CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23587/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Atee- emn. et1.1.4n o- \ Ate s2 I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato l'istanza difensiva e confermato l'ordinanza genetica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa dal GIP dello stesso tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione alla contestazione di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti, aggravata dall'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990; il Riesame ha escluso la configurabilità nei confronti del ricorrente dell'aggravante, pure ritenuta nell'ordinanza genetica, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., in relazione all'associazione mafiosa inscritta in [OSCURATO:PERSONA], articolazione territoriale corrispondente al mandamento cittadino di Pagliarelli, famiglia del [OSCURATO:PERSONA], capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], e di cui faceva parte il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato è coinvolto nel reato come incaricato della distribuzione della sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish, al centro del traffico illecito, nonché del recupero dei proventi illeciti. [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato i motivi proposti sia in relazione al quadro indiziario, pur escludendo l'aggravante mafiosa, che alle esigenze cautelari. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'indagato, deducendo quattro distinti motivi. 2.1. Il primo argomento agitato dal ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità nei suoi confronti del delitto di partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti emersa dalle indagini. Si rappresenta che il contributo da lui prestato all'attività di "spaccio" al massimo può essere inquadrato in una condotta estemporanea di concorso in cessione illecita di stupefacenti, ma non si può inscrivere nell'alveo della partecipazione al sodalizio criminale contestato nell'imputazione. 2.2. La seconda censura denuncia violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari sia sotto il profilo della concretezza del pericolo di reiterazione del reato che quanto al presupposto dell'attualità del rischio cautelare. 2.3. Il terzo motivo di ricorso eccepisce la sproporzione della misura cautelare coercitiva adottata rispetto alla condotta contestata al ricorrente ed al reato configurato, laddove avrebbe potuto essere più adeguatamente applicata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari anche assistiti dal braccialetto elettronico. 2.4. Un ultimo motivo denuncia vizio di carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata che si sarebbe limitata a trasporre nella propria argomentazione le ragioni dell'ordinanza genetica (con un insufficiente rinvio per relationem), violando l'obbligo di dover esaminare adeguatamente i motivi di ricorso previsto dalla giurisprudenza europea in caso di elementi difensivi specifici (si cita, tra le altre, la sentenza della Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, del 11 luglio 2017).3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il ricorrente ha depositato tramite il difensore conclusioni scritte con le quali chiede l'accoglimento delle ragioni di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo contiene inammissibili censure volte a contestare la sussistenza di elementi dai quali desumere la gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di argomenti difensivi costruiti in fatto, secondo schemi di critica al provvedimento impugnato non proponibili in sede di legittimità in quanto riservati al giudice di merito, anche cautelare (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). D'altra parte, il provvedimento del Tribunale del Riesame è largamente idoneo a descrivere la sistematicità e ripetitività delle condotte di detenzione finalizzata allo spaccio organizzato di sostanze stupefacenti da parte del ricorrente, all'interno dell'associazione promossa ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] per la gestione del mercato palermitano di droga (in particolare, delle zone dello "Zen 2" e di [OSCURATO:PERSONA]), nonché di quello di Marsala. Sono stati valorizzati molti, inequivoci indicatori, che la giurisprudenza di legittimità da tempo considera espressivi del reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990: l'articolata struttura di uomini e mezzi emersa dalle indagini (soprattutto intercettazioni ed attività di riscontro della polizia giudiziaria, anche con ingenti sequestri di cocaina) dediti all'approvvigionamento di droga dalla Calabria, mediante un canale stabile privilegiato, ed alla successiva distribuzione capillare nelle piazze di spaccio; il ricorso a precise tecniche di comunicazione clandestina a circuito chiuso tra pochi soggetti; il ricorso ad autovetture anonime, noleggiate da terzi prestanome; l'esistenza di una "cabina di regia" direttiva unitaria, facente capo al coindagato [OSCURATO:PERSONA]; Dal punto di vista soggettivo, si sono valorizzate le attività di videosorveglianza, che, per un consistente periodo di tempo, hanno registrato i contatti di Bruno con Marino, con lo ,1 scambio di danaro provento della vendita di stupefacenti, e, in generale, il suo stabile inserimento (cfr. pag. 10 dell'ordinanza impugnata), nonchè l'arresto e il sequestro di stupefacenti che hanno visto il coinvolgimento del ricorrente ed i contenuti delle intercettazioni che, dopo il suo arresto del 30.6.2021, hanno dimostrato inequivocamente che [OSCURATO:PERSONA] considerava l'evento come fonte di preoccupazione per la sua organizzazione, sia dal punto di vista economico che della struttura operativa. Le obiezioni relative alla estemporaneità del contributo concorsuale del ricorrente all'attività del gruppo criminale, che renderebbe inidonea la condotta ad essere valutata come di vera e propria partecipazione, sono manifestamente infondate. Si ribadisce, infatti, che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02; Sez. 6, n. 42937 del 23/9/2021, Sermone, Rv. 282122). Nel caso di specie, come accade sovente nella prassi giurisprudenziale, attraverso l'analisi del contenuto dei dialoghi intercettati, si è agevolmente dato rilievo a numerosi elementi di conferma della stabilità duratura dello schema operativo del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, quali il tenore delle conversazioni e la consuetudine consolidata nell'organizzazione delle attività delittuose da parte dei conversanti che da tale tenore si trae; l'uso di riferimenti di non immediata intelligibilità e l'esistenza di stabili canali privilegiati di approvvigionamento della cocaina. E ciò consente comunque di ritenere non significativa qualsiasi critica circa il fatto che l'attività criminosa abbia formato oggetto di un'osservazione non dilatata nel tempo. 3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali vengono eccepiti difetti della motivazione del provvedimento impugnato, avuto riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla scelta della tipologia di misura più afflittiva per contenerle, sono in parte generici e, comunque, manifestamente infondati. La sussistenza delle esigenze cautelari, quanto al pericolo di reiterazione in concreto ed all'attualità di tale pericolo, è puntuale nel valorizzare negativamente, in chiave di pervicacia criminale, la circostanza che, dopo l'arresto per uno degli episodi di detenzione illecita di sostanza stupefacente, e nonostante la sottoposizione agli arresti domiciliari, il ricorrente ha continuato a collaborare con l'organizzazione criminale di riferimento: nessun effetto deterrente ha sortito in lui la misura cautelare, oggi invocata come più adeguata dalla difesa, degli arresti domiciliari, che, dunque, all'evidenza, del tutto logicamente l'ordinanza impugnata ha valutato inidonei a contenere il rischio di recidiva nel reato. Inoltre, si sono messi in risalto la capacità criminale del ricorrente, rafforzata dalla rete di relazioni e dall'apparato organizzativo di riferimento, nonché la sua disponibilità totale nei confronti del sodalizio. 4. Anche il quarto motivo di ricorso, infine, è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. I richiami alla giurisprudenza europea sono fuori contesto: l'ordinanza impugnata ha adempiuto del tutto adeguatamente ai suoi obblighi motivazionali, in ossequio ai principi costituzionali che impongono al giudice di rendere conto delle sue decisioni. Del resto, il motivo di ricorso è chiaramente pretestuoso e generico, poiché evoca presunte insufficienze argomentative del provvedimento impugnato senza indicare in alcun modo a quali passaggi della motivazione ci si riferisca e senza individuare gli eventuali motivi di censura ai quali il giudice del riesame non avrebbe risposto. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria pe