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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 13310/2026

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di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Nicola LETTIERI, che ha chiestol’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di Napoli – sezione per l’applicazione di misure di prevenzione - che ha rigettatola richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale,destinataria di una interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Napoli il 7 maggio 2024, diemissione di provvedimento di controllo giudiziario della ditta ricorrente ai sensi dell’art. 34-bis co. 6 del D.Lvo n. 159/20111.1.

Il provvedimento impugnato, premessa la sussistenza dei presuppostidell’assoggettamento della ditta del ricorrente alla interdittiva prefettizia e della suaimpugnazione, ha fondato il rigetto aderendo all’orientamento formatosi nellagiurisprudenza di legittimità che, quanto alla praticabilità dell’istituto del controllovolontario, sostiene che, laddove il giudice penale rilevi la assenza di evidenze circal’esistenza di una relazione di agevolazione tra l’impresa e i soggetti portatori di pericolosità(pure ravvisata dall’autorità amministrativa), non possa applicarsi l’istituto del controllogiudiziario su domanda.

Pertanto, pur consapevole dell’esistenza di un contrastogiurisprudenziale per la presenza di orientamento che, al contrario, ritiene sufficiente, ai finidell’ammissione al controllo giudiziario volontario, la sola sussistenza dei requisiti formalidel rilascio dell’interdittiva antimafia e della sua successiva impugnazione, la Corte di appello- ritenendo la valutazione dell’infiltrazione mafiosa riservata in via esclusiva al giudice dellaprevenzione, sicché, l’interdittiva antimafia dell’amministrazione non potrebbe condizionarel’esercizio del suddetto potere valutativo - ha rigettato l‘appello in ragione della ritenutainsussistenza del presupposto riguardante il concreto pericolo di inquinamento mafioso eper la conseguente impossibilità di ravvisare profili di occasionalità dell’agevolazionemafiosa, non riscontrabile, secondo il giudice a quo, alla luce degli scarni e vaghi elementidi fatto valorizzati dall’autorità prefettizia nel provvedimento interdittivo, confermato dalGiudice amministrativo.

Nella specie, è stato verificato che le interdittive antimafia eranobasate unicamente sui controlli effettuati nei confronti del rappresentante legale dell’aziendadel ricorrente insieme con persone gravate da pregiudizi penali, comunque, non connotatida “pericolosità qualificata” e senza che fosse verificato alcun rapporto significativo tra talisoggetti e l’azienda né un’ingerenza nella gestione.1.2.

Secondo la Corte territoriale, non sussistono le circostanze di fatto da cui desumereun pericolo concreto e non meramente ipotetico di infiltrazione mafiosa, idoneo acondizionare l’attività d’impresa in via occasionale, dal che derivava la conferma del rigettodell’istanza.2.

Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pietra, è affidato a un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazioneai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Si sostiene che la conclusione dell’appello, circa l’assenza dell’asserita “infiltrazionemafiosa perdurante”, risulti smentita dall’ interdittiva prefettizia oggetto di impugnativadinanzi al G.A., che impedisce all’ azienda – incisa da tale interdittiva – di operare nelcontesto economico sano.2.1.1.

Premette il ricorso che presupposti dell’istituto previsto dall’art. 34-bis D.Lgs. n.159/2011 sono l'accertamento della natura "occasionale" della infiltrazione mafiosa e laprognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell'azienda nel circuitoimprenditoriale sano e alla sua affrancazione dal condizionamento delle intimidazioni einfiltrazioni mafiose, e che tale accertamento va condotto in base ad una valutazione dasvolgersi in concreto, senza alcun automatismo, gravando sul giudice della prevenzionel’onere di dar conto del suo ragionamento e delle rationes decidendi e delle questiones factisviluppate nello stesso, che devono essere coerenti con l’assetto della misura e la filosofiadell’istituto.2.1.2.

Secondo la tesi propugnata nel ricorso, la decisione impugnata si pone incontrasto con il tenore letterale dell’art. 34-bis comma 6 del D.Lgs. 159/2011, secondo ilquale “Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84,comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto,possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione delcontrollo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo”, condizioni –queste – tutte presenti nella specie, le quali avrebbero dovuto innescare la procedura diraccolta informativa prevista dalla seconda parte del menzionato comma 6.

Tanto perché -nella prospettiva del ricorso - il giudice della prevenzione va ritenuto titolare esclusivo delsindacato su tale tipologia di pericolosità solo in caso di richiesta della parte pubblica,mentre, in presenza di un’interdittiva impugnata, tale atto amministrativo è condizionenecessaria e sufficiente per accogliere un’istanza di controllo giudiziario su richiesta di parte,ove risultino elementi idonei all’esito della prescritta procedura istruttoria.

Solo taleinterpretazione costituzionalmente orientata del rapporto tra decisione penale eprocedimento amministrativo valutativo consentirebbe –nell’ottica del ricorso - di ricondurrea razionalità l’istituto del controllo volontario nella sua duplice declinazione di cui ai commi1 e 6 dell’art. 34 -bis cod. antimafia, mentre l’interpretazione accolta dalla Corte di appelloconduce a una disparità di trattamento per l’ente che, pur raggiunto da interdittiva antimafiainibitrice dell’attività aziendale, venga ciononostante ritenuto sano dal giudice penale, perl’assenza di pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, e non ammesso alla procedura delcontrollo giudiziario.

Laddove, l’essere interdetti e infiltrati, secondo la concorde valutazionedell’autorità amministrativa e del giudice penale, comporta una condizione di vantaggio perl’esercizio dell’impresa rispetto all’interdetto non infiltrato secondo la prevenzione penale.2.1.3.

Richiamato, quindi, il contrasto interpretativo sussistente nella giurisprudenza dilegittimità, la ricorrente insta per la remissione alle Sezioni Unite, e, in subordine, perchésia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis comma 6 in relazione agliartt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui non disciplina gli effetti del decreto del tribunale penaledella prevenzione di rigetto della richiesta di controllo per assenza di infiltrazioni o tentativiin relazione al procedimento amministrativo conseguente alla informazione interdittiva delPrefetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il tema posto dal ricorso afferisce all'ampiezza del sindacato riservato al giudice dellaprevenzione investito della richiesta di controllo giudiziario volontario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.

La questione ha visto contrastanti soluzioni nellagiurisprudenza di legittimità, per la mancanza, nell'art. 34-bis, comma 6 del d.lgs. n. 159del 2011, della descrizione del tipo di accertamento demandato al giudice della prevenzione,detta norma prevedendo, genericamente, che «il tribunale (...) accoglie la richiesta ove nericorrano presupposti».3.

Due gli orientamenti emersi sul tema nella giurisprudenza di legittimità.

Secondo unprimo indirizzo, tale verifica ha la medesima ampiezza di quella spettante al giudice dellaprevenzione nel caso in cui la misura sia richiesta dal pubblico ministero o disposta d'ufficio,compreso il vaglio relativo alla sussistenza dell'infiltrazione mafiosa; secondo il difformeorientamento, tale verifica deve necessariamente partire dal presupposto riscontrato dalprefetto e limitarsi alla sola valutazione della occasionalità dell'agevolazione e al giudizioprognostico relativo alle possibilità di recupero dell'impresa ricorrente.3.1 A sostegno delle rispettive tesi, entrambi gli indirizzi ritengono di trovare argomentinella sentenza delle Sezioni Unite Ricchiuto, che, chiamate a risolvere il contrastoermeneutico in merito al regime di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiestadi applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, hanno affermato che detto provvedimento è impugnabile con ricorso alla Corte diappello anche per il merito (Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156).3.1.1.

Giova, allora, ricordare che, in detto approdo, il [OSCURATO:PERSONA] ha, in primoluogo, individuato il perimento cognitivo del giudice della prevenzione, distinguendo tral'ipotesi in cui il controllo giudiziario sia richiesto dalla parte pubblica o disposto d'ufficio daquella in cui sia richiesto dall'impresa attinta dall'informazione antimafia interdittiva.

Si è,infatti, affermato che, mentre nel primo caso spetta al giudice della prevenzionel'accertamento «delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il gradodi assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosae la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie»,laddove, invece, la misura sia richiesta dalla parte privata raggiunta da interdittivaantimafia, tale accertamento «non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale aditoaccertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità dellaagevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento dellainsussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessapossono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parteavversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altraablativa.»3.1.2.

Secondo la sentenza citata, tuttavia, la peculiarità dell'accertamento del giudice,sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, e a maggiorragione in relazione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco dell'attenzione, e quindidel risultato di analisi, deve essere posto non solo su tale prerequisito, quanto piuttosto,valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concretepossibilità che la singola realtà aziendale ha, o meno, di compiere fruttuosamente ilcammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi deicontrolli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) cheil giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata.

L'accertamento dello statodi condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografarelo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioniesterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quellarealtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta.4.

Alla luce di tali coordinate, secondo un primo indirizzo ermeneutico (inaugurato daSez. 1, n. 15156 del 23/11/2022, dep.2023, [OSCURATO:SOCIETA]., a cui hanno poi aderito Sez.1, n. 5514 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., massimata per altro; Sez. 5,n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.ra.fer., Rv. 287660 - 02; Sez. 1, n. 10578 del9711/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., massimata per altro; Sez. 2, n. 22083 del20/5/2021, Imprecoge s.r.I., Rv. 281450), dalle richiamate affermazioni delle Sezioni UniteRicchiuto, può trarsi la specifica perimetrazione del controllo demandato al giudice dellaprevenzione che, si afferma, costituisce un momento di «giurisdizionalità piena» nell'ambitodel quale, pur basandosi sui contenuti della informazione preventiva e su eventualiallegazioni di parte, il giudice deve necessariamente individuare i presupposti fattualidell'istituto, ovvero: a) l'esistenza di una relazione tra l'impresa e i soggetti portatori dipericolosità qualificata; b) l'occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l'attivitàdei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo a scongiurare ilpericolo concreto di infiltrazioni mafiose.

Nell'ambito di tale complessivo accertamento, siesclude, pertanto, che il tribunale della prevenzione possa ritenere intangibili le valutazioniespresse dall'organo di prevenzione amministrativa, «fermo restando che la decisioneemessa in sede di prevenzione (in tal caso reiettiva) non 'tocca' l'esistenza dell'informazioneinterdittiva prefettizia».

Secondo l'indirizzo in esame, la richiesta di controllo volontario può,dunque, essere rigettata non solo nel caso in cui si constati l'esistenza di una condizione diagevolazione «perdurante» dell'impresa a vantaggio di realtà associative di stampo mafioso,ma anche nell'ipotesi in cui si constati l'assenza della relazione anche pregressa tra aziendaed organizzazione criminale esterna.

In altre parole, si afferma che l'accertamentodemandato al giudice della prevenzione non investe solo l'occasionalità dell'agevolazione ela prognosi in merito al possibile recupero dell'impresa, ma anche la sussistenza deltentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresao della società, che costituisce il presupposto dell'interdittiva antimafia e l'oggetto dellarelativa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.5.

Secondo altro orientamento, il perimetro cognitivo riservato al giudice dellaprevenzione ha una diversa ampiezza a seconda della parte che lo richiede o lo dispone.

Sisostiene, infatti, che, ferma la necessità di valutare l'occasionalità dell'agevolazione e lapossibilità di recupero dell'impresa, qualora la richiesta di controllo giudiziario sia presentatadalla parte pubblica, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudicedeve valutare anche la sussistenza del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazionimafiose; nel caso, invece, di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimoarticolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisitoeffettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva.

Taleprovvedimento rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario alfine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tuteladell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa(Sez. 6, n. 42983 del 17/9/2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 287866-02; Sez. 6, n. 41799del 17/9/2024, [OSCURATO:SOCIETA].; Sez. 6, n. 32482 del 4/7/2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.;Sez. 6, n. 22395 del 6/4/2023, C.L.P. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; Sez. 6, n. 30168 del07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 281834 — 02; Sez. 6, n. 27704 del09/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] coop. a.r.l. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281822; Sez. 6, n. 9122 del 28/1/2021,Gandolfi, Rv. 280906-02; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi, Rv. 280341).L'indirizzo in esame esclude chiaramente che l'istanza avanzata dall'impresa possa essererigettata in ragione della insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, trattandosi di unpresupposto già valutato in sede amministrativa; il giudice della prevenzione può, dunque,rigettare la richiesta dell'impresa solo nel caso in cui ritenga tale pericolo di infiltrazione nonoccasionale, e, dunque, non emendabile con il semplice controllo giudiziario.

Si aggiungeche la diversa opzione ermeneutica, oltre che difforme dalla interpretazione fatta propriadalle Sezioni Unite Ricchiuto, potrebbe portare ad indebite sovrapposizioni tra l'ambitocognitivo riservato al giudice amministrativo investito dell'impugnazione dell'interdittivaantimafia e quello spettante, invece, al giudice della prevenzione, nonché ad unairragionevole disparità di trattamento a sfavore delle imprese più sane, comunque colpitedall'interdittiva antimafia, che non potrebbero mai avvalersi di tale istituto, rispetto a quelleche, presentando più evidenti sintomi di infiltrazione mafiosa, potrebbero invece beneficiaredella sospensione dei divieti correlati alla misura interdittiva, ove tali elementi dicollegamento con la criminalità organizzata fossero ritenuti superabili ed emendabili6.

Alla luce del contrasto ermeneutico sinteticamente delineato, la Sesta sezione diquesta Corte, con ordinanza n. 24762 del 4 luglio 2025 (ud. 30 aprile 2025), ha rimesso laseguente questione alle Sezioni Unite: «Se, in presenza di una richiesta di applicazione delcontrollo giudiziario previsto dall'art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ilgiudice, preso atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e dellapendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba svolgere esclusivamente ungiudizio in merito al carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e alle concretepossibilità dell'impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure possa anchevalutare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, presupposto dell'interdittiva disposta dalprefetto, e, nel caso di sindacato negativo, negare il controllo giudiziario richiestovolontariamente dall'impresa.»6.1.

All’esito dell’udienza dell’11 dicembre 2025, le Sezioni Unite hanno fornito rispostaaffermativa a entrambi i quesiti, come si legge nella informazione provvisoria n. 18/2025diffusa in pari data.6.2.

Questo vuol dire che la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevoleespressione, ha ritenuto non intangibili le valutazioni espresse dall'organo di prevenzioneamministrativa, spettando al giudice della prevenzione, oltre all’accertamentodell’occasionalità dell'agevolazione e alla prognosi in merito al possibile recuperodell'impresa, anche la verifica della sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosatendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa o della società, con laconseguenza che la richiesta di controllo volontario può essere rigettata – come avvenutonel caso in scrutinio – anche nell'ipotesi in cui si constati l'assenza della relazione anchepregressa tra azienda ed organizzazione criminale esterna.7.

A tale opzione ermeneutica si è ispirato il provvedimento impugnato, che, sullapremessa della sussistenza dei presupposti dell’assoggettamento della ditta del ricorrenteall’interdittiva prefettizia e della sua impugnazione, si è determinato per il rigetto, rilevandol’assenza di evidenze circa l’esistenza di una relazione di agevolazione tra l’impresa e isoggetti portatori di pericolosità (pure ravvisata dall’autorità amministrativa).7.1.

Proprio perché non si è ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissione al controllogiudiziario volontario, la sola sussistenza dei requisiti formali del rilascio dell’interdittivaantimafia e della sua successiva impugnazione, piuttosto affermandosi che la valutazionedell’infiltrazione mafiosa sia riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, che nonpuò subire condizionamenti, nell’esercizio del suddetto potere valutativo, dalla interdittivaprefettizia, - è stato rigettato, dalla Corte territoriale, l‘appello avverso il provvedimentoreiettivo del primo giudice, in ragione della ritenuta insussistenza del presuppostoriguardante il concreto pericolo di inquinamento mafioso e per la conseguente impossibilitàdi ravvisare profili di occasionalità dell’agevolazione mafiosa, non riscontrabile, secondo ilgiudice a quo, alla luce degli scarni e vaghi elementi di fatto valorizzati dall’autoritàprefettizia nel provvedimento interdittivo.

La Corte territoriale ha, invero, ritenutoinsussistenti le circostanze di fatto da cui desumere un pericolo concreto e non meramenteipotetico di infiltrazione mafiosa, idoneo a condizionare l’attività d’impresa in viaoccasionale, confermando il rigetto dell’istanza di parte.7.2.

