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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04513/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE'dato avviso alle partT3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata confermata la sentenza del Tribunale di Arezzo del 5 luglio 2018, di condanna in relazione ai reati ex art. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità delle prove, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva.

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del termine di impugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen..

Si trattava di sentenza con motivazione contestuale depositata il 28 novembre 2022, il termine di quindici giorni per presentare ricorso decorreva da tale data ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett.

B), cod. proc. pen. per cui sentenza era già dive- nuta irrevocabile il 14 dicembre 2022 e, cioè, in data anteriore a quella del deposito del ricorso avvenuto il 20 dicembre 2022.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come pari- menti introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE'dato avviso alle partT3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata confermata la sentenza del Tribunale di Arezzo del 5 luglio 2018, di condanna in relazione ai reati ex art. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorrente ricorre avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità delle prove, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la mancata assunzione di una prova decisiva. 3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del termine di impugnazione di cui all'art. 585 cod. proc. pen.. Si trattava di sentenza con motivazione contestuale depositata il 28 novembre 2022, il termine di quindici giorni per presentare ricorso decorreva da tale data ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. B), cod. proc. pen. per cui sentenza era già dive- nuta irrevocabile il 14 dicembre 2022 e, cioè, in data anteriore a quella del deposito del ricorso avvenuto il 20 dicembre 2022. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come pari- menti introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 04513/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris