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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19817/2026

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rettore pro tempore, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;Numero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/2026- resistente–per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia n. 10218/16/2022, depositata in data 1° dicembre 2022, non notificata.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionaledella Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 499/12/2013 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva accolto il ricorsoproposti dal suddetto contribuente avverso avviso di accertamento con il qualel’Ufficio, previo p.v.c. della GdF di Capo d’Orlando, aveva contestato, stante lamancata presentazione della dichiarazione, per l’anno 2006, un maggior redditoimponibile ai fini Irpef, Irap e Iva.2.In punto di diritto, il giudice di appello ha osservato che: 1) era infondatal’eccezione di inammissibilità del gravame per deposito dell’atto fuori termineil procuratore domiciliatario del contribuente in data 15.04.2014 - l’atto risultavadepositato nel termine di trenta giorni (30.4.2014) presso la CTR della Sicilia,sezione di Messina; 2)l’Agenzia aveva prodotto, in sede di gravame, l’atto didelega a favore del sottoscrittore dell’impugnato avviso di accertamento; 3)l’accertamento si fondava sulle risultanze del p.v.c. della GdF e su elementi certiin forza dei quali era stata ricostruita la posizione fiscale del contribuente anchea seguito di contraddittorio tra le parti; 4) non esentava [OSCURATO:PERSONA] sanzioni l’affermazione che le conseguenze della mancata presentazionedella dichiarazione dei redditi da parte del commercialista non fosseroaddebitabili al contribuente medesimo, non ricorrendo le condizioni di cuiall’art.6, comma 3, del d.lgs. n. 472/97.Numero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/20263.

L’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”.4.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza interlocutoria depositata il25.6.2025, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo mandando alla cancelleria perl’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello.5.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 neltesto vigente ratione temporis, precedente alla riforma di cui al d.lgs. n.175/2014, per non avere la CGT di II grado dichiarato inammissibile l’appelloessendo stato il relativo atto depositato nel termine di trenta giorni dalla notificapresso la CTR sebbene - come era stato eccepito in sede di controdeduzioni dalcontribuente – l’Agenzia non avesse depositato - come prescritto dall’art. 53,comma 2, cit. nella versione vigente ratione temporis - copia dell’appello pressol’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale (che avevapronunciato la sentenza impugnata) nel termine perentorio di trenta giorni dallanotifica dell’appello ma – come da ricevuta di deposito presso la CTP allegataall’atto di controdeduzioni in appello - soltanto in data 16.5.2014.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per averela CGT omesso di considerare l’eccezione proposta dal contribuente di violazionedell’art. 53, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, precedente alla riformadi cui al d.lgs. n. 175/2014, non avendo l’Agenzia depositato, nel termineperentorio di trenta giorni dalla notifica dell’appello, la copia dell’appello pressol’Ufficio di segreteria della CTP (che aveva pronunciato la sentenza impugnata).3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la CGT condannato il contribuente alpagamento delle spese di lite sebbene l’appello fosse inammissibile e,comunque, l’Agenzia fosse costituita tramite propri funzionari, senza il ministerodi un difensore.Numero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/20264.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.4.1.In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sianotificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteriadella commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescrittodall'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, apena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro il termine perentoriodi trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione,segreteria della commissione "ad quem", trattandosi di attività finalizzata alperfezionamento del gravame e che tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio (cfr.tra le tante di recente Cass. n. 12861 del 2014; n.15432 del 2015; n. 3442 del2016).

Si è, in particolare, avuto modo di chiarire che la ratio della disposizionenon è "oscura", ma è stata identificata dalla Corte costituzionale e da questaCorte nella finalità di rendere nota alla C.T.P. l'impugnazione della sentenza edimpedire, così, il rilascio della copia esecutiva di una sentenza di primo gradoimpugnata.

In particolare, come rilevato dalla Corte costituzionale con lepronunce n. 321 del 2009, n. 43 del 2010, n. 141 del 2011: a) la disposizioneha l'apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudicedi primo grado dell'appello notificato senza il tramite dell'ufficiale giudiziario e,quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato dellasentenza della Commissione tributaria provinciale (sentenza n. 321 del 2009);b) tale finalità non è soddisfatta dall'obbligo, posto a carico della segreteria delgiudice di appello dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, di richiedere allasegreteria presso il giudice di primo grado la trasmissione del fascicoloprocessuale con la copia autentica della sentenza impugnata "subito dopo ildeposito del ricorso in appello", perché la suddetta richiesta viene avanzata dallasegreteria del giudice di appello solo "dopo" la costituzione in giudiziodell'appellante e, pertanto, non consente alla segreteria del giudice di primogrado di avere tempestiva notizia della proposizione dell'appello, considerandoanche il tempo necessario a che essa pervenga alla segreteria della Commissionetributaria provinciale e, di conseguenza, tale richiesta non è idonea ad evitare ilNumero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/2026rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza diprimo grado, limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado diottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione della causain appello; c) l'applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui l'appellonon venga notificato per il tramite dell'ufficiale giudiziario trova adeguatagiustificazione nel fatto che, nei casi in cui la notificazione sia, invece, effettuatamediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizionedell'appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stessoufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 123 disp. att. c.p.c. (applicabile al processotributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile,effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), secondo cui "l'ufficialegiudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darneimmediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato lasentenza impugnata"; d) il rischio del rilascio di erronee attestazioni di passaggioin giudicato delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali non è affattoescluso o ridotto dalla possibilità di revocare successivamente l'erroneadell'appello per mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'appellante (aisensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, primo periodo, e art. 22,commi 1, 2 e 3) può sempre essere dimostrata dall'interessato quando richiedal'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per laquale sia stato effettuato il deposito di cui alla disposizione censurata; f) là dovel'appellante abbia scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosidell'ufficiale giudiziario, l’unico deterrente per indurre l'appellante a forniretempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentatanotizia della proposizione dell'appello stesso è rappresentato dalla sanzione dellainammissibilità prevista dalla norma; g)l’adempimento del deposito noncomporta, per la parte, particolari difficoltà e, dunque, non rende estremamentedifficile l'esercizio del suo diritto di difesa (Cass. n. 15432 del 2015) e lalegittimità costituzionale di tale norma è stata anche ribadita dalla CorteNumero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/2026costituzionale nella pronuncia n. 121 del 2016(Sez. 5, Ordinanza n. 24289 del 2018; Cass. n. 3055 del 2019).Questa Corte ha altresì statuito il seguente condivisibile principio di diritto: «Oveil ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi delD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, seconda parte (come modificato dalD.L. n. 203 del 2005, art. 3bis, quale convertito dalla L. n. 248 del 2005 eapplicabile ratione temporis agli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014,stante la abrogazione ex art. 36 del D.lgs. n. 175 del 2014), la ratio della normadi dare tempestiva notizia alla segreteria della Commissione tributariaprovinciale per evitare così il rischio di una erronea attestazione del passaggioin giudicato della sentenza di primo grado, è soddisfatta dal deposito, a pena diinammissibilità del gravame, di copia dell'atto di appello presso la segreteriadella CTP che ha emesso la sentenza impugnata, nel termine perentorio di trentagiorni previsto ex art. 22, comma 1, cit., per la costituzione dell'appellante; alfine di comprovare l'espletamento del detto adempimento è fatto onereall'appellante, nel costituirsi in giudizio, di depositare la ricevuta da parte dellasegreteria della CTP dell'avvenuta