CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 17397/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Crc—CLz_ ORDINANZA sul ricorso 14743-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata e difesa dall'Avveicato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già S.P.A.), rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1774/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 25/2/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA]., per quanto ancora interessa, ha proposto appello avverso la sentenza con la quale il tribunale, accogliendo la domanda riconvenzionale proposta nei 6( 211(2-2 suoi confronti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ritenuto che la predetta società incorporata non aveva adempiuto gli obblighi assunti verso la società convenuta per effetto del coltto stipulato in data 18/7/2001 e della sua successiva modifica del 10/10/2002 ed aveva, quindi, accertato il diritto di quest'ultima a ottenere il risarcimento del danno. 1.2. Il tribunale, in effetti, aveva ritenuto che la Telennat non aveva adempiuto l'obbligazione assunta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto le informazioni relative ad avvisi e bandi di gara nei settori di interesse di quest'ultima, così come specificati nell'allegato al contratto, rilevando, in particolare, che la Telennat aveva erroneamente inserito nel proprio sistema informatico un avviso relativo ad una gara indetta dalla [OSCURATO:PERSONA] con il codice 0S10, identificativo di una categoria per la quale la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva chiesto alcun servizio, laddove, al contrario, la gara doveva essere segnalata con il codice al quale la stessa aveva diritto in forza del predetto contratto, e cioè lo 0S9, con la sua conseguente esclusione dalla gara. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., invece, ha sostenuto, tra l'altro, che il contratto attribuiva alla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di accedere alle banche dati di [OSCURATO:SOCIETA] ed a quanto in esse contenuto e non già a ricevere i dati di tuttt,le possibili gare d'appalto potenzialmente d'interesse della stessa. Il contenuto della prestazione imposta a [OSCURATO:SOCIETA], infatti, ha sostenuto l'appellante, era precisamente definito dal contratto e consisteva nel permettere alla controparte di accedere alle banche dati prescelte tramite collegamento Internet al sito della [OSCURATO:SOCIETA]. La [OSCURATO:SOCIETA]., del resto, ha concluso sul punto l'appellante, non aveva mai dedotto di non essere stata messa in condizione di accedere alle banche dati di Telennat. Ric. 2017 n. 14743 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. 2.2. La corte, in particolare, dopo aver premesso che il contratto testualmente prevede che l'abbonamento dà il diritto di accedere alle banche dati prescelte, come da indicata "selezione", tramite collegamento Internet al sito della [OSCURATO:SOCIETA] e che, accanto a ciascuna delle banche dati indicata nel contratto, è prevista "la selezione di una categoria" ed, in particolare, "in corrispondenza" a due delle predette delle banche dati, "la categoria 0S9", ha ritenuto, condividendo il giudizio reso sul punto dal tribunale, che la "[OSCURATO:SOCIETA] ... fosse obbligata a fornire alla FIDA i dati relativi a tutte le gare d'appalto corrispondenti al suddetto codice" sul rilievo che la parola "selezione", utilizzata nel contratto, implicava proprio che, tra tutti i bandi di gara pubblicati nelle suddette banche dati, la "[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto operare una selezione al fine di segnalare alla cliente, quelle comprese nelle categorie di interesse di quest'ultima, preventivamente concordate ed indicate espressamente nel contratto". 3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorso notificato il 9/6/2017, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 14/4/2017. 3.2. La [OSCURATO:SOCIETA]. (già s.p.a.) ha resistito con controricorso. 3.3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con l'unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione del comb.disp. degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in Ric. 2017 n. 14743 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 cui la corte d'appello ha ritenuto che la società appellante fosse obbligata a fornire alla [OSCURATO:SOCIETA]. i dati relativi a tutte le gare d'appalto corrispondenti al codice 0S9 sul rilievo che la parola "selezione", utilizzata nel contratto, implicava proprio che, tra tutti i bandi di gara pubblicati nelle suddette banche dati, la "[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto operare una selezione al fine di segnalare alla cliente, quelle comprese nelle categorie di interesse di quest'ultima, preventivamente concordate ed indicate espressamente nel contratto". 4.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, la corte d'appello ha affermato la sussistenza di un'obbligazione di completezza contenutistica delle banche dati gestite da [OSCURATO:SOCIETA] tale per cui un appalto 0S9 doveva essere inserito nella banca dati della [OSCURATO:SOCIETA] solo perché esistente nel mondo reale senza considerare che, al contrario, come si evince dal chiaro testo del contratto, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva stipulato un abbonamento che dava solo il diritto ad accedere alla banca dati 0S9 ed il correlativo obbligo della [OSCURATO:SOCIETA] di consentire in ogni momento alla stessa di poter accedere alla predetta banca dati e di fruire del relativo contenuto. 4.3. Il contratto, in effetti, ha proseguito la ricorrente, se si utilizzano i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., vale a dire la lettera del contratto ed il comportamento complessivo delle parti, che bisogna seguire in via prioritaria rispetto a quelli integrativi di cui agli artt. 1365- 1371 c.c., non prevede affatto che su [OSCURATO:SOCIETA] gravasse la garanzia di completezza, essendosi chiaramente limitato a stabilire che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva semplicemente l'obbligo di permettere alla controparte di accedere alle banche dati prescelte tramite collegamento Internet al relativo sito. Ric. 2017 n. 14743 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 4.4. La corte d'appello, pertanto, lì dove ha affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] era gravata dall'ulteriore e gravosa obbligazione di garantire la completezza assoluta delle informazioni contenute nella banca dati in questione, ha finito per dilatare il contenuto negoziale con la previsione di diritti e di obblighi ulteriori rispetto a quelli espressamente contemplati dal contratto. 5.1. Il motivo è infondato. L'interpretazione del contenuto contrattuale fornita dalla sentenza impugnata risulta, in effetti, senz'altro conforme alle norme che presiedono all'interpretazione degli atti negoziali e non è, quindi, censurabile per violazione di legge. 5.2. Risponde, in effetti, ad un orientamento consolidato il principio per cui, in sede di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.). Si è, tuttavia, precisato al riguardo che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale. Il giudice, infatti, non può arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incertezze, sulla base del "senso letterale delle parole", giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto (Cass. n. 7927 del 2017, in motiv.; Cass.23701 del 2016, in motiv.). Il giudice, quindi, deve raffrontare e coordinare tra loro le varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale, riconducendole ad armonica unità e concordanza (Cass. n. 2267 del 2018; Cass. n. 8876 del 2006). Ric. 2017 n. 14743 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 5.3. Inoltre, pur assumendo l'elemento letterale una funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve in proposito fare ricorso anche agli ulteriori criteri di interpretazione e, in particolare, a quello dell'interpretazione funzionale di cui all'art. 1369 c.c., il quale consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza, appunto, con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 11295 del 2011; Cass. 23701 del 2016, in motiv.). 5.4. Nessun addebito può, dunque, muoversi alla sentenza impugnata se essa, in ragione delle finalità (evidentemente) perseguite dalle parti (vale a dire la partecipazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., attraverso le informazioni che la [OSCURATO:SOCIETA] doveva fornirle, alle gare d'appalto riconducibili al codice identificativo convenuto, e cioè lo 059), ha inteso estendere l'area delle proprie riflessioni ermeneutiche oltre i termini segnati dal solo contesto letterale dello stesso, dal quale è comunque partita, ed abbia da ciò tratto, ricostruendo la volontà delle parti per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica del testo al suo esame, la conclusione da cui dissente ora la società ricorrente. 5.5. La corte, infatti, dopo aver premesso che il contratto testualmente prevede che l'abbonamento dà il diritto di accedere alle banche dati prescelte, come da indicata "selezione", tramite collegamento Internet al sito della [OSCURATO:SOCIETA], e che, accanto a ciascuna delle banche dati indicata nel contratto, è prevista "la selezione di una categoria" ed, in particolare, "in corrispondenza" a due delle predette delle banche dati, "la categoria 0S9", ha ritenuto che la "[OSCURATO:SOCIETA] ... fosse obbligata a fornire alla FIDA i dati relativi a tutte le gare d'appalto corrispondenti al suddetto codice" sul rilievo che la Ric. 2017 n. 14743 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 parola "selezione", utilizzata nel contratto, implicava proprio che, tra tutti i bandi di gara pubblicati nelle suddette banche dati, la "[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto operare una selezione al fine di segnalare alla cliente, quelle comprese nelle categorie di interesse di quest'ultima, preventivamente concordate ed indicate espressamente nel contratto". 5.6. D'altra parte, "per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra" (Cass. 27136 del 2017; Cass. n. 6125 del 2014). 6. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.300,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà Ric. 2017 n. 14743 - Sez. 2 - CC del 25 febbraio 2022 Th atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 febbraio 2022. Il