CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26143/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto con strappo; Rilevato che il primo ed unico motivo dì ricorso, con I quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'assenza di pregiudizi patrimoniali per la persona offesa e all'erronea qualificazione giuridica dell'imputazione, è manifestamente infondato, posto che "nel delitto di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore" (Sez. U, Sentenza n. 41570 del 25/05/2023, Rv. 285145 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M~remo [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Penale 13 LUG 2026