presentazione della copia dell'atto di appello,senza che sia, a tal effetto, necessario il rinvenimento nel fascicolo d'ufficio diprimo grado, rimesso alla CTR, della copia (integrale o meno) dell'atto di appelloin sé»(Sez. 5, Ord. n. 24289 del 2018).4.2.Nella sentenza impugnata la CGT di II grado non si è attenuta ai suddettiprincipi nel rigettare l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 53,comma 2, cit. – sollevata nell’atto di controdeduzioni in sede di gravame– inquanto l’Agenzia si era costituita tempestivamente depositando copia dell’atto diappello presso la segreteria della CTR entro il termine di trenta giorni(30.04.2014) dalla ricezione del plico notificato, a mezzo servizio postaleuniversale (15.4.2014); ciò invece di rilevare (anche d’ufficio) che – comeemergeva dalla ricevuta di deposito presso la CTP allegata all’atto dicontrodeduzioni in appello (di cui all’acquisito fascicolo d’ufficio)- la copiadell'atto di gravame era stata depositata presso la segreteria della CTP, in data16.5.2014, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto per la costituzioneNumero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/2026in giudizio dell'appellante decorrente dalla ricezione del plico notificato a mezzoservizio postale universale (il 15.4.2014), con conseguente inammissibilità delgravame.5.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazionedella sentenza impugnata e decidendo nel merito con declaratoria diinammissibilità dell’atto di appello dell’Agenzia (v. nello stesso senso, Cass. Sez.5, Ordinanza n. 30373 del 2018).6.Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali delgiudizio di appello; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come in dispositivo (v. nello stesso senso, Cass., sez. 5,Ordinanza n. 30373 del 2018).

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appelloproposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado;compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello; condannal’Agenzia delle entrate, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro2.400,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generalied accessori di legge.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rettore pro tempore, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato chela rappresenta e difende;Numero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/2026- resistente–per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia n. 10218/16/2022, depositata in data 1° dicembre 2022, non notificata.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2026dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionaledella Sicilia aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, inpersona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 499/12/2013 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Messina che aveva accolto il ricorsoproposti dal suddetto contribuente avverso avviso di accertamento con il qualel’Ufficio, previo p.v.c. della GdF di Capo d’Orlando, aveva contestato, stante lamancata presentazione della dichiarazione, per l’anno 2006, un maggior redditoimponibile ai fini Irpef, Irap e Iva.2.In punto di diritto, il giudice di appello ha osservato che: 1) era infondatal’eccezione di inammissibilità del gravame per deposito dell’atto fuori termineil procuratore domiciliatario del contribuente in data 15.04.2014 - l’atto risultavadepositato nel termine di trenta giorni (30.4.2014) presso la CTR della Sicilia,sezione di Messina; 2)l’Agenzia aveva prodotto, in sede di gravame, l’atto didelega a favore del sottoscrittore dell’impugnato avviso di accertamento; 3)l’accertamento si fondava sulle risultanze del p.v.c. della GdF e su elementi certiin forza dei quali era stata ricostruita la posizione fiscale del contribuente anchea seguito di contraddittorio tra le parti; 4) non esentava [OSCURATO:PERSONA] sanzioni l’affermazione che le conseguenze della mancata presentazionedella dichiarazione dei redditi da parte del commercialista non fosseroaddebitabili al contribuente medesimo, non ricorrendo le condizioni di cuiall’art.6, comma 3, del d.lgs. n. 472/97.Numero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/20263. L’Agenzia delle entrate resiste con “atto di costituzione”.4. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ordinanza interlocutoria depositata il25.6.2025, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo mandando alla cancelleria perl’acquisizione del fascicolo d’ufficio del grado di appello.5. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 neltesto vigente ratione temporis, precedente alla riforma di cui al d.lgs. n.175/2014, per non avere la CGT di II grado dichiarato inammissibile l’appelloessendo stato il relativo atto depositato nel termine di trenta giorni dalla notificapresso la CTR sebbene - come era stato eccepito in sede di controdeduzioni dalcontribuente – l’Agenzia non avesse depositato - come prescritto dall’art. 53,comma 2, cit. nella versione vigente ratione temporis - copia dell’appello pressol’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale (che avevapronunciato la sentenza impugnata) nel termine perentorio di trenta giorni dallanotifica dell’appello ma – come da ricevuta di deposito presso la CTP allegataall’atto di controdeduzioni in appello - soltanto in data 16.5.2014.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per averela CGT omesso di considerare l’eccezione proposta dal contribuente di violazionedell’art. 53, comma 2, nel testo vigente ratione temporis, precedente alla riformadi cui al d.lgs. n. 175/2014, non avendo l’Agenzia depositato, nel termineperentorio di trenta giorni dalla notifica dell’appello, la copia dell’appello pressol’Ufficio di segreteria della CTP (che aveva pronunciato la sentenza impugnata).3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la CGT condannato il contribuente alpagamento delle spese di lite sebbene l’appello fosse inammissibile e,comunque, l’Agenzia fosse costituita tramite propri funzionari, senza il ministerodi un difensore.Numero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/20264. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti.4.1.In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sianotificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteriadella commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescrittodall'art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, apena d'inammissibilità dell'appello, deve aver luogo entro il termine perentoriodi trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione,segreteria della commissione "ad quem", trattandosi di attività finalizzata alperfezionamento del gravame e che tale inammissibilità è rilevabile d'ufficio (cfr.tra le tante di recente Cass. n. 12861 del 2014; n.15432 del 2015; n. 3442 del2016). Si è, in particolare, avuto modo di chiarire che la ratio della disposizionenon è "oscura", ma è stata identificata dalla Corte costituzionale e da questaCorte nella finalità di rendere nota alla C.T.P. l'impugnazione della sentenza edimpedire, così, il rilascio della copia esecutiva di una sentenza di primo gradoimpugnata. In particolare, come rilevato dalla Corte costituzionale con lepronunce n. 321 del 2009, n. 43 del 2010, n. 141 del 2011: a) la disposizioneha l'apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudicedi primo grado dell'appello notificato senza il tramite dell'ufficiale giudiziario e,quindi, di impedire l'erronea attestazione del passaggio in giudicato dellasentenza della Commissione tributaria provinciale (sentenza n. 321 del 2009);b) tale finalità non è soddisfatta dall'obbligo, posto a carico della segreteria delgiudice di appello dal D.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, di richiedere allasegreteria presso il giudice di primo grado la trasmissione del fascicoloprocessuale con la copia autentica della sentenza impugnata "subito dopo ildeposito del ricorso in appello", perché la suddetta richiesta viene avanzata dallasegreteria del giudice di appello solo "dopo" la costituzione in giudiziodell'appellante e, pertanto, non consente alla segreteria del giudice di primogrado di avere tempestiva notizia della proposizione dell'appello, considerandoanche il tempo necessario a che essa pervenga alla segreteria della Commissionetributaria provinciale e, di conseguenza, tale richiesta non è idonea ad evitare ilNumero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/2026rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza diprimo grado, limitandosi essa a consentire al giudice di secondo grado diottenere la disponibilità del fascicolo in tempo utile per la trattazione della causain appello; c) l'applicabilità della disposizione censurata ai soli casi in cui l'appellonon venga notificato per il tramite dell'ufficiale giudiziario trova adeguatagiustificazione nel fatto che, nei casi in cui la notificazione sia, invece, effettuatamediante ufficiale giudiziario, la tempestiva notizia della proposizionedell'appello è fornita alla segreteria del giudice di primo grado dallo stessoufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 123 disp. att. c.p.c. (applicabile al processotributario in virtù del generale richiamo alle norme del codice di procedura civile,effettuato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), secondo cui "l'ufficialegiudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deve darneimmediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato lasentenza impugnata"; d) il rischio del rilascio di erronee attestazioni di passaggioin giudicato delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali non è affattoescluso o ridotto dalla possibilità di revocare successivamente l'erroneadell'appello per mancata o tardiva costituzione in giudizio dell'appellante (aisensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, primo periodo, e art. 22,commi 1, 2 e 3) può sempre essere dimostrata dall'interessato quando richiedal'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per laquale sia stato effettuato il deposito di cui alla disposizione censurata; f) là dovel'appellante abbia scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosidell'ufficiale giudiziario, l’unico deterrente per indurre l'appellante a forniretempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentatanotizia della proposizione dell'appello stesso è rappresentato dalla sanzione dellainammissibilità prevista dalla norma; g)l’adempimento del deposito noncomporta, per la parte, particolari difficoltà e, dunque, non rende estremamentedifficile l'esercizio del suo diritto di difesa (Cass. n. 15432 del 2015) e lalegittimità costituzionale di tale norma è stata anche ribadita dalla CorteNumero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/2026costituzionale nella pronuncia n. 121 del 2016(Sez. 5, Ordinanza n. 24289 del 2018; Cass. n. 3055 del 2019).Questa Corte ha altresì statuito il seguente condivisibile principio di diritto: «Oveil ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi delD.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, seconda parte (come modificato dalD.L. n. 203 del 2005, art. 3bis, quale convertito dalla L. n. 248 del 2005 eapplicabile ratione temporis agli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014,stante la abrogazione ex art. 36 del D.lgs. n. 175 del 2014), la ratio della normadi dare tempestiva notizia alla segreteria della Commissione tributariaprovinciale per evitare così il rischio di una erronea attestazione del passaggioin giudicato della sentenza di primo grado, è soddisfatta dal deposito, a pena diinammissibilità del gravame, di copia dell'atto di appello presso la segreteriadella CTP che ha emesso la sentenza impugnata, nel termine perentorio di trentagiorni previsto ex art. 22, comma 1, cit., per la costituzione dell'appellante; alfine di comprovare l'espletamento del detto adempimento è fatto onereall'appellante, nel costituirsi in giudizio, di depositare la ricevuta da parte dellasegreteria della CTP dell'avvenuta presentazione della copia dell'atto di appello,senza che sia, a tal effetto, necessario il rinvenimento nel fascicolo d'ufficio diprimo grado, rimesso alla CTR, della copia (integrale o meno) dell'atto di appelloin sé»(Sez. 5, Ord. n. 24289 del 2018).4.2.Nella sentenza impugnata la CGT di II grado non si è attenuta ai suddettiprincipi nel rigettare l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 53,comma 2, cit. – sollevata nell’atto di controdeduzioni in sede di gravame– inquanto l’Agenzia si era costituita tempestivamente depositando copia dell’atto diappello presso la segreteria della CTR entro il termine di trenta giorni(30.04.2014) dalla ricezione del plico notificato, a mezzo servizio postaleuniversale (15.4.2014); ciò invece di rilevare (anche d’ufficio) che – comeemergeva dalla ricevuta di deposito presso la CTP allegata all’atto dicontrodeduzioni in appello (di cui all’acquisito fascicolo d’ufficio)- la copiadell'atto di gravame era stata depositata presso la segreteria della CTP, in data16.5.2014, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto per la costituzioneNumero registro generale 12996/2023Numero sezionale 4855/2026Numero di raccolta generale 19817/2026Data pubblicazione 15/06/2026in giudizio dell'appellante decorrente dalla ricezione del plico notificato a mezzoservizio postale universale (il 15.4.2014), con conseguente inammissibilità delgravame.5.In conclusione, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazionedella sentenza impugnata e decidendo nel merito con declaratoria diinammissibilità dell’atto di appello dell’Agenzia (v. nello stesso senso, Cass. Sez.5, Ordinanza n. 30373 del 2018).6.Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali delgiudizio di appello; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza evengono liquidate come in dispositivo (v. nello stesso senso, Cass., sez. 5,Ordinanza n. 30373 del 2018). P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appelloproposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado;compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello; condannal’Agenzia delle entrate, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro2.400,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generalied accessori di legge.Così deciso in Roma il 10 giugno 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 19817/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris