CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 16815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in composizione monocratica, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], con la quale costui era stato condannato in ordine al delitto di cui agli artt. 61 n.7, 110 624 e 625 nn. 2, 5 e 7 cod. pen. , riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di equivalenza. L'imputato è stato ritenuto responsabile dell'impossessamento, in concorso con i correi Marziano e [OSCURATO:PERSONA], di materiale di vario genere di [OSCURATO:SOCIETA], custodito all'interno dell'impianto ferroviario di Signa, previa rottura della rete metallica di recinzione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con proprio difensore, formulando cinque motivi. Con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla omissione nell'imputazione riportata nella intestazione della sentenza della contestazione della recidiva, presente invece nel decreto di citazione a giudizio. Con il secondo motivo, ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base del mero riconoscimento de visu effettuato nell'immediatezza dei fatti dai testimoni oculari. Con il terzo motivo ha dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva, ovvero della ricognizione che avrebbe garantito un riconoscimento da parte dei testimoni nel contraddittorio delle parti e con le garanzie previste dalla legge. Con il quarto motivo, ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla valutazione delle circostanze ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Lamenta il ricorrente che la Corte, nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., a significare la modestia del danno arrecato, non avrebbe invece riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, con una motivazione lacunosa, fondata sulla prognosi di recidivanza e per le stesse ragioni non avrebbe concesso la sospensione condizionale. Con il quinto motivo, ha dedotto la intervenuta prescrizione del reato, la violazione dell'art. 27 comma 2 Cost e del principio per cui l'imputato può essere considerato colpevole solo se non sussista un ragionevole dubbio. 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha Cr31 rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con conseguenti statuizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La corte territoriale, ripercorrendo le risultanze delle indagini e esaminando le doglianze proposte con il gravame di merito ed in parte riformulate in ricorso, ha riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato. I testimoni avevano visto all'interno del deposito ferroviera la cui recinzione era stata parzialmente divelta, due persone nell'atto di impossessarsi di materiale vario e di riporlo nella macchina condotta da [OSCURATO:PERSONA]' con la quale i tre si erano poi allontanati. L'auto durante la fuga era stata per caso intercettata da una pattuglia dei carabinieri ed il M.[OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto il conducente in [OSCURATO:PERSONA] ed i due passeggeri in Marziano e del Monte, tutti soggetti già noti per ragioni di servizio. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della segnalazione del furto, era stato rintracciato dopo circa 15 minuti nei pressi di un bar e, condotto in caserma, era stato riconosciuto dai testimoni oculari come il conducente dell'auto sulla quale gli autori materiali del furto erano scappati. La Corte ha valorizzato, indi, il fatto che l'imputato era stato visto dal M.[OSCURATO:PERSONA], subito dopo il furto, alla guida dell'auto su cui era stato caricato il materiale ed il fatto che era stato riconosciuto in caserma con certezza dai testimoni oculari. Quanto, poi, alla determinazione della pena, la corte territoriale ha ritenuto che non potessero essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali sussistenti a carico dell'imputato e della assenza di qualsivoglia comportamento processuale di collaborazione ed ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali a carico dell'imputato. 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. 3.1 Quanto al primo motivo l'errore materiale censurato non determina nullità della sentenza. E' orientamento consolidato di questa Corte quello per cui fra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, 3 comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (ex plurimis Sez. 3, n.48348 del 29/09/2017, Cappello e altri. Rv. 271882 - 01). Il principio, vale a maggior ragione, in relazioni alla omessa indicazione degli elementi accessori della imputazione, quali le circostanze e la recidiva. 3.2. Quanto al secondo motivo, la parte ha formulato censure in punto di fatto che, a fronte della motivazione, sopra sinteticamente riportata, congrua, logica e coerente con il compendio probatorio, si traducono in una difforme lettura dello stesso, non consentita in questa sede. Si osserva, in ogni caso che, in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei, rispetto a quelli utilizzati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Cass. pen., Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 Ud. (dep. 04/02/1994), Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 12/04/2012), Rv. 252615). Si deve ricordare, altresì, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena di inammissibilità, attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione è il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta [cfr., in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione]. Nel caso di specie le censure, anche per la loro estrema genericità, non rispettano i principi richiamati e, in quanto volte ad una rivisitazione degli elementi di prova, non possono essere prese in considerazione. 3.3. Quanto al terzo motivo, si ricorda che la ricognizione personale non rientra nella categoria della prova decisiva, di cui all'art. 606, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., perché essa è prova aperta ad ogni esito e pertanto non le si può riconoscere preventivamente efficacia decisiva e cioè la capacità di contrastare le acquisizioni processuali contrarie, elidendone l'efficacia e provocando una decisione contraria (Sez.6, n. 43526_de/ 03/10/2012, Ritorto e altri Rv. 253708). In ogni caso il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen. e nel caso in esame il ricorrente non ha allegato di aver richiesto in sede di capitolazione delle prove anche la ricognizione dell'imputato 3.4. Quanto al quarto motivo, in linea generale si osserva che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269 in cui la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel caso di specie la Corte, nel rigettare la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha adeguatamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di elementi positivi da valorizzare nel caso in esame, quale in particolare il collaborativo comportamento processuale. Immune da censure deve ritenersi, anche, la valutazione in ordine alla non concedibilità della sospensione condizionale della pena, stante la preclusione derivante dalle precedenti condanne riportate. 3.5. Quanto al quinto motivo, si osserva, da un lato, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione (o della CEDU), poiché la loro inosservanza non è prevista tra casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale (sez. 2 n. 12623 del 13/12/2019 Cc. (dep. 21/04/2020 ), [OSCURATO:PERSONA]. 279059) e, dall'altro che si tratta, anche con riferimento alla asserita violazione del principio di cui all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen, di censura aspecifica e come tale non esaminabile in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm