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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12714/2026

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tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],avente ad oggetto la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema diCassazione n. 34093/2025, depositata il 24/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- su segnalazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo Nigro è stato proposta d’ufficio lacorrezione dell’ordinanza indicate in epigrafe nella parte in cui haliquidato le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 10.000,00,euro 5.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. edè stato disposto il pagamento di euro 2.500,00 alla Cassa delleammende;Numero registro generale 1701/2026Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 12714/2026Data pubblicazione 05/05/2026- che detta liquidazione appare il frutto di un refuso materiale, posto cheil valore della causa era pari ad euro 2.108,46 e che lo stesso giornosono state definite analoghe controversie tra le stesse parti, di valoreuguale o prossimo a quello di cui si discute, conclusesi con ilriconoscimento di spese processuali di importo notevolmente inferiorea quello in esame; P.Q.Mdispone la correzione dell’ordinanza n. 34093/2025, pubblicata il24/12/2025, nel senso che, ove nel dispositivo di legge: “rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad €10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. erimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di €5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende”, deve leggersi edintendersi:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 1.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del15%, nonché di € 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. edell’ulteriore importo di € 250,00 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti ai sensi degli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tra:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA].contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],avente ad oggetto la correzione dell’ordinanza della Corte Suprema diCassazione n. 34093/2025, depositata il 24/12/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:- su segnalazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] lo Nigro è stato proposta d’ufficio lacorrezione dell’ordinanza indicate in epigrafe nella parte in cui haliquidato le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] in euro 10.000,00,euro 5.000,00 a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. edè stato disposto il pagamento di euro 2.500,00 alla Cassa delleammende;Numero registro generale 1701/2026Numero sezionale 827/2026Numero di raccolta generale 12714/2026Data pubblicazione 05/05/2026- che detta liquidazione appare il frutto di un refuso materiale, posto cheil valore della causa era pari ad euro 2.108,46 e che lo stesso giornosono state definite analoghe controversie tra le stesse parti, di valoreuguale o prossimo a quello di cui si discute, conclusesi con ilriconoscimento di spese processuali di importo notevolmente inferiorea quello in esame; P.Q.Mdispone la correzione dell’ordinanza n. 34093/2025, pubblicata il24/12/2025, nel senso che, ove nel dispositivo di legge: “rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad €10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. erimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di €5.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di €2.500,00 in favore della Cassa delle ammende”, deve leggersi edintendersi:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad € 1.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del15%, nonché di € 500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. edell’ulteriore importo di € 250,00 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti ai sensi degli artt. 288,secondo comma, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c..Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente
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