CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 46937/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato -erv-viso-a11e-pa4t4- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, personalmente, deducendo la mancata volontà di richiedere la pena concordata per fatti che non aveva mai commesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni. 1 - Innanzitutto perchè l'art. 613 cod. proc. pen. prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale presso questa Corte. 2 - In secondo luogo, perché l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza" e, invece, l'affermazione del prevenuto in ordine alla sua manifestazione di volontà è priva di qualsivoglia supporto oggettivo. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]