Ne discende che il provvedimento impugnato risulta coerente con la ratiodell’istituto quale risultante dall’interpretazione del diritto vivente nella sua espressione divertice - e condivisa dal Collegio - avendo legittimamente proceduto, nello scrutinio delladomanda di parte, ad accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, e, non avendolaravvisata in concreto, ha rigettato la richiesta di controllo giudiziario richiestovolontariamente dall’impresa.8.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Nicola LETTIERI, che ha chiestol’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione delTribunale di Napoli – sezione per l’applicazione di misure di prevenzione - che ha rigettatola richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima impresa individuale,destinataria di una interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Napoli il 7 maggio 2024, diemissione di provvedimento di controllo giudiziario della ditta ricorrente ai sensi dell’art. 34-bis co. 6 del D.Lvo n. 159/20111.1. Il provvedimento impugnato, premessa la sussistenza dei presuppostidell’assoggettamento della ditta del ricorrente alla interdittiva prefettizia e della suaimpugnazione, ha fondato il rigetto aderendo all’orientamento formatosi nellagiurisprudenza di legittimità che, quanto alla praticabilità dell’istituto del controllovolontario, sostiene che, laddove il giudice penale rilevi la assenza di evidenze circal’esistenza di una relazione di agevolazione tra l’impresa e i soggetti portatori di pericolosità(pure ravvisata dall’autorità amministrativa), non possa applicarsi l’istituto del controllogiudiziario su domanda. Pertanto, pur consapevole dell’esistenza di un contrastogiurisprudenziale per la presenza di orientamento che, al contrario, ritiene sufficiente, ai finidell’ammissione al controllo giudiziario volontario, la sola sussistenza dei requisiti formalidel rilascio dell’interdittiva antimafia e della sua successiva impugnazione, la Corte di appello- ritenendo la valutazione dell’infiltrazione mafiosa riservata in via esclusiva al giudice dellaprevenzione, sicché, l’interdittiva antimafia dell’amministrazione non potrebbe condizionarel’esercizio del suddetto potere valutativo - ha rigettato l‘appello in ragione della ritenutainsussistenza del presupposto riguardante il concreto pericolo di inquinamento mafioso eper la conseguente impossibilità di ravvisare profili di occasionalità dell’agevolazionemafiosa, non riscontrabile, secondo il giudice a quo, alla luce degli scarni e vaghi elementidi fatto valorizzati dall’autorità prefettizia nel provvedimento interdittivo, confermato dalGiudice amministrativo. Nella specie, è stato verificato che le interdittive antimafia eranobasate unicamente sui controlli effettuati nei confronti del rappresentante legale dell’aziendadel ricorrente insieme con persone gravate da pregiudizi penali, comunque, non connotatida “pericolosità qualificata” e senza che fosse verificato alcun rapporto significativo tra talisoggetti e l’azienda né un’ingerenza nella gestione.1.2. Secondo la Corte territoriale, non sussistono le circostanze di fatto da cui desumereun pericolo concreto e non meramente ipotetico di infiltrazione mafiosa, idoneo acondizionare l’attività d’impresa in via occasionale, dal che derivava la conferma del rigettodell’istanza.2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pietra, è affidato a un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiesti per la motivazioneai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Si sostiene che la conclusione dell’appello, circa l’assenza dell’asserita “infiltrazionemafiosa perdurante”, risulti smentita dall’ interdittiva prefettizia oggetto di impugnativadinanzi al G.A., che impedisce all’ azienda – incisa da tale interdittiva – di operare nelcontesto economico sano.2.1.1. Premette il ricorso che presupposti dell’istituto previsto dall’art. 34-bis D.Lgs. n.159/2011 sono l'accertamento della natura "occasionale" della infiltrazione mafiosa e laprognosi favorevole in ordine al possibile riallineamento dell'azienda nel circuitoimprenditoriale sano e alla sua affrancazione dal condizionamento delle intimidazioni einfiltrazioni mafiose, e che tale accertamento va condotto in base ad una valutazione dasvolgersi in concreto, senza alcun automatismo, gravando sul giudice della prevenzionel’onere di dar conto del suo ragionamento e delle rationes decidendi e delle questiones factisviluppate nello stesso, che devono essere coerenti con l’assetto della misura e la filosofiadell’istituto.2.1.2. Secondo la tesi propugnata nel ricorso, la decisione impugnata si pone incontrasto con il tenore letterale dell’art. 34-bis comma 6 del D.Lgs. 159/2011, secondo ilquale “Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84,comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto,possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione delcontrollo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo”, condizioni –queste – tutte presenti nella specie, le quali avrebbero dovuto innescare la procedura diraccolta informativa prevista dalla seconda parte del menzionato comma 6. Tanto perché -nella prospettiva del ricorso - il giudice della prevenzione va ritenuto titolare esclusivo delsindacato su tale tipologia di pericolosità solo in caso di richiesta della parte pubblica,mentre, in presenza di un’interdittiva impugnata, tale atto amministrativo è condizionenecessaria e sufficiente per accogliere un’istanza di controllo giudiziario su richiesta di parte,ove risultino elementi idonei all’esito della prescritta procedura istruttoria. Solo taleinterpretazione costituzionalmente orientata del rapporto tra decisione penale eprocedimento amministrativo valutativo consentirebbe –nell’ottica del ricorso - di ricondurrea razionalità l’istituto del controllo volontario nella sua duplice declinazione di cui ai commi1 e 6 dell’art. 34 -bis cod. antimafia, mentre l’interpretazione accolta dalla Corte di appelloconduce a una disparità di trattamento per l’ente che, pur raggiunto da interdittiva antimafiainibitrice dell’attività aziendale, venga ciononostante ritenuto sano dal giudice penale, perl’assenza di pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, e non ammesso alla procedura delcontrollo giudiziario. Laddove, l’essere interdetti e infiltrati, secondo la concorde valutazionedell’autorità amministrativa e del giudice penale, comporta una condizione di vantaggio perl’esercizio dell’impresa rispetto all’interdetto non infiltrato secondo la prevenzione penale.2.1.3. Richiamato, quindi, il contrasto interpretativo sussistente nella giurisprudenza dilegittimità, la ricorrente insta per la remissione alle Sezioni Unite, e, in subordine, perchésia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 34-bis comma 6 in relazione agliartt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui non disciplina gli effetti del decreto del tribunale penaledella prevenzione di rigetto della richiesta di controllo per assenza di infiltrazioni o tentativiin relazione al procedimento amministrativo conseguente alla informazione interdittiva delPrefetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere rigettato.2. Il tema posto dal ricorso afferisce all'ampiezza del sindacato riservato al giudice dellaprevenzione investito della richiesta di controllo giudiziario volontario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. La questione ha visto contrastanti soluzioni nellagiurisprudenza di legittimità, per la mancanza, nell'art. 34-bis, comma 6 del d.lgs. n. 159del 2011, della descrizione del tipo di accertamento demandato al giudice della prevenzione,detta norma prevedendo, genericamente, che «il tribunale (...) accoglie la richiesta ove nericorrano presupposti».3. Due gli orientamenti emersi sul tema nella giurisprudenza di legittimità. Secondo unprimo indirizzo, tale verifica ha la medesima ampiezza di quella spettante al giudice dellaprevenzione nel caso in cui la misura sia richiesta dal pubblico ministero o disposta d'ufficio,compreso il vaglio relativo alla sussistenza dell'infiltrazione mafiosa; secondo il difformeorientamento, tale verifica deve necessariamente partire dal presupposto riscontrato dalprefetto e limitarsi alla sola valutazione della occasionalità dell'agevolazione e al giudizioprognostico relativo alle possibilità di recupero dell'impresa ricorrente.3.1 A sostegno delle rispettive tesi, entrambi gli indirizzi ritengono di trovare argomentinella sentenza delle Sezioni Unite Ricchiuto, che, chiamate a risolvere il contrastoermeneutico in merito al regime di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiestadi applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011,n. 159, hanno affermato che detto provvedimento è impugnabile con ricorso alla Corte diappello anche per il merito (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156).3.1.1. Giova, allora, ricordare che, in detto approdo, il [OSCURATO:PERSONA] ha, in primoluogo, individuato il perimento cognitivo del giudice della prevenzione, distinguendo tral'ipotesi in cui il controllo giudiziario sia richiesto dalla parte pubblica o disposto d'ufficio daquella in cui sia richiesto dall'impresa attinta dall'informazione antimafia interdittiva. Si è,infatti, affermato che, mentre nel primo caso spetta al giudice della prevenzionel'accertamento «delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il gradodi assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosae la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie»,laddove, invece, la misura sia richiesta dalla parte privata raggiunta da interdittivaantimafia, tale accertamento «non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale aditoaccertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità dellaagevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento dellainsussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessapossono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parteavversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altraablativa.»3.1.2. Secondo la sentenza citata, tuttavia, la peculiarità dell'accertamento del giudice,sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, e a maggiorragione in relazione al controllo volontario, sta nel fatto che il fuoco dell'attenzione, e quindidel risultato di analisi, deve essere posto non solo su tale prerequisito, quanto piuttosto,valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concretepossibilità che la singola realtà aziendale ha, o meno, di compiere fruttuosamente ilcammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi deicontrolli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) cheil giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L'accertamento dello statodi condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografarelo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versi la realtà aziendale a causa delle relazioniesterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quellarealtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta.4. Alla luce di tali coordinate, secondo un primo indirizzo ermeneutico (inaugurato daSez. 1, n. 15156 del 23/11/2022, dep.2023, [OSCURATO:SOCIETA]., a cui hanno poi aderito Sez.1, n. 5514 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., massimata per altro; Sez. 5,n. 7090 del 19/11/2024, dep. 2025, Fra.ra.fer., Rv. 287660 - 02; Sez. 1, n. 10578 del9711/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., massimata per altro; Sez. 2, n. 22083 del20/5/2021, Imprecoge s.r.I., Rv. 281450), dalle richiamate affermazioni delle Sezioni UniteRicchiuto, può trarsi la specifica perimetrazione del controllo demandato al giudice dellaprevenzione che, si afferma, costituisce un momento di «giurisdizionalità piena» nell'ambitodel quale, pur basandosi sui contenuti della informazione preventiva e su eventualiallegazioni di parte, il giudice deve necessariamente individuare i presupposti fattualidell'istituto, ovvero: a) l'esistenza di una relazione tra l'impresa e i soggetti portatori dipericolosità qualificata; b) l'occasionalità delle forme di agevolazione tra la prima e l'attivitàdei secondi; c) la prognosi favorevole in termini di efficacia del controllo a scongiurare ilpericolo concreto di infiltrazioni mafiose. Nell'ambito di tale complessivo accertamento, siesclude, pertanto, che il tribunale della prevenzione possa ritenere intangibili le valutazioniespresse dall'organo di prevenzione amministrativa, «fermo restando che la decisioneemessa in sede di prevenzione (in tal caso reiettiva) non 'tocca' l'esistenza dell'informazioneinterdittiva prefettizia». Secondo l'indirizzo in esame, la richiesta di controllo volontario può,dunque, essere rigettata non solo nel caso in cui si constati l'esistenza di una condizione diagevolazione «perdurante» dell'impresa a vantaggio di realtà associative di stampo mafioso,ma anche nell'ipotesi in cui si constati l'assenza della relazione anche pregressa tra aziendaed organizzazione criminale esterna. In altre parole, si afferma che l'accertamentodemandato al giudice della prevenzione non investe solo l'occasionalità dell'agevolazione ela prognosi in merito al possibile recupero dell'impresa, ma anche la sussistenza deltentativo di infiltrazione mafiosa tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresao della società, che costituisce il presupposto dell'interdittiva antimafia e l'oggetto dellarelativa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.5. Secondo altro orientamento, il perimetro cognitivo riservato al giudice dellaprevenzione ha una diversa ampiezza a seconda della parte che lo richiede o lo dispone. Sisostiene, infatti, che, ferma la necessità di valutare l'occasionalità dell'agevolazione e lapossibilità di recupero dell'impresa, qualora la richiesta di controllo giudiziario sia presentatadalla parte pubblica, ex art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudicedeve valutare anche la sussistenza del prerequisito del pericolo concreto di infiltrazionimafiose; nel caso, invece, di istanza della parte privata, ai sensi del comma 6 del medesimoarticolo, tale valutazione deve tener conto dell'accertamento di quello stesso prerequisitoeffettuato dall'organo amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva. Taleprovvedimento rappresenta, pertanto, il substrato della decisione del giudice ordinario alfine di garantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tuteladell'ordine pubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l'esercizio dell'impresa(Sez. 6, n. 42983 del 17/9/2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 287866-02; Sez. 6, n. 41799del 17/9/2024, [OSCURATO:SOCIETA].; Sez. 6, n. 32482 del 4/7/2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.;Sez. 6, n. 22395 del 6/4/2023, C.L.P. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; Sez. 6, n. 30168 del07/07/2021, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 281834 — 02; Sez. 6, n. 27704 del09/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] coop. a.r.l. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281822; Sez. 6, n. 9122 del 28/1/2021,Gandolfi, Rv. 280906-02; Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi, Rv. 280341).L'indirizzo in esame esclude chiaramente che l'istanza avanzata dall'impresa possa essererigettata in ragione della insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, trattandosi di unpresupposto già valutato in sede amministrativa; il giudice della prevenzione può, dunque,rigettare la richiesta dell'impresa solo nel caso in cui ritenga tale pericolo di infiltrazione nonoccasionale, e, dunque, non emendabile con il semplice controllo giudiziario. Si aggiungeche la diversa opzione ermeneutica, oltre che difforme dalla interpretazione fatta propriadalle Sezioni Unite Ricchiuto, potrebbe portare ad indebite sovrapposizioni tra l'ambitocognitivo riservato al giudice amministrativo investito dell'impugnazione dell'interdittivaantimafia e quello spettante, invece, al giudice della prevenzione, nonché ad unairragionevole disparità di trattamento a sfavore delle imprese più sane, comunque colpitedall'interdittiva antimafia, che non potrebbero mai avvalersi di tale istituto, rispetto a quelleche, presentando più evidenti sintomi di infiltrazione mafiosa, potrebbero invece beneficiaredella sospensione dei divieti correlati alla misura interdittiva, ove tali elementi dicollegamento con la criminalità organizzata fossero ritenuti superabili ed emendabili6. Alla luce del contrasto ermeneutico sinteticamente delineato, la Sesta sezione diquesta Corte, con ordinanza n. 24762 del 4 luglio 2025 (ud. 30 aprile 2025), ha rimesso laseguente questione alle Sezioni Unite: «Se, in presenza di una richiesta di applicazione delcontrollo giudiziario previsto dall'art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ilgiudice, preso atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e dellapendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba svolgere esclusivamente ungiudizio in merito al carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e alle concretepossibilità dell'impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure possa anchevalutare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, presupposto dell'interdittiva disposta dalprefetto, e, nel caso di sindacato negativo, negare il controllo giudiziario richiestovolontariamente dall'impresa.»6.1. All’esito dell’udienza dell’11 dicembre 2025, le Sezioni Unite hanno fornito rispostaaffermativa a entrambi i quesiti, come si legge nella informazione provvisoria n. 18/2025diffusa in pari data.6.2. Questo vuol dire che la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevoleespressione, ha ritenuto non intangibili le valutazioni espresse dall'organo di prevenzioneamministrativa, spettando al giudice della prevenzione, oltre all’accertamentodell’occasionalità dell'agevolazione e alla prognosi in merito al possibile recuperodell'impresa, anche la verifica della sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosatendente a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa o della società, con laconseguenza che la richiesta di controllo volontario può essere rigettata – come avvenutonel caso in scrutinio – anche nell'ipotesi in cui si constati l'assenza della relazione anchepregressa tra azienda ed organizzazione criminale esterna.7. A tale opzione ermeneutica si è ispirato il provvedimento impugnato, che, sullapremessa della sussistenza dei presupposti dell’assoggettamento della ditta del ricorrenteall’interdittiva prefettizia e della sua impugnazione, si è determinato per il rigetto, rilevandol’assenza di evidenze circa l’esistenza di una relazione di agevolazione tra l’impresa e isoggetti portatori di pericolosità (pure ravvisata dall’autorità amministrativa).7.1. Proprio perché non si è ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissione al controllogiudiziario volontario, la sola sussistenza dei requisiti formali del rilascio dell’interdittivaantimafia e della sua successiva impugnazione, piuttosto affermandosi che la valutazionedell’infiltrazione mafiosa sia riservata in via esclusiva al giudice della prevenzione, che nonpuò subire condizionamenti, nell’esercizio del suddetto potere valutativo, dalla interdittivaprefettizia, - è stato rigettato, dalla Corte territoriale, l‘appello avverso il provvedimentoreiettivo del primo giudice, in ragione della ritenuta insussistenza del presuppostoriguardante il concreto pericolo di inquinamento mafioso e per la conseguente impossibilitàdi ravvisare profili di occasionalità dell’agevolazione mafiosa, non riscontrabile, secondo ilgiudice a quo, alla luce degli scarni e vaghi elementi di fatto valorizzati dall’autoritàprefettizia nel provvedimento interdittivo. La Corte territoriale ha, invero, ritenutoinsussistenti le circostanze di fatto da cui desumere un pericolo concreto e non meramenteipotetico di infiltrazione mafiosa, idoneo a condizionare l’attività d’impresa in viaoccasionale, confermando il rigetto dell’istanza di parte.7.2. Ne discende che il provvedimento impugnato risulta coerente con la ratiodell’istituto quale risultante dall’interpretazione del diritto vivente nella sua espressione divertice - e condivisa dal Collegio - avendo legittimamente proceduto, nello scrutinio delladomanda di parte, ad accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa, e, non avendolaravvisata in concreto, ha rigettato la richiesta di controllo giudiziario richiestovolontariamente dall’impresa.8. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteLuca Pistorelli
Decreto Cassazione n. 13310/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris