, inoltre, l'esistenza di un contratto che definiva tale aspetto. Pertanto, essendosi al cospetto della mancanza di prova in ordine al dato decisivo della scadenza di tali fatture, sarebbe carente un elemento essenziale per pronunciare la condanna dell'imputato. 5. Con memoria depositata in data 23 giugno 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ad integrazione ed ulteriore specificazione di quanto argomentato nel ricorso con riferimento al secondo motivo, ha ribadito che, nel caso di specie, ricorrevano senza dubbio le condizioni richieste dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per imporre al giudice di appello di decidere soltanto dopo aver previamente disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello con riferimento alle prove dichiarative ritenute decisive dal Tribunale. 6. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 28 giugno 2022, il Procuratore generale ha chiesto alla Corte di Cassazione di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) dell'imputazione in relazione alle fatture n. 16/2014 e n. 18/2014, emesse dal [OSCURATO:PERSONA], e di rigettare nel resto il ricorso.In data 6 luglio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali. Con memoria di replica depositata in data 6 luglio 2022, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve accolto nei limiti che si seguito si precisano. 2. Con il secondo motivo proposto, che ha rilievo preliminare, il ricorrente censura l'inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 3. Il motivo è infondato. L'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non già quando la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto (Sez. 2, n. 5045 del 7/11/2020 (dep. 09/02/2021), Fano, Rv. 280562 - 01; Sez. 4, n. 49159 del 18/07/2017 (dep. 26/10/2017), Abbruzzo, Rv. 271518 - 01), quando la lettura della prova compiuta dal primo giudice sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione (ex plurimis: Sez. U, n. 18680 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786 - 01) o quando si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448 - 01; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 - 01). Non sussiste, inoltre, l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio (ex plurimis: Sez. 5, n. 52310 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133 - 01; Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Boggi, Rv. 274593 - 01; Sez. 5, n. 42746 del 09/05/2017, Fazzini, Rv. 271012 - 01; Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471 - 01). Nel caso di specie, la Corte di appello dell'Aquila ha fatto buon governo di tale ultimo consolidato principio nel ribaltare parzialmente la sentenza di assoluzione di primo grado, pur senza disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Il Tribunale dell'Aquila ha, infatti, escluso il dolo dell'imputato nella sottoscrizione delle false attestazioni, sulla base delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che i contratti di appalti aggiudicati ed eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA] in quel momento storico erano numerosi (essendo circa trenta i cantieri e circa cento i fornitori) e che la struttura amministrativa deputata alla gestione delle fatture era sottodinnensionata (essendo composta da solo otto persone) e, dunque, versava in uno stato di confusione sulla reale situazione delle fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori. La Corte di appello ha, invece, rilevato che l'errore di fatto dell'imputato non poteva essere ritenuto sussistente sulla base delle sole condizioni di sottodimensionamento della struttura amministrativa della società in rapporto alla pluralità degli impegni assunti a quell'epoca, in quanto la stessa non avrebbe potuto essere ignorata dall'amministratore della società, «cui pertiene la conduzione dell'impresa». La Corte di appello ha, dunque, ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole del sottodimensionamento della struttura aziendale deputata alla gestione dei rapporti contrattuali e dell'assoluta inattendibilità dei dati che gli venivano forniti dalla stessa e ha affermato che questa consapevolezza, all'atto della sottoscrizione delle attestazioni, fosse sufficiente a integrare il dolo dei delitti contestati - che per entrambi è dolo generico -, nella forma dell'accettazione del rischio della falsità. La Corte di appello ha, peraltro, rilevato che la falsa dichiarazione per il [OSCURATO:PERSONA] era l'unico modo per ottenere le somme necessarie a superare i problemi di liquidità della [OSCURATO:SOCIETA], che avevano impedito l'effettivo pagamento delle fatture, ancora insolute, indicate nelle attestazioni mendaci. La Corte di appello, dunque, non ha attribuito alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] un significato diverso da quello assegnato alle stesse nella sentenza di primo grado, ma ha solo ritenuto, nell'ambito di una valutazione sinergica di plurime e convergenti risultanze probatorie, che il sottodimensionamento della struttura amministrativa deputata alla gestione dei rapporti contrattuali della [OSCURATO:SOCIETA] rispetto agli impegni in quel momento assunti non potesse fondare ex se l'esclusione del dolo dell'imputato. Il ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, dunque, non è stato operato per «motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa» secondo quanto previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, pertanto, legittimamente la Corte di appello non ha rinnovato l'istruzione dibattimentale. 4. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 316 ter e 483 cod. pen e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 5. Il motivo è infondato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01). Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, dunque, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (ex plurimis: Sez. 3, n. 6817 de 27/11/2014 (dep. 17/02/2015), S., Rv. 262524 - 01; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012 (dep. 14/03/2013), Berlingieri, Rv. 254725 - 01, nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di condanna del giudice di appello che, riformando una sentenza di assoluzione di primo grado per il delitto di truffa per l'incertezza sulla sussistenza del dolo, aveva valorizzato circostanze di fatto già esistenti, ma pretermesse dal primo giudice, idonee a dimostrare con certezza il carattere doloso della condotta; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113 - 01). Nei caso di specie, tuttavia, la Corte di appello si è conformata a questo canone in quanto la rivisitazione della decisione di primo grado sul punto relativo alla sussistenza del dolo dell'imputato, come sopra rilevato, è sorretta da argomenti tali da evidenziare oggettive carenze e insufficienze della decisione assolutoria e si sovrappone integralmente alla decisione riformata, dimostrando come il diverso apprezzamento sia l'unico prospettabile al di là di ogni ragionevole dubbio. Infondata è, inoltre, la censura di manifesta illogicità o, comunque, di travisamento della motivazione quanto all'asserita duplicazione di alcune fatture scadute, riportate in entrambi i capi di imputazione contestati. Nel caso di specie, infatti, ancorché nelle attestazioni contestate come false nel capo a) e nel capo b) figurino alcune fatture identiche, si è al cospetto di diverse attestazioni, poste in essere dall'imputato in date diverse e in occasione di diversi stati di avanzamento dei lavori (quarto nel capo a) in data 13 ottobre 2014 e, per altri lavori, quinto in data 22 dicembre 2014; quinto in data 28 gennaio 2015 e, per altri lavori, finale in data 15 dicembre 2014 e 23 luglio 2014 nel capo b). Correttamente, dunque, la Corte di appello, nel computare l'ammontare delle fatture insolute falsamente indicate come pagate, al fine di escludere l'esiguità dell'ammontare delle stesse, ha talora computato due volte la stessa fattura, in quanto le stesse sono state indicate dall'imputato in distinte attestazioni e permanevano insolute all'atto della sottoscrizione dell'ulteriore attestazione. Le ulteriori censure proposte dal ricorrente relativamente all'insussistenza del dolo eventuale nel caso di specie, in quanto sarebbe ravvisabile al più un errore di fatto determinato da colpa, sono inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione a procedere ad una rinnovata valutazione di questo punto della regiudicanda, inammissibile in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 316 ter cod. pen. e 483 cod. pen., in quanto parte delle fatture per le quali è intervenuta la sentenza di condanna (n. 1016/2014, n. 15/2014, 22/2014, 37/2014, n. 195/2014) sono contestate sia in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui al capo a), sia in relazione al reato di falso ideologico contestato al capo b). 7. Il motivo è infondato. 7.1. Per delibare adeguatamente questa censura occorre, tuttavia, preliminarmente delineare il quadro normativo dal quale traggono origine le imputazioni oggetto del presente procedimento per come ricostruito dalle sentenze di merito. 7.2. L'art. 11, comma 11 -bis, della legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del d.l. 28 luglio 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti), entrata in vigore il 23 agosto 2013, sancisce che «I pagamenti degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, emessi dal direttore dei lavori, successivi al primo SAL, vengono effettuati, dal presidente del consorzio, dall'amministratore del condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, solo a fronte di autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dall'impresa affidataria dei lavori con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento». Nell'ambito delle opere di ricostruzione edilizia e urbanistica resesi necessarie in seguito al terremoto del 6 aprile 2009 e in ossequio all'art. 11, comma 11 -bis, della legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del d.l. 28 luglio 2013, n. 76, il Comune dell'Aquila ha approntato la relativa modulistica con avviso pubblico del 15 ottobre 2013. Con ulteriore avviso pubblico emesso in data 15 ottobre 2013 dall'Assessore alla ricostruzione, il Comune dell'Aquila ha stabilito che «la liquidazione potrà avvenire solo a seguito della presentazione dell'autocertificazione a firma dell'impresa che dichiari l'avvenuto pagamento delle fatture dei fornitori e dei subappaltatori scadute; tale dichiarazione dovrà essere presentata dal presidente del consorzio, dall'amministratore di condominio o dal singolo proprietario». Infine, con delibera della Giunta comunale n. 254 del 20 giugno 2014, il Comune dell'Aquila ha esteso l'obbligo di autocertificazione di cui al 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) per l'impresa affidataria dei lavori oltre che per l'attestazione dell'avvenuto pagamento di tutte le fatture scadute dei fornitori e dei subappaltatori relativi ai lavori effettuati nel precedente S.A.L., anche alla richiesta di liquidazione dell'ultimo S.A.L. 7.3. Nel capo a) dell'imputazione si contesta al [OSCURATO:PERSONA] la commissione del delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen., per aver, nella propria qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., mediante false attestazioni rese ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in ordine all'avvenuto pagamento dei fornitori e dei subappaltatori, fatto ottenere alla società il pagamento della fattura n. TAD14VE-0000583 del 14 ottobre 2014 di euro 185.776,49 e della fattura n. TAD14VE-0000721 del 16 dicembre 2014 di euro 335.449,68. Il delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen. è, tuttavia, un reato proprio, che può essere commesso non già da qualsiasi soggetto, bensì soltanto da chi cerca di conseguire l'erogazione pubblica con la condotta descritta da questa disposizione. Per quanto risulta dalle sentenze di merito, la [OSCURATO:SOCIETA]. non era il beneficiario delle erogazioni pubbliche, ma solo l'impresa appaltatrice incaricata dell'esecuzione delle opere finanziate con erogazioni pubbliche per la ricostruzione dell'Aquila e non è stato accertato o anche solo contestato alcun concorso del [OSCURATO:PERSONA] con i beneficiari dei contributi pubblici. I destinatari dei contributi pubblici, infatti, erano i proprietari degli immobili, che ricevevano il contributo pubblico per l'esecuzione delle opere di ricostruzione su un proprio conto dedicato, e non già l'impresa appaltatrice. Le condotte di falsificazione contestate al [OSCURATO:PERSONA], inoltre, per quanto accertato dalle condotte di merito non sono state poste in essere per ottenere il contributo pubblico, quanto il pagamento dai proprietari degli immobili del corrispettivo delle opere eseguite in virtù di un contratto di appalto privato. La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, già rilevato come il delitto di cui all'art. 316 ter cod. pen. abbia ad oggetto esclusivamente oggetto esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici (Sez. 5, n. 14359 del 25/01/2012, Milazzo, Rv. 252310 -01). La condotta di mendace dichiarazione contestata al capo a) deve, dunque, più correttamente essere qualificata come falso ideologico di cui agli artt. 81, 483 cod. pen., al pari di quanto contestato con riferimento al capo b). 7.4. Tale diversa qualificazione giuridica del fatto, operata dalla Corte di cassazione senza preventivamente renderne edotte le parti, tuttavia, nel caso di specie, non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, in conformità dell'art. 111, comma 2, Cost. e dell'art. 6 CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, in quanto non avviene «a sorpresa».La falsità dell'attestazione di cui al capo a), è, infatti, stata considerata ab origine nell'accusa contestata all'imputato, quale elemento costitutivo del più ampio reato complesso di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e, dunque, su tale punto il contraddittorio delle parti si è ampiamente svolto. 7.5. Tanto premesso in ordine alla corretta qualificazione della condotta contestata all'imputato al capo a), deve rilevarsi come la censura relativa alla violazione del ne bis in idem sia infondata. Come già rilevato, infatti, ancorché nelle attestazioni contestate come false nel capo a) e nel capo b) figurino alcune fatture identiche, si è al cospetto di diverse attestazioni, poste in essere dall'imputato in date diverse e in occasione di diversi stati di avanzamento dei lavori e, dunque, di fatture che, pur identiche, permanevano ancora insolute in diversi momenti. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha ritenuto la configurabilità di tali falsità e ha escluso l'operatività del principio del ne bis in idem sostanziale nel caso di specie. 8. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 483 cod. pen. e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 9. Il motivo è fondato. La Corte di appello dell'Aquila ha ribaltato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale anche con riferimento all'attestazione del pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore [OSCURATO:PERSONA], per le quali in dibattimento era stato accertato che vi fosse stata l'apposizione di un termine, ma non già la sua esatta durata. La Corte di appello ha rilevato che per accertare se fosse scaduto o meno il termine di pagamento indicato nelle fatture emesse dai subappaltatori e dai fornitori nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] occorreva aver riguardo alle pattuizioni contrattuali originarie ovvero alle concessioni sopravvenute. Qualora, tuttavia, questo termine per l'adempimento non sia risultato accertato, come nel caso delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha ritenuto che deve «farsi riferimento a quello indicato in fattura e in mancanza di dimostrazioni di usi, a quello di emissione/ricezione della fattura medesima, non potendosi diversamente concludere, in applicazione del principio civilistico secondo il quale quod sine die debetur, statim debetun>.La regola dell'immediato adempimento sancita dall'art. 1183 cod. civ., tuttavia, non può surrogare la mancata dimostrazione di un elemento fondamentale per dimostrare la falsità dell'attestazione rilasciata dall'imputato, quale l'avvenuta scadenza del termine di adempimento del credito indicato in fattura. Il presupposto per applicare l'art. 1183 cod. civ. è, inoltre, che il termine in cui la prestazione deve essere eseguita non sia stato determinato e nella specie è stato provato in dibattimento che tale termine era stato determinato dalle parti. Con riferimento al contratto di subappalto (e alle necessarie scansioni temporali delle prestazioni nello stesso sinallagrnaticamente dedotte), del resto, ricorre la seconda ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1183 cod. civ. ovvero quella nella quale, in ragione della natura della prestazione sia necessario un termine. Con riferimento al contratto di appalto e di subappalto, dunque, non opera il principio dell'immediato adempimento, bensì quello del ricorso al giudice, per stabilire il termine, in mancanza di accordo tra le parti. Illegittimamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto comprovata la falsità delle attestazioni rilasciate dall'imputato in ordine alla tempestiva effettuazione dei pagamenti in favore dell'impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA]. 10. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle fatture emesse dall'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo b), perché il fatto non sussiste. Diversamente qualificato il reato di cui al capo a) come artt. 81, 483 cod. pen., deve, inoltre, essere rigettato nel resto il ricorso, dichiarando irrevocabile l'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle condotte contestate. Deve, da ultimo, essere disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e delle statuizioni civili, in ragione della diversa qualificazione operata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle fatture emesse dall'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di cu