CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 28649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza emessa in data 22 febbraio 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 81, cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere operato plurime cessioni di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] del tipo cocaina in Castellammare del Golfo dal 7 maggio al 26 giugno 2020, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], oltre che con [OSCURATO:PERSONA] (capo 26) e con D'[OSCURATO:PERSONA] (capo 27) 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'individuazione del /ocus commíssi delícti ai fini della valutazione della sussistenza della competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare. In particolare osserva che non essendo possibile determinare il luogo in cui è stata commessa la prima delle condotte addebitate, da individuarsi nel luogo in cui si è perfezionato l'accordo, deve applicarsi il criterio residuale di cui all'art. 9 comma 2 cod. proc. pen. della competenza del giudice della residenza. Si osserva che se l'accordo si fosse formato al telefono, il criterio da applicare avrebbe dovuto essere quello del luogo in cui il proponente ha ricevuto comunicazione dell'accettazione da parte dell'acquirente, e quindi a Palermo dove Piazza risiede e vive. In assenza di sequestro non è, infatti, possibile individuare il luogo preciso della consegna, che il Tribunale ha indicato nel luogo dell'abitazione dell'acquirente in Castellammare, mentre ipoteticamente alcune cessioni possono essere avvenute in Palermo ed altre in Castellammare. 2.1. Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale: a) non vi è certezza sull'identificazione dei soggetti ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate presso l'abitazione del Bosco in data 7 maggio 2020 né che all'interno della busta vi fosse sostanza stupefacente; b) che in data 27 maggio e 8 giugno 2020 in occasione dei controlli dell'autovettura del Piazza non è stata rinvenuta droga; c) che le immagini del sistema di videosorveglianza del 2.6.2020 del distributore ENI non forniscono elementi utili; d) che in relazione al capo 27) è risultato che Piazza non si è presentato per la prevista consegna concordata da parte di D'Aguanno e Bosco. 2.2. Con il secondo ordine di motivi, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari sotto il profilo della carente valutazione dei presupposti della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto che la documentazione prodotta dalla difesa dimostrava la disponibilità della cugina ad accogliere il ricorrente per l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione e l'assenza di precedenti specifici avrebbe dovuto essere valorizzata proprio al fine di escludere le esigenze cautelari.Inoltre si osserva che nulla è stato detto circa la necessità della custodia in carcere e sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo si deve rilevare la genericità delle doglianze difensive che in modo ipotetico adducono che il luogo di consumazione del reato sarebbe rimasto ignoto, così da rendere necessaria l'applicazione del criterio residuale di cui all'art. 9 comma 2 cod.proc.pen. della competenza del giudice della residenza. Si deve innanzitutto premettere che non essendo stato accertato se l'accordo per la consegna della sostanza stupefacente si sia perfezionato effettivamente al telefono o piuttosto sul luogo della consegna, non può trovare evidentemente applicazione la regola secondo cui nel caso in cui la contrattazione sia avvenuta per telefono, l'accordo e quindi la consumazione del reato deve ritenersi avvenuta nel luogo ove il proponente, mediante tale mezzo di comunicazione, ha avuto contezza dell'accettazione (Sez. 3 , n. 14233 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279289). Correttamente, quindi, la competenza per territorio è stata individuata in base al luogo della consegna, individuato presso l'abitazione dell'acquirente sita in Castellammare del Golfo sulla base delle risultanze delle intercettazioni da cui si evince che il fornitore, [OSCURATO:PERSONA], residente nel quartiere Zen di Palermo, si recava per la consegna dello stupefacente dopo aver concordato l'orario dell'incontro con l'acquirente. Essendo incerto il luogo dove si è formato l'accordo, la competenza è stata determinata sulla base del luogo della consegna, in quanto ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione in applicazione della regola suppletiva prevista dall'art. 9, comma 1, cod. proc. pen. prevalente sulle altre regole residuali previste dal comma 2 dello stesso articolo, che in ordine successivo fanno riferimento al luogo della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Peraltro, nel ricorso si avanzano ipotesi solo astratte ed alternative in ordine alle regole della competenza previste per i reati connessi, non essendo stato specificato se tutti i plurimi reati di cessione contestati siano stati consumati in luoghi diversi, né precisato per ciascuno dei diversi episodi di cessione la maggiore gravità o l'anteriorità della consumazione che costituisce il criterio di competenza per connessione ex art. 16, comma 1 cod. proc. pen., secondo la regola che attribuisce rilevanza ai reati connessi gradatamente più gravi di cui sia noto il luogo di consumazione, in applicazione del criterio di competenza previsto dall'art. 16 3 cod. proc. pen. che prevale sui criteri suppletivi previsti dall'art.9, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, Rv. 276812). Sotto tale profilo si tratta di eccezione di incompetenza formulata in modo astratto ed ipotetico attraverso la deduzione di motivi basati su elementi di fatto incerti sui quali sarebbe necessario procedere a valutazioni o ad accertamenti inammissibili nel giudizio di legittimità, considerato peraltro che è inammissibile per genericità l'eccezione di incompetenza territoriale che non contenga l'indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente (Sez. 3, n. 37141 del 09/09/2021, Guarnieri, Rv. 282371). 2. I residui motivi sulla gravità indiziaria e le esigenze cautelari sono inammissibili perché a fronte di una puntuale e non manifestamente irragionevole motivazione del Tribunale, sono volti a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base di argomentazioni che sono state adeguatamente affrontate e superate con osservazioni pertinenti e prive di contraddizioni (vedi pp. 4,5,6 dell'ordinanza impugnata). Le valutazioni del Tribunale non contengano illogicità, ma appaiono sorrette da argomentazioni congrue e coerenti alle risultanze istruttorie acquisite, costituite oltre che dalle intercettazioni, anche dai rilevamenti tratti dal sistema GPS, dalle riprese delle videocamere di sicurezza, dai sequestri della sostanza stupefacente, dalle attività di osservazione e controllo svolte dalla polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti. Le censure articolate dal ricorrente mirano a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 3. Le medesime considerazioni devono ripetersi per l'ultimo motivo in merito all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, considerato che il Tribunale ha valorizzando non i precedenti — come addotto dal ricorrente - ma le modalità dell'attività illecita, indicative dello stabile inserimento del ricorrente nel mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti. I precedenti non specifici sono stati, invece, correttamente valorizzati solo come motivo per escludere che il ricorrente potesse fruire della sospensione condizionale della pena, oltre che per la prognosi dell'irrogazione di umpena non inferiore a tre anni di reclusione richiesta dal novellato art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis